CA
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/09/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1341/2024 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (c.f. ) in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania Curci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Brescia alla Via Mantova 38
APPELLANTE
contro
: società (c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicola Ruberto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Verona alla Via dei
Montecchi 8
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 739/2024 del
Tribunale di Verona, depositata in data 25 marzo 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) nel merito riformare integralmente la sentenza n. 739/2024 emessa dal
Tribunale di Verona e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
“accertato l'inesatto adempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. di
[...]
in via principale: condannare la società convenuta, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, a sostituire la batteria di cui alla narrativa, o le parti difettose della stessa, ed a fornire all'attrice la dichiarazione di conformità ed il libretto delle istruzioni con le condizioni di garanzia della batteria medesima;
spese e competenze di lite interamente rifuse.
2) Condannare a restituire a l'importo di € Parte_2 Parte_1
6.272,09, oltre interessi dal versamento al saldo, pagato dall'odierna appellante a titolo di rimborso spese legali per il primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Verona.
3) Condannare alla rifusione delle spese, e competenze Parte_2 di lite, oltre spese ed oneri accessori per entrambi i gradi di giudizio.
Di parte appellata
In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c., stante la ragionevole probabilità di non essere accolto, per i motivi in fatto ed in diritto esposti.
Nel merito: respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza integralmente, con spese di lite di II grado rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, laddove ritenute rilevanti.
In ogni caso: spese e compensi di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2020 la società Pt_1
ha evocato al giudizio del Tribunale di Verona la società
[...] [...]
esponendo che in data 27 aprile 2018 aveva da quella Parte_2
acquistato una batteria nuova per trazione elettrica, consegnatale il successivo 24 maggio 2018, con rilascio d'una garanzia della durata di ventiquattro mesi;
ha altresì esposto che nel maggio 2020 aveva chiesto alla la sostituzione della batteria vendutale in quanto non più Parte_2
funzionante, ma che, all'esito dell'esame della batteria da parte della venditrice, questa aveva rifiutato la richiesta negando alcuna sua responsabilità per il cessato funzionamento, per la qual cosa era seguita tra le parti corrispondenza a mezzo pec con la quale era stato ulteriormente contestato il mancato rilascio della dichiarazione di conformità, del libretto di istruzioni e delle condizioni di garanzia.
Sull'antefatto così sunteggiato la Onda 3 ha chiesto pronunciarsi la condanna della convenuta alla sostituzione della batteria, ovvero delle sue componenti difettose, ed al risarcimento dei danni subiti.
La società , ritualmente costituitasi in giudizio, ha avversato Parte_2
la pretesa rivoltale chiedendone il rigetto ed a tal fine ha eccepito in primo luogo la decadenza e la prescrizione dell'azione, nonché l'inoperatività della garanzia in ragione della mancata regolare manutenzione ordinaria della batteria, essendo completamente esaurito il liquido elettrolito necessario al corretto funzionamento – pur se dalle istruzioni d'uso regolarmente consegnate all'acquirente risultava la prescrizione del periodico rabbocco –, e facendo dunque rilevare l'assenza dei vizi e difetti dedotti dall'attrice.
All'esito delle attività difensive nei termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile il Tribunale, con l'ordinanza del 13 gennaio 2021 ha ammesso le prove dichiarative formulate dalle parti fissando l'udienza per l'ascolto dei testimoni, indi, ultimata l'assunzione della prova, ha avviato la causa alla fase decisionale.
Con la sentenza numero 739/2024 depositata in data 25 marzo 2024 il
Tribunale di Verona ha rigettato la domanda dell'attrice ponendo a suo carico l'onere delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società 3 Pt_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento della sua originaria domanda e la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme corrispostele in dipendenza della decisione.
La società ha resistito al gravame instando per il suo rigetto. Parte_2
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la decisione assumendo che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove raccolte, e ciò in riferimento tanto alla documentazione prodotta dalle parti quanto alle risultanze della prova dichiarativa, e, nell'illustrare la doglianza, ha ampiamente riportato il contenuto del testo della sentenza e quello delle dichiarazioni testimoniali.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo in ciascuna delle sue formulazioni sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In primo luogo la chiave di lettura proposta dall'appellante quanto alle deposizioni testimoniali consta di un congetturale dissenso rispetto a quanto ritenuto dal precedente giudicante, a fronte invece di quello che a giudizio della Corte è l'inequivoco significato desumibile dalle dichiarazioni rese dai testimoni in relazione, particolarmente, allo stato di carente manutenzione in cui la batteria fu rinvenuta.
Non di secondario rilievo poi la circostanza per cui l'appellante non si è mai offerta di provare di aver eseguito i periodici rabbocchi del liquido elettrolitico (attività di per sé ascrivibile alla comune esperienza), risultando invero di ben scarsa credibilità l'assunto della mancata conoscenza delle istruzioni di manutenzione a causa dell'omessa consegna del relativo manuale: milita contro la sostenibilità di tale tesi il fatto che durante il biennio dalla consegna l'appellante non abbia rivolto alcuna sollecitazione, ovvero contestazione, alla venditrice per ottenere il manuale rammentandosene solo a seguito della constatata incuria nella conservazione in efficienza della batteria.
Tanto più dovendosi considerare che l'appellante, stando al contenuto della comunicazione pec datata 19 maggio 2020 (da essa stessa prodotta come documento 3) ha dimostrato di ben conoscere la necessarietà della periodica manutenzione della batteria mediante integrazione del liquido.
Ad altrettanto esito di rigetto deve pervenirsi quanto al secondo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante ha addebitato al Tribunale la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1218 del codice civile, con effetto di assorbimento del terzo motivo, con il quale è stata riproposta la contestazione dell'asserito mancato rispetto degli obblighi della consegna documentale di cui al D.Lgs. numero 17/2010.
Ha sostenuto l'appellante che il precedente giudicante avrebbe errato nel ritenere soddisfatto l'onere probatorio dell'avvenuto regolare adempimento da parte della venditrice (intendendo riferirsi alla consegna della documentazione di corredo della batteria) mediante l'assunzione della prova testimoniale, laddove, a detta dell'appellante, la prova dell'avvenuta regolare consegna del manuale di istruzioni con le condizioni di garanzia e della dichiarazione di conformità avrebbe potuto essere validamente data solo in forma documentale: a tal riguardo l'appellante si è testualmente espressa deducendo che “… la prova di aver consegnato insieme alla batteria anche il libretto delle istruzioni contenente le condizioni di garanzia e la dichiarazione di conformità poteva essere soddisfatta solamente con la produzione dell' originale o quantomeno di una copia dell'originale del “Manuale d'istruzione e d'uso – Garanzia –
Dichiarazione di conformità”; era necessaria, quindi, una prova documentale!”.
A smentita di fondatezza della tesi d'appello basti osservare che non può dirsi configurata alcuna violazione delle regole in tema di ammissibilità della prova testimoniale (né d'altronde l'appellante lo ha espressamente eccepito), il che dunque porta a ritenere raggiunta la prova della consegna della documentazione d'uso a corredo della batteria potendosi trarre conferma di ciò anche dalla mancata contestazione da parte dell'acquirente di tale asserita omissione fino all'insorgere del malfunzionamento.
Nè, infine, possono condurre ad un diverso esito decisionale le allegazioni d'appello con le quali è stata, invero genericamente, messa in dubbio l'attendibilità del testimone con specifico riguardo alla circostanza CP_1
per cui quegli, in occasione dell'intervento manutentivo effettuato presso l'appellata, immise nella batteria all'incirca sessanta litri di liquido elettrolito, circostanza questa sulla quale l'appellante ha significativamente omesso ogni contestazione né si è offerta di provare il contrario.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 739/2024 del Tribunale di Verona, depositata in data 25 marzo 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1341/2024 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (c.f. ) in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania Curci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Brescia alla Via Mantova 38
APPELLANTE
contro
: società (c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicola Ruberto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Verona alla Via dei
Montecchi 8
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 739/2024 del
Tribunale di Verona, depositata in data 25 marzo 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) nel merito riformare integralmente la sentenza n. 739/2024 emessa dal
Tribunale di Verona e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
“accertato l'inesatto adempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. di
[...]
in via principale: condannare la società convenuta, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, a sostituire la batteria di cui alla narrativa, o le parti difettose della stessa, ed a fornire all'attrice la dichiarazione di conformità ed il libretto delle istruzioni con le condizioni di garanzia della batteria medesima;
spese e competenze di lite interamente rifuse.
2) Condannare a restituire a l'importo di € Parte_2 Parte_1
6.272,09, oltre interessi dal versamento al saldo, pagato dall'odierna appellante a titolo di rimborso spese legali per il primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Verona.
3) Condannare alla rifusione delle spese, e competenze Parte_2 di lite, oltre spese ed oneri accessori per entrambi i gradi di giudizio.
Di parte appellata
In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c., stante la ragionevole probabilità di non essere accolto, per i motivi in fatto ed in diritto esposti.
Nel merito: respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza integralmente, con spese di lite di II grado rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, laddove ritenute rilevanti.
In ogni caso: spese e compensi di lite rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2020 la società Pt_1
ha evocato al giudizio del Tribunale di Verona la società
[...] [...]
esponendo che in data 27 aprile 2018 aveva da quella Parte_2
acquistato una batteria nuova per trazione elettrica, consegnatale il successivo 24 maggio 2018, con rilascio d'una garanzia della durata di ventiquattro mesi;
ha altresì esposto che nel maggio 2020 aveva chiesto alla la sostituzione della batteria vendutale in quanto non più Parte_2
funzionante, ma che, all'esito dell'esame della batteria da parte della venditrice, questa aveva rifiutato la richiesta negando alcuna sua responsabilità per il cessato funzionamento, per la qual cosa era seguita tra le parti corrispondenza a mezzo pec con la quale era stato ulteriormente contestato il mancato rilascio della dichiarazione di conformità, del libretto di istruzioni e delle condizioni di garanzia.
Sull'antefatto così sunteggiato la Onda 3 ha chiesto pronunciarsi la condanna della convenuta alla sostituzione della batteria, ovvero delle sue componenti difettose, ed al risarcimento dei danni subiti.
La società , ritualmente costituitasi in giudizio, ha avversato Parte_2
la pretesa rivoltale chiedendone il rigetto ed a tal fine ha eccepito in primo luogo la decadenza e la prescrizione dell'azione, nonché l'inoperatività della garanzia in ragione della mancata regolare manutenzione ordinaria della batteria, essendo completamente esaurito il liquido elettrolito necessario al corretto funzionamento – pur se dalle istruzioni d'uso regolarmente consegnate all'acquirente risultava la prescrizione del periodico rabbocco –, e facendo dunque rilevare l'assenza dei vizi e difetti dedotti dall'attrice.
All'esito delle attività difensive nei termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile il Tribunale, con l'ordinanza del 13 gennaio 2021 ha ammesso le prove dichiarative formulate dalle parti fissando l'udienza per l'ascolto dei testimoni, indi, ultimata l'assunzione della prova, ha avviato la causa alla fase decisionale.
Con la sentenza numero 739/2024 depositata in data 25 marzo 2024 il
Tribunale di Verona ha rigettato la domanda dell'attrice ponendo a suo carico l'onere delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società 3 Pt_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento della sua originaria domanda e la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme corrispostele in dipendenza della decisione.
La società ha resistito al gravame instando per il suo rigetto. Parte_2
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la decisione assumendo che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove raccolte, e ciò in riferimento tanto alla documentazione prodotta dalle parti quanto alle risultanze della prova dichiarativa, e, nell'illustrare la doglianza, ha ampiamente riportato il contenuto del testo della sentenza e quello delle dichiarazioni testimoniali.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo in ciascuna delle sue formulazioni sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In primo luogo la chiave di lettura proposta dall'appellante quanto alle deposizioni testimoniali consta di un congetturale dissenso rispetto a quanto ritenuto dal precedente giudicante, a fronte invece di quello che a giudizio della Corte è l'inequivoco significato desumibile dalle dichiarazioni rese dai testimoni in relazione, particolarmente, allo stato di carente manutenzione in cui la batteria fu rinvenuta.
Non di secondario rilievo poi la circostanza per cui l'appellante non si è mai offerta di provare di aver eseguito i periodici rabbocchi del liquido elettrolitico (attività di per sé ascrivibile alla comune esperienza), risultando invero di ben scarsa credibilità l'assunto della mancata conoscenza delle istruzioni di manutenzione a causa dell'omessa consegna del relativo manuale: milita contro la sostenibilità di tale tesi il fatto che durante il biennio dalla consegna l'appellante non abbia rivolto alcuna sollecitazione, ovvero contestazione, alla venditrice per ottenere il manuale rammentandosene solo a seguito della constatata incuria nella conservazione in efficienza della batteria.
Tanto più dovendosi considerare che l'appellante, stando al contenuto della comunicazione pec datata 19 maggio 2020 (da essa stessa prodotta come documento 3) ha dimostrato di ben conoscere la necessarietà della periodica manutenzione della batteria mediante integrazione del liquido.
Ad altrettanto esito di rigetto deve pervenirsi quanto al secondo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante ha addebitato al Tribunale la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1218 del codice civile, con effetto di assorbimento del terzo motivo, con il quale è stata riproposta la contestazione dell'asserito mancato rispetto degli obblighi della consegna documentale di cui al D.Lgs. numero 17/2010.
Ha sostenuto l'appellante che il precedente giudicante avrebbe errato nel ritenere soddisfatto l'onere probatorio dell'avvenuto regolare adempimento da parte della venditrice (intendendo riferirsi alla consegna della documentazione di corredo della batteria) mediante l'assunzione della prova testimoniale, laddove, a detta dell'appellante, la prova dell'avvenuta regolare consegna del manuale di istruzioni con le condizioni di garanzia e della dichiarazione di conformità avrebbe potuto essere validamente data solo in forma documentale: a tal riguardo l'appellante si è testualmente espressa deducendo che “… la prova di aver consegnato insieme alla batteria anche il libretto delle istruzioni contenente le condizioni di garanzia e la dichiarazione di conformità poteva essere soddisfatta solamente con la produzione dell' originale o quantomeno di una copia dell'originale del “Manuale d'istruzione e d'uso – Garanzia –
Dichiarazione di conformità”; era necessaria, quindi, una prova documentale!”.
A smentita di fondatezza della tesi d'appello basti osservare che non può dirsi configurata alcuna violazione delle regole in tema di ammissibilità della prova testimoniale (né d'altronde l'appellante lo ha espressamente eccepito), il che dunque porta a ritenere raggiunta la prova della consegna della documentazione d'uso a corredo della batteria potendosi trarre conferma di ciò anche dalla mancata contestazione da parte dell'acquirente di tale asserita omissione fino all'insorgere del malfunzionamento.
Nè, infine, possono condurre ad un diverso esito decisionale le allegazioni d'appello con le quali è stata, invero genericamente, messa in dubbio l'attendibilità del testimone con specifico riguardo alla circostanza CP_1
per cui quegli, in occasione dell'intervento manutentivo effettuato presso l'appellata, immise nella batteria all'incirca sessanta litri di liquido elettrolito, circostanza questa sulla quale l'appellante ha significativamente omesso ogni contestazione né si è offerta di provare il contrario.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 739/2024 del Tribunale di Verona, depositata in data 25 marzo 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni