Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di ME, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2935 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in ME, via F. C.F._1
Bisazza, n. 10, presso lo studio dell'avv. TURZI ROSSANA, (C.F.:
), pec: telefax: C.F._2 Email_1
090/6011330, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
ATTRICE
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], pal. D, C.F._3
sc. B, elettivamente domiciliato in ME, Via XXIV Maggio, n. 61, presso lo studio dell'avv. GIORGIANNI ALESSIA (C.F.:
), pec: che lo C.F._4 Email_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
ed ivi residente in [...], C.F._5
elettivamente domiciliata in ME, Via Caldara Polidoro, n. 4, presso lo
1
tel.: 090.712113, fax: 090.9582116, che la Email_3
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA avente per oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 03.04.2023 ed il 13.07.2023, conveniva in giudizio la propria sorella Parte_1 CP_2
ed il figlio di quest'ultima, esponendo
[...] Controparte_1
che, in data 21.01.2023, era deceduta a ME A_
nata a [...] il [...], madre dell'istante e di CP_2
che in data 19.09.2019 era deceduto a ME
[...] PE
, nato a [...] il [...], padre dell'istante e di
[...] CP_2
che era deceduto ab intestato e la sua eredità
[...] Persona_2
si era devoluta alla moglie ed ai due figli;
che era A_
deceduta ab intestato e la sua eredità, comprensiva dei beni ricevuti dal marito, si era devoluta ai due figli;
che dopo il decesso dei genitori erano stati effettuati dei prelievi dai conti agli stessi intestati;
che, in data
29.10.2019, e avevano A_ Controparte_1
stipulato un atto pubblico di compravendita, rogato dal notaio _3
, con il quale la prima aveva trasferito al secondo la proprietà
[...]
dell'appartamento per civile abitazione sito a ME via Trento is. 181 in catasto al foglio 232 part. 65 sub. 12 cat. A/4, per il corrispettivo di €
41.000,00; che in realtà la suddetta compravendita dissimulava una donazione, in quanto il corrispettivo pattuito appariva irrisorio, tanto che solo qualche anno dopo il aveva posto in vendita il medesimo CP_1
immobile per il corrispettivo di € 170.000,00, e non risultava, comunque, che nel libretto postale intestato alla venditrice fosse mai stata versata la somma indicata come corrispettivo, di cui una parte era stata pagata
2 mediante assegno bancario non trasferibile;
che la suddetta donazione ledeva i diritti dell'istante quale legittimario ed era, in ogni caso, nulla perché priva dei requisiti di forma previsti per le donazioni, sicché
l'immobile doveva rientrare nell'asse ereditario;
che Controparte_1
doveva, altresì, corrispondere un indennizzo mensile per l'occupazione dell'immobile in questione dal decesso della de cuius fino alla consegna;
che tra gli anni 2018 e 2019 era stata prelevata dal libretto postale cointestato ai genitori la somma di oltre € 80.000,00, di cui la somma di almeno € 60.000,00 era stata donata a che dette Controparte_2
somme dovevano essere collazionate;
che aveva Controparte_2
detenuto i beni caduti in successione a seguito del decesso dei genitori ed aveva effettuato operazioni sui rapporti bancari in forza di delega nonchè quale amministratore di sostegno di che Persona_2 CP_2
doveva, pertanto, rendere il conto della sua gestione;
che
[...]
parimenti anche doveva rendere il conto della sua Controparte_1
gestione ove fosse risultato che lo stesso era stato delegato ad operare sui conti postali o su altri conti;
che aveva avuto la Controparte_2
disponibilità esclusiva dell'immobile sito a ME vill. Parte_2
Calispera 35 in catasto al foglio 144 part. 718 sub. 1, del quale egli era comproprietario per la quota di 1/6 in forza della successione del padre;
che occorreva procedere allo scioglimento delle comunioni ereditarie derivanti dal decesso dei genitori;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposta
C.T.U. al fine di ricostituire l'asse ereditario dei due genitori, che fosse accertata la nullità dell'atto di compravendita del 29.10.2018, in quanto dissimulante una donazione;
che fosse condannato Controparte_1
alla restituzione del bene oggetto del contratto di compravendita simulato, che fosse disposta la collazione delle somme donate, al netto di eventuali spese, che fosse ordinato a ed eventualmente anche a Controparte_2
3 di rendere il conto della gestione;
che fosse Controparte_1
disposto lo scioglimento della comunione ereditaria assegnando all'istante una quota pari al 50 % dei beni, che fosse Controparte_1
condannato a corrispondere in favore dell'istante un indennizzo per l'utilizzo dell'immobile di via Trento, che fosse Controparte_2
condannata a corrispondere a favore dell'istante un indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sito in via Calispera.
Con comparsa tempestivamente depositata il 22.11.2023, si costituiva la quale eccepiva che non era stato Controparte_2
effettuato il procedimento di mediazione obbligatorio e che, comunque, nell'atto di citazione non era stato menzionato l'espletamento del relativo incombente. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie, negando che i genitori le avessero donato la somma di €
60.000,00, evidenziando che dal 31.01.2018 e dal 28.02.2018, date nelle quali l'attore aveva restituito i libretti postali intestati ai genitori, le entrate erano state sostanzialmente uguali alle uscite e, comunque, le uscite erano state sostanzialmente analoghe a quelle degli anni precedenti, quando i genitori erano stati "gestiti" dall'attore, benché, con l'avanzare dell'età, verosimilmente, le esigenze fossero aumentate. Rilevava, che, viceversa, era stato l'attore ad avere beneficiato di una donazione da parte dei genitori, in quanto l'immobile sito a ME via Catania n. 497 int. 119 ed il box garage sito a ME in via Emilia n. 27 int. 53, acquistati dall'attore con atto pubblico del 21.06.1983, erano stati interamente pagati dai genitori, che avevano in tal modo voluto donare i suddetti immobili al figlio, il quale, poi, dal mese di febbraio 2018, aveva sostanzialmente abbandonato i genitori alle cure della sola deducente e, nell'aprile 2019, aveva adito l'autorità giudiziaria per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per entrambi i genitori, opponendosi già nel ricorso alla nomina
4 della deducente quale amministratore. Osservava che l'abbandono del figlio e le successive azioni legali avevano scosso la , per la quale il Per_1
Giudice aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore. Rilevava che l'attore, agendo per la nomina di un amministratore di sostegno per la madre, aveva l'intenzione di inficiare la vendita dell'immobile sito in via Trento ed il presente giudizio si iscriveva nel medesimo disegno, ma già nel corso del giudizio per nomina di amministratore di sostegno era emerso che la madre aveva scelto di vendere la casa a quel prezzo in considerazione delle pessime condizioni dell'immobile e, comunque, non vi era alcun elemento in base al quale presumere che ella avesse l'intenzione di effettuare una donazione, anche perché la aveva incassato la somma stabilita a titolo di Per_1
corrispettivo della vendita. Rilevava, poi, che la domanda di collazione delle somme donate risultava confusa, in quanto le somme che erano state indicate come oggetto di collazione erano riferibili a donazioni che sarebbero state effettuate da entrambi i genitori, mentre l'attore aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria solo della madre e non anche del padre, come si desumeva chiaramente dalla specifica indicazione effettuata in citazione degli immobili da dividere, con la conseguenza che la domanda di collazione con riferimento alle donazioni che sarebbero state effettuate dal padre avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. In ogni caso, nella ipotesi in cui fosse stato ritenuto che la deducente era tenuta a conferire nell'asse ereditario delle donazioni, occorreva che anche l'attore fosse tenuto a conferire nell'asse ereditario le somme da lui prelevate dai conti dei genitori eccedenti la somma mensile di € 1.000,00 nel periodo della sua gestione. Contestava, poi, la fondatezza della domanda volta ad ottenere un indennizzo per l'occupazione della casa sita nel vill. , Pt_2
posto che l'immobile in questione era la casa coniugale dei genitori e,
5 pertanto, dal 2019 la , alla morte del marito, aveva il diritto di Per_1
abitazione, benché la stessa si fosse trasferita, per una migliore qualità della vita, nella casa della figlia, sicché almeno fino alla data della morte della madre, l'indennizzo avrebbe dovuto essere richiesto alla madre. Rilevava, poi, che l'attore era sempre stato nel possesso delle chiavi dell'immobile e non gli era stato mai impedito di recarsi al suo interno, né aveva mai esperito alcuna iniziativa a salvaguardia del diritto che riteneva leso e, comunque, il detto immobile, dalla morte della madre, non aveva prodotto reddito. Eccepiva, poi, che la domanda di riduzione avanzata dall'attore era inammissibile, in quanto astratta, anche in considerazione del fatto che l'attore aveva chiesto la divisione dell'asse, indicando quale propria quota quella del 50 %, senza fare riferimento alla quota di riserva, e comunque infondata. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle richieste avversarie e, in via riconvenzionale, che fosse disposto lo scioglimento delle comunioni ereditarie di entrambi i genitori e che fosse a tal fine ricostruita la massa ereditaria dei due de cuius, tenendo in considerazione anche le donazioni percepite dall'attore, sia ad opera del padre che della madre, vale a dire la casa sita a ME via Catania ed il box auto sito a ME via Emilia, nonché le somme donate all'attore durante la sua gestione, desumibili dai prelevamenti da lui effettuati dall'anno 2013 al febbraio 2018 dai conti dei genitori. Chiedeva, altresì, che l'attore fosse condannato al pagamento di un indennizzo per l'occupazione dei predetti immobili. Rilevava, infine, che per il funerale e la tumulazione del padre ella aveva sostenuto la spesa di €
5.204,02 mentre per il funerale e la tumulazione della madre aveva speso complessivamente la somma di € 4.838,00, somme superiori rispetto a quelle esistenti sui libretti postali intestati rispettivamente al padre ed alla madre al momento del decesso.
6 Con comparsa tempestivamente depositata il 28.02.2024, si costituiva il quale rilevava che Controparte_1 [...]
si era a lungo disinteressato dei genitori e solo negli ultimi Parte_1
tempi, per un suo interesse economico, aveva chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per entrambi i genitori, chiedendo che l'incarico fosse conferito ad un professionista anziché alla sorella, che in quegli anni si era occupata in via esclusiva dei congiunti. Evidenziava che la suddetta domanda di nomina di amministratore di sostegno era stata rigettata con riferimento alla madre, mentre era stata accolta con riferimento al padre ma l'incarico era stato conferito alla figlia che lo aveva Controparte_2
esercitato per soli due mesi a causa dell'intervenuto decesso del padre.
Eccepiva, in via pregiudiziale, che non era stata indicato nell'atto introduttivo del giudizio l'espletamento della procedura di mediazione, che costituiva condizione di procedibilità della domanda. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie, evidenziando, con riferimento all'atto di compravendita dell'immobile in via Trento, che il prezzo pattuito era stato interamente pagato, come risultava dalle fotocopie degli assegni con i quali era stato effettuato il pagamento del corrispettivo,
e dalla comunicazione dell'istituto di credito presso il quale erano stati emessi gli assegni, da cui emergeva che i titoli erano stati regolarmente negoziati. Rilevava, poi, che la aveva deciso di vendere la Per_1
casa a quel prezzo in considerazione dello stato di manutenzione del bene, in pessime condizioni e con impianti non funzionanti, e, comunque, il professionista incaricato dall'istituto di credito mutuante aveva stimato il valore dell'immobile in € 69.000,00. Rilevava, poi, che non era configurabile neppure una vendita cum donatione, poichè anche per tale istituto doveva essere dimostrato l'animus donandi, mentre nella fattispecie in esame non vi era alcun elemento che supportasse una simile ipotesi.
7 Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie e, nella ipotesi in cui fosse stata accertata la nullità dell'atto, chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso delle somme pagate a titolo di corrispettivo. Eccepiva, poi che l'affermazione della controparte secondo cui era stata lesa la sua quota di riserva, risultava del tutto astratta e l'attore non aveva rispettato gli oneri probatori richiesti per la proponibilità della domanda, con la conseguenza che il on poteva essere considerato terzo nella prova dell'atto CP_2
simulato e non poteva, pertanto, avvalersi delle agevolazioni probatorie previste per i terzi. Rilevava, poi, che anche la domanda di collazione risultava infondata con riferimento alle asserite donazioni effettuate da in quanto l'attore aveva chiesto lo scioglimento della Persona_2
comunione ereditaria solo della madre ma non anche del padre e, comunque, non risultava provato l'animus donandi. Quanto alla richiesta di indennizzo per il godimento della casa sita in via Trento, osservava che l'immobile era stato sottoposto ad un lungo intervento di ristrutturazione e sino al settembre 2023 non aveva prodotto alcun reddito. Osservava, infine, che a causa dell'azione temeraria di controparte e della trascrizione della domanda giudiziale, egli stava subendo ingenti danni, anche per l'impossibilità di alienare l'immobile e chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che l'attore fosse condannato al risarcimento dei danni, da quantificarsi in € 62.000,00, pari alle somme sborsate per gli interventi di ristrutturazione, che verosimilmente avrebbero dovuto essere effettuati nuovamente all'esito del giudizio.
Con comparsa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il 23.04.2024
l'attore rilevava che con domanda depositata il 25/9/2023, aveva avviato il procedimento di mediazione, come per legge, ed invitato gli odierni convenuti, ma il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo. Osservava, poi, che le comparse avversarie contenevano
8 espressioni offensive, in particolare con riferimento all'affermazione di avere detto il "falso" e chiedeva, pertanto, che dette espressioni fossero cancellate. In via di reconventio reconventionis chiedeva, inoltre, che fosse accertato che l'immobile sito a ME via Marco Polo, acquistato da con atto del 03.11.1971, era stato in realtà donato alla Controparte_2
figlia dai defunti genitori che ne avevano pagato il corrispettivo, essendo la figlia all'epoca ancora studentessa, e chiedeva, pertanto, che anche il suddetto bene fosse collazionato, in quanto oggetto di donazione indiretta,
e che fosse condannata al pagamento dell'indennizzo Controparte_2
per il godimento di detto immobile dalla data del decesso della madre, sulla base del valore locativo del bene. Contestava, poi, la fondatezza della domanda di controparte volta alla collazione dell'immobile sito a ME via Catania, che sarebbe stato a lui donato dai genitori, in quanto in realtà il corrispettivo dell'immobile era stato da lui pagato con i proventi del suo lavoro, essendo stato egli economicamente indipendente sin dall'età di 18 anni. Avendo, poi, la convenuta trascritto la domanda Controparte_2
riconvenzionale, la stessa avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per l'impossibilità di commercializzare l'immobile per tutto il corso del giudizio. Contestava, altresì, la fondatezza della richiesta di collazione della somma di € 120.000,00 avanzata dalla controparte in relazione ai prelevamenti effettuati dal deducente sul conto postale dei genitori tra il 2013 ed il 2017, evidenziando che l'affermazione secondo cui egli si era appropriato di denaro dei genitori era priva di prova e che, comunque, in base alla suddetta ricostruzione, se era vero che egli si era illegittimamente appropriato di denaro dei genitori, doveva escludersi che le relative somme avessero formato oggetto di donazione. Negava, in ogni caso, che egli avesse operato sui conti dei genitori non avendo mai ricevuto delega in tal senso dai genitori ed essendosi egli limitato ad
9 accompagnare la madre a ritirare la pensione ed a fare la spesa, sicché i prelievi indicati dalla convenuta era stati effettuati certamente dalla madre, la quale verosimilmente aveva effettuato con tali somme ulteriori donazioni alla figlia, con la quale aveva un rapporto preferenziale. Ribadiva, poi, che egli aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria sia del padre che della madre e negava di avere la disponibilità delle chiavi dell'immobile sito a ME via Calispera vill. , nel quale Pt_2
vivevano i genitori, non avendo voluto la sorella consegnargli un duplicato di dette chiavi. Contestava, inoltre, l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione per non avere indicato il valore dell'asse ereditario e della quota di riserva, posto che egli aveva allegato le perizie di stima attraverso le quali sarebbe stato agevole verificare il valore dell'asse ereditario, mentre la quota di riserva era determinata dalla legge.
Contestava, infine, le deduzioni avversarie in ordine al pagamento del corrispettivo della vendita dell'immobile sito a ME via Trento, essendo verosimile che le somme riscosse in contanti dalla madre fossero state restituite al nipote, non essendo state mai versate sul suo conto. Chiedeva che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., fosse ordinata l'acquisizione della documentazione relativa all'incasso degli assegni con i quali sarebbe stato pagato il corrispettivo della vendita del predetto immobile e che sul punto fosse sentito come testimone il Direttore dell'Agenzia della Banca MPS, evidenziando, comunque, che, in presenza di elementi presuntivi della simulazione della dichiarazione relativa al pagamento del corrispettivo della vendita, spettava all'acquirente dimostrare l'avvenuto pagamento e la mera circostanza che gli assegni indicati erano stati negoziati non forniva la prova richiesta. Chiedeva CTU per accertare l'ammontare dell'asse ereditario e la formazione delle quote.
10 Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 09.05.2024
l'attore chiedeva l'ammissione di prova per testi e che fosse disposta C.T.U. sul valore dei beni facenti parte degli assi ereditari dei due genitori al momento dell'apertura delle successioni, compreso quello dei beni che si assumeva avessero formato oggetto di donazioni, nonchè C.T.U. contabile sui prelievi e sui saldi dei rapporti postali intestati ai genitori negli ultimi dieci anni.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 13.05.2024 il chiedeva che, ove fosse stata ammessa la C.T.U. chiesta da CP_1
controparte, si tenesse conto di tutte le deduzioni svolte, in particolare con riferimento alla congruità delle somme spese per miglioramenti nell'immobile di via Trento. Negava, poi, di avere amministrato denaro dei genitori e di dovere, conseguentemente, rendere il conto. Chiedeva, infine,
l'ammissione di prova per testi.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 13.05.2024, evidenzia che non era vero che ella non avesse mai Controparte_2
lavorato, in quanto era stata insegnante fuori ruolo dal 1969 e di ruolo dal
1973 ed anche in precedenza aveva lavorato, anche quando era ancora studentessa, impartendo lezioni private di doposcuola;
rileva, poi, che l'acquisto della casa di via Marco Polo, adibita a casa coniugale, era stato effettuato anche con il contributo del marito, oggi defunto, che aveva iniziato a lavorare e guadagnare in giovanissima età, pur avendo continuato a frequentare la scuola serale. Evidenziava che, viceversa, l'attore non aveva fornito prova di avere lavorato sin dall'età di 18 anni e di avere versato il prezzo della casa sita in via Catania, acquistata, peraltro, senza un mutuo. Contestava, poi, l'affermazione di secondo Parte_1
cui lo stesso non aveva avuto delega ad operare sui conti dei genitori, in quanto la delega era stata conferita alla moglie dell'attore e, comunque,
11 l'attore aveva ammesso di essersi occupato della gestione economica dei genitori. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi.
Con memorie ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositate il 23.05.2024 tutte le parti chiedevano l'ammissione di prova del contrario.
All'udienza di comparizione del 05.06.2024 il Giudice prendeva atto della impossibilità di espletare l'interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, in quanto nessuna delle parti era comparsa personalmente all'udienza. I procuratori delle parti ribadivano, quindi, le richieste istruttorie formulate nelle memorie tempestivamente depositate ed il Giudice provvedeva ammettendo la prova testimoniale richiesta e disponendo C.T.U. al fine di accertare 1) il valore, al momento sia dell'apertura della successione di che al momento Persona_2
dell'apertura della successione di dei beni A_
immobili oggetto di causa che avrebbero formato oggetto di donazione o di donazione indiretta, ad esclusione della casa sita al GG , Pt_2
tenendo conto di tutte le deduzioni svolte dalle parti e, in particolare, con riferimento all'immobile di via Trento, dell'aumento di valore conseguito dal bene a seguito degli interventi di ristrutturazione che sarebbero stati eseguiti dal;
2) la congruità delle somme indicate da CP_1
e che lo stesso avrebbe speso per miglioramenti Controparte_1
nell'immobile sito in via Trento;
3) il valore locativo dell'immobile sito in via Trento dal momento della stipula del contratto di acquisto da parte del sino ad oggi;
4) la comoda divisibilità dell'unico bene relitto, CP_1
sito al GG , dandone rappresentazione grafica e fotografica, Pt_2
verificando la legittimità urbanistica del suddetto immobile, ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge 47/85, e la conformità catastale oggettiva. Il
Giudice riservava, viceversa, al seguito della causa la decisione sulla conducenza della C.T.U. contabile avente ad oggetto i prelievi ed i saldi dei
12 rapporti postali dei due genitori dell'attore negli ultimi dieci anni, posto che occorre verificare attraverso la prova testimoniale richiesta se fosse stato instaurato tra le parti un rapporto che implicava un obbligo di rendiconto e, soprattutto, quale fosse stato l'oggetto di tale rapporto.
Esaurita la prova testimoniale ammessa e depositata la relazione di
C.T.U., all'udienza del 06.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice fissava, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., l'udienza del 05.06.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., fino a
60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. Alla successiva udienza del
05.06.2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Ai fini della decisione della causa, si deve premettere che il procedimento per lo scioglimento della comunione è disciplinato dagli artt.
784 e segg. c.p.c. e dagli artt, 194 e 195 disp. att. c.p.c.. È un processo speciale di cognizione attraverso il quale ciascuno dei condividenti esercita il proprio diritto potestativo a conseguire una parte del patrimonio comune
(Cass, 08.09.1986 n. 5462; Cass. civ. 27.01.1986 n. 543). Il giudizio di divisione ha lo scopo di trasformare i diritti dei singoli partecipanti su quote ideali (quote astratte) in diritti di proprietà individuale su di una parte determinata della cosa comune (quote concrete) in proporzione al valore della quota di ciascuno (da ult., Cass. civ. 04.03.2011 n. 5266).
Il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la
13 prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio, come quella della vendita di beni mobili o immobili, disciplinata dagli artt. 787 e 788 c.p.c., quella della estrazione a sorte dei lotti disciplinata dagli artt. 789, 791 c.p.c. 195 disp. att. c.p.c., pure queste strutturate di regola sull'alternativa per il giudice circa il provvedimento da pronunciare, ordinanza o sentenza, in ragione dell'insorgere tra i condividenti di contestazioni.
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione. Risolto questo problema, occorre esaminare il quo modo della divisione.
Per l'individuazione dell'asse ereditario da dividere, l'attore ha chiesto che fosse dichiarata la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita, rogato dal notaio , con il quale Persona_3
aveva trasferito al nipote la A_ Controparte_1
proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito a ME via Trento is. 181 in catasto al foglio 232 part. 65 sub. 12 cat. A/4, per il corrispettivo di € 41.000,00, sostenendo che in realtà la suddetta compravendita dissimulava una donazione, affetta da nullità in quanto priva dei necessari
14 requisiti di forma, con la conseguenza che il suddetto bene avrebbe dovuto rientrare nell'asse ereditario, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i requisiti formali previsti per la donazione sono richiesti a pena di nullità anche per gli atti a titolo oneroso che dissimulino un negozio gratuito (Cass. civ. 14.07.1950 n. 1916; Cass. civ.
30.06.2014 n. 14799).
A sostegno di tale domanda, l'attore ha evidenziato che vi erano numerosi elementi sintomatici dai quali poteva desumersi che la vendita dissimulasse in realtà un atto di liberalità, vale a dire lo stretto rapporto di parentela esistente tra le parti, l'esiguità del corrispettivo indicato nell'atto di compravendita, la circostanza che nel libretto postale intestato alla venditrice non fosse stata mai versata la somma indicata come corrispettivo, di cui una parte sarebbe stata pagata mediante assegno bancario non trasferibile.
Per la valutazione degli elementi di prova offerti, si deve premettere che la domanda di simulazione, diretta ad accertare ed eliminare la fallace apparenza creata dal negozio simulato, è soggetta ad un peculiare regime probatorio, a seconda che la simulazione sia fatta valere dai creditori o dai terzi nei confronti dei contraenti, ovvero da una delle parti contro l'altra.
Infatti, a norma dell'art. 1417 c.c., nel primo caso, la prova della simulazione può essere fornita senza limiti, anche per testimoni e, correlativamente (vedi art. 2729 comma 2 c.c.), mediante presunzioni, mentre, nel secondo caso, tutte le volte in cui siano le stesse parti contraenti a voler far valere la simulazione, opera il normale regime probatorio che impone agli artt. 2722 e 2729 c.c. delle limitazioni alla prova testimoniale ed a quella per presunzioni, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. e l'ipotesi in cui si faccia valere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass. civ. 23.01.1997 n. 697; Cass. civ. 26.01.1995 n. 954) ed al più la prova
15 della simulazione potrebbe essere fornita a mezzo interrogatorio formale
(Cass. n. 8804/2018; Cass. n. 3869/2004). Inoltre, va osservato che nell'ipotesi della simulazione assoluta la parte che agisce è ammessa a provarla anche attraverso testimoni in tutte le ipotesi previste dall'art. 2724
c.c. senza subire la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., in quanto occorre dimostrare non l'esistenza di un contratto, bensì la sua inesistenza, mentre nel caso di simulazione relativa, come nella specie, occorre tenere presente che, ai sensi dell'art. 1414 c.c., “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”. Ciò significa che nel caso in cui il contratto dissimulato richieda la forma scritta ad substantiam o altri requisiti formali, come nel caso della donazione, sia il contratto simulato che l'accordo simulatorio devono rispettare i detti requisiti di forma e la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, con il rigore dell'art. 2725 c.c., ma anche l'ulteriore limitazione derivante dal dovere provare la sussistenza tanto dei requisiti di sostanza che di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto (Cass. civ., sez. II, 19.02.2008, n.4071).
Quanto alla esatta delimitazione del concetto di “terzo” agli effetti della prova della simulazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è tale colui che, senza intervenire nel contratto, ha interesse a sostenere o ad impugnare la validità del negozio, per le conseguenze che possono derivare ad un suo diritto. Si è, pertanto, ritenuto che possa ritenersi “terzo” non solo il successore a titolo particolare di uno dei contraenti dell'atto simulato, sia per atto tra vivi che mortis causa (Cass. civ.
7.07.1964 n.
1800; Cass. civ. 20.10.1981 n. 547), ma anche chi proponga azione volta
16 alla dichiarazione di simulazione contestualmente ad una domanda di riduzione della donazione dissimulata, per lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva (Cass. civ., sez. II, 18.04.2003, n. 6315;
Cass. civ., sez. II, 30.07.2002, n. 11286). Viceversa, non può considerarsi
“terzo” l'erede che proponga l'azione di simulazione per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni se agisca non quale legittimario, ma al limitato fine della collazione delle donazioni per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, ai fini dello scioglimento della comunione (Cass. civ., sez. II, 21/04/1998, n. 4024) e ciò anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata, in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni. Invero,
l'erede, ancorché legittimario, il quale fa valere il proprio diritto alla collazione al fine della formazione della massa, agisce per l'attuazione di un diritto derivato dal defunto, soggetto a tutti i limiti da lui costituiti, fra i quali il limite della prova della simulazione, che potrà essere data solo con i mezzi di cui disponeva il de cuius (Cass. n. 536/2018; n. 402/2007; n.
7134/2001; n. 2093/2000). Infatti, il legittimario ha la veste di terzo ai fini della prova della dedotta simulazione solo se la lesione della quota di riserva assurga a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e condizioni l'esercizio del diritto alla reintegra (Cass. n. 5947/1986; n.
24134/2009; n. 26262/2008; n. 13706/2007).
Nella fattispecie in esame l'attore, pur avendo allegato di essere legittimario e pur avendo invocato espressamente le facilitazioni probatorie che spettano a chi agisca in riduzione, non ha, tuttavia, proposto alcuna domanda di riduzione dell'asserita donazione effettuata dalla Per_1
a favore di mentre deve escludersi, per quanto si è Controparte_1
detto sopra, che ogni qual volta l'azione di simulazione della donazione sia
17 esperita da un legittimario, a quest'ultimo sia sempre possibile provare la stessa anche tramite presunzioni. Non vale osservare che nella memoria ex art.171 ter n. 1 c.p.c. depositata il 23.04.2024, l'attore abbia affermato che la propria quota di riserva era stata lesa, sia perché, comunque, nelle conclusioni non viene formulata dall'attore alcuna domanda di riduzione, ma solo una domanda di divisione previa ricostituzione dell'asse ereditario, sia perché la richiesta di “ricostituzione dell'asse ereditario” non può certamente essere assimilata alla cosiddetta “riunione fittizia” che occorre effettuare per verificare se sia configurabile una lesione dei diritti dei legittimari, specie se si considera che non essendo Controparte_1
coerede, risultava estraneo alle questioni concernenti la divisione dell'asse ereditario. Peraltro, la generica affermazione dell'attore, secondo cui la propria quota di riserva sarebbe stata lesa, non è sufficiente a chiarire l'esistenza dei presupposti a base di una eventuale domanda di riduzione nei confronti di tenuto conto del fatto che la Controparte_1
domanda di riduzione ha carattere personale e che la eventuale sussistenza di una lesione non importa automaticamente la riduzione delle donazioni, dovendosi seguire le regole poste dagli artt. 553 e segg. c.c..
Assorbente appare, poi, il rilievo che, ai sensi dell'art. 564 c.c., “il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità”. Quest'ultima disposizione, che opera tutte le volte in cui il legittimario leso voglia agire in riduzione nei confronti di legatari e donatari non coeredi (ed il non è CP_1
certamente un coerede), pone una vera e propria condizione di proponibilità della domanda e, di conseguenza, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accettazione con beneficio di inventario non può sopravvenire
18 nel corso del giudizio (Cass. civ. 24.02.1949 n. 340), mentre la sua mancanza è rilevabile d'ufficio (Cass. civ., 06.06.1968 n. 1701). Di conseguenza, si è ripetutamente affermato che, in simili casi, la domanda di simulazione in tanto è proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della domanda di riduzione e cioè
l'accettazione con beneficio d'inventario (Cass. civ. 23.02.2011 n. 4400;
Cass. civ. 19.03.1996 n. 2294). Sennonché l'attore, benché abbia affermato di avere accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario, non ha fornito la relativa prova, essendosi limitato a produrre in giudizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 28.04.2023, relativa ad una successiva accettazione con beneficio di inventario che egli aveva in animo di effettuare il successivo 07.06.2023, ma non è noto se poi lo stesso abbia effettivamente accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario, né se abbia provveduto a redigere l'inventario, posto che l'ultima frase del 1° comma dell'art. 564 c.c., nel disporre che l'erede non perde il diritto di chiedere la riduzione se, avendo accettato con beneficio di inventario, decade successivamente dal beneficio, non implica che, ai fini della condizione di procedibilità prevista nell'art. 564 c.c., non sia richiesta dalla legge anche l'effettiva esecuzione dell'inventario, giacché, in mancanza di questa, il soggetto è considerato "erede puro e semplice"
(Cass. civ. sez. II, 09.08.2005 n. 16739). Infine, va sottolineato che la citazione dell'atto introduttivo del giudizio a risulta Controparte_1
perfezionatasi il 03.04.2023, in data certamente anteriore ad una eventuale accettazione dell'eredità della madre con beneficio di inventario da parte dell'attore, sicché anche sotto questo profilo manca la condizione di proponibilità della domanda di riduzione e, conseguentemente, deve escludersi anche la possibilità di avvalersi delle agevolazioni probatorie conseguenti alla proposizione della domanda di riduzione.
19 Non vale, poi, osservare che, come recentemente chiarito dalla
Suprema Corte, la qualità di terzo compete al legittimario anche in alcune fattispecie in cui non venga contestualmente proposta domanda di riduzione, in quanto occorre, in ogni caso, che l'accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che, pur non implicando necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta «una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata» (così Cass. n.
24134/2009), richiede, nondimeno, anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia (cfr. Cass. n. 2620/1951), qual è quello previsto dall'art. 553 c.c., che prevede l'ipotesi del concorso tra eredi legittimi e legittimari e che si ritiene applicabile anche quando più legittimari concorrano nella successione legittima (Cass. civ. 04.05.2023 n.
11659; Cass. civ. 09.05.2019 n. 12317; Cass. 1521/1980). Infatti, la riunione fittizia (in quanto diretta a ricostruire l'intero patrimonio del de cuius, che la legge considera come termine di riferimento per la determinazione della quota disponibile e di riflesso per quella delle quote di riserva) non è legata necessariamente alla proposizione dell'azione di riduzione, risultando indispensabile anche nella ipotesi prevista dall'art. 553 c.c. quando vi sia concorso di eredi legittimari (Cass. n. 74/1967; n.
837/1986). In simili casi, la porzione spettante sul relictum al coerede donatario potrà essere, pertanto, ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante agli altri coeredi. Sennonché, pur essendo la disciplina contenuta nell'art. 553 c.c. espressione di un principio generale, applicabile anche al concorso fra legittimari, appare comunque necessario che il legittimario interessato domandi che la sua quota sia calcolata a norma dell'art. 556 c.c. attraverso il procedimento di riunione fittizia,
20 mentre se il legittimario non chiede la riunione fittizia, l'eredità si devolve secondo le quote stabilite per la successione legittima. Una simile domanda
«implica una deduzione specificamente rivolta a tal fine, non essendo sufficiente una generica istanza di collazione, poiché questa, di per sé, non prelude al procedimento di riunione fittizia, rappresentando, «in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura o per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, in guisa che, nei reciproci rapporti tra determinati coeredi, siano assicurati, in senso relativo, l'equilibrio e la parità di trattamento, al fine che non venga alterato il rapporto di valore fra le varie quote e sia garantito a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota» (Cass. n. 2453/1976).
Di conseguenza, la deroga alla restrizione alla prova posta dall'art. 1417 c.c., alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, non è più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l'azione di riduzione della donazione dissimulata, ma resta, comunque, ancorata al fatto che l'azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l'erede, che attraverso l'azione ex art. 1414 cod. civ. miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario si pone come "terzo" rispetto all'atto impugnato, e difende un diritto proprio che gli spetta per legge, in una posizione antagonista rispetto al "de cuius" (cfr. Cass. n. n. 6315/2003), mentre nel caso in esame non è stata proposta alcuna domanda volta alla tutela della quota di riserva, neppure ai limitati fini previsti dall'art. 553 c.c., anche in considerazione del fatto che la simulazione è stata richiesta nei confronti di un terzo, che non partecipa della comunione ereditaria e che non può essere, pertanto, destinatario della specifica disciplina contenuta nella norma sopra menzionata.
21 Alla stregua delle superiori considerazioni, gli elementi presuntivi indicati dall'attore, volti a dimostrare l'esistenza di una donazione dissimulata non possono essere presi in considerazione e, in mancanza della produzione della cosiddetta “controdichiarazione”, la domanda di simulazione relativa avanzata dall'attore nei confronti di CP_1
va rigettata e, conseguentemente, va disattesa anche la domanda
[...]
volta alla condanna del al pagamento di un indennizzo per CP_1
l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto di compravendita asseritamente simulato.
La convenuta ha chiesto, in via Controparte_2
riconvenzionale, che fosse accertato che l'atto pubblico di compravendita del 21.06.1983, con il quale aveva acquistato Parte_1
l'immobile sito a ME via Catania n. 497 int. 119 ed il box garage sito a
ME in via Emilia n. 27 int. 53, in realtà costituiva una donazione indiretta da parte dei genitori in favore dell'attore, in quanto il corrispettivo era stato interamente pagato dai primi, sicché l'attore avrebbe dovuto collazionare i beni donati.
Come è noto, ai sensi dell'art. 737 c.c. “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. La collazione ereditaria costituisce, pertanto, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione.
22 L'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni (Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. civ., sez. II, 19.11.2004, n. 21895).
Nondimeno, occorre che la sussistenza di donazioni da collazionare venga tempestivamente allegata poiché la collazione, sollecitando la formazione delle quote in modo diverso da come dovrebbe essere effettuata in sua mancanza, è configurabile come una eccezione di merito in senso proprio, mentre la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c., integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda (Cass. civ. 23.07.2019 n. 19833).
Nella fattispecie in esame non occorre, tuttavia, soffermarsi su tali questioni, posto che la domanda volta all'accertamento della donazione indiretta ai fini della collazione risulta tempestivamente formulata dalla convenuta nella comparsa di risposta ritualmente Controparte_2
depositata nel termine di rito previsto per la costituzione del convenuto.
La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto
23 diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità (cfr. Cass. 7 dicembre 1989 n. 5410; Cass. 5 dicembre 1970 n. 2565). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in simili casi non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione che valgono per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo prefissato, per l'assorbente motivo che, nel caso della donazione indiretta, a differenza che nel caso della donazione simulata, il negozio oneroso con il quale viene attuata l'attribuzione gratuita come effetto indiretto, corrisponde alla reale intenzione delle parti (Cass. civ. 1986/2016; Cass. civ. 27050/2018). La giurisprudenza di legittimità ha, infine, evidenziato che in simili casi, per la validità del negozio, non è necessaria la forma della donazione, ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c. non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (Cass. civ. sez. II 3 novembre 2009 n. 23297; Cass. civ. sez.
II 17 novembre 2010 n. 23215).
La convenuta ha sostenuto che il denaro Controparte_2
necessario per l'acquisto degli immobili oggetto dell'atto pubblico di vendita del 21.06.1983 era stato fornito dai genitori delle parti, in quanto il fratello era all'epoca uno studente e non percepiva alcun reddito, Parte_1
mentre nel rogito notarile i contraenti avevano dichiarato che il prezzo era stato interamente versato prima della stipula del contratto senza alcun
24 riferimento alla modalità di pagamento e, inoltre, senza la stipula di alcun mutuo. Evidenziava, inoltre, che i genitori, per potere provvedere al pagamento del corrispettivo necessario per l'acquisto della casa al figlio
, avevano chiesto a lei ed al suo defunto marito, Parte_1 Per_4
, una ingente somma di denaro in prestito.
[...]
L'attore ha contestato la suddetta ricostruzione dei fatti, affermando che, in realtà, il corrispettivo dell'immobile era stato da lui pagato con i proventi del suo lavoro, essendo stato egli economicamente indipendente sin dall'età di 18 anni, in quanto aveva prima prestato servizio militare, percependo il relativo stipendio, ed aveva quindi lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della ditta Branca, poi per la ditta Siracusano di ME, poi per la ditta Mondello di ME ed infine presso l'ATM di
ME.
L'istruttoria compiuta non consente ad avviso di questo Giudice di ritenere compiutamente accertato che il corrispettivo per l'acquisto degli immobili oggetto dell'atto pubblico di vendita del 21.06.1983 sia stato pagato dai genitori di Le uniche prove fornite sono, Parte_1
infatti, costituite dalle deposizioni dei testi escussi, che appaiono, nondimeno, incerte e contraddittorie.
La tesi della convenuta si basa sulle deposizioni Controparte_2
dei figli della stessa, e Persona_5 Persona_6
nonché sulla deposizione di fidanzata di uno dei Testimone_1
figli (il convenuto . In particolare, quest'ultima ha Controparte_1
riferito che la domenica ella era solita pranzare con i coniugi CP_2
a e che “ ripeteva quasi ogni CP_1 Pt_3 Persona_4
domenica la lamentela che la casa di … sebbene presentasse un Pt_3
giardino”, aveva una stanza in meno di altra abitazione che non aveva potuto acquistare in quanto aveva prestato del denaro ai suoceri Per_1
25 e i quali, a loro volta avevano Per_1 Persona_2
consentito al figlio di con quei soldi la casa al Palazzo Palano. Parte_1
Sostanzialmente analoghe, anche se meno dettagliate, sono poi le deposizioni dei testi e Persona_5 Persona_6
Sennonché va osservato che i testi hanno riferito circostanze risalenti a moltissimi anni dopo l'acquisto dell'immobile da parte di
[...]
, come risulta evidente se solo si considera che Parte_1 Per_5
è nato tre anni dopo la stipula dell'atto pubblico di vendita,
[...]
mentre e avevano appena sei Persona_6 Testimone_1
anni all'epoca della stipula del menzionato atto pubblico. Tutti i testi, pertanto, non hanno avuto conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa, ma hanno riportato le dichiarazioni di la cui Persona_4
affidabilità è, però, incerta, non potendosi escludere che esse siano il frutto dei rapporti tesi esistenti tra i due cognati. Invero, la circostanza che si lamentasse del fatto che i suoceri avevano in Persona_4
qualche modo favorito il figlio a detrimento della figlia Parte_1 CP_2
è sintomatica del fatto che tali dichiarazioni si inserissero in un clima di rivendicazioni economiche che ben possono avere indotto il dichiarante anche ad alterare il reale svolgimento dei fatti. Peraltro, la circostanza che i coniugi – vessero dato del denaro in prestito ai CP_1 CP_2
coniugi – non fornisce di per sé la prova che Per_1 CP_2
questi ultimi abbiano pagato il corrispettivo dell'immobile acquistato dal figlio con l'atto pubblico del 21.06.1983, potendosi, ad esempio, ipotizzare che essi abbiano solo prestato al figlio quel denaro. Non sembra, Parte_1
pertanto, che tali dichiarazioni possano da sole fornire la prova richiesta, anche in considerazione del fatto che non ha fornito Controparte_2
alcuna documentazione né del prestito che ella avrebbe effettuato ai genitori, non determinato neppure nel suo ammontare, né della restituzione
26 delle somme da parte dei genitori, né delle modalità di acquisto dell'immobile sito a Inoltre, a fronte di un quadro probatorio Pt_3
incerto, vi sono le deposizioni di numerosi altri testi che, pur presentando anch'esse non pochi elementi che ne riducono l'affidabilità, si pongono, comunque, in irriducibile contrasto con la ricostruzione dei fatti fornita da
In particolare, il teste ha Controparte_2 Testimone_2
riferito che intorno all'anno 2014, quando egli aveva iniziato a frequentare la casa dell'attore, aveva appreso “da discorsi che si facevano in famiglia” che aveva svolto il servizio militare quale Parte_1
“sottoufficiale”, percependo il relativo reddito, e poi era andato a lavorare in Calabria, con un reddito cospicuo, tanto da avere potuto provvedere “in totale autonomia all'acquisto della casa in ME, via Catania”.
Analogamente, il teste ha affermato che Testimone_3 [...]
“ha sempre lavorato, noi eravamo compagni di scuola e mi ha Parte_1
detto dell'acquisto della casa”. Il teste ha affermato Testimone_4
che “dopo il servizio militare ha cominciato a Parte_1
lavorare come ragioniere. Preciso che lui ha lavorato fine anni 70 inizio e i primi anni '80, come ragioniere. Successivamente, dopo il matrimonio aveva un'attività commerciale e successivamente è stato assunto dall'ATM”. Il teste figlio dell'attore, ha dichiarato Persona_2
quanto segue: “mio AP fin dopo il diploma si è arruolato nella marina militare e quindi era stipendiato come militare sottoufficiale.
Successivamente ha lavorato in Calabria presso la ditta Branca come commercialista per circa cinque anni, dove percepiva uno stipendio di circa due milioni di lire. So che mio padre ha acquistato la casa coniugale con il denaro da lui guadagnato. Penso che mio padre ha lavorato come commercialista dall'anno 1978- 79 e penso fino all'anno 1982, perché poi è rientrato a ME e con mia madre hanno comprato casa. Lavorando
27 presso la ditta Branca mio padre percepiva due milioni di lire al mese”; il teste ha, quindi, aggiunto “Mio AP ora è in pensione e dopo la marina e il lavoro di commercialista in Calabria ha aperto un'attività commerciale qui a ME in via Palermo, ditta Santos Caffè, che vendeva alimentari e torrefazione. Poi nel 1996 ha ceduto il negozio a mio zio Per_4
perché ha cominciato a lavorare come autista alle dipendenze
[...]
dell'ATM”. Invero, tutti i testimoni sopra indicati non hanno avuto conoscenza diretta dei fatti di causa ed hanno essenzialmente riferito quanto appreso dallo stesso ma è difficilmente Parte_1
contestabile, alla luce delle suddette deposizioni, che
[...]
abbia iniziato a guadagnare non appena divenuto maggiorenne, Parte_1
sicché nulla esclude che nel 1983, quando aveva già 26 anni e non doveva sopportare alcun onere familiare (risulta, infatti, che all'epoca era celibe), potesse avere messo da parte le risorse economiche necessarie per sborsare la somma di £ 40.000.000 indicata nell'atto di compravendita. Nessun rilievo possono, invece, avere quelle deposizioni secondo cui
[...]
si lamentava dei modesti emolumenti che riceveva per il lavoro Parte_1
presso l'ATM, sia perché tali lamentele si riferiscono certamente ad un periodo successivo alla stipulazione dell'atto pubblico oggetto di causa, sia perché l'insufficienza dei guadagni va rapportata alle diverse e maggiori esigenze che certamente doveva sostenere dopo Parte_1
essersi sposato.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda volta all'accertamento che l'atto pubblico di compravendita del 21.06.1983, con il quale aveva acquistato l'immobile sito a ME Parte_1
via Catania n. 497 int. 119 ed il box garage sito a ME in via Emilia n.
27 int. 53, in realtà costituiva una donazione indiretta da parte dei genitori in favore dell'attore, va rigettata e, conseguentemente, va rigetta la
28 domanda volta alla condanna dell'attore al pagamento di un indennizzo per l'utilizzo degli immobili acquistati con detto atto pubblico sin dalla data di apertura della successione.
L'attore ha chiesto con la comparsa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il 23.04.2024, in via di reconventio reconventionis, che fosse accertato che l'immobile sito a ME via Marco Polo, acquistato da con atto del 03.11.1971, era stato in realtà donato alla Controparte_2
figlia dai defunti genitori che ne avevano pagato il corrispettivo, essendo la figlia all'epoca ancora studentessa.
Anche tale domanda, alla luce della istruttoria compiuta, appare, però, infondata.
In particolare, l'attore ha sostenuto che la sorella non aveva le risorse economiche necessarie per acquistare la casa sita a ME via Marco Polo
e ciò rendeva evidente che l'acquisto era stato effettuato con denaro dei genitori.
Il teste sentito sulla suddetta circostanza, pur Testimone_3
avendo affermato di non sapere se la casa in questione fosse stata acquistata da con denaro dei genitori ha affermato che Persona_7
quest'ultima nel 1971 non lavorava e che la stessa non aveva “mai lavorato né prima né dopo la detta data”. La suddetta deposizione appare, nondimeno, di ridottissima affidabilità, tenuto conto del fatto che essa viene smentita dalla documentazione prodotta da Controparte_2
dalla quale risulta che quest'ultima ha iniziato ad effettuare supplenze presso istituti scolastici pubblici sin dal 1970 e nel 1973 ha iniziato a lavorare stabilmente nella scuola pubblica, sicché il teste è certamente caduto in errore quando ha affermato che la stessa “non ha mai lavorato”.
Il teste figlio dell'attore, ha, poi, affermato di Persona_2
avere appreso dalle discussioni che si facevano in famiglia che la zia
29 fino al 1971 – 1972 aveva frequentato i corsi Controparte_2
universitari e siccome eccelleva negli studi, come regalo per la sua laurea a pieni voti, i genitori le avevano acquistato la casa sita a ME via Marco
Polo. Anche la suddetta deposizione risulta, però, poco affidabile, tenuto conto del fatto che il teste ha riferito fatti risalenti a quasi venti anni prima della sua stessa nascita, dei quali aveva avuto conoscenza attraverso i discorsi dei genitori, che ben potrebbero avere fornito una versione dei fatti alterata, volta ad accreditare una disparità di trattamento tra i due figli, in una situazione di evidente contrasto intrafamiliare. Inoltre, come si è detto sopra, la tesi secondo cui all'epoca ancora non Controparte_2
lavorasse è smentita dal “certificato di servizio” rilasciato dal
Provveditorato agli Studi di ME e prodotto in atti dalla convenuta.
Infine, va osservato che, a fronte del suddetto quadro probatorio equivoco, vi sono le deposizioni di altri testi che smentiscono la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore. In particolare, il teste ed il teste hanno Persona_5 Persona_6
concordemente affermato che il proprio padre rinfacciava alla madre la disparità di trattamento che i suoceri avevano riservato ai due figli, giacche aveva dovuto acquistare la casa con proprio denaro Controparte_2
mentre il fratello era stato aiutato dai genitori. Invero, già si è Parte_1
osservato che anche le deposizioni dei due testimoni Per_5
e presentano alcuni lati oscuri e nulla esclude che il
[...] Per_6
padre dei due testi volesse accreditare una verità parziale e distorta ma, comunque, le dichiarazioni di entrambi i testi forniscono una versione dei fatti completamente diversa che non può essere ignorata, anche perché, con riferimento alla circostanza della disponibilità, in capo alla convenuta, di risorse adeguate per l'acquisto della suddetta casa, esse trovano conforto nella deposizione della teste la quale ha affermato Testimone_5
30 che “già da ragazza, negli anni sessanta e settanta, Controparte_2
effettuava lezioni private e di dopo scuola a studenti della zona;
le facevo anche io, eravamo le uniche nella zona;
da subito dopo il diploma;
io sin da quando avevo 17 anni ed anche lei ha cominciato subito dopo il diploma”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda volta all'accertamento di una donazione indiretta realizzata dai genitori di in favore della figlia mediante il pagamento del Controparte_2
corrispettivo indicato nell'atto pubblico del 03.11.1971, va rigettata e, conseguentemente, va rigettata anche la domanda avanzata dall'attore di condanna della convenuta a corrispondergli un Controparte_2
indennizzo per il godimento dell'immobile sito a ME in via Marco
Polo dalla data della donazione (3/11/1971) e/o dal dovuto alla divisione.
Peraltro, va osservato che ove pure fosse stata accertata l'esistenza di una donazione indiretta, ai sensi dell'art. 745 c.c., i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.
L'attore ha chiesto nell'atto di citazione che fosse accertato che aveva ricevuto in donazione dai genitori tra gli anni Controparte_2
2018 e 2019 la somma di almeno € 60.000,00, evidenziando che in detto periodo era stata prelevata dal libretto postale cointestato ai genitori n.
000027534872 la somma di oltre € 80.000,00.
Tale domanda è del tutto destituita di fondamento, poiché non risulta in alcun modo che il denaro prelevato dal libretto postale nominativo cointestato ai genitori sia stato destinato dai genitori dell'attore e della convenuta per effettuare delle liberalità alla figlia Controparte_2
anziché per il soddisfacimento dei bisogni dei genitori stessi. CP_2
D'altronde, è certo che i coniugi avevano Parte_4
31 necessità di assistenza, che richiedeva certamente notevoli spese, sicché è impensabile che la quasi totalità delle somme prelevate dal libretto postale cointestato ai genitori dei germani sia stata utilizzata per CP_2
regalie alla figlia In particolare, il teste ha CP_2 Persona_5
ricordato che, quando si recava a casa dei nonni, trovava lì, già prima del
2018, almeno una lavoratrice che si occupava dei bisogni dei due anziani e che, dal 2018, le somme necessarie alla gestione della malattia e dei bisogni quotidiani erano nettamente aumentate, in quanto “il nonno aveva avuto un decadimento cognitivo e di deambulazione per cui erano necessarie visite specialistiche, ausili, farmaci e cibo speciale per avere lo stesso problemi nefrologici”. Analogamente, il teste Persona_6
ha affermato che dal 2018 “a causa delle patologie che affliggevano i coniugi - , ed in particolare il sig. CP_2 Per_1 PE
le somme necessarie alla gestione della malattia e dei bisogni
[...]
quotidiani sono nettamente aumentate …., in quanto in quel periodo mia nonna lamentava una forte diminuzione delle sue finanze disponibili causate dall'enorme aumento delle spese mediche che ella doveva sostenere per sé e per suo marito”. Parimenti, la teste Tes_1
ha dichiarato che dal mese di maggio 2018 la si
[...] Per_1
era avvalsa dell'ausilio di collaboratrici domestiche per tutto l'arco della giornata, festivi compresi e che, a causa delle patologie che affliggevano i coniugi - , ed in particolare il sig. CP_2 Per_1 PE
le somme necessarie alla gestione della malattia e dei bisogni
[...]
quotidiani erano nettamente aumentate. Invero, solo il teste PE
a sostenuto che le spese per l'assistenza dei suoi nonni, vale a
[...]
dire dei coniugi erano rimaste sostanzialmente CP_2 Per_1
invariate nel tempo, ma lo stesso teste ha dovuto ammettere che già dal
2010 – 2011 gli stessi fruivano dell'assistenza di una collaboratrice
32 domestica e che dal 2018 “i nonni non potevano deambulare e quindi salire le scale” (tanto che il teste si era dovuto interessare per l'acquisto di un divano letto), circostanza che di per sé è sintomatica del fatto che i coniugi
– , non potendo deambulare, dovevano essere CP_2 Per_1
assistiti con maggiore continuità.
Alla stregua dell'istruttoria compiuta e sopra brevemente riassunta non vi sono, pertanto, elementi neppure di tipo presuntivo per potere affermare che le somme prelevate negli anni 2018 e 2018 dal libretto cointestato ai genitori dei germani siano state anche solo in CP_2
parte destinate ad atti di liberalità in favore di Controparte_2
La convenuta ha, infine, chiesto la collazione Controparte_2
delle somme donate dai genitori all'attore, pari complessivamente a circa €
120.000,00, durante il periodo in cui quest'ultimo ne aveva gestito gli interessi, evidenziando che nel solo biennio 2013/2014, erano stati effettuati prelievi dai conti dei genitori per la somma complessiva di €
79.927,06, sicché, detratte le spese necessarie, si poteva presumere che avesse ricevuto in donazione dai genitori, nei suoi Parte_1
cinque anni di gestione, dal 2013 al 2017, la complessiva somma di circa
€.120,000,00. Va, nondimeno, osservato che tale domanda risulta formulata solo in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'attore volta all'accertamento della donazione di € 60.000,00 che i genitori avrebbero effettuato in favore della convenuta CP_2
sicché, avendo questo Giudice escluso la fondatezza di
[...]
quest'ultima domanda, non occorre neppure soffermarsi per verificare la fondatezza della domanda avanzata da nei confronti Controparte_2
dell'attore. Peraltro, anche nel merito quest'ultima domanda appare palesemente infondata, poiché basata su elementi presuntivi privi di univoca valenza probatoria, sicché non risulta in alcun modo dimostrato
33 che i genitori dell'attore abbiano donato in tutto o in parte a
[...]
le somme prelevate dal loro conto cointestato. Parte_1
Si può, pertanto, concludere che l'asse ereditario da dividere è composto esclusivamente dall'immobile per civile abitazione sito a
ME nel Villaggio UNRRA, individuato presso il catasto al foglio di mappa n. 144, part. 718, sub. 1, pervenuto ai condividenti per successione sia del padre deceduto a ME in data 19.09.2019, Persona_2
che della madre deceduta a ME in data A_
21.01.2023.
Non risulta, d'altronde, che vi siano altri beni da dividere, posto che non risulta che i saldi attivi presenti sui conti dei defunti genitori, all'epoca dell'apertura delle successioni, pari a €. 140,00 e ad €. 2.305,18, siano attualmente esistenti. D'altronde, la convenuta ha documentato di avere sborsato per spese funerarie dei due genitori somme superiori rispetto a quelle che erano depositate al momento della morte sui predetti conti, sicché si può affermare che tutte le residue somme sono state impiegate per il pagamento di pesi ereditari, cioè di quegli oneri che, come le spese funerarie, sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari, cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità.
Un problema che sovente si pone nell'ambito delle divisioni ereditarie discende dalla richiesta di scioglimento di due o più distinte comunioni ereditarie, come, nel caso in esame, quella proveniente dalla successione del padre e quella proveniente dalla successione della madre.
34 Come affermato chiaramente dalla Suprema Corte (vedi recentemente Cass. civ. n. 3512 del 06/02/2019), la sussistenza di diversi titoli di provenienza dei beni determina tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, e ciò
“impone la diversificazione delle operazioni divisionali che, secondo un criterio logico – cronologico, devono essere compute partendo dallo scioglimento della comunione più risalente per poi procedere via via allo scioglimento di quelle successive”. Inoltre, la Suprema Corte, dando continuità a principi consolidati, ha chiarito che 1) “nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (conf Cass. n. 3014/1981; Cass. n. 339/1967)”, che 2) pur essendo consentito il cumulo in un unico processo delle domande di divisione delle distinte masse, occorre “sempre che sia rispettato il principio dell'autonomia delle operazioni divisionali”, e che 3) “è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da una manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ. (conf. Cass. n. 314/2009; Cass. n. 3029/2009; Cass. n.
25756/2018)”. La Suprema Corte ha, nondimeno, affermato che è possibile, eccezionalmente, unificare le masse nell'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui gli eredi vantino quote identiche rispetto a ciascuna massa, atteso che,
35 in questi casi, il risultato resta identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato (Cass. civ. n. 17576/2016) ed in concreto non è configurabile alcun pregiudizio per alcuno dei condividenti (Cass. civ.
11.09.2020 n. 18910).
Il nominato C.T.U., ing. , ha riferito che il Persona_8
predetto immobile comune consiste in un'abitazione a due elevazioni fuori terra ricadente in un blocco di case a schiera, corredata da due terreni che ne costituiscono pertinenza, l'uno antistante, chiuso verso la via pubblica da un cancello in ferro, e l'altro, retrostante. Dalle ricerche esperite è emerso che l'immobile è stato costruito dallo I.A.C.P. di ME, giusta progetto del 3/12/1954, in epoca anteriore al 01/09/1967, quando ancora non vi era l'obbligo di rilascio di licenza edilizia preventiva alla costruzione.
L'individuazione del contenuto delle quote di ciascun comunista avviene attraverso più passaggi progressivi;
infatti, una volta individuata la massa da dividere, occorre procedere alla formazione delle porzioni e, quindi, all'attribuzione o all'assegnazione dei lotti (Cass. civ. 04.03.2011 n.
5266).
Il principio basilare in materia di divisione di beni comuni è quello stabilito dall'art. 1114 c.c., il quale prevede che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”; tale principio è richiamato, poi, con specifico riferimento alla divisione della comunione ereditaria, dall'art. 718 c.c., che afferma il “diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura. Altro principio fondamentale è quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
36 Naturalmente, la divisione in natura, quando il giudizio di divisione abbia ad oggetto un unico bene immobile, come nel caso in esame, presuppone che il bene caduto in comunione sia divisibile, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo il caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, per il quale è stabilita la vendita all'incanto. Va, pertanto, compiuta un'indagine preliminare, diretta a verificare, nell'ipotesi in cui il giudizio di divisione abbia ad oggetto un unico bene, se lo stesso sia divisibile, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cassazione civile sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II, 24 novembre 1998, n. 11891; Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 1990 n.
2989).
Orbene, il nominato C.T.U., ing. , nella Persona_8
relazione depositata il 25.11.2024, all'esito di una indagine accurata, ha concluso affermando che l'immobile in oggetto non è comodamente
37 divisibile in due o più quote ai sensi dell'art. 720 c.c., in quanto “dispone di un solo ingresso ed una sola cucina, un comodo vano wc al piano primo ed uno di dimensioni al di sotto degli standard al piano terra. L'eventuale divisione in due quote, qualora ipotizzabile, comporterebbe problemi tecnici di dispendiosa soluzione, oltre a servitù a carico di ciascuna quota, tali da comportare una notevole diminuzione di valore del bene”.
Quando venga verificata la non comoda divisibilità dei beni che formano la comunione, occorre procedere in osservanza dell'art. 720 c.c..
Quest'ultima disposizione indica due modalità per procedere alla divisione:
l'attribuzione del bene per intero e la vendita all'incanto. Si tratta di due soluzioni che la legge non pone sullo stesso piano e la cui scelta, pertanto, non è rimessa al giudice. La vendita di uno o più cespiti del patrimonio comune è rimedio residuale cui ricorrere se nessuno dei condividenti si giova della facoltà di attribuzione dell'intero (tra le altre, Cass. 13 maggio
2010 n. 11641; Cass. 3 maggio 2010, n. 10624). La vendita dei beni mobili ed immobili è disciplinata dagli artt. 787 e 788 c.p.c. che, come si è detto, prevedono l'emissione di una ordinanza se non sorge controversia sulla necessità della vendita, mentre occorre pronunciare sentenza ove vi sia un contrasto sul punto. Va osservato che, benché gli articoli 787 e 788 prevedano che sia il collegio a emettere la sentenza sulla controversia relativa alla vendita dei beni comuni, è pacifico che, a seguito della attribuzione al tribunale in composizione monocratica della competenza a decidere i giudizi di divisione, anche per tali pronunce che si inseriscono nel giudizio divisorio è venuta meno la riserva di collegialità. L'art. 788
c.p.c., come novellato dalla l. 263/2005, stabilisce, poi, espressamente, che alla vendita di beni immobili “si applicano gli articoli 570 e seguenti”, vale a dire le norme che disciplinano la vendita in materia di espropriazione immobiliare, la quale, in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. 35/2005
38 conv. in l. 80/2005, ha luogo prima senza incanto e successivamente, solo in presenza di determinate condizioni, con incanto.
Nella fattispecie in esame nessuno dei condividenti ha chiesto l'assegnazione in proprietà esclusiva del predetto bene comune e, di conseguenza, va disposta la sua vendita come da separata ordinanza.
L'attore ha chiesto, quindi, il rendiconto della Parte_1
gestione dei beni dei genitori effettuata dalla sorella sia su delega che quale amministratore di sostegno del padre, nonché il rendiconto della gestione dei beni effettuata da su delega dei due nonni Controparte_1
materni.
Si deve premettere che, quando esista un obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui, si può ricorrere al giudizio di “rendiconto” (Cass. civ. Sez. I
10.11.1999 n. 12463). Il giudizio di rendiconto, nonostante la sua disciplina normativa sia contenuta nella sezione della istruzione probatoria, secondo l'orientamento prevalente, costituisce un procedimento speciale di cognizione. Esso si instaura a seguito di domanda che può essere proposta sia in via principale, sia in via incidentale, come nel caso in esame, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è una sentenza avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra pronuncia di condanna al pagamento del saldo attivo ovvero al rimborso del saldo passivo, con riferimento alla situazione costituente il diritto
39 principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto. E' pacifico, comunque, che il ricorso alla procedura di cui agli artt. 263 ss. c.p.c. è sottoposto ad una valutazione discrezionale del giudice di merito, che, ai fini del proprio convincimento, può ricorrere ad altri mezzi di prova e fare a meno di tale procedura (Cass. civ. Sez. III 26.10.1995 n. 11139).
La situazione, o il negozio, da cui si fa discendere l'obbligo del rendiconto, può essere non controversa tra le parti ed in tal caso l'ordine del giudice, di rendere il conto, può essere impartito con ordinanza, mentre, ove vi sia, tra le parti, controversia sulla situazione, o sul negozio, da cui si fa discendere l'obbligo di rendere il conto, occorre un accertamento positivo, che va necessariamente effettuato con sentenza, dell'esistenza della situazione o del negozio che ne costituiscono la base imprescindibile
(Cass. civ. Sez. II 29.04.1986 n. 2959).
L'attore ha sostenuto che tanto che Controparte_2
avrebbero gestito le risorse economiche dei due de Controparte_1
cuius sulla base di deleghe. Sennonché non vi è alcuna prova che abbia mai ricevuto deleghe per operare sui conti dei Controparte_1
nonni materni, mentre la stessa ha ammesso di avere Controparte_2
prelevato dal libretto di risparmio postale cointestato ai genitori, tramite pos, la complessiva somma di circa € 33.000,00, fino alla chiusura del libretto effettuata personalmente dalla in data 04.07.2019, Per_1
ma ha sottolineato di avere effettuato tali prelevamenti su incarico della madre, alla quale aveva personalmente consegnato le somme prelevate. Si può, pertanto, affermare che con riferimento al suddetto libretto cointestato la convenuta non abbia contestato di avere operato Controparte_2
quale mandataria della de cuius e che, pertanto, fosse tenuta a rendere il conto ai sensi dell'art. 1713 c.c.. Sennonché, si deve prendere atto che
40 proprio per le caratteristiche dell'incarico conferito dalla madre alla figlia ben difficilmente può ritenersi persistente un obbligo di rendiconto a carico di quest'ultima. A tal proposito, si deve premettere che, in caso di mandato avente ad oggetto l'esecuzione di operazioni frazionate nel tempo, una volta reso ed approvato il conto per un determinato periodo, non è più possibile per il mandante reiterare indefinitamente la richiesta di un conto già reso (Cass. civ. 22.05.1997 n. 4598) e quando il mandato abbia ad oggetto, come nel caso in esame, il compimento di più prestazioni omogenee, aventi ciascuna una sua autonomia, si deve presumere che, malgrado l'unicità del rapporto, il mandatario abbia già reso il conto delle prestazioni già concluse, atteso che il mandante aveva uno specifico interesse a verificare, prima dell'espletamento integrale dell'attività gestoria, quanto fosse stato già fatto dal mandatario. L'assoluta mancanza di contestazioni da parte della in ordine allo svolgimento del Per_1
rapporto di mandato protrattosi per un periodo prolungato attraverso il compimento di ripetute attività di riscossione appare, poi, configurare una approvazione tacita dell'operato dei mandatari, tenuto conto del fatto che l'approvazione tacita può desumersi dal comportamento del mandante che appaia incompatibile con la volontà di contestare il conto (Cass. civ.
20.03.1976 n. 1011), mentre non risulta che la avesse subito Per_1
un così grave deterioramento delle facoltà mentali da non consentirle di controllare l'attività svolta dalla figlia nel suo interesse.
Infine, non è contestato che sia stata nominata Controparte_2
con decreto del 25.06.2019 amministratore di sostegno del padre il quale è, però, deceduto pochissimo tempo dopo, in Persona_2
data 19.09.2019. Benché l'amministratore di sostegno debba rendere il conto del suo operato, ha dichiarato di non avere Controparte_2
concretamente svolto alcun atto di gestione patrimoniale nell'interesse del
41 beneficiario e dalla documentazione prodotta non risulta, in effetti, che la stessa debba giustificare delle voci di spesa, tenuto conto che, in base ai principi previsti dall'art. 2697 c.c., spetta alla parte che impugna il conto provare l'inesattezza delle voci contestate, vale a dire che nel conto sono state omesse delle entrate o aggiunte delle uscite, mentre spetta al gestore l'onere di dimostrare la esistenza delle poste in uscita contestate qualora non sufficientemente giustificate, provando che sono vere le spese dichiarate.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda di condanna alla resa del conto ed al pagamento delle eventuali somme dovute avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti con riferimento alla gestione delle risorse economiche dei due de cuius va rigettata.
L'attore ha chiesto, altresì, che la convenuta Controparte_2
rendesse il conto per il godimento esclusivo dell'unico immobile caduto in successione. La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando che fino alla morte della madre quest'ultima aveva il diritto di abitazione sulla casa sita nel vill. quale coniuge superstite, Pt_2
trattandosi dell'immobile destinato a casa coniugale, mentre dopo la morte della madre ella non aveva mai impedito all'attore di fruire del predetto immobile.
Si deve premettere che, quando uno dei comproprietari utilizza in via esclusiva un bene comune, non sempre vi è un obbligo di rendere il conto all'altro o agli altri comproprietari. Va, infatti, osservato che, ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal
42 bene i frutti civili. Di conseguenza, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, specie di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale, invece, per i frutti naturali, che entrano a far parte della comunione e, quindi, si ripartiscono tra i partecipanti pro quota, e per i frutti “civili”, soggetti alla regola della divisione ipso iure e disciplinati ulteriormente, con riferimento alla comunione ereditaria, dall'art. 757 c.c., che pone il principio della dichiaratività della divisione.
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso, a meno che tale utilizzo non si configuri come un abuso ai sensi dell'art. 1102 c.c., abuso che si realizza per l'alterazione della destinazione del bene comune o per l'impedimento del pari uso del bene da parte degli altri partecipanti alla comunione. Di conseguenza, quando l'utilizzazione esclusiva del bene comune sia mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e gli altri comproprietari siano rimasti inerti o abbiano addirittura consentito detto uso esclusivo, deve escludersi che l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) sia tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti, obbligo che è configurabile “solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso e sempre che risulti provato che il comproprietario il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. civ. 09.02.2015 n. 2423; Cass. civ.
03.12.2010 n. 24647; Cass. civ. 04.12.1991 n. 13036). In particolare, un coerede il quale dopo la morte del de cuius trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al
43 comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale della res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (Cass. civ.
04.05.2018 n. 10734)” (Cass. civ. 08.06.2022 n. 18548).
Sennonché, nel caso in esame non risulta che l'attore abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in questione in maniera diretta e non gli sia stato consentito o abbiano manifestato in altro modo opposizione a detto godimento da parte della sorella né risulta che CP_2
quest'ultima abbia tratto dal godimento indiretto del bene comune dei frutti civili (Cass. civ. 09.02.2015 n. 2423; Cass. civ. 03.12.2010 n. 24647; Cass. civ. 04.12.1991 n. 13036). E' ben vero che con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha manifestato opposizione al godimento esclusivo del bene da parte della convenute ma deve escludersi che Controparte_2
quest'ultima possa essere obbligata a corrispondere una somma a titolo di corrispettivo del godimento del bene neppure a far data dalla notifica dell'atto di citazione, posto che la convenuta, sin dalla comparsa di risposta, da un lato, ha negato di utilizzare il bene in via esclusiva e, dall'altro lato, ha dichiarato di non opporsi in alcun modo al pari uso da parte dell'attore.
Vanno, infine, rigettate le domande avanzate dalle parti di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, avendo tanto l'attore che la convenuta trascritto le rispettive domande.
Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96, 2° comma c.p.c., è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in
44 relazione alla fattispecie concreta. Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve, inoltre, accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio (Cass. civ. 09.11.2017 n.
26515).
Nondimeno, nella fattispecie in esame non risulta che le domande proposte non fossero in astratto trascrivibili, né si può affermare che siano state trascritte in difetto di normale prudenza, posto che la temerarietà della lite non può discendere solamente dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate con la sentenza che ha definito il giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, interamente a carico dell'attore nei rapporti tra l'attore ed il convenuto mentre vanno poste a carico dell'attore Controparte_1
nella misura di ½ nei rapporto tra l'attore e la convenuta CP_2
la quale è vittoriosa limitatamente alle domande di rendiconto e
[...]
di accertamento della donazione di € 60.000,00, mentre è configurabile una soccombenza reciproca con riferimento alle domande volte all'accertamento di donazioni indirette.
45 Le spese processuali a favore di tenuto conto Controparte_1
della natura ed entità della causa ed avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi €
10.860,00 per compensi, così calcolati: € 2.127,00 per fase studio, €
1.416,00 per fase introduttiva, € 3.738,00 per fase istruttoria, ed € 3.579,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
Le spese processuali a favore di tenuto conto Controparte_2
della natura ed entità della causa ed avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, , in complessivi €
5.430,00 così calcolati: € 2.127,00 per fase studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 3.738,00 per fase istruttoria, ed € 3.579,00 per fase decisoria, il tutto diviso due in relazione alla quota di un mezzo, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Le spese di C.T.U., in larga parte funzionali alle domande per le quali l'attore è rimasto soccombente, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato il 03.04.2023 ed il 13.07.2023, da nei Parte_1
confronti di e di sentiti i Controparte_2 Controparte_1
procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara aperta la successione legittima di A_
, nata a [...] il [...] e deceduta a ME in
[...]
46 data 21.01.2023, nonché la successione legittima di Persona_2
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 19.09.2019; 2) dichiara che la comunione ereditaria derivante dalle successioni legittime di e di ha ad oggetto l'immobile A_ Persona_2
per civile abitazione sito a ME nel Villaggio , individuato Pt_2
presso il catasto al foglio di mappa n. 144, part. 718, sub. 1; 3) dichiara che l'attore e la convenuta sono Parte_1 Controparte_2
comproprietari del suddetto bene comune per la quota di ½ ciascuno;
4) dispone lo scioglimento della suddetta comunione ereditaria;
5) ordina la vendita del suddetto bene comune come da separata ordinanza;
6) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
7) condanna
[...]
al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; 8) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
della quota di ½ delle spese processuali, che liquida in
[...]
complessivi € 5.430,00 oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., compensando la restante metà di spese processuali;
9) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di
C.T.U..
Così deciso in ME, lì 25.06.2025.
Il Giudice (dott. Corrado Bonanzinga)
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