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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2521/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DENICOLO' GAIA Controparte_1 C.F._1
( ) VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE N. 14 47923 RIMINI;
C.F._2
RICORRENTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LD NL ( ) VIA JANO PLANCO 16 47923 RIMINI;
C.F._4
RESISTENTE/I
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 luglio 2025.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...]_2
BO (BO) il 04/11/1978, contraevano matrimonio concordatario in data 08/07/2007 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2007, n. 116, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli: il 27/01/2009, il Persona_1 Persona_2
04/11/2011, e il 22/01/2015. Persona_3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 04/06/2019.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei rispettivi periodi di permanenza.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio né all'affidamento condiviso dei minori, ma chiedendo che i figli venissero collocati prevalentemente presso di lei con diritto di visita paterno regolato secondo quanto indicato nella propria comparsa;
chiedeva inoltre disporsi a carico del padre ed in proprio favore un contributo al mantenimento dei figli di € 900,00 mensili (€ 300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 26/10/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e veniva nominato il
Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 6/7/2022, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti veniva pronunciato con sentenza non definitiva n. 766/2022, pubblicata il 26 luglio 2022.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale e l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, con nomina della dott.ssa Persona_4
In corso di causa venivano introdotti da parte ricorrente due subprocedimenti, il primo in data
19/04/2023 e il secondo in data 11/09/2024, conclusi entrambi con ordinanza di rigetto.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 22/07/2025, tenuta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni. Con ordinanza del 24/07/2025 il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio. pagina 2 di 17 Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381 “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, ed essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, restano da decidere le domande relative all'affidamento dei figli, alla loro collocazione, ai loro tempi di permanenza presso entrambi i genitori e al loro mantenimento.
Quanto al primo profilo, occorre ripercorrete sinteticamente gli eventi che si sono succeduti in corso di causa e gli esiti dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
In sede di ricorso riferisce che: “i coniugi nell'ultimo anno sono entrati in forte conflitto CP_1 riguardo all'affido dei figli. Il contrasto nasce a seguito dei gravi fatti accaduti in data marzo 2020, quando nel corso di un litigio con il nuovo compagno avvenuto in casa, la sig.ra subiva CP_2 un'aggressione fisica da parte del medesimo riportando lesioni. Ne scaturiva un procedimento penale con codice rosso a carico del medesimo tuttora pendente. Nonostante la gravità dei fatti la Sig.ra decideva di mantenere in essere la relazione sentimentale con il partner. A seguito di ciò il Sig. CP_2
, esigeva dalla moglie che i figli non frequentassero il nuovo compagno, ritenendo tale CP_1 situazione pregiudizievole per la loro integrità psico-fisica e morale. Nell'occasione i figli rimanevano per circa 2 settimane col padre. La madre risulta assente dal lavoro da settembre 2019 per infortunio sul lavoro. Successivamente per causa di un operazione per la rimozione di un ernia, le condizioni di salute della Sig.ra peggioravano. A seguito di tutto ciò la madre si trasferiva presso l'abitazione CP_2 del compagno e dal mese di febbraio non ha più fatto rientro a casa in Rimini Via dell'Abete, 24. Non solo ma avrebbe anche esternato la volontà di mettere in vendita l'abitazione per poterne acquistare una fuori Rimini con giardino e poterci andare a vivere con il compagno così come prospettato ai figli.
Durante questi ultimi mesi la madre ha lasciato gli stessi coi nonni materni e col padre…”. Egli, pertanto, ha chiesto la collocazione dei figli presso di sé con il loro mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di rispettiva convivenza. pagina 3 di 17 La costituitasi, ha affermato che: “I dissapori tra i coniugi sono ricominciati dopo la CP_2 separazione allorché il sig. rinfacciava continuamente alla resistente il contributo mensile CP_1 di € 600,00 per il mantenimento dei tre figli che si era obbligato a corrispondere e pretendendo una rendicontazione dettagliata delle modalità dell'utilizzo della somma. Il 12 novembre 2020 – e non a settembre 2019 come erroneamente sostenuto da controparte - la sig.ra infermiera CP_2 professionale presso l'Ospedale Infermi di Rimini- subiva un grave infortunio sul lavoro che l'ha costretta per mesi a cure mediche, riposo assoluto e due interventi chirurgici in data 09/04/2021 e
20/09/2021. Ciononostante la resistente continuava ad occuparsi dei suoi figli grazie al provvidenziale aiuto dei propri genitori e entrambi residenti a [...] Persona_6
B. Casti n. 19- che invero hanno sempre offerto la loro collaborazione costante anche al sig.
nella gestione dei tre bambini. Fondamentalmente il motivo principale di contrasto tra le CP_1 parti era di carattere economico”. Quanto alla relazione con il nuovo compagno, ella ha riferito che “I diverbi tra il e la erano inoltre esacerbati dal fatto che il ricorrente non accettava CP_1 CP_2
l'amicizia della sig.ra con una nuova persona che da tempo ormai non frequenta più, né CP_2 tantomeno fa frequentare ai propri figli”. Ella, quindi, ha chiesto la conferma dell'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé.
Con ordinanza del 28/01/2022 il Giudice Istruttore ha incaricato i Servizi Sociali di svolgere un'indagine sui tre figli minori. Nella prima relazione depositata il 29/04/2022, l'assistente sociale incaricata ha concluso che: “Il Servizio sociale scrivente, nell'espletamento del mandato di indagine e dalle osservazioni condotte sulle dinamiche familiari, ritiene siano presenti numerosi elementi di preoccupazione tali da delineare una situazione pregiudizievole per i minori, esposti a conflittualità genitoriale. I vari Istituti scolastici hanno di fatto riportato le evidenti difficoltà dei minori sia sul piano relazionale sia comportamentale, ma soprattutto emotivo. Anche dalle osservazioni riportate dagli insegnanti, infatti, i minori sembrano versare in una condizione di malessere psico-fisico. In particolare, si sottolinea che dopo i continui ricoveri ospedalieri a causa dei frequenti mal di Per_2 testa, ricondotti a motivazioni psicologiche, è seguita dalla psicologa Dott.ssa per una Persona_7 valutazione psicologica e ha iniziato a breve un percorso con la Psicologa scolastica. Il Per_3
Servizio scrivente valuta necessario poter approfondire la conoscenza del nucleo familiare dei minori in oggetto, avvalendosi di un quadro giuridico di riferimento che permetta di proseguire la presa in carico e che preveda la valutazione delle competenze genitoriali e del relativo profilo di personalità, nonché degli interventi di supporto a favore dei minori”.
Nella successiva relazione del dicembre 2022, il Servizio ha riferito che: “La sig.ra è infermiera CP_2
e dopo aver trascorso un periodo in malattia per un infortunio sul posto di lavoro ha iniziato pagina 4 di 17 nuovamente a lavorare a partire da Novembre 2022. La madre dei minori afferma di portare avanti la relazione con il compagno da cui ha subito l'aggressione fisica nel Marzo 2020, riconoscendo però
l'ambivalenza di tale relazione. Il sig. è molto risoluto e non vuole che i figli trascorrano CP_1 del tempo con l'attuale compagno della madre, a causa dell'aggressione suddetta, ma la signora ha confidato alla scrivente che, in qualche occasione i minori lo hanno incontrato e che avrebbe chiesto loro di nasconderglielo al padre”. Quanto ai minori, nella relazione si legge che: frequenta la Per_1 classe 3^ della Scuola secondaria di primo grado “ ”. In seguito ad un percorso di Per_8 valutazione intrapreso con uno specialista privato, le è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento. La minore e i genitori verbalizzano che l'andamento scolastico è molto positivo.
(…) dimostra di essere una piccola-adulta che ha reagito alla conflittualità genitoriale Per_1 responsabilizzandosi in maniera importante. La minore sembra essersi sostituita al padre e alla madre nel ruolo genitoriale nei confronti dei fratelli e di avere assunto il ruolo di confidente-amica nei confronti della madre al fine di supportarla emotivamente. La minore e la madre, infatti, descrivono il loro rapporto come molto confidenziale e simbiotico. (…) frequenta la classe 1^ della Scuola Per_2 secondaria di primo grado “ ”. Ad inizio dell'anno in corso, la minore è stata presa in carico Per_8 dalla psicologa dell'Ausl Romagna, dott.ssa dopo che la dott.ssa , Persona_7 Persona_9
Neuropsichiatra Infantile dell'Ausl Romagna, ne aveva segnalato il ricovero ospedaliero a causa di mal di testa ricorrenti, che ne hanno invalidato la quotidianità. Tale malessere si è acuito in coincidenza con il trasferimento momentaneo del padre in un'altra regione per motivi lavorativi. Dagli accertamenti effettuati, i medici, avrebbero escluso problematiche organiche e ricondotto la diagnosi ad aspetti psicologici. In aggiunta, nel corso del ricovero per sindrome sincopale, avvenuto a Giugno
2022, è emerso anche un disturbo alimentare NAS con alimentazione selettiva e sregolata per cui è tutt'ora presa in carico. In seguito a tali episodi la minore ha ridotto, di concerto con le figure sanitarie di riferimento, l'orario scolastico al fine di contenere il malessere. La dott.ssa ha Per_7 iniziato a vedere con cadenza regolare la minore a partire da Giugno e al momento la incontra una volta al mese. (…) in seguito alla segnalazione effettuata dalle docenti dell'istituto Per_3
Per_1 scolastico frequentato, è preso in carico da Maggio 2022 dallo psicologo dott. del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile della Ausl Romagna, per agitazione psicomotoria con atteggiamenti sessualizzanti. Le insegnanti hanno segnalato il minore dopo aver riscontrato in lui atteggiamenti iperattivi e per la sua tendenza ad innescare dinamiche conflittuali con i compagni di classe Per_1 soprattutto di genere maschile. Il dott. ha effettuato una diagnosi di ADHD disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività che permetterà al minore, a partire dal prossimo anno, di essere affiancato Per_1 da un insegnante di sostegno e da un educatore a scuola. Il dott. ha anche segnalato il minore al pagina 5 di 17 Centro Riabilitativo Integrato per l'età Evolutiva di Rimini per procedere con una presa in carico specifica. frequenta la classe 2^C della Scuola primaria “ . La situazione Per_3 Per_11 scolastica del minore è molto delicata in quanto le difficoltà comportamentali precedentemente segnalate si sono acuite rispetto all'anno precedente. Il minore è spesso irrequieto, iperattivo e aggressivo, anche se non sempre intenzionalmente, nei confronti dei compagni e delle insegnanti, le quali riferiscono di momenti in cui il minore appare “sconnesso” e sembra non essere presente. (…)”.
Con ricorso ex art. 709-ter c.p.c. depositato il 19/04/2023, introduttivo del subprocedimento 2521-
1/2021, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di disporre il divieto di frequentazione dei CP_1 figli minori con l'attuale compagno della madre, e/o ogni altro provvedimento Persona_12 ritenuto di giustizia, in subordine di disporre il divieto di frequentazione dei figli minori con il Per_12
e stabilire la collocazione prevalente dei figli presso il padre e/o ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.
Costituitasi nel subprocedimento, la resistente ha contestato quanto riferito dall'ex marito e ha chiesto il rigetto del ricorso, riferendo tra le altre cose che il era stato assolto in appello dalle accuse Per_12 mossegli per l'aggressione da lei subita.
Il procedimento è stato definito con ordinanza di rigetto del 22/12/2023, in cui il Giudice Istruttore ha osservato che: “la situazione del nucleo familiare appare estremamente conflittuale e delicata, come dimostrato dalle problematiche psicologiche manifestate anche di recente dai bambini (frequenti mal di testa e crisi di panico per scatti d'ira e difficoltà scolastiche per . Per verificare Per_2 Per_3 la capacità genitoriale delle parti e determinare le migliori modalità di affidamento e collocazione dei minori, nel giudizio di divorzio è stata da ultimo disposta consulenza tecnica d'ufficio, nel corso della quale andrà certamente esaminato anche il rapporto dei figli con il nuovo compagno della madre.
Nell'immediato, e in attesa dell'inizio delle operazioni peritali, va osservato che la assoluzione del da parte della Corte d'Appello di Bologna risulta scarsamente rilevante per le questioni Per_12 oggetto del procedimento di famiglia. Dalla lettura della sentenza, depositata da parte resistente, emerge, invero, come risultino di fatto accertate le condotte violente da questi tenute ai danni della
L'assoluzione è intervenuta per la non configurabilità, secondo la Corte d'Appello, del delitto di CP_2 maltrattamenti in famiglia, data la mancanza del requisito della convivenza, nonché per l'intervenuta remissione di querela da parte della quanto al delitto di lesioni personali, divenuto procedibile a CP_2 querela in seguito alla modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022. Dunque, la presenza nella vita della di un soggetto che, almeno in passato, è stato violento nei suoi confronti andrà certamente CP_2 valutata al fine di assumere le decisioni maggiormente tutelanti per il benessere dei minori. Del resto,
è la stessa a riferire agli assistenti sociali “…di portare avanti la relazione con il compagno da CP_2
pagina 6 di 17 cui ha subito l'aggressione fisica nel Marzo 2020, riconoscendo però l'ambivalenza di tale relazione”.
Allo stesso tempo, dagli accertamenti svolti dal Servizio Sociale non è emerso che il conviva Per_12 stabilmente nell'abitazione familiare, né che questi abbia con i minori rapporti assidui. Al contrario, dagli atti sembra che i minori abbiano con lui una frequentazione sporadica (…)”.
Parallelamente, nel procedimento principale è stata disposta CTU sulla capacità genitoriale, affidata alla dott.ssa che si è conclusa con il deposito della relazione in data 13/07/2024. Persona_4
Al termine delle operazioni peritali, la CTU ha concluso come segue: “• Per quanto riguarda la madre, ella si deve confrontare con una situazione familiare impegnativa, avendo tre figli e avendo avuto negli ultimi anni una problematica fisica a seguito di un infortunio sul lavoro, che ha reso necessari ripetuti interventi chirurgici e ha implicato un dolore cronico, con conseguente assunzione di farmaci antalgici. La separazione dal marito, peraltro da lei decisa, ha complicato ulteriormente la sua situazione esistenziale. La relazione con i figli ha inevitabilmente risentito di tali problematiche e dei tratti di carattere della signora, che ella stessa ha definito difficili, verosimilmente a seguito delle sue vicissitudini infantili, che hanno condizionato anche la persistenza di elementi di immaturità emotiva.
Tuttavia, le stesse vicende della sua storia personale, sembrano aver condizionato anche una sua attitudine compensatoria oblativa, con un'inclinazione (per quanto sofferta e ambivalente) a prendersi cura degli altri, evidente nel desiderio appagato di avere più figli, nella scelta lavorativa di una professione di aiuto ed anche nell'adozione di alcuni animali domestici. Ella, quindi, è dotata di risorse emotivo-affettive che possono emergere ed arricchire le relazioni. Nel rapporto con i figli le maggiori difficoltà sembrano esservi con , che per carattere e attuale fase evolutiva Per_1
(adolescenza) si pone in modo maggiormente ambivalente ed è meno richiedente in termini di vicinanza e accudimento, tanto da suscitare talora nella madre risposte simmetriche alle sue provocazioni. La signora necessita di vicinanza e supporto alla genitorialità per consolidare e CP_2 modulare l'alleanza con l'ex marito che si è manifestata in corso di consulenza e far fronte alle problematiche dei figli e alle inevitabili difficoltà esistenziali. Allo stesso modo va curata anche la sua modalità di presentare ai figli la figura paterna, preservandola da critiche e svalutazioni. • Per quanto riguarda il padre, egli ha mostrato un impegno e un coinvolgimento nella relazione con i figli, che gli hanno permesso un progressivo avvicinamento a loro, rispetto ad un passato in cui ha maggiormente delegato alla madre il loro accudimento, anche a causa dei propri impegni lavorativi. E' verosimile che risulti più semplice per lui interagire con i figli ora che sono diventati più autonomi. In particolare sembra che il suo rapporto con , la primogenita, che per età e carattere è anche quella più Per_1 indipendente, sia il più fluido. Il signor ha vissuto un'infanzia ed un'adolescenza segnate da CP_1 problematiche familiari, di tipo abbandonico (è stato affidato ai nonni in Serbia per alcuni mesi nei pagina 7 di 17 primi anni di vita e ha vissuto in prima persona ed accudito in toto la madre gravemente malata durante l'adolescenza, occupandosi anche dei fratelli minori). Pertanto, in circostanze diverse, ma in modi analoghi, anch'egli come l'ex moglie ha dei trascorsi di carenze emotivo-affettive e aspetti di immaturità emotiva. Indubbiamente egli necessita di essere supportato nella funzione genitoriale, in particolare per riuscire a centrare l'attenzione sui figli e ad individuare le loro differenti esigenze, legate non solo alle diverse età, ma anche alle caratteristiche individuali, per potersi sintonizzare con loro. E' necessario, come per la signora che egli possa essere aiutato a sviluppare l'attenzione CP_2
a preservare, nell'interesse dei figli, una rappresentazione positiva della figura materna. • Per quanto riguarda i minori e le loro interazioni con i genitori, si rimanda alla relazione della dott.ssa
[...]
, inclusa nel presente elaborato. • Per quanto riguarda il rapporto fra i genitori, nel corso CP_3 della consulenza si è assistito ad una evoluzione da una situazione di intensa conflittualità, con accuse reciproche anche gravi rispetto alle capacità genitoriali, ad una alleanza e ad una solidarietà, evidenti nel secondo colloquio congiunto, che ha fatto seguito alla restituzione della dott.ssa CP_3 sull'osservazione dei minori e sulle loro interazioni con i genitori. Mentre nella prima parte della CTU non vi era alcun margine di comunicazione e il rapporto fra gli ex coniugi era caratterizzato da reciproche proiezioni e svalutazioni, successivamente si è manifestata una capacità collaborativa che si è attivata a seguito di una condizione di particolare sofferenza psicologica con somatizzazioni della figlia che ha portato al ricovero ospedaliero. Oltre a questa situazione che, anche a detta dei Per_2 due genitori, sembra aver avuto importanza determinante nel cambiamento che si è prodotto, si può ipotizzare che anche la conclusione del relazione sentimentale della signora con il compagno CP_2 che era inviso al signor e che egli non gradiva frequentasse i propri figli, possa aver avuto CP_1 un qualche rilievo. In ogni caso si è trattato di un cambiamento macroscopico, evidente anche nella modalità di scambio verbale durante il colloquio, divenuta rispettosa dei tempi dell'altro e dei suoi punti di vista. Il Servizio sociale ha tuttavia riferito che in passato la conflittualità fra questi genitori ha avuto un andamento ciclico, per cui è senz'altro necessario che la situazione sia monitorata e supportata, al fine di preservare l'armonia e il livello comunicativo che si sono creati, a vantaggio dei figli. • In base a quanto sopra descritto, si ritiene che sia applicabile l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli ai genitori, con un monitoraggio da parte del Servizio sociale, che si occupi di fornire a ciascuno un sostegno alla genitorialità e di facilitare, negli eventuali momenti di impasse nelle decisioni da prendere riguardo ai figli, la comunicazione e l'accordo fra padre e madre. •
Entrambi i Colleghi di parte si sono trovati d'accordo, inoltre, in sede di conclusioni della Consulenza, di raccomandare che tutto il nucleo intraprenda una terapia familiare. Si accoglie, pertanto, la proposta dei colleghi. • Per quanto riguarda la frequentazione, alla conclusione della CTU entrambi i pagina 8 di 17 genitori hanno confermato la loro adesione all'attuale calendario, che si riporta di seguito (…) • Per quanto riguarda i minori, in linea con quanto suggerito dalla dott.ssa , si raccomanda che CP_3 prosegua l'articolato percorso di cura già avviato. Per e si raccomanda un Per_2 Per_1 Per_3 percorso psicologico”.
Quanto alla condizione dei tre figli, l'ausiliaria della CTU, dott.ssa , ha osservato che: CP_3
, 15 anni, ha partecipato in modo spigliato e disponibile ai colloqui, nel corso dei quali ha Per_1 dato voce ai propri pensieri in modo lucido e puntuale, sostenuta dalla prevalente sintonizzazione sul registro razionale atta a favorire il controllo sulle componenti emotivo-affettive, anche confermato dal positivo rendimento scolastico, preservato malgrado le dichiarate sofferenze, in parte con il concorso del distanziamento dalle problematiche familiari che la minore si garantisce attraverso la permanenza in convitto, dove afferma di poter “pensare a se stessa”. Sin da subito, infatti, spiega senza Per_1 esitazioni le ragioni della partecipazione sua e dei fratelli nella valutazione in corso (perché il Giudice deve determinare se -il padre e la madre- sono idonei a fare i genitori), rivelando un elevato grado di consapevolezza, che rimanda d'altronde ad un coinvolgimento importante nelle dinamiche familiari e nelle controversie intragenitoriali (afferma che tutto nasce dalla richiesta del padre di una condivisione dei tempi al 50%), tale da rendere conto dell'atteggiamento adultizzato rivelato dalla ragazza e della sua propensione ad assumere su di sé responsabilità e preoccupazioni di competenza degli adulti;
(…) Con riferimento ai legami familiari, in effetti, emerge un rapporto problematico con la figura materna, alla quale rimprovera di non riconoscere “i suoi errori”, che sembrano Per_1 soprattutto ascritti alla asserita relazione sentimentale tossica con il compagno e alla percezione della sua scarsa centratura sui figli (il lungo periodo di lontananza connesso alla convalescenza dopo l'operazione alla schiena, in parte interpretato come pretesto per la madre per protrarre il suo tempo con il compagno), se pur anche ricondotti ai comportamenti che le addebita (le asserite botte a lei riservate), e in generale alla sofferenza dichiaratamente sperimentata in rapporto alla declinazione del legame con lei (mi ha fatto soffrire tanto quando ero piccola). (…) Malgrado la fatica e il disagio rivelati, è intervenuta in modo collaborativo nel contesto d'esame, in cui è riuscita ad Per_2 esprimere il proprio punto di vista riguardo la situazione familiare e a dare voce ai propri desideri, dichiarando e argomentando la propria preferenza relazionale in direzione materna, ricondotta alla percezione di maggior ascolto e comprensione ad opera della genitrice, verso cui ha lasciato ravvisare istanze di vicinanza, incoraggiate dalla riscontrata disponibilità alla tenerezza da parte della madre, sebbene riconosca in chiave critica l'inclinazione della genitrice ad “ urlare troppo ” (oltre a segnalare come dimensione sgradita i problemi fisici per cui pare sia spesso costretta a trascorrere del tempo a letto). D'altra parte, la preferenza per la madre comunicata da che ha invece faticato Per_2
pagina 9 di 17 a qualificare il padre, del quale lamenta per lo più l'inclinazione ad impuntarsi e ad insistere, oltre ad una allusa scarsa sensibilità ravvisata nella sua affermata consuetudine di scherzare su “cose che mi fanno male” (fa riferimento a dichiarate affermazioni ironiche allusive ai propri disagi) appare anche riconducibile ad un intuibile timore abbandonico, tradito dalla rievocazione del periodo di convalescenza della genitrice, di cui ricorda di aver sperimentato un vissuto di mancanza, quando la madre “Non riusciva a vederli” senza una ragione chiara per la minore “Non so perché”. ha Per_2 peraltro chiarito il proprio stato di sofferenza e le ragioni che sottende, dichiarando un bisogno di armonia familiare (vorrei che andassero d'accordo), pare minata sia dai disaccordi intragenitoriali
(discutono spesso…non sono d'accordo su molte cose… -anche riguardo la ripartizione dei tempi con i figli-) che dai litigi in cui si ingaggiano la madre e la sorella , dipinta come provocatoria e Per_1 incline a coinvolgere anche il padre, del quale, a parere di la primogenita incontra l'alleanza Per_2
e il sostegno in occasione delle discussioni con la figura materna, a sua volta definita “esagerata” nelle risposte, tanto da non riuscire ad impedire l'esasperazione dei momenti conflittuali con la figlia.
La sofferenza che le dinamiche familiari procurano in rendono conto del suo dichiarato
Per_2 desiderio di accordo intragenitoriale, che la minore afferma di riscontrare nella collaborazione messa in campo proprio rispetto al suo malessere, pare concordemente ritenuto dai genitori sottostimato da parte delle figure professionali intervenute, e, per quanto osservato, in grado di assicurare a
Per_2 cure e attenzioni integrate da parte dei due genitori. Non stupisce quindi il mal di testa da cui
Per_2 si dichiara afflitta in modo pressoché costante, con intensità variabile, a partire dalla separazione dal padre durante una sua trasferta di lavoro in Sardegna e asseritamente imputato dai sanitari a cause di ordine psicologico;
parimenti, non sorprendono gli attacchi di panico con cui pare reagire
Per_2 alle situazioni disturbanti. La stessa non esclude l'ipotesi che la recente riedizione delle
Per_2 manifestazioni di panico sia riconducibile alle preoccupazioni e allo stravolgimento procurato dal coinvolgimento nel procedimento in corso, per la portata delle decisioni in gioco. in effetti,
Per_2 non nasconde la preoccupazione di non vedere accolta la sua istanza di convivenza prevalente con la madre, di cui tuttavia pare intuire le peculiarità caratteriali (dalle esagerazioni nei litigi con la sorella agli “alti e bassi” con i nonni -i genitori della stessa signora-), allo stesso tempo lasciando trapelare la propria attenzione nei confronti della presupposta delusione paterna. (…) 9 anni, ha Per_3 partecipato con schiettezza e con ravvisabile piacere agli incontri di valutazione, rimandando ad un sotteso bisogno di ascolto e accoglienza dei propri vissuti, anche suggellato dal tentativo di protrarre il tempo a lui dedicato per l'osservazione e, in fase di congedo conclusivo, dalla esplicitata richiesta di proseguire nel futuro gli incontri con la scrivente. Nonostante la ravvisabile difficoltà di contenere lo stato di agitazione sottostante, tradita a livello motorio (dai movimenti corporei ai gesti di pagina 10 di 17 manipolazione -es. con la carta-), è riuscito ad intrattenersi in modo efficace e pertinente Per_3 nello scambio interattivo-interlocutorio, e a dare voce alle proprie fatiche e alle proprie istanze, con specifico riferimento alle relazioni familiari: infatti, al netto del tentativo di porre i genitori su un piano di parità, sospinto dell'affetto che lo lega ad entrambi e da un ravvisabile sforzo di protezione della coppia genitoriale, il bambino ha permesso di ravvisare un legame più sereno e armonioso con la figura paterna, in relazione con la trapelata percezione di una madre affaticata, fisicamente e psicologicamente, in grado di elicitare movimenti affettivi conflittuali, che si evincono sia dalle verbalizzazioni che dalle produzioni grafiche del minore. in effetti, a proposito della Per_3 situazione familiare dichiara senza esitazione “stiamo benissimo con mamma e con papà, ma siccome stiamo molto tempo con mamma, vorrei stare di più anche con papà”, per poi alludere al mal di schiena della mamma, alla possibilità per lei di uscire poco, affermazioni che preludono alla razionalizzazione con cui giustifica il proprio desiderio di ampliamento dei tempi con il genitore “così la mamma può stare anche un po' tranquilla”, oltre che riposare. L'ambivalente rapporto con la figura materna viene segnalato in modo concorde sia sul piano verbale che attraverso le produzioni grafiche;
a livello narrativo, infatti, ritrae la madre “dal carattere così così….sia dolce che
Per_3 cattivello”, alludendo ai momenti in cui “la facciamo innervosire”, ovvero alle occasioni in cui i tre figli compiono azioni (per esempio litigano o rompono qualcosa) in grado di irritarla, e dunque, secondo il racconto del minore, di sollecitarne le urla, fino a mobilitare la paura di di
Per_3 qualche schiaffetto, che il minore stesso si affretta tuttavia a negare di aver ricevuto;
(…) Il rapporto con la figura paterna non risulta invece contraddistinta da elementi di ambivalenza e conflittualità, sebbene lo ritragga parimenti alla madre come genitore dolce, che urla e fa paura quando si
Per_3 arrabbia , ma con cui pare emergere una relazione più chiara, anche sorretta dal dialogo, (…) La narrazione di rimanda inoltre alla percezione di sé come elemento di disturbo, sia
Per_3 nell'ambiente familiare, laddove allude alle sorelle che gli danno schiaffetti (quando va a svegliarle o quando chiede loro di giocare), sia nell'ambiente scolastico, nel quale si ritrae come vittima prescelta delle vessazioni di un compagno, in quanto, afferma, più grande di tutti, e in armonia soltanto con le compagne di classe, lasciando intuire il difficile dipanarsi della relazione con i pari. (…)”.
Esaurita la CTU, nel settembre 2024 il resistente ha introdotto il subprocedimento RG 2521-2/2021, dando atto che, dopo il deposito della relazione, la figlia era stata ricoverata in ospedale in Per_2 seguito ad un episodio autolesivo e la era stata sottoposta a procedimento penale, originato dalla CP_2 segnalazione dei Servizi Sociali per maltrattamenti riferiti dalla figlia ai danni suoi e del fratello Per_1
nell'ambito del quale era stato chiesto il suo rinvio a giudizio. Egli ha chiesto disporsi Per_3
l'affido esclusivo dei figli con collocazione presso di sé. pagina 11 di 17 A tali richieste si è opposta la difesa della ricorrente.
Il Servizio Sociale, richiesto di relazionare con urgenza sulla situazione del nucleo familiare, ha riferito che, in data 23/07/2024, aveva messo in atto un gesto all'apparenza anticonservativo relativo Per_2 all'ingestione di psicofarmaci ed era stata ricoverata in ospedale. Dalla lettera di dimissioni del
21/08/2024 emergeva che dagli esami svolti in ospedale tale gesto non risultava confermato.
Agli atti è stata, inoltre, depositata la segnalazione ipotesi di reato trasmessa nel novembre 2023 dal
Servizio Sociale alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, da cui emerge che la figlia maggiore in sede di colloquio con l'assistente sociale, ha riferito di essere da tempo vittima di Per_1 violenze da parte della madre, la quale, nell'ultimo episodio del 23/09/2023, le era saltata addosso mentre si trovava sul letto, le aveva fatto pressione sui polsi e l'aveva schiaffeggiata due volte. La ragazza ha raccontato che la madre l'aveva picchiata perché si era opposta ad andare nella casa in campagna perché c'era il compagno di lei. ha inoltre riferito che la madre ha iniziato a essere Per_1 violenta da quando frequenta l'attuale compagno, che da quando lei aveva dagli otto agli undici anni era successo che la madre la buttasse a terra e la colpisse con calci e schiaffi davanti ai fratelli e che ora tali reazioni della madre coinvolgono il fratello quando il bambino è difficile da gestire. Per_3
Da quanto riportato dalle parti, la ricorrente è stata rinviata a giudizio per il reato di maltrattamenti e il processo penale si trova in fase dibattimentale.
Le richieste di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti sono state rigettate con ordinanza del
16/07/2025 e successivamente la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ebbene, così riassunta la complessa vicenda del nucleo familiare, il Collegio ritiene che, pur in un contesto altamente problematico e che dovrà essere vigilato con attenzione dal Servizio Sociale, debba essere confermato l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori.
I fatti oggetto di segnalazione da parte del Servizio Sociale dovranno ovviamente essere accertati in sede penale. Per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che la CTU, cui pure sono stati esposti gli episodi raccontati da e segnalati alla Procura dal Servizio Sociale, ha Per_1 suggerito l'applicazione dell'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, con conclusioni che sul punto non risultano contestate nemmeno dalla difesa del ricorrente.
Gli stessi Servizi Sociali hanno in carico il nucleo familiare dal 2022 e sono stati sentiti dalla CTU nel corso delle operazioni peritali, che si sono svolte in coincidenza dell'invio della segnalazione, senza rappresentare al Giudice o alla consulente condotte violente da parte della madre.
A quanto sopra occorre aggiungere che la madre risulta essere il principale punto di riferimento affettivo per la figlia che nel corso di questi anni è stata la figlia che più ha sofferto per la Per_2
pagina 12 di 17 separazione dei genitori e che, come osservato dalla ausiliaria della CTU, “non nasconde la preoccupazione di non vedere accolta la sua istanza di convivenza prevalente con la madre”.
La figlia maggiore che ha riferito gli episodi violenti, risulta essere quella con il rapporto più Per_1 conflittuale con la madre e che è apparsa più critica verso la sua scelta di proseguire la relazione con un partner che era stato violento nei suoi confronti. il minore, si è mostrato affezionato a Per_3 entrambi i genitori e nel corso delle audizioni svolte in sede di CTU ha narrato di reazioni della madre
(urla, schiaffetti) che non sembrano raggiungere la gravità propria dei maltrattamenti.
In tale contesto, il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni della CTU circa la conferma dell'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, con la previsione di un intenso monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, anche sulla presenza nella vita dei minori del partner della madre, con cui la relazione non sembra essersi definitivamente interrotta.
I Servizi proseguiranno in tutti i percorsi già attivati per i genitori e i minori e avranno facoltà di avviare ogni iniziativa ritenuta utile a sostegno del nucleo familiare, riferendo al Giudice Tutelare in sede ogni sei mesi, salvo urgenze da comunicare immediatamente.
3. Quanto alla collocazione dei figli e ai loro tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene che, quanto alla figlia ormai sedicenne, debba essere assecondata la volontà della Per_1 ragazza di risiedere presso il padre nei periodi di sospensione scolastica in cui non frequenta il convitto a Pesaro. Vista l'età della ragazza, deve stabilirsi che ella potrà frequentare la madre liberamente, accordandosi con entrambi i genitori.
Quanto a e deve essere confermata la collocazione prevalente presso la madre, la Per_2 Per_3 quale può contare anche sul supporto dei nonni materni.
I tempi di permanenza di e presso ciascun genitore saranno regolati dal calendario Per_2 Per_3 concordato dalle parti in sede di CTU, che qui si riporta, con facoltà per il Servizio Sociale di modificarlo in ragione delle specifiche esigenze dei minori:
“-fine settimana alterni dal venerdì alla domenica sera
-lunedì : con il padre con pernottamento,
-martedì : con la madre con pernottamento;
-mercoledì : con il padre fino le 20.30;
-giovedì: con la madre con pernottamento.
Nel periodo scolastico il padre accompagna al mattino i bambini a scuola, tranne quando smonta dalla guardia. In quei casi se ne occupa la madre o i nonni materni.
Nel periodo estivo il padre tiene i bambini quando la madre lavora fino le 14.30 circa.
La madre tiene i bambini quando lavora il padre e fa la guardia di 24 H. pagina 13 di 17 Dopo la guardia il padre è libero per 2-3 giorni.
Per tale motivi non viene seguito lo schema fisso: l'organizzazione varia in base alle guardie del padre, che comunque cerca di fare dei cambi, in modo da avere le guardie nei giorni in cui i bambini sono presso la madre.
Vi è una certa flessibilità sui pernottamenti, per evitare che i bambini si sveglino troppo presto al mattino nel periodo estivo per andare dal padre, poiché la mamma inizia presto a lavorare (8-14 dal lunedì al venerdì)”.
Ciascun genitore, inoltre, trascorrerà le festività natalizie e pasquali con i figli secondo il principio dell'alternanza, previo accordo e tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi.
4. Venendo alle questioni economiche e, in particolare, alla disciplina del mantenimento dei figli minori, occorre sinteticamente ricostruire le rispettive situazioni delle parti.
Il ricorrente è sottufficiale della Marina Militare e lavora presso la Capitaneria di Porto. Dalle certificazioni uniche degli ultimi anni risultano redditi netti di circa € 28.000 nel 2024 e di circa €
29.700/29.800 nel 2022 e nel 2023. Non ha documentato spese di locazione o mutuo per l'appartamento dove abita. Dal cedolino di marzo 2021 risulta che il suo stipendio era gravato da rate di finanziamenti per l'importo totale di € 664,50.
La resistente è infermiera dipendente della Ausl della Romagna e vive insieme ai figli nell'abitazione di sua proprietà, per cui versa un mutuo di circa € 600 mensili (v. doc. 9 fasc. resistente). Dalla documentazione fiscale depositata risultano redditi netti di circa € 20.700 nel 2024, € 21.200 nel 2023 ed € 21.500 nel 2022.
Dunque, tenuto conto dei redditi della parti come sopra ricostruiti, dei tempi di permanenza dei minori, prevalenti presso la madre per e superiori presso il padre per la quale Per_2 Per_3 Per_1 tuttavia risiede in convitto la maggior parte dell'anno; considerate, infine, le esigenze dei figli, che si presumono crescenti con l'aumentare l'età, il Collegio reputa equo porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento di e di € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascuno), Per_2 Per_3 con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fatto salvo quanto versato in esecuzione delle condizioni della separazione. Quanto ad dalla pronuncia della presente sentenza deve disporsi Per_1 il mantenimento diretto in capo ai genitori nei tempi in cui la figlia risiede presso ciascuno.
Le spese straordinarie di tutti e tre i figli saranno suddivisi tra i genitori al 50% ciascuno e regolate, salvo diverso accordo, dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
L'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra i genitori come per legge, salvo diverso accordo.
5. Quanto alla richiesta, avanzata da parte resistente, di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del terzo datore di lavoro del ricorrente, si evidenzia che, in caso pagina 14 di 17 d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento verso la prole l'art. 156 c.c. prevede, con riferimento alla sola separazione, il c.d. "ordine di pagamento" diretto a carico del terzo, tenuto a corrispondere periodicamente somme al coniuge onerato.
In sede di divorzio, l'istituto è regolato, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, dall'art. 8
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (oggi sostituito dall'art. 473-bis.37 c.p.c.), che dispone, con una disciplina diversa da quella contenuta nell'art. 156 c.c. (applicabile alla separazione), che "il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente"; al quarto comma si precisa che "ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6".
Essendo, dunque, l'obbligo di versamento diretto del datore di lavoro (cui venga notificato il titolo ai sensi della citata normativa) previsto direttamente ex lege, la domanda formulata in questa sede è inammissibile.
6. Parimenti inammissibile è la domanda di parte resistente di suddividere al 50% le spese di mantenimento dei due animali domestici acquistati dalle parti anteriormente alla separazione, in primo luogo in quanto tardiva, essendo stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale domanda risulta comunque inammissibile in quanto soggetta al rito ordinario e non cumulabile nel procedimento di divorzio secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la pagina 15 di 17 possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638;
Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, anche quanto ai due subprocedimenti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Controparte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_2
04/11/1978, è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 766/2022, pubblicata il 26 luglio
2022;
- Dispone l'affido condiviso dei tre figli minori, con collocazione di presso il padre Persona_1
e di e presso la madre;
Persona_2 Persona_3
- Dispone che la figlia potrà frequentare la madre liberamente, accordandosi Persona_1 direttamente con i genitori;
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e Persona_2 Persona_3 secondo il calendario riportato in motivazione al punto 3;
- Incarica il Servizio Sociale di Rimini secondo quanto esposto in motivazione, con richiesta di relazione al Giudice Tutelare in sede ogni sei mesi, salvo urgenze da segnalare immediatamente;
- Dispone il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore per il tempo in cui Persona_1 avrà la figlia presso di sé, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza;
- Pone a carico del padre, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, un contributo al mantenimento dei figli e di € 500,00 mensili (€ 250,00 per Persona_2 Persona_3 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, da versare alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- Dispone che le spese straordinarie dei tre figli siano suddivise tra i genitori al 50% ciascuno e regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
- Dichiara inammissibili le altre domande;
- Compensa le spese di lite;
pagina 16 di 17 - Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Servizio Sociale di Rimini e al Giudice
Tutelare in sede.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2521/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DENICOLO' GAIA Controparte_1 C.F._1
( ) VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE N. 14 47923 RIMINI;
C.F._2
RICORRENTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LD NL ( ) VIA JANO PLANCO 16 47923 RIMINI;
C.F._4
RESISTENTE/I
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 luglio 2025.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a [...]_2
BO (BO) il 04/11/1978, contraevano matrimonio concordatario in data 08/07/2007 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2007, n. 116, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli: il 27/01/2009, il Persona_1 Persona_2
04/11/2011, e il 22/01/2015. Persona_3
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 04/06/2019.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei rispettivi periodi di permanenza.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio né all'affidamento condiviso dei minori, ma chiedendo che i figli venissero collocati prevalentemente presso di lei con diritto di visita paterno regolato secondo quanto indicato nella propria comparsa;
chiedeva inoltre disporsi a carico del padre ed in proprio favore un contributo al mantenimento dei figli di € 900,00 mensili (€ 300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 26/10/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo, e veniva nominato il
Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza del 6/7/2022, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti veniva pronunciato con sentenza non definitiva n. 766/2022, pubblicata il 26 luglio 2022.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale e l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, con nomina della dott.ssa Persona_4
In corso di causa venivano introdotti da parte ricorrente due subprocedimenti, il primo in data
19/04/2023 e il secondo in data 11/09/2024, conclusi entrambi con ordinanza di rigetto.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 22/07/2025, tenuta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni. Con ordinanza del 24/07/2025 il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio. pagina 2 di 17 Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381 “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, ed essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, restano da decidere le domande relative all'affidamento dei figli, alla loro collocazione, ai loro tempi di permanenza presso entrambi i genitori e al loro mantenimento.
Quanto al primo profilo, occorre ripercorrete sinteticamente gli eventi che si sono succeduti in corso di causa e gli esiti dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
In sede di ricorso riferisce che: “i coniugi nell'ultimo anno sono entrati in forte conflitto CP_1 riguardo all'affido dei figli. Il contrasto nasce a seguito dei gravi fatti accaduti in data marzo 2020, quando nel corso di un litigio con il nuovo compagno avvenuto in casa, la sig.ra subiva CP_2 un'aggressione fisica da parte del medesimo riportando lesioni. Ne scaturiva un procedimento penale con codice rosso a carico del medesimo tuttora pendente. Nonostante la gravità dei fatti la Sig.ra decideva di mantenere in essere la relazione sentimentale con il partner. A seguito di ciò il Sig. CP_2
, esigeva dalla moglie che i figli non frequentassero il nuovo compagno, ritenendo tale CP_1 situazione pregiudizievole per la loro integrità psico-fisica e morale. Nell'occasione i figli rimanevano per circa 2 settimane col padre. La madre risulta assente dal lavoro da settembre 2019 per infortunio sul lavoro. Successivamente per causa di un operazione per la rimozione di un ernia, le condizioni di salute della Sig.ra peggioravano. A seguito di tutto ciò la madre si trasferiva presso l'abitazione CP_2 del compagno e dal mese di febbraio non ha più fatto rientro a casa in Rimini Via dell'Abete, 24. Non solo ma avrebbe anche esternato la volontà di mettere in vendita l'abitazione per poterne acquistare una fuori Rimini con giardino e poterci andare a vivere con il compagno così come prospettato ai figli.
Durante questi ultimi mesi la madre ha lasciato gli stessi coi nonni materni e col padre…”. Egli, pertanto, ha chiesto la collocazione dei figli presso di sé con il loro mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di rispettiva convivenza. pagina 3 di 17 La costituitasi, ha affermato che: “I dissapori tra i coniugi sono ricominciati dopo la CP_2 separazione allorché il sig. rinfacciava continuamente alla resistente il contributo mensile CP_1 di € 600,00 per il mantenimento dei tre figli che si era obbligato a corrispondere e pretendendo una rendicontazione dettagliata delle modalità dell'utilizzo della somma. Il 12 novembre 2020 – e non a settembre 2019 come erroneamente sostenuto da controparte - la sig.ra infermiera CP_2 professionale presso l'Ospedale Infermi di Rimini- subiva un grave infortunio sul lavoro che l'ha costretta per mesi a cure mediche, riposo assoluto e due interventi chirurgici in data 09/04/2021 e
20/09/2021. Ciononostante la resistente continuava ad occuparsi dei suoi figli grazie al provvidenziale aiuto dei propri genitori e entrambi residenti a [...] Persona_6
B. Casti n. 19- che invero hanno sempre offerto la loro collaborazione costante anche al sig.
nella gestione dei tre bambini. Fondamentalmente il motivo principale di contrasto tra le CP_1 parti era di carattere economico”. Quanto alla relazione con il nuovo compagno, ella ha riferito che “I diverbi tra il e la erano inoltre esacerbati dal fatto che il ricorrente non accettava CP_1 CP_2
l'amicizia della sig.ra con una nuova persona che da tempo ormai non frequenta più, né CP_2 tantomeno fa frequentare ai propri figli”. Ella, quindi, ha chiesto la conferma dell'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé.
Con ordinanza del 28/01/2022 il Giudice Istruttore ha incaricato i Servizi Sociali di svolgere un'indagine sui tre figli minori. Nella prima relazione depositata il 29/04/2022, l'assistente sociale incaricata ha concluso che: “Il Servizio sociale scrivente, nell'espletamento del mandato di indagine e dalle osservazioni condotte sulle dinamiche familiari, ritiene siano presenti numerosi elementi di preoccupazione tali da delineare una situazione pregiudizievole per i minori, esposti a conflittualità genitoriale. I vari Istituti scolastici hanno di fatto riportato le evidenti difficoltà dei minori sia sul piano relazionale sia comportamentale, ma soprattutto emotivo. Anche dalle osservazioni riportate dagli insegnanti, infatti, i minori sembrano versare in una condizione di malessere psico-fisico. In particolare, si sottolinea che dopo i continui ricoveri ospedalieri a causa dei frequenti mal di Per_2 testa, ricondotti a motivazioni psicologiche, è seguita dalla psicologa Dott.ssa per una Persona_7 valutazione psicologica e ha iniziato a breve un percorso con la Psicologa scolastica. Il Per_3
Servizio scrivente valuta necessario poter approfondire la conoscenza del nucleo familiare dei minori in oggetto, avvalendosi di un quadro giuridico di riferimento che permetta di proseguire la presa in carico e che preveda la valutazione delle competenze genitoriali e del relativo profilo di personalità, nonché degli interventi di supporto a favore dei minori”.
Nella successiva relazione del dicembre 2022, il Servizio ha riferito che: “La sig.ra è infermiera CP_2
e dopo aver trascorso un periodo in malattia per un infortunio sul posto di lavoro ha iniziato pagina 4 di 17 nuovamente a lavorare a partire da Novembre 2022. La madre dei minori afferma di portare avanti la relazione con il compagno da cui ha subito l'aggressione fisica nel Marzo 2020, riconoscendo però
l'ambivalenza di tale relazione. Il sig. è molto risoluto e non vuole che i figli trascorrano CP_1 del tempo con l'attuale compagno della madre, a causa dell'aggressione suddetta, ma la signora ha confidato alla scrivente che, in qualche occasione i minori lo hanno incontrato e che avrebbe chiesto loro di nasconderglielo al padre”. Quanto ai minori, nella relazione si legge che: frequenta la Per_1 classe 3^ della Scuola secondaria di primo grado “ ”. In seguito ad un percorso di Per_8 valutazione intrapreso con uno specialista privato, le è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento. La minore e i genitori verbalizzano che l'andamento scolastico è molto positivo.
(…) dimostra di essere una piccola-adulta che ha reagito alla conflittualità genitoriale Per_1 responsabilizzandosi in maniera importante. La minore sembra essersi sostituita al padre e alla madre nel ruolo genitoriale nei confronti dei fratelli e di avere assunto il ruolo di confidente-amica nei confronti della madre al fine di supportarla emotivamente. La minore e la madre, infatti, descrivono il loro rapporto come molto confidenziale e simbiotico. (…) frequenta la classe 1^ della Scuola Per_2 secondaria di primo grado “ ”. Ad inizio dell'anno in corso, la minore è stata presa in carico Per_8 dalla psicologa dell'Ausl Romagna, dott.ssa dopo che la dott.ssa , Persona_7 Persona_9
Neuropsichiatra Infantile dell'Ausl Romagna, ne aveva segnalato il ricovero ospedaliero a causa di mal di testa ricorrenti, che ne hanno invalidato la quotidianità. Tale malessere si è acuito in coincidenza con il trasferimento momentaneo del padre in un'altra regione per motivi lavorativi. Dagli accertamenti effettuati, i medici, avrebbero escluso problematiche organiche e ricondotto la diagnosi ad aspetti psicologici. In aggiunta, nel corso del ricovero per sindrome sincopale, avvenuto a Giugno
2022, è emerso anche un disturbo alimentare NAS con alimentazione selettiva e sregolata per cui è tutt'ora presa in carico. In seguito a tali episodi la minore ha ridotto, di concerto con le figure sanitarie di riferimento, l'orario scolastico al fine di contenere il malessere. La dott.ssa ha Per_7 iniziato a vedere con cadenza regolare la minore a partire da Giugno e al momento la incontra una volta al mese. (…) in seguito alla segnalazione effettuata dalle docenti dell'istituto Per_3
Per_1 scolastico frequentato, è preso in carico da Maggio 2022 dallo psicologo dott. del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile della Ausl Romagna, per agitazione psicomotoria con atteggiamenti sessualizzanti. Le insegnanti hanno segnalato il minore dopo aver riscontrato in lui atteggiamenti iperattivi e per la sua tendenza ad innescare dinamiche conflittuali con i compagni di classe Per_1 soprattutto di genere maschile. Il dott. ha effettuato una diagnosi di ADHD disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività che permetterà al minore, a partire dal prossimo anno, di essere affiancato Per_1 da un insegnante di sostegno e da un educatore a scuola. Il dott. ha anche segnalato il minore al pagina 5 di 17 Centro Riabilitativo Integrato per l'età Evolutiva di Rimini per procedere con una presa in carico specifica. frequenta la classe 2^C della Scuola primaria “ . La situazione Per_3 Per_11 scolastica del minore è molto delicata in quanto le difficoltà comportamentali precedentemente segnalate si sono acuite rispetto all'anno precedente. Il minore è spesso irrequieto, iperattivo e aggressivo, anche se non sempre intenzionalmente, nei confronti dei compagni e delle insegnanti, le quali riferiscono di momenti in cui il minore appare “sconnesso” e sembra non essere presente. (…)”.
Con ricorso ex art. 709-ter c.p.c. depositato il 19/04/2023, introduttivo del subprocedimento 2521-
1/2021, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di disporre il divieto di frequentazione dei CP_1 figli minori con l'attuale compagno della madre, e/o ogni altro provvedimento Persona_12 ritenuto di giustizia, in subordine di disporre il divieto di frequentazione dei figli minori con il Per_12
e stabilire la collocazione prevalente dei figli presso il padre e/o ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia.
Costituitasi nel subprocedimento, la resistente ha contestato quanto riferito dall'ex marito e ha chiesto il rigetto del ricorso, riferendo tra le altre cose che il era stato assolto in appello dalle accuse Per_12 mossegli per l'aggressione da lei subita.
Il procedimento è stato definito con ordinanza di rigetto del 22/12/2023, in cui il Giudice Istruttore ha osservato che: “la situazione del nucleo familiare appare estremamente conflittuale e delicata, come dimostrato dalle problematiche psicologiche manifestate anche di recente dai bambini (frequenti mal di testa e crisi di panico per scatti d'ira e difficoltà scolastiche per . Per verificare Per_2 Per_3 la capacità genitoriale delle parti e determinare le migliori modalità di affidamento e collocazione dei minori, nel giudizio di divorzio è stata da ultimo disposta consulenza tecnica d'ufficio, nel corso della quale andrà certamente esaminato anche il rapporto dei figli con il nuovo compagno della madre.
Nell'immediato, e in attesa dell'inizio delle operazioni peritali, va osservato che la assoluzione del da parte della Corte d'Appello di Bologna risulta scarsamente rilevante per le questioni Per_12 oggetto del procedimento di famiglia. Dalla lettura della sentenza, depositata da parte resistente, emerge, invero, come risultino di fatto accertate le condotte violente da questi tenute ai danni della
L'assoluzione è intervenuta per la non configurabilità, secondo la Corte d'Appello, del delitto di CP_2 maltrattamenti in famiglia, data la mancanza del requisito della convivenza, nonché per l'intervenuta remissione di querela da parte della quanto al delitto di lesioni personali, divenuto procedibile a CP_2 querela in seguito alla modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022. Dunque, la presenza nella vita della di un soggetto che, almeno in passato, è stato violento nei suoi confronti andrà certamente CP_2 valutata al fine di assumere le decisioni maggiormente tutelanti per il benessere dei minori. Del resto,
è la stessa a riferire agli assistenti sociali “…di portare avanti la relazione con il compagno da CP_2
pagina 6 di 17 cui ha subito l'aggressione fisica nel Marzo 2020, riconoscendo però l'ambivalenza di tale relazione”.
Allo stesso tempo, dagli accertamenti svolti dal Servizio Sociale non è emerso che il conviva Per_12 stabilmente nell'abitazione familiare, né che questi abbia con i minori rapporti assidui. Al contrario, dagli atti sembra che i minori abbiano con lui una frequentazione sporadica (…)”.
Parallelamente, nel procedimento principale è stata disposta CTU sulla capacità genitoriale, affidata alla dott.ssa che si è conclusa con il deposito della relazione in data 13/07/2024. Persona_4
Al termine delle operazioni peritali, la CTU ha concluso come segue: “• Per quanto riguarda la madre, ella si deve confrontare con una situazione familiare impegnativa, avendo tre figli e avendo avuto negli ultimi anni una problematica fisica a seguito di un infortunio sul lavoro, che ha reso necessari ripetuti interventi chirurgici e ha implicato un dolore cronico, con conseguente assunzione di farmaci antalgici. La separazione dal marito, peraltro da lei decisa, ha complicato ulteriormente la sua situazione esistenziale. La relazione con i figli ha inevitabilmente risentito di tali problematiche e dei tratti di carattere della signora, che ella stessa ha definito difficili, verosimilmente a seguito delle sue vicissitudini infantili, che hanno condizionato anche la persistenza di elementi di immaturità emotiva.
Tuttavia, le stesse vicende della sua storia personale, sembrano aver condizionato anche una sua attitudine compensatoria oblativa, con un'inclinazione (per quanto sofferta e ambivalente) a prendersi cura degli altri, evidente nel desiderio appagato di avere più figli, nella scelta lavorativa di una professione di aiuto ed anche nell'adozione di alcuni animali domestici. Ella, quindi, è dotata di risorse emotivo-affettive che possono emergere ed arricchire le relazioni. Nel rapporto con i figli le maggiori difficoltà sembrano esservi con , che per carattere e attuale fase evolutiva Per_1
(adolescenza) si pone in modo maggiormente ambivalente ed è meno richiedente in termini di vicinanza e accudimento, tanto da suscitare talora nella madre risposte simmetriche alle sue provocazioni. La signora necessita di vicinanza e supporto alla genitorialità per consolidare e CP_2 modulare l'alleanza con l'ex marito che si è manifestata in corso di consulenza e far fronte alle problematiche dei figli e alle inevitabili difficoltà esistenziali. Allo stesso modo va curata anche la sua modalità di presentare ai figli la figura paterna, preservandola da critiche e svalutazioni. • Per quanto riguarda il padre, egli ha mostrato un impegno e un coinvolgimento nella relazione con i figli, che gli hanno permesso un progressivo avvicinamento a loro, rispetto ad un passato in cui ha maggiormente delegato alla madre il loro accudimento, anche a causa dei propri impegni lavorativi. E' verosimile che risulti più semplice per lui interagire con i figli ora che sono diventati più autonomi. In particolare sembra che il suo rapporto con , la primogenita, che per età e carattere è anche quella più Per_1 indipendente, sia il più fluido. Il signor ha vissuto un'infanzia ed un'adolescenza segnate da CP_1 problematiche familiari, di tipo abbandonico (è stato affidato ai nonni in Serbia per alcuni mesi nei pagina 7 di 17 primi anni di vita e ha vissuto in prima persona ed accudito in toto la madre gravemente malata durante l'adolescenza, occupandosi anche dei fratelli minori). Pertanto, in circostanze diverse, ma in modi analoghi, anch'egli come l'ex moglie ha dei trascorsi di carenze emotivo-affettive e aspetti di immaturità emotiva. Indubbiamente egli necessita di essere supportato nella funzione genitoriale, in particolare per riuscire a centrare l'attenzione sui figli e ad individuare le loro differenti esigenze, legate non solo alle diverse età, ma anche alle caratteristiche individuali, per potersi sintonizzare con loro. E' necessario, come per la signora che egli possa essere aiutato a sviluppare l'attenzione CP_2
a preservare, nell'interesse dei figli, una rappresentazione positiva della figura materna. • Per quanto riguarda i minori e le loro interazioni con i genitori, si rimanda alla relazione della dott.ssa
[...]
, inclusa nel presente elaborato. • Per quanto riguarda il rapporto fra i genitori, nel corso CP_3 della consulenza si è assistito ad una evoluzione da una situazione di intensa conflittualità, con accuse reciproche anche gravi rispetto alle capacità genitoriali, ad una alleanza e ad una solidarietà, evidenti nel secondo colloquio congiunto, che ha fatto seguito alla restituzione della dott.ssa CP_3 sull'osservazione dei minori e sulle loro interazioni con i genitori. Mentre nella prima parte della CTU non vi era alcun margine di comunicazione e il rapporto fra gli ex coniugi era caratterizzato da reciproche proiezioni e svalutazioni, successivamente si è manifestata una capacità collaborativa che si è attivata a seguito di una condizione di particolare sofferenza psicologica con somatizzazioni della figlia che ha portato al ricovero ospedaliero. Oltre a questa situazione che, anche a detta dei Per_2 due genitori, sembra aver avuto importanza determinante nel cambiamento che si è prodotto, si può ipotizzare che anche la conclusione del relazione sentimentale della signora con il compagno CP_2 che era inviso al signor e che egli non gradiva frequentasse i propri figli, possa aver avuto CP_1 un qualche rilievo. In ogni caso si è trattato di un cambiamento macroscopico, evidente anche nella modalità di scambio verbale durante il colloquio, divenuta rispettosa dei tempi dell'altro e dei suoi punti di vista. Il Servizio sociale ha tuttavia riferito che in passato la conflittualità fra questi genitori ha avuto un andamento ciclico, per cui è senz'altro necessario che la situazione sia monitorata e supportata, al fine di preservare l'armonia e il livello comunicativo che si sono creati, a vantaggio dei figli. • In base a quanto sopra descritto, si ritiene che sia applicabile l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli ai genitori, con un monitoraggio da parte del Servizio sociale, che si occupi di fornire a ciascuno un sostegno alla genitorialità e di facilitare, negli eventuali momenti di impasse nelle decisioni da prendere riguardo ai figli, la comunicazione e l'accordo fra padre e madre. •
Entrambi i Colleghi di parte si sono trovati d'accordo, inoltre, in sede di conclusioni della Consulenza, di raccomandare che tutto il nucleo intraprenda una terapia familiare. Si accoglie, pertanto, la proposta dei colleghi. • Per quanto riguarda la frequentazione, alla conclusione della CTU entrambi i pagina 8 di 17 genitori hanno confermato la loro adesione all'attuale calendario, che si riporta di seguito (…) • Per quanto riguarda i minori, in linea con quanto suggerito dalla dott.ssa , si raccomanda che CP_3 prosegua l'articolato percorso di cura già avviato. Per e si raccomanda un Per_2 Per_1 Per_3 percorso psicologico”.
Quanto alla condizione dei tre figli, l'ausiliaria della CTU, dott.ssa , ha osservato che: CP_3
, 15 anni, ha partecipato in modo spigliato e disponibile ai colloqui, nel corso dei quali ha Per_1 dato voce ai propri pensieri in modo lucido e puntuale, sostenuta dalla prevalente sintonizzazione sul registro razionale atta a favorire il controllo sulle componenti emotivo-affettive, anche confermato dal positivo rendimento scolastico, preservato malgrado le dichiarate sofferenze, in parte con il concorso del distanziamento dalle problematiche familiari che la minore si garantisce attraverso la permanenza in convitto, dove afferma di poter “pensare a se stessa”. Sin da subito, infatti, spiega senza Per_1 esitazioni le ragioni della partecipazione sua e dei fratelli nella valutazione in corso (perché il Giudice deve determinare se -il padre e la madre- sono idonei a fare i genitori), rivelando un elevato grado di consapevolezza, che rimanda d'altronde ad un coinvolgimento importante nelle dinamiche familiari e nelle controversie intragenitoriali (afferma che tutto nasce dalla richiesta del padre di una condivisione dei tempi al 50%), tale da rendere conto dell'atteggiamento adultizzato rivelato dalla ragazza e della sua propensione ad assumere su di sé responsabilità e preoccupazioni di competenza degli adulti;
(…) Con riferimento ai legami familiari, in effetti, emerge un rapporto problematico con la figura materna, alla quale rimprovera di non riconoscere “i suoi errori”, che sembrano Per_1 soprattutto ascritti alla asserita relazione sentimentale tossica con il compagno e alla percezione della sua scarsa centratura sui figli (il lungo periodo di lontananza connesso alla convalescenza dopo l'operazione alla schiena, in parte interpretato come pretesto per la madre per protrarre il suo tempo con il compagno), se pur anche ricondotti ai comportamenti che le addebita (le asserite botte a lei riservate), e in generale alla sofferenza dichiaratamente sperimentata in rapporto alla declinazione del legame con lei (mi ha fatto soffrire tanto quando ero piccola). (…) Malgrado la fatica e il disagio rivelati, è intervenuta in modo collaborativo nel contesto d'esame, in cui è riuscita ad Per_2 esprimere il proprio punto di vista riguardo la situazione familiare e a dare voce ai propri desideri, dichiarando e argomentando la propria preferenza relazionale in direzione materna, ricondotta alla percezione di maggior ascolto e comprensione ad opera della genitrice, verso cui ha lasciato ravvisare istanze di vicinanza, incoraggiate dalla riscontrata disponibilità alla tenerezza da parte della madre, sebbene riconosca in chiave critica l'inclinazione della genitrice ad “ urlare troppo ” (oltre a segnalare come dimensione sgradita i problemi fisici per cui pare sia spesso costretta a trascorrere del tempo a letto). D'altra parte, la preferenza per la madre comunicata da che ha invece faticato Per_2
pagina 9 di 17 a qualificare il padre, del quale lamenta per lo più l'inclinazione ad impuntarsi e ad insistere, oltre ad una allusa scarsa sensibilità ravvisata nella sua affermata consuetudine di scherzare su “cose che mi fanno male” (fa riferimento a dichiarate affermazioni ironiche allusive ai propri disagi) appare anche riconducibile ad un intuibile timore abbandonico, tradito dalla rievocazione del periodo di convalescenza della genitrice, di cui ricorda di aver sperimentato un vissuto di mancanza, quando la madre “Non riusciva a vederli” senza una ragione chiara per la minore “Non so perché”. ha Per_2 peraltro chiarito il proprio stato di sofferenza e le ragioni che sottende, dichiarando un bisogno di armonia familiare (vorrei che andassero d'accordo), pare minata sia dai disaccordi intragenitoriali
(discutono spesso…non sono d'accordo su molte cose… -anche riguardo la ripartizione dei tempi con i figli-) che dai litigi in cui si ingaggiano la madre e la sorella , dipinta come provocatoria e Per_1 incline a coinvolgere anche il padre, del quale, a parere di la primogenita incontra l'alleanza Per_2
e il sostegno in occasione delle discussioni con la figura materna, a sua volta definita “esagerata” nelle risposte, tanto da non riuscire ad impedire l'esasperazione dei momenti conflittuali con la figlia.
La sofferenza che le dinamiche familiari procurano in rendono conto del suo dichiarato
Per_2 desiderio di accordo intragenitoriale, che la minore afferma di riscontrare nella collaborazione messa in campo proprio rispetto al suo malessere, pare concordemente ritenuto dai genitori sottostimato da parte delle figure professionali intervenute, e, per quanto osservato, in grado di assicurare a
Per_2 cure e attenzioni integrate da parte dei due genitori. Non stupisce quindi il mal di testa da cui
Per_2 si dichiara afflitta in modo pressoché costante, con intensità variabile, a partire dalla separazione dal padre durante una sua trasferta di lavoro in Sardegna e asseritamente imputato dai sanitari a cause di ordine psicologico;
parimenti, non sorprendono gli attacchi di panico con cui pare reagire
Per_2 alle situazioni disturbanti. La stessa non esclude l'ipotesi che la recente riedizione delle
Per_2 manifestazioni di panico sia riconducibile alle preoccupazioni e allo stravolgimento procurato dal coinvolgimento nel procedimento in corso, per la portata delle decisioni in gioco. in effetti,
Per_2 non nasconde la preoccupazione di non vedere accolta la sua istanza di convivenza prevalente con la madre, di cui tuttavia pare intuire le peculiarità caratteriali (dalle esagerazioni nei litigi con la sorella agli “alti e bassi” con i nonni -i genitori della stessa signora-), allo stesso tempo lasciando trapelare la propria attenzione nei confronti della presupposta delusione paterna. (…) 9 anni, ha Per_3 partecipato con schiettezza e con ravvisabile piacere agli incontri di valutazione, rimandando ad un sotteso bisogno di ascolto e accoglienza dei propri vissuti, anche suggellato dal tentativo di protrarre il tempo a lui dedicato per l'osservazione e, in fase di congedo conclusivo, dalla esplicitata richiesta di proseguire nel futuro gli incontri con la scrivente. Nonostante la ravvisabile difficoltà di contenere lo stato di agitazione sottostante, tradita a livello motorio (dai movimenti corporei ai gesti di pagina 10 di 17 manipolazione -es. con la carta-), è riuscito ad intrattenersi in modo efficace e pertinente Per_3 nello scambio interattivo-interlocutorio, e a dare voce alle proprie fatiche e alle proprie istanze, con specifico riferimento alle relazioni familiari: infatti, al netto del tentativo di porre i genitori su un piano di parità, sospinto dell'affetto che lo lega ad entrambi e da un ravvisabile sforzo di protezione della coppia genitoriale, il bambino ha permesso di ravvisare un legame più sereno e armonioso con la figura paterna, in relazione con la trapelata percezione di una madre affaticata, fisicamente e psicologicamente, in grado di elicitare movimenti affettivi conflittuali, che si evincono sia dalle verbalizzazioni che dalle produzioni grafiche del minore. in effetti, a proposito della Per_3 situazione familiare dichiara senza esitazione “stiamo benissimo con mamma e con papà, ma siccome stiamo molto tempo con mamma, vorrei stare di più anche con papà”, per poi alludere al mal di schiena della mamma, alla possibilità per lei di uscire poco, affermazioni che preludono alla razionalizzazione con cui giustifica il proprio desiderio di ampliamento dei tempi con il genitore “così la mamma può stare anche un po' tranquilla”, oltre che riposare. L'ambivalente rapporto con la figura materna viene segnalato in modo concorde sia sul piano verbale che attraverso le produzioni grafiche;
a livello narrativo, infatti, ritrae la madre “dal carattere così così….sia dolce che
Per_3 cattivello”, alludendo ai momenti in cui “la facciamo innervosire”, ovvero alle occasioni in cui i tre figli compiono azioni (per esempio litigano o rompono qualcosa) in grado di irritarla, e dunque, secondo il racconto del minore, di sollecitarne le urla, fino a mobilitare la paura di di
Per_3 qualche schiaffetto, che il minore stesso si affretta tuttavia a negare di aver ricevuto;
(…) Il rapporto con la figura paterna non risulta invece contraddistinta da elementi di ambivalenza e conflittualità, sebbene lo ritragga parimenti alla madre come genitore dolce, che urla e fa paura quando si
Per_3 arrabbia , ma con cui pare emergere una relazione più chiara, anche sorretta dal dialogo, (…) La narrazione di rimanda inoltre alla percezione di sé come elemento di disturbo, sia
Per_3 nell'ambiente familiare, laddove allude alle sorelle che gli danno schiaffetti (quando va a svegliarle o quando chiede loro di giocare), sia nell'ambiente scolastico, nel quale si ritrae come vittima prescelta delle vessazioni di un compagno, in quanto, afferma, più grande di tutti, e in armonia soltanto con le compagne di classe, lasciando intuire il difficile dipanarsi della relazione con i pari. (…)”.
Esaurita la CTU, nel settembre 2024 il resistente ha introdotto il subprocedimento RG 2521-2/2021, dando atto che, dopo il deposito della relazione, la figlia era stata ricoverata in ospedale in Per_2 seguito ad un episodio autolesivo e la era stata sottoposta a procedimento penale, originato dalla CP_2 segnalazione dei Servizi Sociali per maltrattamenti riferiti dalla figlia ai danni suoi e del fratello Per_1
nell'ambito del quale era stato chiesto il suo rinvio a giudizio. Egli ha chiesto disporsi Per_3
l'affido esclusivo dei figli con collocazione presso di sé. pagina 11 di 17 A tali richieste si è opposta la difesa della ricorrente.
Il Servizio Sociale, richiesto di relazionare con urgenza sulla situazione del nucleo familiare, ha riferito che, in data 23/07/2024, aveva messo in atto un gesto all'apparenza anticonservativo relativo Per_2 all'ingestione di psicofarmaci ed era stata ricoverata in ospedale. Dalla lettera di dimissioni del
21/08/2024 emergeva che dagli esami svolti in ospedale tale gesto non risultava confermato.
Agli atti è stata, inoltre, depositata la segnalazione ipotesi di reato trasmessa nel novembre 2023 dal
Servizio Sociale alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, da cui emerge che la figlia maggiore in sede di colloquio con l'assistente sociale, ha riferito di essere da tempo vittima di Per_1 violenze da parte della madre, la quale, nell'ultimo episodio del 23/09/2023, le era saltata addosso mentre si trovava sul letto, le aveva fatto pressione sui polsi e l'aveva schiaffeggiata due volte. La ragazza ha raccontato che la madre l'aveva picchiata perché si era opposta ad andare nella casa in campagna perché c'era il compagno di lei. ha inoltre riferito che la madre ha iniziato a essere Per_1 violenta da quando frequenta l'attuale compagno, che da quando lei aveva dagli otto agli undici anni era successo che la madre la buttasse a terra e la colpisse con calci e schiaffi davanti ai fratelli e che ora tali reazioni della madre coinvolgono il fratello quando il bambino è difficile da gestire. Per_3
Da quanto riportato dalle parti, la ricorrente è stata rinviata a giudizio per il reato di maltrattamenti e il processo penale si trova in fase dibattimentale.
Le richieste di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti sono state rigettate con ordinanza del
16/07/2025 e successivamente la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Ebbene, così riassunta la complessa vicenda del nucleo familiare, il Collegio ritiene che, pur in un contesto altamente problematico e che dovrà essere vigilato con attenzione dal Servizio Sociale, debba essere confermato l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori.
I fatti oggetto di segnalazione da parte del Servizio Sociale dovranno ovviamente essere accertati in sede penale. Per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che la CTU, cui pure sono stati esposti gli episodi raccontati da e segnalati alla Procura dal Servizio Sociale, ha Per_1 suggerito l'applicazione dell'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, con conclusioni che sul punto non risultano contestate nemmeno dalla difesa del ricorrente.
Gli stessi Servizi Sociali hanno in carico il nucleo familiare dal 2022 e sono stati sentiti dalla CTU nel corso delle operazioni peritali, che si sono svolte in coincidenza dell'invio della segnalazione, senza rappresentare al Giudice o alla consulente condotte violente da parte della madre.
A quanto sopra occorre aggiungere che la madre risulta essere il principale punto di riferimento affettivo per la figlia che nel corso di questi anni è stata la figlia che più ha sofferto per la Per_2
pagina 12 di 17 separazione dei genitori e che, come osservato dalla ausiliaria della CTU, “non nasconde la preoccupazione di non vedere accolta la sua istanza di convivenza prevalente con la madre”.
La figlia maggiore che ha riferito gli episodi violenti, risulta essere quella con il rapporto più Per_1 conflittuale con la madre e che è apparsa più critica verso la sua scelta di proseguire la relazione con un partner che era stato violento nei suoi confronti. il minore, si è mostrato affezionato a Per_3 entrambi i genitori e nel corso delle audizioni svolte in sede di CTU ha narrato di reazioni della madre
(urla, schiaffetti) che non sembrano raggiungere la gravità propria dei maltrattamenti.
In tale contesto, il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni della CTU circa la conferma dell'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, con la previsione di un intenso monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, anche sulla presenza nella vita dei minori del partner della madre, con cui la relazione non sembra essersi definitivamente interrotta.
I Servizi proseguiranno in tutti i percorsi già attivati per i genitori e i minori e avranno facoltà di avviare ogni iniziativa ritenuta utile a sostegno del nucleo familiare, riferendo al Giudice Tutelare in sede ogni sei mesi, salvo urgenze da comunicare immediatamente.
3. Quanto alla collocazione dei figli e ai loro tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene che, quanto alla figlia ormai sedicenne, debba essere assecondata la volontà della Per_1 ragazza di risiedere presso il padre nei periodi di sospensione scolastica in cui non frequenta il convitto a Pesaro. Vista l'età della ragazza, deve stabilirsi che ella potrà frequentare la madre liberamente, accordandosi con entrambi i genitori.
Quanto a e deve essere confermata la collocazione prevalente presso la madre, la Per_2 Per_3 quale può contare anche sul supporto dei nonni materni.
I tempi di permanenza di e presso ciascun genitore saranno regolati dal calendario Per_2 Per_3 concordato dalle parti in sede di CTU, che qui si riporta, con facoltà per il Servizio Sociale di modificarlo in ragione delle specifiche esigenze dei minori:
“-fine settimana alterni dal venerdì alla domenica sera
-lunedì : con il padre con pernottamento,
-martedì : con la madre con pernottamento;
-mercoledì : con il padre fino le 20.30;
-giovedì: con la madre con pernottamento.
Nel periodo scolastico il padre accompagna al mattino i bambini a scuola, tranne quando smonta dalla guardia. In quei casi se ne occupa la madre o i nonni materni.
Nel periodo estivo il padre tiene i bambini quando la madre lavora fino le 14.30 circa.
La madre tiene i bambini quando lavora il padre e fa la guardia di 24 H. pagina 13 di 17 Dopo la guardia il padre è libero per 2-3 giorni.
Per tale motivi non viene seguito lo schema fisso: l'organizzazione varia in base alle guardie del padre, che comunque cerca di fare dei cambi, in modo da avere le guardie nei giorni in cui i bambini sono presso la madre.
Vi è una certa flessibilità sui pernottamenti, per evitare che i bambini si sveglino troppo presto al mattino nel periodo estivo per andare dal padre, poiché la mamma inizia presto a lavorare (8-14 dal lunedì al venerdì)”.
Ciascun genitore, inoltre, trascorrerà le festività natalizie e pasquali con i figli secondo il principio dell'alternanza, previo accordo e tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi.
4. Venendo alle questioni economiche e, in particolare, alla disciplina del mantenimento dei figli minori, occorre sinteticamente ricostruire le rispettive situazioni delle parti.
Il ricorrente è sottufficiale della Marina Militare e lavora presso la Capitaneria di Porto. Dalle certificazioni uniche degli ultimi anni risultano redditi netti di circa € 28.000 nel 2024 e di circa €
29.700/29.800 nel 2022 e nel 2023. Non ha documentato spese di locazione o mutuo per l'appartamento dove abita. Dal cedolino di marzo 2021 risulta che il suo stipendio era gravato da rate di finanziamenti per l'importo totale di € 664,50.
La resistente è infermiera dipendente della Ausl della Romagna e vive insieme ai figli nell'abitazione di sua proprietà, per cui versa un mutuo di circa € 600 mensili (v. doc. 9 fasc. resistente). Dalla documentazione fiscale depositata risultano redditi netti di circa € 20.700 nel 2024, € 21.200 nel 2023 ed € 21.500 nel 2022.
Dunque, tenuto conto dei redditi della parti come sopra ricostruiti, dei tempi di permanenza dei minori, prevalenti presso la madre per e superiori presso il padre per la quale Per_2 Per_3 Per_1 tuttavia risiede in convitto la maggior parte dell'anno; considerate, infine, le esigenze dei figli, che si presumono crescenti con l'aumentare l'età, il Collegio reputa equo porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento di e di € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascuno), Per_2 Per_3 con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fatto salvo quanto versato in esecuzione delle condizioni della separazione. Quanto ad dalla pronuncia della presente sentenza deve disporsi Per_1 il mantenimento diretto in capo ai genitori nei tempi in cui la figlia risiede presso ciascuno.
Le spese straordinarie di tutti e tre i figli saranno suddivisi tra i genitori al 50% ciascuno e regolate, salvo diverso accordo, dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
L'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra i genitori come per legge, salvo diverso accordo.
5. Quanto alla richiesta, avanzata da parte resistente, di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del terzo datore di lavoro del ricorrente, si evidenzia che, in caso pagina 14 di 17 d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento verso la prole l'art. 156 c.c. prevede, con riferimento alla sola separazione, il c.d. "ordine di pagamento" diretto a carico del terzo, tenuto a corrispondere periodicamente somme al coniuge onerato.
In sede di divorzio, l'istituto è regolato, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, dall'art. 8
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (oggi sostituito dall'art. 473-bis.37 c.p.c.), che dispone, con una disciplina diversa da quella contenuta nell'art. 156 c.c. (applicabile alla separazione), che "il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente"; al quarto comma si precisa che "ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6".
Essendo, dunque, l'obbligo di versamento diretto del datore di lavoro (cui venga notificato il titolo ai sensi della citata normativa) previsto direttamente ex lege, la domanda formulata in questa sede è inammissibile.
6. Parimenti inammissibile è la domanda di parte resistente di suddividere al 50% le spese di mantenimento dei due animali domestici acquistati dalle parti anteriormente alla separazione, in primo luogo in quanto tardiva, essendo stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale domanda risulta comunque inammissibile in quanto soggetta al rito ordinario e non cumulabile nel procedimento di divorzio secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la pagina 15 di 17 possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638;
Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, anche quanto ai due subprocedimenti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Controparte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_2
04/11/1978, è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 766/2022, pubblicata il 26 luglio
2022;
- Dispone l'affido condiviso dei tre figli minori, con collocazione di presso il padre Persona_1
e di e presso la madre;
Persona_2 Persona_3
- Dispone che la figlia potrà frequentare la madre liberamente, accordandosi Persona_1 direttamente con i genitori;
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e Persona_2 Persona_3 secondo il calendario riportato in motivazione al punto 3;
- Incarica il Servizio Sociale di Rimini secondo quanto esposto in motivazione, con richiesta di relazione al Giudice Tutelare in sede ogni sei mesi, salvo urgenze da segnalare immediatamente;
- Dispone il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore per il tempo in cui Persona_1 avrà la figlia presso di sé, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza;
- Pone a carico del padre, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, un contributo al mantenimento dei figli e di € 500,00 mensili (€ 250,00 per Persona_2 Persona_3 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, da versare alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- Dispone che le spese straordinarie dei tre figli siano suddivise tra i genitori al 50% ciascuno e regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
- Dichiara inammissibili le altre domande;
- Compensa le spese di lite;
pagina 16 di 17 - Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Servizio Sociale di Rimini e al Giudice
Tutelare in sede.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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