Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/01/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02433/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2024, proposto da
OS RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Achille Ronda, Rancesca Mildred Recchia Recchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AS CL in Roma, via Salaria 292;
OS RI, non costituito in giudizio;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gser Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Maione, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Impugnazione del provvedimento del GSE S.p.a. prot. 2020-37997 del 19.12.2023 avente ad oggetto “Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante verifica documentale, ai sensi dell'art. 42 D.lgs n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 534132, di potenza pari a 4,14 kW, sito in località Molino Sant'Antimo n. 6, Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Soggetto responsabile: OS RI", con il quale il GSE ha comunicato all'odierno ricorrente la decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al D.M. del 06.08.2010, nonché tutti gli atti prodromici, conseguenziali e comunque allo stesso connessi e, in particolare, del provvedimento prot. GSE/P202000373725 del 07.08.2020 recante la comunicazione di avvio del procedimento di verifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gser Spa e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OM NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna con rituale gravame (notificato il 19.02.2024 e depositato il 7.03.2024) il provvedimento di cui in epigrafe (prot GSEWEB/920230979825 del 19.12.2023) di decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al DM del 06.08.2010 (pari a 0,360 €/kWh) riservato agli impianti ricadenti nella tipologia installativa “ impianto su edificio ” motivata essenzialmente sulla falsità della CIL del 16.03.2011 recante timbro, firma e data di acquisizione afferenti al protocollo del Comune di Roseto degli Abruzzi, asseritamente trasmessa all’ente dal Soggetto Responsabile.
2. L’impugnante si affida ai seguenti motivi di diritto:
I. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42, C. 3 D.LGS. 28/2011 SMI; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990; CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE . Il potere di verifica sarebbe in questo caso illegittimo perché per l’installazione realizzata non sarebbe necessario alcun titolo edilizio ma unicamente una comunicazione di inizio lavori, la cui mancanza non costituisce una violazione rilevante capace di condurre alla decadenza totale dagli incentivi;
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42, COMMA 3 DEL D.LGS 28/2011 SMI; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 56, COMMA 8 DL 76/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA . L’esercizio del potere di decadenza sarebbe tardivo per superamento del termine previsto dalla legge;
III. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL’ART. 21-OCTIES LEGGE N. 241/1990 . Il provvedimento di ammissione non avrebbe potuto essere annullato in quanto privo solo di un elemento formale poi integrato successivamente, il cui difetto non poteva condurre a un esito diverso da quello concretamente raggiunto;
IV. Eccesso di potere per disparità di trattamento . Il gestore avrebbe trattato in maniera diversa (disponendone l’archiviazione con riserva) un caso sovrapponibile a quello oggetto di ricorso;
V. Illegittimità per omessa applicazione della deroga di cui all’art. 42 comma 3 D Lgs n. 28/2011. Il Gestore in virtù della violazione rilevata avrebbe potuto applicare la decurtazione prevista per le violazioni non rilevanti invece di travolgere ab origine l’intero rapporto incentivante.
3. L’11.03.2024, si sono costituiti con atto di stile il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
4. Il 19.04.2024, il Gestore (G.S.E. S.p.A.) si è costituito con memoria con la quale ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
5. Con successivo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., le parti hanno approfondito le rispettive argomentazioni riportandosi alle già rassegnate conclusioni
6. All’udienza del 9.01.2026, il ricorso è stato trattato e spedito in decisione.
7. Il primo, terzo e quinto motivo di ricorso sono fondati, il secondo e il quarto motivo ricorso risultano assorbiti per l’accoglimento dei precedenti motivi.
8. Per quanto riguarda il primo e il terzo motivo di ricorso che per evidenti ragioni di collegamento vanno trattati congiuntamente, va considerato che l’opera installata non richiede permessi o autorizzazioni amministrative ricadendo nell’attività di edilizia libera.
8.1. Sia l’art. 11 del d.lgs. 115/2008 che l’art. 6 del d.lgs. 380/2001 fanno rientrare l’installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, con determinate caratteristiche la cui mancanza non risulta oggetto di contestazione nell’ambito del procedimento di controllo, nell’attività edilizia libera. In senso conforme dispone il D.M. 10 settembre 2010 in attuazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, recante linee guida sull’autorizzazione degli impianti. L’impianto in questione, di potenza pari a 4,14 kW e complanare alle falde dell’edificio, ricade nell’ambito di applicazione del punto 12.1 delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, previste dal D.M. 10 settembre 2010 in attuazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Il punto 12.1 citato prevede che rientrano nell’attività edilizia libera e sono realizzate previa comunicazione le seguenti tipologie di impianti alle seguenti condizioni: “ i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi; ii. la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008 ”.
8.1.1. In senso analogo, l’art. 11, co. 3, del d.lgs. 115/2008, prevede che “ Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, comma 1 secondo periodo della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell’energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione… di impianti solari termici fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune ”;
8.2. Inoltre, il fatto che il Comune di Roseto degli Abruzzi non abbia rilevato alcuna specifica pratica inerente all’impianto fotovoltaico in questione (da un lato al Comune non risulta la pratica CIL asseritamente depositata il 16 marzo 2011 ma, dall’altro, neanche è stata provata la falsità della CIL allegata, poi regolarmente depositata nel 2020 dal soggetto responsabile) non risulta contrastante con l’inquadramento della specifica tipologia di impianti nell’attività di edilizia libera. E neanche la ricomprensione nell’attività edilizia libera della realizzazione degli impianti in questione, pari a 4,14 kW e nel periodo anteriore al termine del 2010, risulta specificamente contestata dall’amministrazione in giudizio.
8.2.1. Sono, quindi, fondati i rilievi di violazione delle fonti normative citate dalla ricorrente, nel senso che il GSE ha ricavato l’insussistenza del necessario titolo autorizzativo dall’assenza di una pratica al Comune relativa all’impianto fotovoltaico in questione. Può, pertanto, essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale, riferito alla comunicazione di inizio lavori, quanto all’irrilevanza della comunicazione sotto il profilo prettamente autorizzativo, secondo cui “ Le Linee guida fanno specifico riferimento ad atti autorizzativi e permessi, e la comunicazione inizio lavori non rientra in nessuna delle due tipologie, tant’è vero che da un punto di vista urbanistico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata, istituto intermedio fra l'attività edilizia libera e la segnalazione certificata di inizio, è sanzionabile solo con sanzione pecuniaria. Infatti, la comunicazione di inizio lavori richiesta solo per gli interventi rientranti nella categoria di cui all'art. 6 bis del d.P.R. n. 380/2001 non può essere qualificata come titolo edilizio, costituendo un adempimento amministrativo, la cui omissione non compromette la legittimità delle opere realizzate, ed è sanzionabile, come detto, unicamente mediante irrogazione della sanzione pecuniaria ” (Cons. Stato, II, 7620/2024).
9. Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, il Collegio ritiene fondata la doglianza di parte privata, non avendo il Gestore, anche alla luce delle considerazioni sopra riportate, valutato la non necessità del titolo (o permesso) edilizio ai fini dell’installazione dell’opera prima e degli incentivi richiesti poi.
10. Il secondo e il quarto motivo di ricorso, per le ragioni anzidette, risultano assorbiti dall’accoglimento dei precedenti motivi.
11. Conclusivamente, il ricorso risulta complessivamente fondato e, pertanto, va annullato il provvedimento (prot GSEWEB/920230979825 del 19.12.2023) impugnato.
12. Le spese di giudizio per la particolare materia trattata e le questioni affrontate possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. GSEWEB/920230979825 del 19.12.2023 impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF TU, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
OM NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM NA | AF TU |
IL SEGRETARIO