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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/10/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 160/2024 P.U. – Liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA Terza Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Caterina Lazzara - Presidente rel. dott. Stefania Rignanese - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice nel procedimento 160/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. , residente in [...];
- ricorrente -
Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione controllata del Parte_1 proprio patrimonio;
sentito il Giudice relatore;
esaminati gli atti;
considerato che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
b) il ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), e 268, comma 1, CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. , la quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della Persona_1
1 documentazione prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore così come precisata nel riscontro al provvedimento del giudice designato;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili.
- considerato che secondo quanto attestato dall'OCC, il ricorrente presenta una situazione debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, pari a circa € 88.192,66. Attualmente lavora come bracciante agricolo e, nell'ultimo anno di imposta, ha percepito un reddito annuo di circa € 8.000,00, comprensivo dell'integrazione reddituale riconosciuta dall . Al netto della CP_1 disoccupazione agricola, il suo reddito mensile si attesta intorno ai 500,00 Euro. Vive con i genitori, i quali percepiscono un reddito mensile di € 1.946,00 (redditi da pensione e dalla locazione di un immobile di proprietà dei genitori), determinando così un'entrata familiare complessiva (ricorrente e genitori) pari a € 2.433,00 al mese. Il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili o mobili liquidabili. Le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, composto dal ricorrente e dai suoi genitori, sono state quantificate dall'OCC in € 1.946,00 mensili e ritenute congrue rispetto al fabbisogno del nucleo.
- considerata la evidente sproporzione tra l'ammontare dei debiti contratti, le risorse disponibili e le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, risulta evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente. Le sue entrate, pari a circa € 500,00 mensili, sono del tutto insufficienti non solo per far fronte agli obblighi debitori, ma anche per garantirgli un livello di sostentamento adeguato, collocandosi al di sotto della soglia di povertà. In questo quadro, è evidente che il si trova in una condizione che non gli consente di far Pt_1 fronte autonomamente alle necessità quotidiane. Onde i genitori, quali primi obbligati al sostentamento ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c., sono chiamati a intervenire garantendo al figlio un supporto economico adeguato e, laddove possibile, un tenore di vita dignitoso in linea con le sue esigenze.
- considerato che nel ricorso il debitore, in assenza di beni immobili e mobili registrati, offre in liquidazione la somma di € 400,00 mensili per 36 mesi, corrispondente all'eccedenza del reddito mensile percepito (circa € 500,00) al netto del contributo di € 100,00 destinato al sostentamento familiare, a fronte di spese complessive pari a € 1.910,00, di cui € 1.810,00 (di cui solo una porzione a beneficio del ricorrente) saranno sostenute dai di lui genitori.
Ritenuto
- che, pur in assenza di beni immobili e mobili registrati da offrire per la soddisfazione dei creditori, deve ritenersi ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata quando sia messa a disposizione dei creditori anche solo una quota dei rediti futuri derivanti dal rapporto lavorativo del debitore (o di altra natura);
- che, infatti, come da ultimo chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2024, l'istituto della liquidazione controllata, disciplinato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), non richiede necessariamente la disponibilità di un patrimonio mobiliare o immobiliare al momento dell'apertura della procedura. Piuttosto, la liquidazione controllata può includere anche beni futuri e redditi che il debitore maturerà nel corso della procedura, purché eccedenti quanto necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, come previsto dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII. Tale previsione è in linea con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 del codice civile, che estende la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni a tutti i beni presenti e futuri. La Corte sottolinea che l'obiettivo della liquidazione controllata è la soddisfazione dei creditori attraverso l'apprensione di tutte le
2 risorse patrimoniali del debitore compatibili con la sua sopravvivenza dignitosa. Questo scopo può essere realizzato anche mediante la programmazione della cessione di redditi futuri o flussi periodici, come stipendi o pensioni, nella misura eccedente il minimo vitale. L'impostazione è coerente con la finalità dell'istituto, che mira a conciliare le esigenze creditorie con il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa e alla possibilità di reinserirsi nel sistema economico e sociale. Pertanto, la procedura può essere legittimamente avviata in presenza di soli redditi futuri, purché sia possibile predisporre un programma di liquidazione che contempli l'impiego di tali redditi per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori e delle spese della procedura;
- che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono, come ulteriormente chiarito dalla Corte, rispettare un equilibrio tra le esigenze dei creditori e il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost. In tale prospettiva, l'esdebitazione assume un ruolo centrale, fissando in tre anni il limite massimo per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma consenta il soddisfacimento integrale dei crediti in un termine più breve. Questo limite temporale evita che la procedura diventi un vincolo permanente per il debitore, garantendo un percorso di risanamento conforme anche ai principi della Direttiva UE 2019/1023;
- che la liquidazione controllata avrà dunque durata triennale, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII, e rimarrà aperta anche oltre il triennio solo ove non completata l'esecuzione delle operazioni di liquidazione e sino al loro completamento. Inoltre, a norma dell'art. 272, comma 3 bis, CCII, saranno compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione;
- che sussistono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- che il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di Euro 400,00 per 36 mensilità;
- che spetta al giudice di stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e vada quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
- che in considerazione delle entrate e delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 100,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. Alla luce di quanto esposto, i genitori del ricorrente provvederanno, ai sensi dell'art. 438 c.c., a destinare parte delle proprie entrate al mantenimento economico necessario per il sostentamento del nucleo familiare, del quale fa parte il figlio. Tale obbligazione dovrà essere adempiuta in proporzione alle esigenze del figlio ed alle capacità economiche e patrimoniali proprie, al fine di consentire l'attuazione della presente liquidazione;
- che il verserà, dunque, ai creditori l'importo mensile di Euro 400,00 per 36 mensilità; Pt_1
- che l'indicazione di tale importo è meramente indicativo poiché il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedono l'ammontare delle spese per il sostentamento, come sotto quantificate;
- che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominato liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
3 - considerato che quale liquidatore non possa essere nominato il gestore nominato dall'OCC in quanto non iscritto nell'albo per svolgere le funzioni di liquidatore;
P Q M
Visto l'art. 270 CCII 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di
(C.F. , residente in [...];
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
3) Nomina liquidatore il dott. ; Persona_2
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;
7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, il reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 100,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
10) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- effettui le vendite mediante procedure competitive;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di
4 una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
- riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
12) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
13) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 23/7/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA Terza Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Caterina Lazzara - Presidente rel. dott. Stefania Rignanese - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice nel procedimento 160/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. , residente in [...];
- ricorrente -
Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione controllata del Parte_1 proprio patrimonio;
sentito il Giudice relatore;
esaminati gli atti;
considerato che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
b) il ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), e 268, comma 1, CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. , la quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della Persona_1
1 documentazione prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore così come precisata nel riscontro al provvedimento del giudice designato;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili.
- considerato che secondo quanto attestato dall'OCC, il ricorrente presenta una situazione debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, pari a circa € 88.192,66. Attualmente lavora come bracciante agricolo e, nell'ultimo anno di imposta, ha percepito un reddito annuo di circa € 8.000,00, comprensivo dell'integrazione reddituale riconosciuta dall . Al netto della CP_1 disoccupazione agricola, il suo reddito mensile si attesta intorno ai 500,00 Euro. Vive con i genitori, i quali percepiscono un reddito mensile di € 1.946,00 (redditi da pensione e dalla locazione di un immobile di proprietà dei genitori), determinando così un'entrata familiare complessiva (ricorrente e genitori) pari a € 2.433,00 al mese. Il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili o mobili liquidabili. Le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, composto dal ricorrente e dai suoi genitori, sono state quantificate dall'OCC in € 1.946,00 mensili e ritenute congrue rispetto al fabbisogno del nucleo.
- considerata la evidente sproporzione tra l'ammontare dei debiti contratti, le risorse disponibili e le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, risulta evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente. Le sue entrate, pari a circa € 500,00 mensili, sono del tutto insufficienti non solo per far fronte agli obblighi debitori, ma anche per garantirgli un livello di sostentamento adeguato, collocandosi al di sotto della soglia di povertà. In questo quadro, è evidente che il si trova in una condizione che non gli consente di far Pt_1 fronte autonomamente alle necessità quotidiane. Onde i genitori, quali primi obbligati al sostentamento ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c., sono chiamati a intervenire garantendo al figlio un supporto economico adeguato e, laddove possibile, un tenore di vita dignitoso in linea con le sue esigenze.
- considerato che nel ricorso il debitore, in assenza di beni immobili e mobili registrati, offre in liquidazione la somma di € 400,00 mensili per 36 mesi, corrispondente all'eccedenza del reddito mensile percepito (circa € 500,00) al netto del contributo di € 100,00 destinato al sostentamento familiare, a fronte di spese complessive pari a € 1.910,00, di cui € 1.810,00 (di cui solo una porzione a beneficio del ricorrente) saranno sostenute dai di lui genitori.
Ritenuto
- che, pur in assenza di beni immobili e mobili registrati da offrire per la soddisfazione dei creditori, deve ritenersi ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata quando sia messa a disposizione dei creditori anche solo una quota dei rediti futuri derivanti dal rapporto lavorativo del debitore (o di altra natura);
- che, infatti, come da ultimo chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2024, l'istituto della liquidazione controllata, disciplinato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), non richiede necessariamente la disponibilità di un patrimonio mobiliare o immobiliare al momento dell'apertura della procedura. Piuttosto, la liquidazione controllata può includere anche beni futuri e redditi che il debitore maturerà nel corso della procedura, purché eccedenti quanto necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, come previsto dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII. Tale previsione è in linea con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 del codice civile, che estende la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni a tutti i beni presenti e futuri. La Corte sottolinea che l'obiettivo della liquidazione controllata è la soddisfazione dei creditori attraverso l'apprensione di tutte le
2 risorse patrimoniali del debitore compatibili con la sua sopravvivenza dignitosa. Questo scopo può essere realizzato anche mediante la programmazione della cessione di redditi futuri o flussi periodici, come stipendi o pensioni, nella misura eccedente il minimo vitale. L'impostazione è coerente con la finalità dell'istituto, che mira a conciliare le esigenze creditorie con il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa e alla possibilità di reinserirsi nel sistema economico e sociale. Pertanto, la procedura può essere legittimamente avviata in presenza di soli redditi futuri, purché sia possibile predisporre un programma di liquidazione che contempli l'impiego di tali redditi per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori e delle spese della procedura;
- che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono, come ulteriormente chiarito dalla Corte, rispettare un equilibrio tra le esigenze dei creditori e il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost. In tale prospettiva, l'esdebitazione assume un ruolo centrale, fissando in tre anni il limite massimo per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma consenta il soddisfacimento integrale dei crediti in un termine più breve. Questo limite temporale evita che la procedura diventi un vincolo permanente per il debitore, garantendo un percorso di risanamento conforme anche ai principi della Direttiva UE 2019/1023;
- che la liquidazione controllata avrà dunque durata triennale, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII, e rimarrà aperta anche oltre il triennio solo ove non completata l'esecuzione delle operazioni di liquidazione e sino al loro completamento. Inoltre, a norma dell'art. 272, comma 3 bis, CCII, saranno compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione;
- che sussistono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- che il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di Euro 400,00 per 36 mensilità;
- che spetta al giudice di stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e vada quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
- che in considerazione delle entrate e delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 100,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. Alla luce di quanto esposto, i genitori del ricorrente provvederanno, ai sensi dell'art. 438 c.c., a destinare parte delle proprie entrate al mantenimento economico necessario per il sostentamento del nucleo familiare, del quale fa parte il figlio. Tale obbligazione dovrà essere adempiuta in proporzione alle esigenze del figlio ed alle capacità economiche e patrimoniali proprie, al fine di consentire l'attuazione della presente liquidazione;
- che il verserà, dunque, ai creditori l'importo mensile di Euro 400,00 per 36 mensilità; Pt_1
- che l'indicazione di tale importo è meramente indicativo poiché il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedono l'ammontare delle spese per il sostentamento, come sotto quantificate;
- che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominato liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
3 - considerato che quale liquidatore non possa essere nominato il gestore nominato dall'OCC in quanto non iscritto nell'albo per svolgere le funzioni di liquidatore;
P Q M
Visto l'art. 270 CCII 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di
(C.F. , residente in [...];
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
3) Nomina liquidatore il dott. ; Persona_2
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;
7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, il reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 100,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
10) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- effettui le vendite mediante procedure competitive;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di
4 una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
- riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
12) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
13) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 23/7/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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