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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 871/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Consigliere Designato Dott.ssa Angela Giunta
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 871/2025 proposta da:
Avv. (C.F. ), in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., pec: elettivamente domiciliato in Email_1
Torino, via Giuseppe Giusti n. 3;
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia codesto Ecc.mo Presidente riformare il decreto impugnato, ordinando il rimborso a favore dell'esponente, fermo quanto già riconosciuto a titolo di onorari, della somma indicata nell'originaria proposta di parcella per spese ed indennità di trasferta (rispettivamente € 65,40
e € 20,00) o quella maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua in corso di causa.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in data 22.07.2025 (integrativo degli avvisi come per legge), l'avvocato ha proposto opposizione ex. artt. 84 e 170 DPR n. 112/2002 avverso il Parte_1
decreto depositato in data 10.06.2025 dalla IV Sezione penale di questa Corte d'Appello, con cui nel procedimento penale di cui a R.G. n. 1756/2024 gli era stato liquidato l'importo di
945,33 euro, per l'attività svolta, quale difensore di (ammesso al patrocinio Controparte_2
a spese dello Stato), oltre spese forfettarie al 15 % e oneri di legge se dovuti.
Parte ricorrente ha impugnato il decreto di pagamento nella parte in cui non gli ha riconosciuto l'indennità di trasferta né il rimborso delle spese sostenute.
L'avvocato deduce di aver prestato il proprio patrocinio quale difensore di Parte_1
nel proc. n° 1756/2024 RG pendente avanti alla Corte di appello di Torino, Controparte_2 sez. IV penale, nell'ambito del quale il sig. (detenuto per altra causa a Vercelli) è stato CP_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Il ricorrente riferisce di aver affrontato in data 12.05.2025 una trasferta Torino-Vercelli, utilizzando la propria autovettura, per discutere con il detenuto la linea difensiva da adottare in vista dell'udienza del 10.06.2025, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 1756/2024, pendente dinanzi alla IV sez. penale della Corte di Appello di Torino, in cui svolgeva il proprio ministero di avvocato.
Rende, altresì, noto che in quell'occasione è stata valutata l'opportunità di proporre al
Procuratore Generale un accordo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (c.d. patteggiamento in appello), accordo poi concretizzatosi e che ha condotto alla riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello.
L'avv. ha, quindi, chiesto alla Corte il rimborso delle spese sostenute per la trasferta Parte_1
Torino-Vercelli; spese rappresentate dal costo chilometrico in autovettura (in ragione di 0,361
x Km 1602 = 57,60) e dal pedaggio autostradale per € 7,80 (vds. scontrini relativi al pedaggio).
Ha, inoltre, chiesto il riconoscimento dell'indennità di trasferta, indicata forfetariamente in €
20,00.
La Corte di appello, tuttavia, non ha riconosciuto all'istante né l'indennità relativa a detta trasferta né il rimborso né delle spese vive sostenute. Parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 15 e 27 DM n. 55/2014. In particolare, rappresenta che non potrebbe porsi in dubbio che l'istante si sia effettivamente recato presso il carcere di Vercelli, in quanto secondo l'id quo plerumque accidit appare normale che l'avvocato abbia tenuto un colloquio difensivo con il proprio assistito. Rappresenta, inoltre, di aver inviato in data 20.05.25 una mail al Procuratore Generale contenente l'accordo ed allega lo scontrino autostradale (tratto Santhià-Rondissone) del 12.05.25.
Il ricorrente chiede, quindi, che in riforma del decreto impugnato gli vengano riconosciute le spese vive e l'indennità di trasferta.
Parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza del 27.11.2025, il Consigliere delegato, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia del . Controparte_1
Parte ricorrente, alla suddetta udienza, ha discusso oralmente il ricorso e rassegnato le conclusioni. Il Consigliere delegato ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le conclusioni rassegnate da parte ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, giova evidenziare che secondo il combinato disposto degli artt. 84 e 170
D.P.R. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 che stabilisce che la controversia è regolata dal rito semplificato di cognizione artt. 281 decies e seg. c.p.c. e che il ricorso si propone “al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”. In particolare, si tratta di una competenza funzionale del capo dell'ufficio o di un suo delegato (Cass. n. 22795/2019).
Ciò premesso, occorre osservare che con il presente ricorso l'avvocato Parte_1 censura il decreto per l'omessa pronuncia sulle spese vive e sull'indennità di trasferta, dichiarando, a sostegno delle proprie deduzioni, di aver dovuto, per l'espletamento del proprio incarico professionale, affrontare la trasferta Torino-Vercelli e che, in virtù del principio dell'id quod plerumque accidit, non possa essere messo in dubbio che il difensore abbia tenuto un colloquio difensivo con il proprio cliente, detenuto per altra causa presso il carcere di Vercelli. Occorre osservare che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la liquidazione dei diritti di procuratore previsti per indennità di trasferta postula la prova dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della concreta partecipazione alla relativa attività difensiva (vds.
Cass. n. 1798/2003).
Nel caso di specie, tale prova non può ritenersi sia stata fornita dal ricorrente essendosi egli limitato a produrre gli scontrini del pedaggio autostradale, ma tale documentazione non è idonea a dimostrare l'effettivo spostamento del difensore dalla propria sede professionale in Torino con ingresso al carcere di Vercelli al fine di tenere il colloquio difensivo.
Si osserva che l'avv. al fine dell'accoglimento delle proprie istanze avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare l'effettività della trasferta effettuata al fine di attendere ai propri compiti difensivi.
Tale circostanza non è stata dimostrata.
Se è vero, infatti, che la consultazione con l'assistito da parte del difensore beneficia di una presunzione circa il suo effettivo svolgimento, è, altrettanto, pacifico che ai fini della liquidazione delle spese di trasferta, sostenute per il compimento del colloquio, è necessaria la prova, non equivoca, dell'effettivo spostamento del difensore per l'espletamento dell'attività difensiva, non potendo tale prova desumersi dalla mera esistenza del rapporto professionale.
Giova, infatti, osservare che l'avvocato ha chiesto in questa sede il riconoscimento dell'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento del colloquio con il proprio assistito, detenuto presso il carcere di Vercelli, colloquio che si sarebbe tenuto in data 12.05.25. Tuttavia, l'avv. avrebbe dovuto dimostrare di essersi Parte_1
effettivamente spostato, alla data del 12.05.2025, dal propria sede professionale, recandosi e facendo accesso presso l'istituto penitenziario in cui era detenuto per Controparte_2
confrontarsi e tenere un colloquio con lo stesso e fornendone la relativa dimostrazione.
Tali circostanze non appaino dimostrate. In tal senso, gli scontrini dei pedaggi autostradali nulla attestano a tal riguardo. Né elementi dimostrativi dell'effettivo spostamento sono ricavabili dalla mail del 20.05.25, trattandosi di un carteggio intercorso con la Procura Generale in vista dell'udienza del 10.06.25 ma non recante elementi dimostrativi di quanto sopra rilevato.
Non si rinvengono argomenti a sostegno della tesi del ricorrente nemmeno nella pronuncia della
Corte di Cassazione n. 21890/2022 dal medesimo richiamata ed allegata in atti. Infatti, la Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia ha osservato e ribadito che “l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza
e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva”.
La giurisprudenza è, dunque, consolidata nel correlare il riconoscimento dell'indennità di trasferta e delle relative spese alla prova che il difensore si sia effettivamente allontanato dalla propria sede professionale per recarsi in un altro luogo a svolgere l'attività difensiva, statuendo che, in assenza di tale prova, l'indennità di viaggio e le spese debbano essere negate, non essendo prevista alcuna liquidazione forfettaria.
Pertanto, non avendo prodotto alcuna documentazione attestante il suo Parte_1
effettivo spostamento dalla propria sede professionale, alla data del 12.05.2025, per recarsi e fare ingresso presso l'istituto penitenziario di Vercelli al fine di interloquire personalmente con il proprio assistito, non può essergli riconosciuta alcuna indennità di trasferta né il rimborso delle relative spese richieste.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato con conferma del decreto impugnato.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto dall'Avvocato avverso il Parte_1
Decreto di Pagamento emesso dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Quarta Penale, in data
10.06.25 nel procedimento penale n. 1756/2024 R.G.
- Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Così deciso in Torino, in data 23.12.25
Il Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Consigliere Designato Dott.ssa Angela Giunta
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 871/2025 proposta da:
Avv. (C.F. ), in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., pec: elettivamente domiciliato in Email_1
Torino, via Giuseppe Giusti n. 3;
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia codesto Ecc.mo Presidente riformare il decreto impugnato, ordinando il rimborso a favore dell'esponente, fermo quanto già riconosciuto a titolo di onorari, della somma indicata nell'originaria proposta di parcella per spese ed indennità di trasferta (rispettivamente € 65,40
e € 20,00) o quella maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua in corso di causa.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in data 22.07.2025 (integrativo degli avvisi come per legge), l'avvocato ha proposto opposizione ex. artt. 84 e 170 DPR n. 112/2002 avverso il Parte_1
decreto depositato in data 10.06.2025 dalla IV Sezione penale di questa Corte d'Appello, con cui nel procedimento penale di cui a R.G. n. 1756/2024 gli era stato liquidato l'importo di
945,33 euro, per l'attività svolta, quale difensore di (ammesso al patrocinio Controparte_2
a spese dello Stato), oltre spese forfettarie al 15 % e oneri di legge se dovuti.
Parte ricorrente ha impugnato il decreto di pagamento nella parte in cui non gli ha riconosciuto l'indennità di trasferta né il rimborso delle spese sostenute.
L'avvocato deduce di aver prestato il proprio patrocinio quale difensore di Parte_1
nel proc. n° 1756/2024 RG pendente avanti alla Corte di appello di Torino, Controparte_2 sez. IV penale, nell'ambito del quale il sig. (detenuto per altra causa a Vercelli) è stato CP_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Il ricorrente riferisce di aver affrontato in data 12.05.2025 una trasferta Torino-Vercelli, utilizzando la propria autovettura, per discutere con il detenuto la linea difensiva da adottare in vista dell'udienza del 10.06.2025, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 1756/2024, pendente dinanzi alla IV sez. penale della Corte di Appello di Torino, in cui svolgeva il proprio ministero di avvocato.
Rende, altresì, noto che in quell'occasione è stata valutata l'opportunità di proporre al
Procuratore Generale un accordo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (c.d. patteggiamento in appello), accordo poi concretizzatosi e che ha condotto alla riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello.
L'avv. ha, quindi, chiesto alla Corte il rimborso delle spese sostenute per la trasferta Parte_1
Torino-Vercelli; spese rappresentate dal costo chilometrico in autovettura (in ragione di 0,361
x Km 1602 = 57,60) e dal pedaggio autostradale per € 7,80 (vds. scontrini relativi al pedaggio).
Ha, inoltre, chiesto il riconoscimento dell'indennità di trasferta, indicata forfetariamente in €
20,00.
La Corte di appello, tuttavia, non ha riconosciuto all'istante né l'indennità relativa a detta trasferta né il rimborso né delle spese vive sostenute. Parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 15 e 27 DM n. 55/2014. In particolare, rappresenta che non potrebbe porsi in dubbio che l'istante si sia effettivamente recato presso il carcere di Vercelli, in quanto secondo l'id quo plerumque accidit appare normale che l'avvocato abbia tenuto un colloquio difensivo con il proprio assistito. Rappresenta, inoltre, di aver inviato in data 20.05.25 una mail al Procuratore Generale contenente l'accordo ed allega lo scontrino autostradale (tratto Santhià-Rondissone) del 12.05.25.
Il ricorrente chiede, quindi, che in riforma del decreto impugnato gli vengano riconosciute le spese vive e l'indennità di trasferta.
Parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza del 27.11.2025, il Consigliere delegato, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia del . Controparte_1
Parte ricorrente, alla suddetta udienza, ha discusso oralmente il ricorso e rassegnato le conclusioni. Il Consigliere delegato ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le conclusioni rassegnate da parte ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, giova evidenziare che secondo il combinato disposto degli artt. 84 e 170
D.P.R. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 che stabilisce che la controversia è regolata dal rito semplificato di cognizione artt. 281 decies e seg. c.p.c. e che il ricorso si propone “al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”. In particolare, si tratta di una competenza funzionale del capo dell'ufficio o di un suo delegato (Cass. n. 22795/2019).
Ciò premesso, occorre osservare che con il presente ricorso l'avvocato Parte_1 censura il decreto per l'omessa pronuncia sulle spese vive e sull'indennità di trasferta, dichiarando, a sostegno delle proprie deduzioni, di aver dovuto, per l'espletamento del proprio incarico professionale, affrontare la trasferta Torino-Vercelli e che, in virtù del principio dell'id quod plerumque accidit, non possa essere messo in dubbio che il difensore abbia tenuto un colloquio difensivo con il proprio cliente, detenuto per altra causa presso il carcere di Vercelli. Occorre osservare che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la liquidazione dei diritti di procuratore previsti per indennità di trasferta postula la prova dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della concreta partecipazione alla relativa attività difensiva (vds.
Cass. n. 1798/2003).
Nel caso di specie, tale prova non può ritenersi sia stata fornita dal ricorrente essendosi egli limitato a produrre gli scontrini del pedaggio autostradale, ma tale documentazione non è idonea a dimostrare l'effettivo spostamento del difensore dalla propria sede professionale in Torino con ingresso al carcere di Vercelli al fine di tenere il colloquio difensivo.
Si osserva che l'avv. al fine dell'accoglimento delle proprie istanze avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare l'effettività della trasferta effettuata al fine di attendere ai propri compiti difensivi.
Tale circostanza non è stata dimostrata.
Se è vero, infatti, che la consultazione con l'assistito da parte del difensore beneficia di una presunzione circa il suo effettivo svolgimento, è, altrettanto, pacifico che ai fini della liquidazione delle spese di trasferta, sostenute per il compimento del colloquio, è necessaria la prova, non equivoca, dell'effettivo spostamento del difensore per l'espletamento dell'attività difensiva, non potendo tale prova desumersi dalla mera esistenza del rapporto professionale.
Giova, infatti, osservare che l'avvocato ha chiesto in questa sede il riconoscimento dell'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento del colloquio con il proprio assistito, detenuto presso il carcere di Vercelli, colloquio che si sarebbe tenuto in data 12.05.25. Tuttavia, l'avv. avrebbe dovuto dimostrare di essersi Parte_1
effettivamente spostato, alla data del 12.05.2025, dal propria sede professionale, recandosi e facendo accesso presso l'istituto penitenziario in cui era detenuto per Controparte_2
confrontarsi e tenere un colloquio con lo stesso e fornendone la relativa dimostrazione.
Tali circostanze non appaino dimostrate. In tal senso, gli scontrini dei pedaggi autostradali nulla attestano a tal riguardo. Né elementi dimostrativi dell'effettivo spostamento sono ricavabili dalla mail del 20.05.25, trattandosi di un carteggio intercorso con la Procura Generale in vista dell'udienza del 10.06.25 ma non recante elementi dimostrativi di quanto sopra rilevato.
Non si rinvengono argomenti a sostegno della tesi del ricorrente nemmeno nella pronuncia della
Corte di Cassazione n. 21890/2022 dal medesimo richiamata ed allegata in atti. Infatti, la Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia ha osservato e ribadito che “l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza
e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva”.
La giurisprudenza è, dunque, consolidata nel correlare il riconoscimento dell'indennità di trasferta e delle relative spese alla prova che il difensore si sia effettivamente allontanato dalla propria sede professionale per recarsi in un altro luogo a svolgere l'attività difensiva, statuendo che, in assenza di tale prova, l'indennità di viaggio e le spese debbano essere negate, non essendo prevista alcuna liquidazione forfettaria.
Pertanto, non avendo prodotto alcuna documentazione attestante il suo Parte_1
effettivo spostamento dalla propria sede professionale, alla data del 12.05.2025, per recarsi e fare ingresso presso l'istituto penitenziario di Vercelli al fine di interloquire personalmente con il proprio assistito, non può essergli riconosciuta alcuna indennità di trasferta né il rimborso delle relative spese richieste.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato con conferma del decreto impugnato.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto dall'Avvocato avverso il Parte_1
Decreto di Pagamento emesso dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Quarta Penale, in data
10.06.25 nel procedimento penale n. 1756/2024 R.G.
- Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Così deciso in Torino, in data 23.12.25
Il Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta