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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso congiunto depositato il 4 giugno 2025
Da nata a [...] il [...], resid. a Trieste via Costalunga, 3 Parte_1
E
nato a [...] il [...] res.a Trieste St.da per Lazzaretto, 59 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.Cristina Maria Birolla presso il cui studio in Trieste via Coroneo 39 hanno eletto domicilio Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...], residente a [...]
I ricorrenti hanno concordato le seguenti
Condizioni
1. Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre con tempi di permanenza bilanciati;
il padre vedrà la figlia liberamente in base agli impegni di lavoro di entrambi i genitori previo accordo telefonico anche per le ferie estive, Natale, capodanno e festività alternate;
2. Il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, a partire da dicembre 2025 la somma di euro 200,00 mensili sul conto corrente intestato alla stessa, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale
3. L'Assegno unico viene percepito integralmente dalla madre;
4. Le spese straordinarie relative al mantenimento della figlia – come da protocollo sottoscritto il 18 maggio 2015, sono integralmente a carico del padre
5. I genitori prestano reciproco assenso al rilascio di un valido documento per l'espatrio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 4 giugno 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le condizioni concordate con cui hanno stabilito di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in punto affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] (ora quasi sedicenne) Per_1
dalla loro relazione, ormai venuta meno da qualche anno;
hanno esposto e documentato le rispettive condizioni economiche (il sig ha un reddito di circa 50.000 euro lordi Pt_2 la sig un reddito di circa 22.000 euro lordi e vive in una casa ATER) e chiesto Pt_1
di omologare le condizioni dai medesimi concordate.
2. Il giudice delegato per la trattazione, disattendendo la richiesta di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ne ha disposto la comparizione personale per chiarimenti;
comparsi personalmente davanti al giudice delegato per la trattazione hanno parzialmente modificato le condizioni proposte nel ricorso nei termini riportati in epigrafe e il giudice, preso atto dell'impossibilità di riconciliarli, e preso atto altresì di un armonico rapporto tra i genitori ha rimesso la decisione al collegio.
3. Il Collegio, vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la figlia, il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
e considerato, quanto ai profili economici, che le condizioni rispettano i tempi di permanenza presso ciascun genitore, e sono proporzionate ai rispettivi redditi;
tutto ciò considerato ritiene di omologare le condizioni concordate dalle Parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
così decide:
omologa
le condizioni concordate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente trascritte
Così deciso in Trieste, 03/12/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso congiunto depositato il 4 giugno 2025
Da nata a [...] il [...], resid. a Trieste via Costalunga, 3 Parte_1
E
nato a [...] il [...] res.a Trieste St.da per Lazzaretto, 59 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.Cristina Maria Birolla presso il cui studio in Trieste via Coroneo 39 hanno eletto domicilio Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...], residente a [...]
I ricorrenti hanno concordato le seguenti
Condizioni
1. Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre con tempi di permanenza bilanciati;
il padre vedrà la figlia liberamente in base agli impegni di lavoro di entrambi i genitori previo accordo telefonico anche per le ferie estive, Natale, capodanno e festività alternate;
2. Il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia, a partire da dicembre 2025 la somma di euro 200,00 mensili sul conto corrente intestato alla stessa, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale
3. L'Assegno unico viene percepito integralmente dalla madre;
4. Le spese straordinarie relative al mantenimento della figlia – come da protocollo sottoscritto il 18 maggio 2015, sono integralmente a carico del padre
5. I genitori prestano reciproco assenso al rilascio di un valido documento per l'espatrio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 4 giugno 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le condizioni concordate con cui hanno stabilito di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in punto affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] (ora quasi sedicenne) Per_1
dalla loro relazione, ormai venuta meno da qualche anno;
hanno esposto e documentato le rispettive condizioni economiche (il sig ha un reddito di circa 50.000 euro lordi Pt_2 la sig un reddito di circa 22.000 euro lordi e vive in una casa ATER) e chiesto Pt_1
di omologare le condizioni dai medesimi concordate.
2. Il giudice delegato per la trattazione, disattendendo la richiesta di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ne ha disposto la comparizione personale per chiarimenti;
comparsi personalmente davanti al giudice delegato per la trattazione hanno parzialmente modificato le condizioni proposte nel ricorso nei termini riportati in epigrafe e il giudice, preso atto dell'impossibilità di riconciliarli, e preso atto altresì di un armonico rapporto tra i genitori ha rimesso la decisione al collegio.
3. Il Collegio, vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la figlia, il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
e considerato, quanto ai profili economici, che le condizioni rispettano i tempi di permanenza presso ciascun genitore, e sono proporzionate ai rispettivi redditi;
tutto ciò considerato ritiene di omologare le condizioni concordate dalle Parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
così decide:
omologa
le condizioni concordate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente trascritte
Così deciso in Trieste, 03/12/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli