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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 62/25, est. Dott.ssa Maria Martina Marchini, decisa all'udienza del 28/10/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale telematica su supporto cartaceo allegata al ricorso in appello (Doc. A) e che si invia in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ex art. 83 c.p.c. III comma, dall'Avv. Nicola Marchi del foro di Sondrio con studio in Sondrio, Via Nazario Sauro n.33
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
(c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Controparte_3
(c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore e Controparte_4
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
i rapp si dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, Via C. Freguglia, 1 sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE come da ricorso in appello:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello- Sezione Lavoro adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 62/2025 pubblicata il 21 luglio 2025 (Sentenza n. cronol. 603/2025 del 21 luglio 2025 e mai notificata) del Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro in persona del Giudice dottoressa M.M. Marchini nell'ambito del procedimento n. rg 210/2024, accogliere le seguenti domande/conclusioni:
Nel merito, piaccia a codesto Ecc.mo Giudice di Appello:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, la mancanza di una valida motivazione della sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare nulla e Voglia comunque annullare la sentenza impugnata e conseguentemente Voglia disporre l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro del profeSO e la ripetizione di tutti gli stipendi ed Parte_1 emolumenti dall'applicazione della sospensio o con indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza della destituzione.
1) In via principale:
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, la nullità, illegittimità, annullabilità, invalidità e/o inefficacia della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del profeSO , adottata con provvedimento Prot. 2559 del 2 maggio 2024, Parte_1 notificato in pari data (Doc. 7 del fascicolo di primo grado allegato sub. C: Lettera di destituzione dell'Ufficio Procedimenti disciplinari - -G con decorrenza dal CP_4 CP_4 CP_4 provvedimento di sospensione adottato con prot. 146 del 23.02.2024 dal Direttore Generale dell' e conseguentemente Voglia disporre l'immediata Controparte_2 rein e la ripetizione di tutti gli stipendi ed Parte_1 emolumenti dall'applicazione della sospensione del lavoro con indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza della destituzione.
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, la nullità, illegittimità, annullabilità, invalidità e/o inefficacia della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del profeSO , adottata con provvedimento Prot. 2559 del 2 maggio 2024, Parte_1 notificato in pari data (Doc. 7 del fascicolo di primo grado allegato sub. C: Lettera di destituzione del Ufficio Procedimenti disciplinari - con decorrenza dal provvedimento CP_4 Controparte_4 di sospensione adottato con prot. 146 del 23.02.2024 dal Direttore Generale dell'
[...]
e conseguentemente Voglia disporre il pagamento di un'indennità Controparte_2 SO , commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto Parte_1 dal giorno del licenziamento sino al momento della effettiva reintegrazione oltre che al risarcimento dei danni nella misura massima di legge, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorando tutte le somme dovute di interessi e rivalutazione di legge.
Con il favore delle spese e competenze legali, oltre acceSOi di legge per entrambi i gradi di giudizio.
2) In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito non ritenga sussistenti i presupposti di legge per la immediata reintegra nel posto di lavoro del profeSO , si chiede che Parte_1 l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia sospendere il procedimento disciplinare e /o la presente causa in attesa della conclusione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 609 undecies CP (adescamento di minorenni) iscritto al n. 6573/2024 RGNR Procura di Milano (Doc. 4 del fascicolo di primo grado allegato sub. C: Comunicazione di iscrizione indagato ex art. 335 cpp), e conseguentemente Voglia disporre l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e la ripetizione di tutti gli stipendi ed emolumenti dall'applicazione della sospensione del lavoro con indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza della destituzione.
Con il favore delle spese e competenze legali, oltre acceSOi di legge per entrambi i gradi di giudizio.
3) In via di estremo subordine: - Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, la nullità, illegittimità, annullabilità, invalidità e/o inefficacia della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del profeSO , adottata con provvedimento Prot. 2559 del 2 maggio 2024, Parte_1 notificato in pari data (Doc. 7 del fascicolo di primo grado allegato sub. C: Lettera di destituzione del Ufficio Procedimenti disciplinari - con decorrenza dal provvedimento CP_4 Controparte_4 di sospensione adottato con prot. ore Generale dell'
[...]
e invece Voglia disporre una sanzione meno grave e/o di natura Controparte_2 conservativa che preveda una mera sospensione e per l'effetto Voglia disporre la mera sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni sino ad un massimo di 6 mesi come stabilito dall'art. 25 del Codice disciplinare Contratto Scuola, e conseguentemente Voglia disporre l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro del profeSO e la ripetizione di tutti gli Parte_1 stipendi ed emolumenti dall'applicazione della sospensione del lavoro con indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza della destituzione nella misura corrispondente al periodo eccedente la sanzione conservativa applicata.
Con il favore delle spese e competenze legali, oltre acceSOi di legge per entrambi i gradi di giudizio..
In ogni caso si chiede: di riformare integralmente la sentenza impugnata;
di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di destituzione del 02/05/2024 e del precedente provvedimento di sospensione del 23/02/2024; di Ordinare l'immediata reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro;
di condannare l'Amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni e competenze acceSOie maturate dal giorno della sospensione fino all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
La condanna dell'Amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre acceSOi di legge.
La concessione dell'esecutorietà della sentenza.
B) In via istruttoria
Senza con ciò acconsentire all'inversione dell'onere della prova, riservata ogni ulteriore istanza istruttoria dopo la costituzione della resistente”.
PER GLI APPELLATI come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Nel merito, in via principale confermare la sentenza di primo grado e respingere il ricorso e le domande tutte ex adverso formulate, siccome nulli, inammissibili ed infondati in fatto e in diritto;
- In via istruttoria ci si oppone, comunque ed in ogni caso, alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 62/25 rigettava, ponendo le spese di lite, liquidate in € 2.951,20, oltre a spese generali, a carico del soccombente, il ricorso proposto da - docente Parte_1 di ruolo di Matematica e Fisica con decorrenza giuridica dall'1/9/14, in servizio presso il di Morbegno, cui era stata comminata con Controparte_4 provvedimento del 2/5/24 la destituzione, dopo la contestazione di addebito ex art. 55 bis del D. L.vo n. 165/01 del 21/02/24 per aver tenuto comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione svolta (nello specifico, “- Per aver, dal 09/12/2023 al 22/01/2024, intrapreso una corrispondenza via chat con un proprio alunno, R.N., con contenuti a sfondo sessuale, facendo espresso riferimento all'organo genitale dell'alunno, invitandolo a tenerlo “in gabbia” o facendo allusioni alle sue dimensioni;
- Per aver chiesto, durante le conversazioni via chat, all'alunno R.N. di fargli vedere, non a scuola, come accedere a siti porno;
- Per aver invitato l'alunno non Pt_2 parlare con nessuno di queste loro conversazioni e di cancellare le chat;
- Per aver inviato all'alunno foto in evidente stato di eccitazione con successivi commenti in chat a sfondo Pt_2 sessuale;
- Per aver proposto all'alunno un incontro extrascolastico proponendogli “alcool, fumo e porno”) - il quale aveva agito in giudizio al fine di ottenere, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento e della sospensione cautelare per i) la mancata sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter del decreto citato in attesa della definizione del procedimento penale avviato sui medesimi fatti presso la Procura della Repubblica di Milano per il reato ex art. 609 undecies c.p.; ii) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
iii) l'infondatezza degli addebiti e in ogni caso la loro irrilevanza disciplinare;
iv) l'erronea riconduzione dei fatti in esame alla fattispecie di cui all'art. 498, comma 1, lett. g) D. L.vo n. 297/94 e, in subordine, la sproporzione del provvedimento espulsivo, in via principale la reintegra nel posto di lavoro, la ripetizione degli stipendi non corrisposti e la indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni medio tempore maturate e in via subordinata l'applicazione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio per sei mesi ex art. 25 del Codice Disciplinare Contratto Scuola 2029-2021.
Il giudice a quo disattendeva il motivo sub i) denunciato dal lavoratore: “Come si evince inequivocabilmente dal tenore letterale della norma (art. 55 ter del D.L.vo n. 165/01), non sussiste alcun obbligo in capo all'amministrazione di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale avviato sui medesimi fatti contestati al pubblico dipendente: la regola generale è, al contrario, quella sancita dal primo periodo del comma 1, ovverosia quella per cui “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”, mentre il ricorso alla sospensione del procedimento disciplinare costituisce, come chiaramente esposto al secondo periodo del medesimo comma, una possibilità per la pubblica amministrazione (“l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”), laddove quest'ultima lo ritenga maggiormente utile al fine del proprio accertamento dei fatti.”, citando pronunce sul punto (cfr. Cass. n. 8410/18) e precisando che “Del resto, la medesima norma contempla altresì la disciplina applicabile nei casi in cui i due procedimenti, disciplinare e giudiziario, siano entrambi proseguiti e siano giunti ad esiti difformi (commi 2 e 3).”
Disattendeva, altresì, il profilo sub ii): “..i fatti sono specificamente individuati per relationem mediante richiamo alla contestazione disciplinare del 21/02/2024, in relazione alla quale il lavoratore aveva potuto compiutamente svolgere le proprie repliche (doc. 5 ricorrente) e, pertanto, senza alcuna violazione del diritto di difesa;
parimenti, sono indicati i profili di rilevanza disciplinare della condotta (il pregiudizio al rapporto fiduciario tra scuola e utenti e il discredito all'immagine dell'Amministrazione scolastica) e la fattispecie integrata (atti e comportamenti o molestie di carattere sessuale nei confronti di studenti affidati alla vigilanza del personale, art. 498 co. 1, lett. g), D. Lgs. 297/94).
Respingeva, poi, la contestata insussistenza degli addebiti e la eccepita inidoneità degli stessi a integrare la giusta causa di recesso (sub iii). In ordine al primo aspetto, affermava che gli addebiti risultavano dai plurimi screenshot (docc.
1-72 resistente) della chat intercorsa tra il ricorrente e lo studente interessato, all'epoca dei fatti minorenne - di cui trascriveva alcuni contenuti - aventi efficacia probatoria in virtù del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: “Lo "short message service" (" SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni " SMS" della trascrizione del loro contenuto)” (Cass. Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019) e “I messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del contenuto. I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati. Il messaggio inviato in una chat di WhatsApp con cui si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario equivale al riconoscimento dello stesso. Configura una vera e propria promessa di pagamento” (Cass. n. 1254 del 18/01/2025).
Orbene, nel caso di specie, all'esito della produzione in giudizio degli screenshot in questione, parte ricorrente non ha specificamente ed espressamente disconosciuto il contenuto degli stessi;
siffatta posizione sarebbe comunque risultata contraddittoria rispetto a quanto sostenuto in sede di ricorso (e prima in sede disciplinare) sulla natura meramente goliardica e scherzosa delle conversazioni in questione.
Ne consegue che, in mancanza di espresso e puntuale disconoscimento del contenuto dei messaggi di cui si discute, esso deve ritenersi pienamente provato nell'ambito del presente giudizio.
Risulta quindi provato che ha intrattenuto con un proprio studente minorenne una Parte_1 conversazione via chat dai contenuti, tra gli altri, a sfondo sessuale, recante plurimi riferimenti agli organi genitali, a pratiche sessuali, a siti pornografici, nonché riferimenti a possibili incontri tra i due per fumare e bere birra;
risulta inoltre documentalmente che nell'ambito di tali chat il medesimo ricorrente abbia più volte invitato lo studente a non mostrare ad alcuno i messaggi in questione, ovvero a cancellarli….
…deve rilevarsi che, dagli screenshot sopra menzionati, non risulta la prova dell'invio, da parte del ricorrente, di fotografie “in evidente stato di eccitazione” (circostanza pur oggetto di contestazione disciplinare, doc. 2 ricorrente). Tuttavia, il raggiungimento della piena prova degli ulteriori fatti contestati in sede disciplinare sopra richiamati ha reso superfluo l'accertamento di tale ulteriore fatto.”
In ordine al secondo aspetto, affermava che “..è del tutto evidente che siffatto comportamento assume indiscutibile rilevanza disciplinare, in quanto si pone in aperta violazione con i doveri, anche educativi, di un docente ed è certamente idoneo ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario tra scuola e famiglie e a screditare l'immagine dell'Amministrazione scolastica. È appena il caso di osservare che non colgono nel segno le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla natura meramente goliardica di tali conversazioni e all'assenza di alcun interesse di natura sessuale nei confronti dell'alunno, in quanto il profilo finalistico risulta del tutto irrilevante nel caso di specie, laddove l'aver intrattenuto, peraltro con una certa continuità, conversazioni a tratti apertamente a sfondo sessuale con uno studente minorenne risulta di per sé una condotta avente rilevanza disciplinare connotata da gravità”.
Da ultimo, escludeva la lamentata violazione dell'art. 2106 c.c.: “i fatti posti in essere dal ricorrente sono ascrivibili alla fattispecie descritta dall'art. 48, lett. g), Comparto Scuola 2019-2021, in particolare quali “atti e comportamenti (…) a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale”, che giustificano la destituzione ai sensi dell'art. 498 D. Lgs. 297/1994.”
ha proposto appello, affidandosi a sei ordini di censure con le Parte_1 quali reitera i profili di nullità/inefficacia/illegittimità formulati nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Con il primo motivo – “Sulla mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale - Violazione dell'art. 55 ter d.lgs. 30/03/2001 n. 165 (articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) e vizio procedurale” (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 62/25 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha ritenuto validamente instaurato l'iter disciplinare nonostante la pendenza del procedimento penale.
Pur dando atto della facoltà e non dell'obbligo della PA di sospendere il procedimento disciplinare, sostiene che “….la complessità dell'accertamento era evidente, trattandosi di fatti che potevano astrattamente integrare il reato di adescamento di minorenni ex art. 609-undecies c.p.
La mancata sospensione ha privato l'Amministrazione di elementi probatori essenziali per una corretta valutazione della condotta, compromettendo gravemente l'attendibilità dell'accertamento disciplinare. …. Cont
….E' evidente che l' non poteva in nessun modo addivenire ad una decisione, tanto meno minimamente argomentata, in difetto di acquisizione degli elementi che emergeranno solamente nel corso procedimento penale.
La decisione conclusiva dell'UPD in sede disciplinare doveva infatti essere anche la diretta conseguenza dell'attività difensiva che verrà svolta in favore del profeSO dalla sua difesa Pt_1 penale e che per ovvie ragioni processuali non poteva essere anticipata in tale sede.
Come noto, il processo penale ha termini difensivi ben precisi che non possono venire oltrepassati a discapito dell'indagato/imputato, al solo fine di irrogare una sanzione disciplinare, oltre tutto di natura definitiva come quella della destituzione…. Cont L' ha optato quindi per un giudizio di fondatezza dei fatti contestati e per l'irrogazione di una sanzione disciplinare basandosi solo su atti formali quali le dichiarazioni della persona offesa, che non sono neppure state prodotte in causa, né tantomeno la persona offesa è stata escussa come testimone.
Persona offesa che tra l'altro, è difesa da un legale il che prospetta una probabile richiesta risarcitoria. Tutto ciò implica ovviamente un diretto interessamento personale anche sotto il profilo dell'evidente futuro vantaggio economico della persona offesa connesso alla eventuale inflizione della sanzione disciplinare.
Un provvedimento disciplinare emesso prima del termine del procedimento penale, nel quale verranno esposte tutte le difese e comunque chiariti ed accertati i fatti è, con tutta evidenza, lo si ribadisce, ingiusto ed infondato e del tutto nullo in quanto, allo stato, lo spettabile UPD nonché il primo Giudice non disponevano certamente di elementi sufficienti a fondare un motivato giudizio e/o ad irrogare sanzioni, tanto meno una sanzione così grave come quella inflitta della destituzione….
Per quanto esposto la mancata sospensione del procedimento disciplinare e comunque il decidere il procedimento disciplinare in presenza di un procedimento penale per i medesimi fatti oggetto di sanzione disciplinare, risulta connotata da nullità e comunque da manifesta illegittimità che ne determina la sua annullabilità, invalidità e/o inefficacia oltre che grave arbitrarietà del provvedimento di destituzione impugnato e potrà conseguentemente determinare l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, ingiusta ed errata sul punto, ad accogliere il presente ricorso con il conseguente immediato reintegro del profeSO in servizio e nelle Pt_1 proprie funzioni.”
Con il secondo motivo – “Sulla mancanza di una motivazione del provvedimento di destituzione impugnato-violazione del principio del contraddittorio e vizio di motivazione della sentenza impugnata” (pag. 13 e seg.) - impugna la sentenza n. 62/25 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha disatteso la eccepita carenza di motivazione del provvedimento di destituzione.
Sostiene che il giudice di prime cure non ha ben compreso la eccezione sollevata, che non riguarda solo l'applicabilità dell'art. 498 del D.L.vo 297/94, bensì anche la totale mancanza di motivazione del recesso impugnato.
Nell'ottica del gravame, tale atto “Non specifica quali sarebbero gli “atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale” tenuti dal profeSO nei confronti di R.N. Pt_1
Non spiega quali sarebbero i tempi e i luoghi in cui questi presunti atti e comportamenti o molestie sessuali si sarebbero verificati.
Non dice su quali elementi di prova tali gravi affermazioni si basano.
Non spiega e non dice nulla.
Si tratta di una frase fatta basata su una opinione non supportata da nessun elemento né fattuale né probatorio.
Tale “motivazione” non consente ovviamente a nessuno di comprenderne la portata e tanto meno consente al profeSO di difendersi efficacemente”. Pt_1
Con il terzo motivo – “Sulla annullabilità/nullità/inefficacia/invalidità del provvedimento di destituzione impugnato perché' i fatti non sussistono e non sono stati commessi” (pag. 16 e seg.) - impugna la sentenza n. 62/25 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha ritenuto dimostrati gli addebiti.
Ricordato che gli unici elementi di prova a suo carico sarebbero, per espressa ammissione del giudicante, negli screenshot prodotti da controparte, sostiene che il giudice a quo ha commesso due errori: “Il primo errore è quello di affermare che gli screenshot prodotti dalla parte resistente siano dei messaggi WhatsApp. Il secondo errore commesso dal Giudice è quello di affermare che i suddetti messaggi sono sicuramente riconducibili al profeSO in quanto lo stesso profeSOe non li ha mai Pt_1 disconosciuti.
Prima di tutto il profeSO ha disconosciuto la riconducibilità a Lui dei suddetti messaggi. Pt_1
È sufficiente leggere il ricorso per rendersene conto.
Il ricorrente ha sempre negato con forza che tali messaggi fossero a lui riconducibili.
In particolare a pagina 19 del ricorso del profeSO (All. C, fascicolo giudizio I° grado) si legge Pt_1 chiaramente: “Non vi è prova documentale e/o testimoniale di quanto si afferma nel verbale. 1) Non vi è prova tecnica che i messaggi e gli screenshot siano di provenienza del profeSO ” . Pt_1
A pagina 22 del ricorso del profeSO (All. C) si afferma testualmente: “In questa sede il Pt_1 ricorrente tratterà esclusivamente della documentazione fornita al medesimo in sede di procedimento disciplinare non potendo ovviamente trattare di circostanze o fatti costituenti mere illazioni e prive di supporto probatorio. Peraltro si ribadisce anche in questa sede che non vi è alcuna prova che i messaggi e le fotografie prodotte in sede disciplinare provengano dl profeSO
.” Pt_1
Ci si chiede francamente su quali basi il Giudice possa affermare che il non abbia Pt_1 disconosciuto i suddetti Screenshot.
Il secondo errore è altrettanto grave.
In realtà non si tratta di messaggi WhatsApp, come erroneamente affermato nella sentenza, ma di messaggi Instagram che hanno caratteristiche decisamente differenti rispetto a WatsApp.
Come noto, WhatsApp è primariamente un'applicazione di messaggistica istantanea, pensata per la comunicazione privata e diretta tra individui o piccoli gruppi.
L'identificazione dell'utente è strettamente e indissolubilmente legata al numero di telefono…
Instagram, al contrario, e come noto, è concepito come una piattaforma di condivisione pubblica di contenuti multimediali, come foto e video, con un focus sulla creazione e il mantenimento di un profilo personale o aziendale. L'accesso e la gestione dell'account non dipendono dal numero di telefono, ma si basano su un sistema di autenticazione che richiede la creazione di un nome utente e una password univoci.
Questo modello permette una maggiore flessibilità: un utente può accedere al proprio profilo da qualsiasi dispositivo compatibile, a prescindere dalla SIM card inserita, semplicemente inserendo le proprie credenziali….
In definitiva, la natura di WhatsApp ne determina il legame intrinseco con il numero di telefono, mentre la natura di Instagram, incentrata su profili, rende il suo sistema di accesso e gestione più flessibile e slegato dal numero del dispositivo…”
Ciò posto, afferma che “anche in presenza di un disconoscimento il giudice mantiene il potere di valutare tali comunicazioni nell'ambito del più ampio quadro probatorio, potendo accertarne l'autenticità attraverso altri mezzi di prova e presunzioni.
Nel caso di specie, a fronte dell'avvenuto disconoscimento, non esistono altre prove processuali né di natura presuntiva a sostegno della produzione degli screenshot dei messaggi Instagram.
Ne consegue che gli screenshot dei messaggi Instagram di cui trattasi, per quanto sopra esposto, non possono assurgere a prova di alcunché e, tanto meno, dei comportamenti contestati al Prof.
. Per_1 Insomma, si tratta di un quadro probatorio totalmente inesistente e basato esclusivamente su dati parziali e soprattutto su opinioni personali del Dirigente scolastico e del primo Giudice.
Non vi è prova documentale e/o testimoniale di quanto si afferma nel provvedimento di destituzione.
1) Non vi è prova tecnica che i messaggi e gli screenshot siano di provenienza del profeSO . Pt_1
2) Non vi sono prove di invii di messaggi pedopornografici.
3) Non vi è prova di nessun atteggiamento sessuale del profeSO verso alcun soggetto, tanto Pt_1 meno verso il signor Parte_3
4) Non vi è prova di invii di fotografie con membri in erezione del profeSO (circostanza Pt_1 questa esclusa espressamente dalla sentenza del Tribunale di Sondrio).
5) Non vi è prova alcuna né documentale né testimoniale che il profeSO abbia voluto Pt_1
“raggirare e/o plagiare il minore o approfittarsi sessualmente dello stesso”…..
Ovviamente la mancanza di una qualsiasi prova posta alla base del provvedimento disciplinare della destituzione impugnato determina l'assoluta nullità e comunque la manifesta illegittimità annullabilità, invalidità e/o inefficacia oltre che grave arbitrarietà dello stesso provvedimento di destituzione e potrà conseguentemente determinare il giudice di appello adito ad accogliere il presente impugnazione ed in riforma della impugnata sentenza Vorrà disporre la contestuale ed immediata revoca del provvedimento di destituzione e dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia del provvedimento di destituzione del 02/05/2024 e del precedente provvedimento di sospensione del 23/02/2024. Con conseguente immediato reintegro del profeSO in servizio Pt_1
e nelle proprie funzioni.”
Con il quarto motivo - “Sulla annullabilità/nullità/inefficacia/ invalidità del provvedimento di destituzione impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 498 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 25 del contratto scuola 2019-2021” (pag. 31 e seg.) - , il quinto motivo – “Sulla annullabilità/nullità/inefficacia/invalidità del provvedimento di destituzione impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 498 d.lgs. 297/1994 e del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari e sull'applicabilità di una sanzione sostitutiva “ (pag. 33 e seg. ) - ed il sesto motivo “Sulla annullabilità/nullità/inefficacia/invalidità del provvedimento di destituzione impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 498 d.lgs. 297/1994 e del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari e sull'applicabilità di una sanzione conservativa “ (pag. 35 ) - impugna la sentenza n. 62/25 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha ritenuto gli addebiti riconducibili all'art. 498, comma 1, lettera g), del D.L.vo n. 297/94 cui rinvia l'art. 48 del CCNL 2019/2021 ed ha escluso che potesse trovare applicazione la sanzione conservativa.
Sostiene che la norma richiamata è riferita a condotte materiali ben più gravi di quelle a lui contestate, non integrando gli addebiti in questione “un atto o una molestia sessuale verso lo studente”.
Inoltre, rileva che “l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del ha omesso di applicare e CP_1 comunque di coordinare alla fattispecie contestata la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo previsto dall'art. 25 del Contratto Scuola 2019-2021 (Codice disciplinare).
In tale articolo si prevede che la sanzione disciplinare del licenziamento si applica (tra l'altro) nell'ipotesi di: …. c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM.
Nel caso di specie non risulta la contestazione né tanto meno l'esistenza di una recidiva nel biennio di atti dello stesso genere nei confronti del profeSO . Pt_1
La mancata applicazione dell'art. 25 del Contratto scuola e comunque l'errata sussunzione della fattispecie contestata al profeSO all'art.498 c.1 lett. g. D.lgs 297/94 così come richiamato Pt_1 dall'art. 48 CCNL 2019-21 determina l'assoluta nullità e comunque la sua manifesta illegittimità e la sua annullabilità e invalidità e/o inefficacia oltre che grave arbitrarietà del provvedimento di destituzione impugnato e potrà conseguentemente determinare il giudice adito ad accogliere il presente ricorso con la contestuale ed immediata revoca anche del decreto di sospensione cautelare dal servizio (Prot. N. 1064/2024 del 23.02.2024).”
Sostiene, da ultimo, che “la destituzione de quo è illegittima/invalida anche in quanto i fatti contestati – anche ammesso e non concesso che siano sussistenti– potrebbero rientrare, al più, tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.
In particolare, anche volendo ipotizzare la sussistenza delle condotte contestate bisogna considerare che le stesse non sono state reiterate e non hanno mai rivestito il carattere di una qualche gravità e, tanto meno, il carattere dell'effettività.
In ogni caso, le condotte contestate non hanno mai in nessun modo influenzato/interessato l'ambito scolastico e/o il giudizio o la professionalità del ricorrente in quanto (se integrate, beninteso), tra l'altro, non sono mai avvenute durante le ore di lezione, né hanno determinato favoritismi o altri atteggiamenti non consoni all'espletamento ineccepibile della funzione docente del ricorrente.” Cont Il resiste in giudizio, anche per i suoi organi periferici.
Preliminarmente eccepisce la inammissibilità del gravame, in quanto “redatto con la pedissequa riproduzione, pressoché letterale, del contenuto del ricorso della precedente fase di giudizio, mediante la improvvida tecnica c.d. dell'«assemblaggio» e del «copia e incolla», cui seguono i farraginosi ed inconferenti motivi di ricorso, per una lunghezza totale pari a più di quaranta pagine.
Pertanto, indiscutibilmente il ricorso in appello ex adverso proposto elude i doveri di «sinteticità», «chiarezza» e «specificità» degli atti processuali delle parti, e in particolare degli atti di impugnazione, come desumibili dai principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza civile e amministrativa (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, Ord., 17/01/2023, n. 1227; Cass. civ., Sez. VI, 10/10/2017, n. 23731; Cass. civ., Sez. VI, 12/09/2017, n. 21136; Cass. Civ., Sez. II, 20/10/2016, n. 21297; Cons. Stato, Sez. IV, 24/10/2016, n. 4421; Cons. Stato, Sez. V, 30/11/2015, n. 5400; Cass. Civ., Sez. lavoro, 30/09/2014, n. 20589; Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent., 06/08/2014, n. 17698; Cass., SS. UU., 11/04/2012, n. 5698).”
Nel merito, ne eccepisce la infondatezza, replicando alle doglianze avversarie.
La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto all'udienza del 28/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Inammissibilità dell'appello Cont Va disattesa l'eccezione sollevata dal ai sensi dell'art. 434 c.p.c., poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso.
E la riproposizione da parte di della difesa svolta nel giudizio di Parte_1 primo grado non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che soddisfa i requisiti di legge anche alla luce della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale (I motivo)
La doglianza è priva di pregio.
La giurisprudenza di legittimità riconosce completa autonomia e separazione delle valutazioni espresse nell'ambito dei procedimenti penale e disciplinare come conseguenza della vigenza del principio della autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale, non più legati dall'istituto della “pregiudizialità penale”, a seguito della mancata riproduzione dell'art. 3 dell'abrogato c.p.p. (cfr. Cass. n. 19260/19; conf. Cass. n. 12141/00; conf. Cass. n. 5530/03); che “ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto, né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso” (così Cass. n. 21549/19); ed inoltre che “Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il c.c.n.l. preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza.
Ne consegue che il giudice, davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare, intimato a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore, per gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario – ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto -, non può limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi ed oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare” (così Cass. n. 18513/16; conf. Cass. n. 13955/14).
Come giustamente messo in luce dal giudice a quo, la amministrazione di appartenenza ha la facoltà e non l'obbligo di iniziare e concludere il procedimento disciplinare in base agli elementi acquisiti – questione diversa è la dimostrazione della sussistenza dei contestati addebiti che grava come è noto a carico del datore di lavoro (cfr. infra) - avendo il legislatore disciplinato pure la ipotesi, paventata dall'attuale appellante, di un difforme esito dei due procedimenti.
*Difetto di motivazione del provvedimento di destituzione (II motivo)
La censura non coglie nel segno.
In una con il Tribunale di Sondrio, che ha perfettamente compreso il rilievo sollevato sul punto dalla difesa del docente, il provvedimento espulsivo è adeguatamente motivato per relationem, poiché rinvia alla contestazione di addebito che puntualmente rappresenta le negligenti condotte attribuite a Pt_1
; tanto è vero che nessuna lesione al diritto di difesa è configurabile,
[...] avendo il predetto formulato le proprie giustificazioni in modo adeguato con la assistenza del legale che tuttora lo rappresenta, come si evince chiaramente dalla memoria predisposta a seguito della sua audizione (doc. 5 appellante).
*Sulla insussistenza e/o la mancata commissione degli addebiti (III motivo)
Il motivo è infondato.
effettua un distinguo tra la piattaforma di Instagram e quella di Parte_1
WhatsApp allo scopo di sostenere una maggiore affidabilità nella riconduzione dei messaggi al titolare dell'account su WhatsApp rispetto a quelli provenienti dalla chat di Instagram.
Le considerazioni inerenti la asserita differenza tra messaggi Whatsapp e messaggi Istagram - e cioè quelli immortalati negli screenshot prodotti - viene sviluppata solo in sede di appello ed è quindi inammissibile, perché avrebbe dovuto essere già prospettata nell'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso, tali considerazioni non incidono sulla materia del contendere, poiché, trattandosi sempre di forme di comunicazione digitale, trovano applicazione il disposto dell'art. 2712 c.c. ed i principi enunciati in materia dalla Suprema Corte in forza dei quali tali messaggi, pur privi di firma elettronica qualificata, mantengono valenza probatoria quando sono allegati in giudizio se non sono disconosciuti dal soggetto interessato.
Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “i messaggi “whatsapp” e gli
“sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).” (così Cass. n. 1254/25).
Ciò precisato, è vero che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ha asserito Parte_1 in primis di non avere commesso gli addebiti, in relazione ai quali controparte non avrebbe e non ha offerto alcun riscontro documentale o testimoniale, deducendo, altresì, che non vi era alcuna prova che i messaggi e/o le fotografie offerte in visione in sede disciplinare e giudiziale fossero a lui riconducibili;
ma la eccezione verte più sull'utilizzabilità processuale degli screenshot che non sulla loro attendibilità, tanto è vero che non vi è un formale ed espresso disconoscimento degli screehshot in oggetto perché il contenuto degli stessi sarebbe artefatto o non rispecchierebbe fedelmente la comunicazione originaria.
*Sulla violazione dell'art. 498 del D:L.vo n. 297/94 e dell'art. 25 del Contratto Scuola 2019/2021 (IV motivo)
*Sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla applicabilità della sanzione conservativa (V e VI motivo)
Le censure - da trattare congiuntamente, stante la loro connessione, vertendo sul principio di proporzionalità e di sussunzione del caso in esame nelle ipotesi legali e/o pattizie - non colgono nel segno.
L'art. 498 del D.L.vo 297/44 prevede la destituzione, tra l'altro, alla lettera g)
“per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione”.
Alla luce dell'inequivocabile tenore letterale della corrispondenza intercorsa tra e all'epoca suo alunno sedicenne - trascritta in parte nella Parte_1 Pt_2 sentenza impugnata - non può essere messo in discussione né che i fatti attribuiti all'attuale appellante abbiano “carattere sessuale”, né la gravità della condotta ripetutamente posta in essere da questo ultimo e la manifesta incompatibilità di tale condotta con il suo ruolo di educatore, essendo del tutto inconferente la circostanza che sia stata tenuta fuori dall'ambiente lavorativo e dall'orario di servizio.
Ne consegue che, rientrando il caso concreto nella fattispecie delineata dell'art. 48 citato, viene meno la operatività dell'art. 25 invocato dall'attuale appellante;
e nessuna sanzione conservativa poteva essere irrogata a fronte della palese inadeguatezza del ruolo professionale rivestito da , di cui peraltro Parte_1 lo stesso era consapevole, come dimostrano le varie parti della conversazione in cui si premura di chiedere all'alunno in questione il massimo riserbo sulle loro interlocuzioni.
Per tutte queste ragioni, ogni altra questione aSObita, l'appello va rigettato.
Le spese processuali - determinate ai sensi del D.M. n. 147/22 in base al valore indeterminabile (€ 26.001/52.000) della controversia, alla assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza. L'attuale appellante è tenuto altresì a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 62/25 del Tribunale di Sondrio, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 oltre a spese generali, oneri ed acceSOi di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 28/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere Avv. Daniela MACALUSO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 62/25, est. Dott.ssa Maria Martina Marchini, decisa all'udienza del 28/10/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale telematica su supporto cartaceo allegata al ricorso in appello (Doc. A) e che si invia in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ex art. 83 c.p.c. III comma, dall'Avv. Nicola Marchi del foro di Sondrio con studio in Sondrio, Via Nazario Sauro n.33
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
(c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Controparte_3
(c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore e Controparte_4
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
i rapp si dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, Via C. Freguglia, 1 sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE come da ricorso in appello:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello- Sezione Lavoro adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 62/2025 pubblicata il 21 luglio 2025 (Sentenza n. cronol. 603/2025 del 21 luglio 2025 e mai notificata) del Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro in persona del Giudice dottoressa M.M. Marchini nell'ambito del procedimento n. rg 210/2024, accogliere le seguenti domande/conclusioni:
Nel merito, piaccia a codesto Ecc.mo Giudice di Appello:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, la mancanza di una valida motivazione della sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare nulla e Voglia comunque annullare la sentenza impugnata e conseguentemente Voglia disporre l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro del profeSO e la ripetizione di tutti gli stipendi ed Parte_1 emolumenti dall'applicazione della sospensio o con indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza della destituzione.
1) In via principale:
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, la nullità, illegittimità, annullabilità, invalidità e/o inefficacia della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del profeSO , adottata con provvedimento Prot. 2559 del 2 maggio 2024, Parte_1 notificato in pari data (Doc. 7 del fascicolo di primo grado allegato sub. C: Lettera di destituzione dell'Ufficio Procedimenti disciplinari - -G con decorrenza dal CP_4 CP_4 CP_4 provvedimento di sospensione adottato con prot. 146 del 23.02.2024 dal Direttore Generale dell' e conseguentemente Voglia disporre l'immediata Controparte_2 rein e la ripetizione di tutti gli stipendi ed Parte_1 emolumenti dall'applicazione della sospensione del lavoro con indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza della destituzione.
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, la nullità, illegittimità, annullabilità, invalidità e/o inefficacia della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del profeSO , adottata con provvedimento Prot. 2559 del 2 maggio 2024, Parte_1 notificato in pari data (Doc. 7 del fascicolo di primo grado allegato sub. C: Lettera di destituzione del Ufficio Procedimenti disciplinari - con decorrenza dal provvedimento CP_4 Controparte_4 di sospensione adottato con prot. 146 del 23.02.2024 dal Direttore Generale dell'
[...]
e conseguentemente Voglia disporre il pagamento di un'indennità Controparte_2 SO , commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto Parte_1 dal giorno del licenziamento sino al momento della effettiva reintegrazione oltre che al risarcimento dei danni nella misura massima di legge, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorando tutte le somme dovute di interessi e rivalutazione di legge.
Con il favore delle spese e competenze legali, oltre acceSOi di legge per entrambi i gradi di giudizio.
2) In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito non ritenga sussistenti i presupposti di legge per la immediata reintegra nel posto di lavoro del profeSO , si chiede che Parte_1 l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia sospendere il procedimento disciplinare e /o la presente causa in attesa della conclusione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 609 undecies CP (adescamento di minorenni) iscritto al n. 6573/2024 RGNR Procura di Milano (Doc. 4 del fascicolo di primo grado allegato sub. C: Comunicazione di iscrizione indagato ex art. 335 cpp), e conseguentemente Voglia disporre l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e la ripetizione di tutti gli stipendi ed emolumenti dall'applicazione della sospensione del lavoro con indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza della destituzione.
Con il favore delle spese e competenze legali, oltre acceSOi di legge per entrambi i gradi di giudizio.
3) In via di estremo subordine: - Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, la nullità, illegittimità, annullabilità, invalidità e/o inefficacia della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del profeSO , adottata con provvedimento Prot. 2559 del 2 maggio 2024, Parte_1 notificato in pari data (Doc. 7 del fascicolo di primo grado allegato sub. C: Lettera di destituzione del Ufficio Procedimenti disciplinari - con decorrenza dal provvedimento CP_4 Controparte_4 di sospensione adottato con prot. ore Generale dell'
[...]
e invece Voglia disporre una sanzione meno grave e/o di natura Controparte_2 conservativa che preveda una mera sospensione e per l'effetto Voglia disporre la mera sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni sino ad un massimo di 6 mesi come stabilito dall'art. 25 del Codice disciplinare Contratto Scuola, e conseguentemente Voglia disporre l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro del profeSO e la ripetizione di tutti gli Parte_1 stipendi ed emolumenti dall'applicazione della sospensione del lavoro con indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza della destituzione nella misura corrispondente al periodo eccedente la sanzione conservativa applicata.
Con il favore delle spese e competenze legali, oltre acceSOi di legge per entrambi i gradi di giudizio..
In ogni caso si chiede: di riformare integralmente la sentenza impugnata;
di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di destituzione del 02/05/2024 e del precedente provvedimento di sospensione del 23/02/2024; di Ordinare l'immediata reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro;
di condannare l'Amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni e competenze acceSOie maturate dal giorno della sospensione fino all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
La condanna dell'Amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre acceSOi di legge.
La concessione dell'esecutorietà della sentenza.
B) In via istruttoria
Senza con ciò acconsentire all'inversione dell'onere della prova, riservata ogni ulteriore istanza istruttoria dopo la costituzione della resistente”.
PER GLI APPELLATI come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Nel merito, in via principale confermare la sentenza di primo grado e respingere il ricorso e le domande tutte ex adverso formulate, siccome nulli, inammissibili ed infondati in fatto e in diritto;
- In via istruttoria ci si oppone, comunque ed in ogni caso, alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 62/25 rigettava, ponendo le spese di lite, liquidate in € 2.951,20, oltre a spese generali, a carico del soccombente, il ricorso proposto da - docente Parte_1 di ruolo di Matematica e Fisica con decorrenza giuridica dall'1/9/14, in servizio presso il di Morbegno, cui era stata comminata con Controparte_4 provvedimento del 2/5/24 la destituzione, dopo la contestazione di addebito ex art. 55 bis del D. L.vo n. 165/01 del 21/02/24 per aver tenuto comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione svolta (nello specifico, “- Per aver, dal 09/12/2023 al 22/01/2024, intrapreso una corrispondenza via chat con un proprio alunno, R.N., con contenuti a sfondo sessuale, facendo espresso riferimento all'organo genitale dell'alunno, invitandolo a tenerlo “in gabbia” o facendo allusioni alle sue dimensioni;
- Per aver chiesto, durante le conversazioni via chat, all'alunno R.N. di fargli vedere, non a scuola, come accedere a siti porno;
- Per aver invitato l'alunno non Pt_2 parlare con nessuno di queste loro conversazioni e di cancellare le chat;
- Per aver inviato all'alunno foto in evidente stato di eccitazione con successivi commenti in chat a sfondo Pt_2 sessuale;
- Per aver proposto all'alunno un incontro extrascolastico proponendogli “alcool, fumo e porno”) - il quale aveva agito in giudizio al fine di ottenere, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento e della sospensione cautelare per i) la mancata sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter del decreto citato in attesa della definizione del procedimento penale avviato sui medesimi fatti presso la Procura della Repubblica di Milano per il reato ex art. 609 undecies c.p.; ii) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
iii) l'infondatezza degli addebiti e in ogni caso la loro irrilevanza disciplinare;
iv) l'erronea riconduzione dei fatti in esame alla fattispecie di cui all'art. 498, comma 1, lett. g) D. L.vo n. 297/94 e, in subordine, la sproporzione del provvedimento espulsivo, in via principale la reintegra nel posto di lavoro, la ripetizione degli stipendi non corrisposti e la indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni medio tempore maturate e in via subordinata l'applicazione della sanzione conservativa della sospensione dal servizio per sei mesi ex art. 25 del Codice Disciplinare Contratto Scuola 2029-2021.
Il giudice a quo disattendeva il motivo sub i) denunciato dal lavoratore: “Come si evince inequivocabilmente dal tenore letterale della norma (art. 55 ter del D.L.vo n. 165/01), non sussiste alcun obbligo in capo all'amministrazione di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale avviato sui medesimi fatti contestati al pubblico dipendente: la regola generale è, al contrario, quella sancita dal primo periodo del comma 1, ovverosia quella per cui “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”, mentre il ricorso alla sospensione del procedimento disciplinare costituisce, come chiaramente esposto al secondo periodo del medesimo comma, una possibilità per la pubblica amministrazione (“l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”), laddove quest'ultima lo ritenga maggiormente utile al fine del proprio accertamento dei fatti.”, citando pronunce sul punto (cfr. Cass. n. 8410/18) e precisando che “Del resto, la medesima norma contempla altresì la disciplina applicabile nei casi in cui i due procedimenti, disciplinare e giudiziario, siano entrambi proseguiti e siano giunti ad esiti difformi (commi 2 e 3).”
Disattendeva, altresì, il profilo sub ii): “..i fatti sono specificamente individuati per relationem mediante richiamo alla contestazione disciplinare del 21/02/2024, in relazione alla quale il lavoratore aveva potuto compiutamente svolgere le proprie repliche (doc. 5 ricorrente) e, pertanto, senza alcuna violazione del diritto di difesa;
parimenti, sono indicati i profili di rilevanza disciplinare della condotta (il pregiudizio al rapporto fiduciario tra scuola e utenti e il discredito all'immagine dell'Amministrazione scolastica) e la fattispecie integrata (atti e comportamenti o molestie di carattere sessuale nei confronti di studenti affidati alla vigilanza del personale, art. 498 co. 1, lett. g), D. Lgs. 297/94).
Respingeva, poi, la contestata insussistenza degli addebiti e la eccepita inidoneità degli stessi a integrare la giusta causa di recesso (sub iii). In ordine al primo aspetto, affermava che gli addebiti risultavano dai plurimi screenshot (docc.
1-72 resistente) della chat intercorsa tra il ricorrente e lo studente interessato, all'epoca dei fatti minorenne - di cui trascriveva alcuni contenuti - aventi efficacia probatoria in virtù del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: “Lo "short message service" (" SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni " SMS" della trascrizione del loro contenuto)” (Cass. Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019) e “I messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del contenuto. I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati. Il messaggio inviato in una chat di WhatsApp con cui si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario equivale al riconoscimento dello stesso. Configura una vera e propria promessa di pagamento” (Cass. n. 1254 del 18/01/2025).
Orbene, nel caso di specie, all'esito della produzione in giudizio degli screenshot in questione, parte ricorrente non ha specificamente ed espressamente disconosciuto il contenuto degli stessi;
siffatta posizione sarebbe comunque risultata contraddittoria rispetto a quanto sostenuto in sede di ricorso (e prima in sede disciplinare) sulla natura meramente goliardica e scherzosa delle conversazioni in questione.
Ne consegue che, in mancanza di espresso e puntuale disconoscimento del contenuto dei messaggi di cui si discute, esso deve ritenersi pienamente provato nell'ambito del presente giudizio.
Risulta quindi provato che ha intrattenuto con un proprio studente minorenne una Parte_1 conversazione via chat dai contenuti, tra gli altri, a sfondo sessuale, recante plurimi riferimenti agli organi genitali, a pratiche sessuali, a siti pornografici, nonché riferimenti a possibili incontri tra i due per fumare e bere birra;
risulta inoltre documentalmente che nell'ambito di tali chat il medesimo ricorrente abbia più volte invitato lo studente a non mostrare ad alcuno i messaggi in questione, ovvero a cancellarli….
…deve rilevarsi che, dagli screenshot sopra menzionati, non risulta la prova dell'invio, da parte del ricorrente, di fotografie “in evidente stato di eccitazione” (circostanza pur oggetto di contestazione disciplinare, doc. 2 ricorrente). Tuttavia, il raggiungimento della piena prova degli ulteriori fatti contestati in sede disciplinare sopra richiamati ha reso superfluo l'accertamento di tale ulteriore fatto.”
In ordine al secondo aspetto, affermava che “..è del tutto evidente che siffatto comportamento assume indiscutibile rilevanza disciplinare, in quanto si pone in aperta violazione con i doveri, anche educativi, di un docente ed è certamente idoneo ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario tra scuola e famiglie e a screditare l'immagine dell'Amministrazione scolastica. È appena il caso di osservare che non colgono nel segno le deduzioni di parte ricorrente in ordine alla natura meramente goliardica di tali conversazioni e all'assenza di alcun interesse di natura sessuale nei confronti dell'alunno, in quanto il profilo finalistico risulta del tutto irrilevante nel caso di specie, laddove l'aver intrattenuto, peraltro con una certa continuità, conversazioni a tratti apertamente a sfondo sessuale con uno studente minorenne risulta di per sé una condotta avente rilevanza disciplinare connotata da gravità”.
Da ultimo, escludeva la lamentata violazione dell'art. 2106 c.c.: “i fatti posti in essere dal ricorrente sono ascrivibili alla fattispecie descritta dall'art. 48, lett. g), Comparto Scuola 2019-2021, in particolare quali “atti e comportamenti (…) a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale”, che giustificano la destituzione ai sensi dell'art. 498 D. Lgs. 297/1994.”
ha proposto appello, affidandosi a sei ordini di censure con le Parte_1 quali reitera i profili di nullità/inefficacia/illegittimità formulati nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Con il primo motivo – “Sulla mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale - Violazione dell'art. 55 ter d.lgs. 30/03/2001 n. 165 (articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) e vizio procedurale” (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 62/25 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha ritenuto validamente instaurato l'iter disciplinare nonostante la pendenza del procedimento penale.
Pur dando atto della facoltà e non dell'obbligo della PA di sospendere il procedimento disciplinare, sostiene che “….la complessità dell'accertamento era evidente, trattandosi di fatti che potevano astrattamente integrare il reato di adescamento di minorenni ex art. 609-undecies c.p.
La mancata sospensione ha privato l'Amministrazione di elementi probatori essenziali per una corretta valutazione della condotta, compromettendo gravemente l'attendibilità dell'accertamento disciplinare. …. Cont
….E' evidente che l' non poteva in nessun modo addivenire ad una decisione, tanto meno minimamente argomentata, in difetto di acquisizione degli elementi che emergeranno solamente nel corso procedimento penale.
La decisione conclusiva dell'UPD in sede disciplinare doveva infatti essere anche la diretta conseguenza dell'attività difensiva che verrà svolta in favore del profeSO dalla sua difesa Pt_1 penale e che per ovvie ragioni processuali non poteva essere anticipata in tale sede.
Come noto, il processo penale ha termini difensivi ben precisi che non possono venire oltrepassati a discapito dell'indagato/imputato, al solo fine di irrogare una sanzione disciplinare, oltre tutto di natura definitiva come quella della destituzione…. Cont L' ha optato quindi per un giudizio di fondatezza dei fatti contestati e per l'irrogazione di una sanzione disciplinare basandosi solo su atti formali quali le dichiarazioni della persona offesa, che non sono neppure state prodotte in causa, né tantomeno la persona offesa è stata escussa come testimone.
Persona offesa che tra l'altro, è difesa da un legale il che prospetta una probabile richiesta risarcitoria. Tutto ciò implica ovviamente un diretto interessamento personale anche sotto il profilo dell'evidente futuro vantaggio economico della persona offesa connesso alla eventuale inflizione della sanzione disciplinare.
Un provvedimento disciplinare emesso prima del termine del procedimento penale, nel quale verranno esposte tutte le difese e comunque chiariti ed accertati i fatti è, con tutta evidenza, lo si ribadisce, ingiusto ed infondato e del tutto nullo in quanto, allo stato, lo spettabile UPD nonché il primo Giudice non disponevano certamente di elementi sufficienti a fondare un motivato giudizio e/o ad irrogare sanzioni, tanto meno una sanzione così grave come quella inflitta della destituzione….
Per quanto esposto la mancata sospensione del procedimento disciplinare e comunque il decidere il procedimento disciplinare in presenza di un procedimento penale per i medesimi fatti oggetto di sanzione disciplinare, risulta connotata da nullità e comunque da manifesta illegittimità che ne determina la sua annullabilità, invalidità e/o inefficacia oltre che grave arbitrarietà del provvedimento di destituzione impugnato e potrà conseguentemente determinare l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, ingiusta ed errata sul punto, ad accogliere il presente ricorso con il conseguente immediato reintegro del profeSO in servizio e nelle Pt_1 proprie funzioni.”
Con il secondo motivo – “Sulla mancanza di una motivazione del provvedimento di destituzione impugnato-violazione del principio del contraddittorio e vizio di motivazione della sentenza impugnata” (pag. 13 e seg.) - impugna la sentenza n. 62/25 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha disatteso la eccepita carenza di motivazione del provvedimento di destituzione.
Sostiene che il giudice di prime cure non ha ben compreso la eccezione sollevata, che non riguarda solo l'applicabilità dell'art. 498 del D.L.vo 297/94, bensì anche la totale mancanza di motivazione del recesso impugnato.
Nell'ottica del gravame, tale atto “Non specifica quali sarebbero gli “atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale” tenuti dal profeSO nei confronti di R.N. Pt_1
Non spiega quali sarebbero i tempi e i luoghi in cui questi presunti atti e comportamenti o molestie sessuali si sarebbero verificati.
Non dice su quali elementi di prova tali gravi affermazioni si basano.
Non spiega e non dice nulla.
Si tratta di una frase fatta basata su una opinione non supportata da nessun elemento né fattuale né probatorio.
Tale “motivazione” non consente ovviamente a nessuno di comprenderne la portata e tanto meno consente al profeSO di difendersi efficacemente”. Pt_1
Con il terzo motivo – “Sulla annullabilità/nullità/inefficacia/invalidità del provvedimento di destituzione impugnato perché' i fatti non sussistono e non sono stati commessi” (pag. 16 e seg.) - impugna la sentenza n. 62/25 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha ritenuto dimostrati gli addebiti.
Ricordato che gli unici elementi di prova a suo carico sarebbero, per espressa ammissione del giudicante, negli screenshot prodotti da controparte, sostiene che il giudice a quo ha commesso due errori: “Il primo errore è quello di affermare che gli screenshot prodotti dalla parte resistente siano dei messaggi WhatsApp. Il secondo errore commesso dal Giudice è quello di affermare che i suddetti messaggi sono sicuramente riconducibili al profeSO in quanto lo stesso profeSOe non li ha mai Pt_1 disconosciuti.
Prima di tutto il profeSO ha disconosciuto la riconducibilità a Lui dei suddetti messaggi. Pt_1
È sufficiente leggere il ricorso per rendersene conto.
Il ricorrente ha sempre negato con forza che tali messaggi fossero a lui riconducibili.
In particolare a pagina 19 del ricorso del profeSO (All. C, fascicolo giudizio I° grado) si legge Pt_1 chiaramente: “Non vi è prova documentale e/o testimoniale di quanto si afferma nel verbale. 1) Non vi è prova tecnica che i messaggi e gli screenshot siano di provenienza del profeSO ” . Pt_1
A pagina 22 del ricorso del profeSO (All. C) si afferma testualmente: “In questa sede il Pt_1 ricorrente tratterà esclusivamente della documentazione fornita al medesimo in sede di procedimento disciplinare non potendo ovviamente trattare di circostanze o fatti costituenti mere illazioni e prive di supporto probatorio. Peraltro si ribadisce anche in questa sede che non vi è alcuna prova che i messaggi e le fotografie prodotte in sede disciplinare provengano dl profeSO
.” Pt_1
Ci si chiede francamente su quali basi il Giudice possa affermare che il non abbia Pt_1 disconosciuto i suddetti Screenshot.
Il secondo errore è altrettanto grave.
In realtà non si tratta di messaggi WhatsApp, come erroneamente affermato nella sentenza, ma di messaggi Instagram che hanno caratteristiche decisamente differenti rispetto a WatsApp.
Come noto, WhatsApp è primariamente un'applicazione di messaggistica istantanea, pensata per la comunicazione privata e diretta tra individui o piccoli gruppi.
L'identificazione dell'utente è strettamente e indissolubilmente legata al numero di telefono…
Instagram, al contrario, e come noto, è concepito come una piattaforma di condivisione pubblica di contenuti multimediali, come foto e video, con un focus sulla creazione e il mantenimento di un profilo personale o aziendale. L'accesso e la gestione dell'account non dipendono dal numero di telefono, ma si basano su un sistema di autenticazione che richiede la creazione di un nome utente e una password univoci.
Questo modello permette una maggiore flessibilità: un utente può accedere al proprio profilo da qualsiasi dispositivo compatibile, a prescindere dalla SIM card inserita, semplicemente inserendo le proprie credenziali….
In definitiva, la natura di WhatsApp ne determina il legame intrinseco con il numero di telefono, mentre la natura di Instagram, incentrata su profili, rende il suo sistema di accesso e gestione più flessibile e slegato dal numero del dispositivo…”
Ciò posto, afferma che “anche in presenza di un disconoscimento il giudice mantiene il potere di valutare tali comunicazioni nell'ambito del più ampio quadro probatorio, potendo accertarne l'autenticità attraverso altri mezzi di prova e presunzioni.
Nel caso di specie, a fronte dell'avvenuto disconoscimento, non esistono altre prove processuali né di natura presuntiva a sostegno della produzione degli screenshot dei messaggi Instagram.
Ne consegue che gli screenshot dei messaggi Instagram di cui trattasi, per quanto sopra esposto, non possono assurgere a prova di alcunché e, tanto meno, dei comportamenti contestati al Prof.
. Per_1 Insomma, si tratta di un quadro probatorio totalmente inesistente e basato esclusivamente su dati parziali e soprattutto su opinioni personali del Dirigente scolastico e del primo Giudice.
Non vi è prova documentale e/o testimoniale di quanto si afferma nel provvedimento di destituzione.
1) Non vi è prova tecnica che i messaggi e gli screenshot siano di provenienza del profeSO . Pt_1
2) Non vi sono prove di invii di messaggi pedopornografici.
3) Non vi è prova di nessun atteggiamento sessuale del profeSO verso alcun soggetto, tanto Pt_1 meno verso il signor Parte_3
4) Non vi è prova di invii di fotografie con membri in erezione del profeSO (circostanza Pt_1 questa esclusa espressamente dalla sentenza del Tribunale di Sondrio).
5) Non vi è prova alcuna né documentale né testimoniale che il profeSO abbia voluto Pt_1
“raggirare e/o plagiare il minore o approfittarsi sessualmente dello stesso”…..
Ovviamente la mancanza di una qualsiasi prova posta alla base del provvedimento disciplinare della destituzione impugnato determina l'assoluta nullità e comunque la manifesta illegittimità annullabilità, invalidità e/o inefficacia oltre che grave arbitrarietà dello stesso provvedimento di destituzione e potrà conseguentemente determinare il giudice di appello adito ad accogliere il presente impugnazione ed in riforma della impugnata sentenza Vorrà disporre la contestuale ed immediata revoca del provvedimento di destituzione e dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia del provvedimento di destituzione del 02/05/2024 e del precedente provvedimento di sospensione del 23/02/2024. Con conseguente immediato reintegro del profeSO in servizio Pt_1
e nelle proprie funzioni.”
Con il quarto motivo - “Sulla annullabilità/nullità/inefficacia/ invalidità del provvedimento di destituzione impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 498 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 25 del contratto scuola 2019-2021” (pag. 31 e seg.) - , il quinto motivo – “Sulla annullabilità/nullità/inefficacia/invalidità del provvedimento di destituzione impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 498 d.lgs. 297/1994 e del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari e sull'applicabilità di una sanzione sostitutiva “ (pag. 33 e seg. ) - ed il sesto motivo “Sulla annullabilità/nullità/inefficacia/invalidità del provvedimento di destituzione impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 498 d.lgs. 297/1994 e del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari e sull'applicabilità di una sanzione conservativa “ (pag. 35 ) - impugna la sentenza n. 62/25 nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha ritenuto gli addebiti riconducibili all'art. 498, comma 1, lettera g), del D.L.vo n. 297/94 cui rinvia l'art. 48 del CCNL 2019/2021 ed ha escluso che potesse trovare applicazione la sanzione conservativa.
Sostiene che la norma richiamata è riferita a condotte materiali ben più gravi di quelle a lui contestate, non integrando gli addebiti in questione “un atto o una molestia sessuale verso lo studente”.
Inoltre, rileva che “l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del ha omesso di applicare e CP_1 comunque di coordinare alla fattispecie contestata la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo previsto dall'art. 25 del Contratto Scuola 2019-2021 (Codice disciplinare).
In tale articolo si prevede che la sanzione disciplinare del licenziamento si applica (tra l'altro) nell'ipotesi di: …. c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM.
Nel caso di specie non risulta la contestazione né tanto meno l'esistenza di una recidiva nel biennio di atti dello stesso genere nei confronti del profeSO . Pt_1
La mancata applicazione dell'art. 25 del Contratto scuola e comunque l'errata sussunzione della fattispecie contestata al profeSO all'art.498 c.1 lett. g. D.lgs 297/94 così come richiamato Pt_1 dall'art. 48 CCNL 2019-21 determina l'assoluta nullità e comunque la sua manifesta illegittimità e la sua annullabilità e invalidità e/o inefficacia oltre che grave arbitrarietà del provvedimento di destituzione impugnato e potrà conseguentemente determinare il giudice adito ad accogliere il presente ricorso con la contestuale ed immediata revoca anche del decreto di sospensione cautelare dal servizio (Prot. N. 1064/2024 del 23.02.2024).”
Sostiene, da ultimo, che “la destituzione de quo è illegittima/invalida anche in quanto i fatti contestati – anche ammesso e non concesso che siano sussistenti– potrebbero rientrare, al più, tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.
In particolare, anche volendo ipotizzare la sussistenza delle condotte contestate bisogna considerare che le stesse non sono state reiterate e non hanno mai rivestito il carattere di una qualche gravità e, tanto meno, il carattere dell'effettività.
In ogni caso, le condotte contestate non hanno mai in nessun modo influenzato/interessato l'ambito scolastico e/o il giudizio o la professionalità del ricorrente in quanto (se integrate, beninteso), tra l'altro, non sono mai avvenute durante le ore di lezione, né hanno determinato favoritismi o altri atteggiamenti non consoni all'espletamento ineccepibile della funzione docente del ricorrente.” Cont Il resiste in giudizio, anche per i suoi organi periferici.
Preliminarmente eccepisce la inammissibilità del gravame, in quanto “redatto con la pedissequa riproduzione, pressoché letterale, del contenuto del ricorso della precedente fase di giudizio, mediante la improvvida tecnica c.d. dell'«assemblaggio» e del «copia e incolla», cui seguono i farraginosi ed inconferenti motivi di ricorso, per una lunghezza totale pari a più di quaranta pagine.
Pertanto, indiscutibilmente il ricorso in appello ex adverso proposto elude i doveri di «sinteticità», «chiarezza» e «specificità» degli atti processuali delle parti, e in particolare degli atti di impugnazione, come desumibili dai principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza civile e amministrativa (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, Ord., 17/01/2023, n. 1227; Cass. civ., Sez. VI, 10/10/2017, n. 23731; Cass. civ., Sez. VI, 12/09/2017, n. 21136; Cass. Civ., Sez. II, 20/10/2016, n. 21297; Cons. Stato, Sez. IV, 24/10/2016, n. 4421; Cons. Stato, Sez. V, 30/11/2015, n. 5400; Cass. Civ., Sez. lavoro, 30/09/2014, n. 20589; Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent., 06/08/2014, n. 17698; Cass., SS. UU., 11/04/2012, n. 5698).”
Nel merito, ne eccepisce la infondatezza, replicando alle doglianze avversarie.
La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto all'udienza del 28/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Inammissibilità dell'appello Cont Va disattesa l'eccezione sollevata dal ai sensi dell'art. 434 c.p.c., poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso.
E la riproposizione da parte di della difesa svolta nel giudizio di Parte_1 primo grado non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che soddisfa i requisiti di legge anche alla luce della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale (I motivo)
La doglianza è priva di pregio.
La giurisprudenza di legittimità riconosce completa autonomia e separazione delle valutazioni espresse nell'ambito dei procedimenti penale e disciplinare come conseguenza della vigenza del principio della autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale, non più legati dall'istituto della “pregiudizialità penale”, a seguito della mancata riproduzione dell'art. 3 dell'abrogato c.p.p. (cfr. Cass. n. 19260/19; conf. Cass. n. 12141/00; conf. Cass. n. 5530/03); che “ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto, né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso” (così Cass. n. 21549/19); ed inoltre che “Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il c.c.n.l. preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza.
Ne consegue che il giudice, davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare, intimato a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore, per gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario – ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto -, non può limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi ed oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare” (così Cass. n. 18513/16; conf. Cass. n. 13955/14).
Come giustamente messo in luce dal giudice a quo, la amministrazione di appartenenza ha la facoltà e non l'obbligo di iniziare e concludere il procedimento disciplinare in base agli elementi acquisiti – questione diversa è la dimostrazione della sussistenza dei contestati addebiti che grava come è noto a carico del datore di lavoro (cfr. infra) - avendo il legislatore disciplinato pure la ipotesi, paventata dall'attuale appellante, di un difforme esito dei due procedimenti.
*Difetto di motivazione del provvedimento di destituzione (II motivo)
La censura non coglie nel segno.
In una con il Tribunale di Sondrio, che ha perfettamente compreso il rilievo sollevato sul punto dalla difesa del docente, il provvedimento espulsivo è adeguatamente motivato per relationem, poiché rinvia alla contestazione di addebito che puntualmente rappresenta le negligenti condotte attribuite a Pt_1
; tanto è vero che nessuna lesione al diritto di difesa è configurabile,
[...] avendo il predetto formulato le proprie giustificazioni in modo adeguato con la assistenza del legale che tuttora lo rappresenta, come si evince chiaramente dalla memoria predisposta a seguito della sua audizione (doc. 5 appellante).
*Sulla insussistenza e/o la mancata commissione degli addebiti (III motivo)
Il motivo è infondato.
effettua un distinguo tra la piattaforma di Instagram e quella di Parte_1
WhatsApp allo scopo di sostenere una maggiore affidabilità nella riconduzione dei messaggi al titolare dell'account su WhatsApp rispetto a quelli provenienti dalla chat di Instagram.
Le considerazioni inerenti la asserita differenza tra messaggi Whatsapp e messaggi Istagram - e cioè quelli immortalati negli screenshot prodotti - viene sviluppata solo in sede di appello ed è quindi inammissibile, perché avrebbe dovuto essere già prospettata nell'atto introduttivo del giudizio.
In ogni caso, tali considerazioni non incidono sulla materia del contendere, poiché, trattandosi sempre di forme di comunicazione digitale, trovano applicazione il disposto dell'art. 2712 c.c. ed i principi enunciati in materia dalla Suprema Corte in forza dei quali tali messaggi, pur privi di firma elettronica qualificata, mantengono valenza probatoria quando sono allegati in giudizio se non sono disconosciuti dal soggetto interessato.
Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “i messaggi “whatsapp” e gli
“sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).” (così Cass. n. 1254/25).
Ciò precisato, è vero che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ha asserito Parte_1 in primis di non avere commesso gli addebiti, in relazione ai quali controparte non avrebbe e non ha offerto alcun riscontro documentale o testimoniale, deducendo, altresì, che non vi era alcuna prova che i messaggi e/o le fotografie offerte in visione in sede disciplinare e giudiziale fossero a lui riconducibili;
ma la eccezione verte più sull'utilizzabilità processuale degli screenshot che non sulla loro attendibilità, tanto è vero che non vi è un formale ed espresso disconoscimento degli screehshot in oggetto perché il contenuto degli stessi sarebbe artefatto o non rispecchierebbe fedelmente la comunicazione originaria.
*Sulla violazione dell'art. 498 del D:L.vo n. 297/94 e dell'art. 25 del Contratto Scuola 2019/2021 (IV motivo)
*Sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla applicabilità della sanzione conservativa (V e VI motivo)
Le censure - da trattare congiuntamente, stante la loro connessione, vertendo sul principio di proporzionalità e di sussunzione del caso in esame nelle ipotesi legali e/o pattizie - non colgono nel segno.
L'art. 498 del D.L.vo 297/44 prevede la destituzione, tra l'altro, alla lettera g)
“per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione”.
Alla luce dell'inequivocabile tenore letterale della corrispondenza intercorsa tra e all'epoca suo alunno sedicenne - trascritta in parte nella Parte_1 Pt_2 sentenza impugnata - non può essere messo in discussione né che i fatti attribuiti all'attuale appellante abbiano “carattere sessuale”, né la gravità della condotta ripetutamente posta in essere da questo ultimo e la manifesta incompatibilità di tale condotta con il suo ruolo di educatore, essendo del tutto inconferente la circostanza che sia stata tenuta fuori dall'ambiente lavorativo e dall'orario di servizio.
Ne consegue che, rientrando il caso concreto nella fattispecie delineata dell'art. 48 citato, viene meno la operatività dell'art. 25 invocato dall'attuale appellante;
e nessuna sanzione conservativa poteva essere irrogata a fronte della palese inadeguatezza del ruolo professionale rivestito da , di cui peraltro Parte_1 lo stesso era consapevole, come dimostrano le varie parti della conversazione in cui si premura di chiedere all'alunno in questione il massimo riserbo sulle loro interlocuzioni.
Per tutte queste ragioni, ogni altra questione aSObita, l'appello va rigettato.
Le spese processuali - determinate ai sensi del D.M. n. 147/22 in base al valore indeterminabile (€ 26.001/52.000) della controversia, alla assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza. L'attuale appellante è tenuto altresì a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 62/25 del Tribunale di Sondrio, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 oltre a spese generali, oneri ed acceSOi di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 28/10/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani