Articolo 21 della Legge 12 agosto 1982, n. 576
Articolo 22Articolo 24
Versione
4 settembre 1982
>
Versione
6 febbraio 1991
>
Versione
18 febbraio 1992
>
Versione
13 novembre 1998
Art. 21. Assunzione del personale ((L'assunzione del personale e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
L'ISVAP puo' organizzare, secondo modalita' determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.)) Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio ((... ...))
L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di ((venti)) unita'. ((Il presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili piu' volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unita', ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuita' per almeno un quinquennio.))
Entrata in vigore il 13 novembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente