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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De NG Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 969/2025 promossa con ricorso depositato in data 11/09/2025 da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/11/1978 e residente in [...] e
[...]
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 9/12/1978 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Buonomano
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/10/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 12/06/2004 avevano contratto matrimonio in RT (TE), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2004 al n. 7 Parte II Serie A);
- dall'unione coniugale era nata una figlia: C.F. Persona_1
, nata il [...] a [...], maggiorenne C.F._3
ma economicamente non autosufficiente;
- i coniugi si erano separati consensualmente, giusto verbale del 14/6/2013, omologato dal Tribunale di Teramo in data 4/7/2013;
- dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
- sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modifiche;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1)- La casa coniugale sita in RT alla Via Piemonte n°2 di proprietà dei genitori del sig. resterà definitivamente assegnata allo stesso con Parte_2
tutti i suoi arredi;
2)-la figlia RA, ormai maggiorenne regolerà autonomamente i tempi e le modalità di permanenza con ciascun genitore;
3)-il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2
RA la somma di € 300,00 mensili (trecento/00), somma che sarà versata, a decorrere dal mese di ottobre 2025, entro il giorno 25 di ciascun mese direttamente su conto corrente intestato ad RA avente le seguenti coordinate bancarie:
[...] e sarà annualmente rivalutata ai sensi di legge in base agli indici Istat.
4)-Le parti contribuiranno per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla figlia secondo le “Linee Guida” come da Protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli
Piceno in data 4/9/2019 conosciute dalle parti e da considerarsi qui ritrascritte.
5)-L'assegno unico universale in favore della figlia RA, sino a quando sarà ancora dovuto ex lege, verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
6)-I coniugi confermano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo per il proprio mantenimento.
7)- le parti dichiarano di aver precedentemente definito ogni e qualsivoglia questione di carattere economico/patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e/o ragione.
8)-le parti si esonerano reciprocamente dal deposito degli estratti dei conti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De NG e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
[...]
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 12/06/2004 a RT (TE), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 al n. 7 parte II Serie A Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RT (TE) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De NG Dott.ssa RA Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De NG Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 969/2025 promossa con ricorso depositato in data 11/09/2025 da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/11/1978 e residente in [...] e
[...]
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 9/12/1978 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Buonomano
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18/10/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 12/06/2004 avevano contratto matrimonio in RT (TE), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2004 al n. 7 Parte II Serie A);
- dall'unione coniugale era nata una figlia: C.F. Persona_1
, nata il [...] a [...], maggiorenne C.F._3
ma economicamente non autosufficiente;
- i coniugi si erano separati consensualmente, giusto verbale del 14/6/2013, omologato dal Tribunale di Teramo in data 4/7/2013;
- dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
- sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modifiche;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1)- La casa coniugale sita in RT alla Via Piemonte n°2 di proprietà dei genitori del sig. resterà definitivamente assegnata allo stesso con Parte_2
tutti i suoi arredi;
2)-la figlia RA, ormai maggiorenne regolerà autonomamente i tempi e le modalità di permanenza con ciascun genitore;
3)-il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2
RA la somma di € 300,00 mensili (trecento/00), somma che sarà versata, a decorrere dal mese di ottobre 2025, entro il giorno 25 di ciascun mese direttamente su conto corrente intestato ad RA avente le seguenti coordinate bancarie:
[...] e sarà annualmente rivalutata ai sensi di legge in base agli indici Istat.
4)-Le parti contribuiranno per la quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla figlia secondo le “Linee Guida” come da Protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli
Piceno in data 4/9/2019 conosciute dalle parti e da considerarsi qui ritrascritte.
5)-L'assegno unico universale in favore della figlia RA, sino a quando sarà ancora dovuto ex lege, verrà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
6)-I coniugi confermano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo per il proprio mantenimento.
7)- le parti dichiarano di aver precedentemente definito ogni e qualsivoglia questione di carattere economico/patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e/o ragione.
8)-le parti si esonerano reciprocamente dal deposito degli estratti dei conti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De NG e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
[...]
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 12/06/2004 a RT (TE), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 al n. 7 parte II Serie A Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RT (TE) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De NG Dott.ssa RA Panichi