Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2025, proposto da
RO MA IM, LA NA, RI BA, IV UF, IC De OL, MA IO, LA IL, SE GE, GR NC, TO RI MA Lo GL, NA Lo CI, RO Lo CO, GI DO, LO AZ, ME OD, NC ZZ, OL AB, MO ME SA, AN IR, MA LA SC, IT ZI TA e IS FO,
rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Barrile, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via MAno Stabile 182;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, n. 708/2024, pubblicata il 28 giugno 2024, resa nel proc. n. r.g. 3926/2022, notificata in forma esecutiva, ai sensi del novellato art. 475 c.p.c., al domicilio reale del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 28 giugno 2024,passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 20 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. DR NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – I sigg.ri IM RO MA, NA LA, BA RI, UF IV, De OL IC, IO MA, IL LA, GE SE, NC GR, Lo GL TO RI MA, Lo CI NA, Lo CO RO, DO GI, AZ LO, OD ME, ZZ NC, AB OL, SA MO ME, IR AN, SC MA LA, TA IT ZI e FO IS hanno instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 10 giugno 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 708/2024, disponendo l’assegnazione in favore di ciascun ricorrente della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per gli importi puntualmente determinati in dispositivo dal Giudice del lavoro (oscillanti tra € 500,00 ed € 3.000,00), oltre interessi e rivalutazione, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione;
ii) nominare sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
iii) irrogare penalità di mora ex art. 114 c.p.a.;
iv) condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) I ricorrenti erano parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento e l’erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107.
b) Con sentenza n. 708/2024, pubblicata il 28 giugno 2024 e notificata in forma esecutiva nella medesima data al Ministero, il Tribunale ha accolto le domande, condannando l’Amministrazione ad attribuire in favore di ciascun ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, mediante emissione dei relativi buoni elettronici di spesa corrispondenti agli importi esattamente determinati (variabili da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun interessato), oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di lite.
c) Nonostante la notifica della decisione e il decorso dei termini di legge, l’Amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al comando giudiziale: né ha accreditato sulla piattaforma “Carta del docente” gli importi dovuti, né ha posto in essere alcun atto volto all’attuazione della sentenza. La decisione è passata in giudicato, come da certificazione del funzionario addetto del 20 dicembre 2024, essendo spirati i termini per l’impugnazione senza che il Ministero abbia proposto gravame.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto i ricorrenti deducono l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 708/2024, sostenendo che l’Amministrazione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato della pronuncia, ha omesso di dare esecuzione al comando giudiziale, non procedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell'intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Termini Imerese in data 20 dicembre 2024; ii) all'avvenuta notifica presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 28 giugno 2024 della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.
5 – Nessun dubbio, poi, sussiste sull'appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l'Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l'adempimento di quanto impostole dal giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, (i) corrispondendo ai ricorrenti, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la somma dovuta per gli anni scolastici oggetto di condanna, pari agli importi esattamente determinati dal Tribunale di Termini Imerese (da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun interessato), oltre accessori di legge, nonché (ii) corrispondendo in favore dei ricorrenti le spese di lite liquidate dal Tribunale di Termini Imerese.
8 – L'adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste formulate, occorre inoltre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni.
10 – Va altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel caso di specie, l’applicazione della penalità non appare manifestamente iniqua, atteso che l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano alcuna complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative.
Si ritiene pertanto di determinare la penalità in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute a ciascun ricorrente, con decorrenza dalla notificazione della presente pronuncia sino all’integrale adempimento, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, trascorso il quale subentrerà l’organo commissariale.
Nel mandato del Commissario ad acta è compreso anche il pagamento dell’eventuale penalità maturata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
11 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo, sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 708/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024, corrispondendo a ciascun ricorrente, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli importi dovuti per gli anni scolastici oggetto di condanna, pari agli importi determinati in sentenza (da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun interessato), oltre accessori di legge, nonché corrispondendo le spese di lite liquidate dal Tribunale di Termini Imerese;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, ma formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o il dirigente dallo stesso delegato, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto all'adempimento;
3. fissa una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come determinata in parte motiva, a carico del Ministero resistente, per ogni giorno di ritardo successivo alla notificazione della presente sentenza e sino all’integrale adempimento;
4. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida per l’intero in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR NA | AN EN |
IL SEGRETARIO