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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 99/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. GIULIA ORSI e domicilio eletto presso Parte_2
lo studio del difensore in Novara (NO), via Azario 1,
PARTE ATTRICE
contro
A.F. (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA ORRICO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara (NO), via dei Tornielli 12/a,
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 11 e
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIERO POLLASTRO e CP_2 P.IVA_3
dall'avv. MARIA ANTONELLA MARTELLI, elettivamente domiciliata in Novara (NO),
via dei Tornielli 12, presso il difensore avv. Piero Pollastro,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge,
in accoglimento dei motivi esposti così giudicare:
- previo accertamento della responsabilità della in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore nonché della in persona del legale rappresentante pro tempore negli eventi CP_2
narrati in atto di citazione e successive memorie, avvenuti il 17.03.2018 in Novara, condannare gli
stessi in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla quale Parte_1
proprietaria dell'autovettura andata distrutta nell'accaduto, importo quantificato ad oggi
rispettivamente nella somma di € 37.335,4 oltre a interessi e rivalutazione, o nella diversa somma
che si accerterà al termine dell'istruttoria.
-respingere le domande avversarie tutte perché infondate in fatto e diritto
Con vittoria di spese e diritti di causa”.
pagina 2 di 11 Conclusioni di parte convenuta Controparte_3
“Voglia l'ill.mo Giudice adito
nel merito: riconoscere a parte attorea solo quanto da essa rigidamente provato, e pertanto contenere
una eventuale condanna della convenuta
nei limiti di quanto ex adverso rigidamente provato in corso di causa, con esclusione, in ogni caso,
del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta . CP_2 CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione,
NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande attoree tutte proposte nei
confronti di in quanto soggetto carente, anche in forza del rapporto contrattuale CP_2
intercorrente fra la stessa e di qualsivoglia responsabilità nella CP_2 Controparte_3
causazione dell'evento dedotto in giudizio.
NEL MERITO ed IN VIA SUBORDINATA: nell' ipotesi di accoglimento della domanda
risarcitoria degli attori, comunque nei limiti del giusto e del provato, e nella denegata ipotesi di
accoglimento della richiesta di condanna in solido di al risarcimento dei Controparte_4
danni in favore degli attori stessi, stabilire, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2055 c. 2 c.c. , la
percentuale di responsabilità attribuibile a ciascuno dei condannati in solido, condannando sin
d'ora a tenere indenne per la quota di risarcimento eccedente la percentuale a CP_3 CP_2
detta attribuita, qualora gli attori agissero per l'intero nei confronti di quest'ultima in CP_2
forza di affermata solidarietà passiva.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario spese,
pagina 3 di 11 C.P.A. e IVA compresi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e al fine di ottenerne la condanna Controparte_3 CP_2
solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del crollo di un muro di recinzione, occorso durante l'esecuzione di lavori di demolizione di un immobile sito in
Novara, DO TI LL, eseguiti dal personale di su commissione Controparte_3
di che causava il danneggiamento di due auto ivi parcheggiate, una CP_2 [...]
di proprietà di e una BMW X5 Drive 30d di Controparte_5 Parte_2
proprietà di Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando il quantum della domanda attorea e CP_2
comunque chiedendo condannarsi la sola in applicazione di specifica Controparte_3
clausola contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di appalto in essere tra quest'ultima e ovvero chiedendo accertarsi le rispettive percentuali di responsabilità dei Controparte_3
convenuti in ordine al verificarsi del fatto dannoso, dichiarando tenuta a Controparte_3
manlevare in relazione alle domande attoree. CP_2
Si costituiva anche la quale, del pari, contestava il quantum della avversa Controparte_3
pretesa, chiedendo liquidarsi i danni nei limiti di quanto provato.
Nelle more del giudizio, la compagnia di assicurazione in qualità di impresa CP_6
assicuratrice di provvedeva a corrispondere l'importo di € 6.134,00 a titolo Controparte_3
di risarcimento del danno in favore di , come documentato in atti (doc. Parte_2
19, fascicolo parte attrice), così soddisfacendo la pretesa risarcitoria azionata in giudizio e pagina 4 di 11 determinando il venir meno dell'interesse di tale parte alla prosecuzione del presente procedimento.
La causa è stata istruita in via documentale.
***
1.1 La responsabilità di Controparte_3
È pacifico che, in occasione dei lavori di demolizione del fabbricato ubicato in Novara,
DO TI LL n. 1, il personale di ebbe a provocare danni alla Controparte_3
vettura dell'odierna attrice Parte_1
Tale circostanza non è contestata, tanto che la convenuta l'ha confermata, Controparte_3
dichiarando: “In punto an. Nulla quaestio. L'occorso si è verificato durante le operazioni di
livellamento dei residui della demolizione del fabbricato di cui al civico 1 di DO TI
LL. I danni sono la conseguenza del ribaltamento del mezzo d'opera a seguito del franamento del
rilevato di macerie su cui operava. Il mezzo d'opera, ribaltandosi, urtava il muro delimitante la
proprietà oggetto di intervento cagionandone il crollo su due autovetture in sosta in una via
privata”
Sussiste, dunque, la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver Controparte_3
cagionato i danni lamentati da parte attrice con la propria condotta illecita.
1.2 La responsabilità di CP_2
Secondo la tesi di parte attrice, il riconoscimento della responsabilità in capo ad CP_3
non escluderebbe una corresponsabilità di a titolo di culpa in eligendo, per
[...] CP_2
aver affidato i lavori ad un'impresa carente delle competenze tecniche necessarie per l'espletamento dell'attività commissionata o, comunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 5 di 11 La tesi è fondata sotto il secondo profilo.
Non può ritenersi sussistente una responsabilità del committente ai sensi dell'articolo 2043
c.c. per culpa in eligendo, in difetto di idonei elementi a supporto di tale prospettazione.
In proposito, va osservato che non sono emerse, in corso di causa, circostanze che avrebbero potuto consentire alla committente di avvedersi della manifesta inidoneità
dell'impresa appaltatrice rispetto all'esecuzione dell'opera.
Sussiste, invece, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto “nell'appalto d'opere
– siano esse pubbliche o private – il committente non può non conservare un rapporto con il bene
sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre
l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere
giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un
committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura
tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera
sull'articolo 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di
un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente svuotato, ossia a
prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister”; ”il caso
fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre,
per altra via, un'abusiva contrattualizzazione della fattispecie: esso non può automaticamente
coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei
confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che
costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c. come limite della
responsabilità oggettiva ivi configurata;
l'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non dev'essere
degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto
dal committente;
ciò posto, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto
dell'appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza
pagina 6 di 11 causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del
committente che non discuta i principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi confinata a una
mera rilettura nel merito dei fatti di causa”(Cass. 12909/2022).
Inoltre, “una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed
evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rientrando invece nell'oggetto dell'accertamento del
giudice solo il profilo relativo al giudizio di causalità. In altre parole, la verifica deve essere
compiuta sul piano puramente oggettivo, nel quale va verificato se il nesso causale sia stato eliso da
fattori imprevedibili e/o inevitabili, mentre non sono di alcuna rilevanza i profili soggettivi, che
tutt'al più possono essere valorizzati per far valere la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043
c.c.” (Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Nel caso di specie, facendo applicazione dei suddetti principi, risultano integrati tutti i presupposti che fondano l'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma che configura una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul mero nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, indipendentemente da qualsiasi profilo di colpa del custode. Tale fattispecie postula, quale elemento essenziale, il rapporto di custodia, che nel caso di specie deve ritenersi sussistente in capo al committente, non potendosi considerare trasferita detta qualità per effetto della sola stipula del contratto di appalto.
Pertanto, rilevato che non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza di un fattore esterno, eccezionale e imprevedibile idoneo a interrompere il nesso causale,
deve ritenersi integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al committente, per i danni occorsi al veicolo BMW X5 Drive 30d di proprietà dell'attrice.
Le due convenute, pertanto, devono essere condannate in solido al risarcimento dei danni cagionati con la propria concorrente condotta, che deve presumersi, in difetto di elementi di segno contrario, aver avuto un apporto causale paritario nella determinazione del pagina 7 di 11 danno.
2. La domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_2 Controparte_3
La domanda di manleva formulata da nei confronti di è fondata, CP_2 Controparte_3
alla luce delle previsioni contrattuali contenute nell'art. 7 del contratto di appalto stipulato tra le parti (doc. 10 del fascicolo . CP_2
Tale disposizione contrattuale, infatti, prevede espressamente l'assunzione da parte dell'appaltatrice della responsabilità per tutti i danni eventualmente arrecati a soggetti terzi nello svolgimento delle opere oggetto dell'appalto.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata Controparte_3
a tenere indenne di quanto quest'ultima è tenuta a pagare in esecuzione della CP_2
presente sentenza a titolo risarcitorio.
3. La quantificazione dei danni
In relazione al danno emergente, parte attrice ha richiesto, a titolo risarcitorio, un importo corrispondente al valore del veicolo BMW X5 Drive 30d, assumendo, in citazione, che l'autovettura di sua proprietà, danneggiata in occasione dell'evento oggetto di causa,
avesse un valore residuo di circa € 25.000,00.
Nel corso dell'udienza del 28.01.2020, la difesa attorea ha dichiarato che “sul valore dell'auto
non vi è contestazione rispetto alla perizia prodotta dalla controparte”, con espresso riferimento alla relazione tecnica prodotta da ritualmente acquisita agli atti. Controparte_3
Pertanto, non permanendo contestazione sul punto, il valore del bene deve essere quantificato ai fini risarcitori, al netto del relitto, in € 22.400,00.
Inoltre, deve essere rimborsata la somma di € 91,00, come risultante dalla fattura n. 28/A
del 22.03.2018 (doc. 11, fascicolo parte attrice), a titolo di spesa sostenuta per il recupero pagina 8 di 11 del veicolo BMW X5 Drive 30d.
Deve essere, poi, riconosciuta in capo a parte attrice una somma a titolo di lucro cessante per la mancata percezione dei canoni di noleggio da marzo 2018 a febbraio 2019, avendo la stessa prodotto un contratto di noleggio (doc. 10), dal quale emerge che l'auto BMW X5
Drive 30d era stata noleggiata a ad un canone di € 1.050,00 mensili e che, Controparte_7
dal momento dell'evento, l'utilizzatrice non aveva più versato i canoni, per un totale di 12
canoni corrispondenti ad € 12.600,00, con risarcimento da circoscriversi al minor importo di € 10.050,00, come da quantificazione effettuata da parte attrice.
Sul punto, ha contestato, in sede di comparsa conclusionale, la validità e CP_3
l'efficacia del contratto di noleggio invocato. La censura è tardiva, posto che la comparsa conclusionale ha quale unica funzione quella di illustrare le ragioni poste a fondamento delle tesi delle parti nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti;
deve pertanto escludersi la possibilità
che, con la stessa, la parte possa esporre una nuova ragione giustificativa della eccezione o difesa o che possa proporre domande, eccezioni o istanze mai formulate in precedenza
(Cass. n. 19894/2005, n. 21844/2010, richiamate da Cass. n. 11547/2019).
In ogni caso, l'eccezione è priva di pregio, essendo sufficiente, ai fini probatori, la produzione in causa del contratto debitamente sottoscritto dalle parti e del verbale di consegna dell'auto (doc. 17).
Le somme liquidate a titolo risarcitorio sono espressione di un debito di valore;
pertanto,
in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
1712/1995, vanno devalutate alla data degli esborsi o del concretizzarsi del mancato guadagno e poi incrementate per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulla somma pagina 9 di 11 via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Non può essere, invece, riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di deposito,
quantificata in € 4.104,00 (6 € per 684 giorni dal 18.03.2018 al gennaio 2020), non essendo stata prodotta in giudizio documentazione sufficiente per ritenere fondata la richiesta risarcitoria svolta, in difetto di prova del pagamento.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Vanno, altresì, regolamentate le spese di lite relative al rapporto contrattuale instauratosi tra le due convenute, alla luce della domanda di manleva spiegata da nei confronti di CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda spiegata da;
Parte_2
2) accertata la responsabilità solidale di e di nella Controparte_3 CP_2
causazione dell'evento dannoso per cui è causa, condanna le convenute, in solido, a risarcire a i danni patiti, quantificati in complessivi € 32.541,00, Parte_1
oltre accessori come indicati in motivazione;
pagina 10 di 11 3) in accoglimento della domanda di manleva, condanna a tenere Controparte_3
indenne di quanto quest'ultima è tenuta a pagare in esecuzione della CP_2
presente sentenza a titolo risarcitorio;
4) condanna le convenute, in solido, a rimborsare all'attrice le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a di legge ed oltre a esborsi documentati;
5) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 CP_2
in € 7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a di legge.
Novara, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 99/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. GIULIA ORSI e domicilio eletto presso Parte_2
lo studio del difensore in Novara (NO), via Azario 1,
PARTE ATTRICE
contro
A.F. (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA ORRICO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara (NO), via dei Tornielli 12/a,
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 11 e
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIERO POLLASTRO e CP_2 P.IVA_3
dall'avv. MARIA ANTONELLA MARTELLI, elettivamente domiciliata in Novara (NO),
via dei Tornielli 12, presso il difensore avv. Piero Pollastro,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge,
in accoglimento dei motivi esposti così giudicare:
- previo accertamento della responsabilità della in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore nonché della in persona del legale rappresentante pro tempore negli eventi CP_2
narrati in atto di citazione e successive memorie, avvenuti il 17.03.2018 in Novara, condannare gli
stessi in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla quale Parte_1
proprietaria dell'autovettura andata distrutta nell'accaduto, importo quantificato ad oggi
rispettivamente nella somma di € 37.335,4 oltre a interessi e rivalutazione, o nella diversa somma
che si accerterà al termine dell'istruttoria.
-respingere le domande avversarie tutte perché infondate in fatto e diritto
Con vittoria di spese e diritti di causa”.
pagina 2 di 11 Conclusioni di parte convenuta Controparte_3
“Voglia l'ill.mo Giudice adito
nel merito: riconoscere a parte attorea solo quanto da essa rigidamente provato, e pertanto contenere
una eventuale condanna della convenuta
nei limiti di quanto ex adverso rigidamente provato in corso di causa, con esclusione, in ogni caso,
del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta . CP_2 CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione,
NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande attoree tutte proposte nei
confronti di in quanto soggetto carente, anche in forza del rapporto contrattuale CP_2
intercorrente fra la stessa e di qualsivoglia responsabilità nella CP_2 Controparte_3
causazione dell'evento dedotto in giudizio.
NEL MERITO ed IN VIA SUBORDINATA: nell' ipotesi di accoglimento della domanda
risarcitoria degli attori, comunque nei limiti del giusto e del provato, e nella denegata ipotesi di
accoglimento della richiesta di condanna in solido di al risarcimento dei Controparte_4
danni in favore degli attori stessi, stabilire, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2055 c. 2 c.c. , la
percentuale di responsabilità attribuibile a ciascuno dei condannati in solido, condannando sin
d'ora a tenere indenne per la quota di risarcimento eccedente la percentuale a CP_3 CP_2
detta attribuita, qualora gli attori agissero per l'intero nei confronti di quest'ultima in CP_2
forza di affermata solidarietà passiva.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario spese,
pagina 3 di 11 C.P.A. e IVA compresi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e al fine di ottenerne la condanna Controparte_3 CP_2
solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del crollo di un muro di recinzione, occorso durante l'esecuzione di lavori di demolizione di un immobile sito in
Novara, DO TI LL, eseguiti dal personale di su commissione Controparte_3
di che causava il danneggiamento di due auto ivi parcheggiate, una CP_2 [...]
di proprietà di e una BMW X5 Drive 30d di Controparte_5 Parte_2
proprietà di Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando il quantum della domanda attorea e CP_2
comunque chiedendo condannarsi la sola in applicazione di specifica Controparte_3
clausola contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di appalto in essere tra quest'ultima e ovvero chiedendo accertarsi le rispettive percentuali di responsabilità dei Controparte_3
convenuti in ordine al verificarsi del fatto dannoso, dichiarando tenuta a Controparte_3
manlevare in relazione alle domande attoree. CP_2
Si costituiva anche la quale, del pari, contestava il quantum della avversa Controparte_3
pretesa, chiedendo liquidarsi i danni nei limiti di quanto provato.
Nelle more del giudizio, la compagnia di assicurazione in qualità di impresa CP_6
assicuratrice di provvedeva a corrispondere l'importo di € 6.134,00 a titolo Controparte_3
di risarcimento del danno in favore di , come documentato in atti (doc. Parte_2
19, fascicolo parte attrice), così soddisfacendo la pretesa risarcitoria azionata in giudizio e pagina 4 di 11 determinando il venir meno dell'interesse di tale parte alla prosecuzione del presente procedimento.
La causa è stata istruita in via documentale.
***
1.1 La responsabilità di Controparte_3
È pacifico che, in occasione dei lavori di demolizione del fabbricato ubicato in Novara,
DO TI LL n. 1, il personale di ebbe a provocare danni alla Controparte_3
vettura dell'odierna attrice Parte_1
Tale circostanza non è contestata, tanto che la convenuta l'ha confermata, Controparte_3
dichiarando: “In punto an. Nulla quaestio. L'occorso si è verificato durante le operazioni di
livellamento dei residui della demolizione del fabbricato di cui al civico 1 di DO TI
LL. I danni sono la conseguenza del ribaltamento del mezzo d'opera a seguito del franamento del
rilevato di macerie su cui operava. Il mezzo d'opera, ribaltandosi, urtava il muro delimitante la
proprietà oggetto di intervento cagionandone il crollo su due autovetture in sosta in una via
privata”
Sussiste, dunque, la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver Controparte_3
cagionato i danni lamentati da parte attrice con la propria condotta illecita.
1.2 La responsabilità di CP_2
Secondo la tesi di parte attrice, il riconoscimento della responsabilità in capo ad CP_3
non escluderebbe una corresponsabilità di a titolo di culpa in eligendo, per
[...] CP_2
aver affidato i lavori ad un'impresa carente delle competenze tecniche necessarie per l'espletamento dell'attività commissionata o, comunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 5 di 11 La tesi è fondata sotto il secondo profilo.
Non può ritenersi sussistente una responsabilità del committente ai sensi dell'articolo 2043
c.c. per culpa in eligendo, in difetto di idonei elementi a supporto di tale prospettazione.
In proposito, va osservato che non sono emerse, in corso di causa, circostanze che avrebbero potuto consentire alla committente di avvedersi della manifesta inidoneità
dell'impresa appaltatrice rispetto all'esecuzione dell'opera.
Sussiste, invece, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto “nell'appalto d'opere
– siano esse pubbliche o private – il committente non può non conservare un rapporto con il bene
sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre
l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere
giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un
committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura
tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera
sull'articolo 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di
un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente svuotato, ossia a
prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister”; ”il caso
fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre,
per altra via, un'abusiva contrattualizzazione della fattispecie: esso non può automaticamente
coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei
confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che
costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c. come limite della
responsabilità oggettiva ivi configurata;
l'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non dev'essere
degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto
dal committente;
ciò posto, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto
dell'appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza
pagina 6 di 11 causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del
committente che non discuta i principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi confinata a una
mera rilettura nel merito dei fatti di causa”(Cass. 12909/2022).
Inoltre, “una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed
evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rientrando invece nell'oggetto dell'accertamento del
giudice solo il profilo relativo al giudizio di causalità. In altre parole, la verifica deve essere
compiuta sul piano puramente oggettivo, nel quale va verificato se il nesso causale sia stato eliso da
fattori imprevedibili e/o inevitabili, mentre non sono di alcuna rilevanza i profili soggettivi, che
tutt'al più possono essere valorizzati per far valere la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043
c.c.” (Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Nel caso di specie, facendo applicazione dei suddetti principi, risultano integrati tutti i presupposti che fondano l'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma che configura una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul mero nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, indipendentemente da qualsiasi profilo di colpa del custode. Tale fattispecie postula, quale elemento essenziale, il rapporto di custodia, che nel caso di specie deve ritenersi sussistente in capo al committente, non potendosi considerare trasferita detta qualità per effetto della sola stipula del contratto di appalto.
Pertanto, rilevato che non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza di un fattore esterno, eccezionale e imprevedibile idoneo a interrompere il nesso causale,
deve ritenersi integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al committente, per i danni occorsi al veicolo BMW X5 Drive 30d di proprietà dell'attrice.
Le due convenute, pertanto, devono essere condannate in solido al risarcimento dei danni cagionati con la propria concorrente condotta, che deve presumersi, in difetto di elementi di segno contrario, aver avuto un apporto causale paritario nella determinazione del pagina 7 di 11 danno.
2. La domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_2 Controparte_3
La domanda di manleva formulata da nei confronti di è fondata, CP_2 Controparte_3
alla luce delle previsioni contrattuali contenute nell'art. 7 del contratto di appalto stipulato tra le parti (doc. 10 del fascicolo . CP_2
Tale disposizione contrattuale, infatti, prevede espressamente l'assunzione da parte dell'appaltatrice della responsabilità per tutti i danni eventualmente arrecati a soggetti terzi nello svolgimento delle opere oggetto dell'appalto.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata Controparte_3
a tenere indenne di quanto quest'ultima è tenuta a pagare in esecuzione della CP_2
presente sentenza a titolo risarcitorio.
3. La quantificazione dei danni
In relazione al danno emergente, parte attrice ha richiesto, a titolo risarcitorio, un importo corrispondente al valore del veicolo BMW X5 Drive 30d, assumendo, in citazione, che l'autovettura di sua proprietà, danneggiata in occasione dell'evento oggetto di causa,
avesse un valore residuo di circa € 25.000,00.
Nel corso dell'udienza del 28.01.2020, la difesa attorea ha dichiarato che “sul valore dell'auto
non vi è contestazione rispetto alla perizia prodotta dalla controparte”, con espresso riferimento alla relazione tecnica prodotta da ritualmente acquisita agli atti. Controparte_3
Pertanto, non permanendo contestazione sul punto, il valore del bene deve essere quantificato ai fini risarcitori, al netto del relitto, in € 22.400,00.
Inoltre, deve essere rimborsata la somma di € 91,00, come risultante dalla fattura n. 28/A
del 22.03.2018 (doc. 11, fascicolo parte attrice), a titolo di spesa sostenuta per il recupero pagina 8 di 11 del veicolo BMW X5 Drive 30d.
Deve essere, poi, riconosciuta in capo a parte attrice una somma a titolo di lucro cessante per la mancata percezione dei canoni di noleggio da marzo 2018 a febbraio 2019, avendo la stessa prodotto un contratto di noleggio (doc. 10), dal quale emerge che l'auto BMW X5
Drive 30d era stata noleggiata a ad un canone di € 1.050,00 mensili e che, Controparte_7
dal momento dell'evento, l'utilizzatrice non aveva più versato i canoni, per un totale di 12
canoni corrispondenti ad € 12.600,00, con risarcimento da circoscriversi al minor importo di € 10.050,00, come da quantificazione effettuata da parte attrice.
Sul punto, ha contestato, in sede di comparsa conclusionale, la validità e CP_3
l'efficacia del contratto di noleggio invocato. La censura è tardiva, posto che la comparsa conclusionale ha quale unica funzione quella di illustrare le ragioni poste a fondamento delle tesi delle parti nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti;
deve pertanto escludersi la possibilità
che, con la stessa, la parte possa esporre una nuova ragione giustificativa della eccezione o difesa o che possa proporre domande, eccezioni o istanze mai formulate in precedenza
(Cass. n. 19894/2005, n. 21844/2010, richiamate da Cass. n. 11547/2019).
In ogni caso, l'eccezione è priva di pregio, essendo sufficiente, ai fini probatori, la produzione in causa del contratto debitamente sottoscritto dalle parti e del verbale di consegna dell'auto (doc. 17).
Le somme liquidate a titolo risarcitorio sono espressione di un debito di valore;
pertanto,
in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
1712/1995, vanno devalutate alla data degli esborsi o del concretizzarsi del mancato guadagno e poi incrementate per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, nonché degli interessi legali sulla somma pagina 9 di 11 via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'evento fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Non può essere, invece, riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di deposito,
quantificata in € 4.104,00 (6 € per 684 giorni dal 18.03.2018 al gennaio 2020), non essendo stata prodotta in giudizio documentazione sufficiente per ritenere fondata la richiesta risarcitoria svolta, in difetto di prova del pagamento.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Vanno, altresì, regolamentate le spese di lite relative al rapporto contrattuale instauratosi tra le due convenute, alla luce della domanda di manleva spiegata da nei confronti di CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda spiegata da;
Parte_2
2) accertata la responsabilità solidale di e di nella Controparte_3 CP_2
causazione dell'evento dannoso per cui è causa, condanna le convenute, in solido, a risarcire a i danni patiti, quantificati in complessivi € 32.541,00, Parte_1
oltre accessori come indicati in motivazione;
pagina 10 di 11 3) in accoglimento della domanda di manleva, condanna a tenere Controparte_3
indenne di quanto quest'ultima è tenuta a pagare in esecuzione della CP_2
presente sentenza a titolo risarcitorio;
4) condanna le convenute, in solido, a rimborsare all'attrice le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a di legge ed oltre a esborsi documentati;
5) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 CP_2
in € 7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a di legge.
Novara, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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