Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 631/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINRIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 631/2022 tra
(avv. RUFFINI GEMINIO CESARE) Parte_1
ATTORE
e
(avv. POSTIGLIONI FEDERICO) Controparte_1
CONVENUTO
e
RAPPRESENTANZA (avv. BOZZOLA Controparte_2 Controparte_3
GIAMPIETRO)
TERZO CHIAMATO
3 TERZA AVV. C. SPAGGIARI Controparte_4
TERZO CHIAMATO
Oggi 09/02/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci,
a seguito di udienza cartolare del 14 novembre 2024 fissata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note conclusive e le note di udienza, contenenti la discussione e le conclusioni spiegate dalle parti, depositate per dall'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE. Parte_1
per dall'avv. POSTIGLIONI FEDERICO. Controparte_1
per , dall'avv. Controparte_5
BOZZOLA GIAMPIETRO.
Per soci l'AVV. C. SPAGGIARI. Controparte_4
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINRIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 631/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato dagli Avv.ti Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini del Foro di GI MI (C.F.
- ), elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._2 C.F._3 difensori in GI MI, Via P. Borsellino, n. 22 (Telefax 0522.920703; PEC
Email_1
, Email_2
PARTE ATTRICE contro
P.I. , C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Postiglioni (C.F. , presso il cui C.F._4 studio in Bologna, Via Barberia n. 22 elegge domicilio (PEC
Email_3
PARTE CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F./P. I.V.A.: Controparte_6
) P.IVA_3
Parte_2 C.F._5
(C.F.: Parte_3 C.F._6
e Parte_4 assistiti, difesi e rappresentati dall'Avv. CORRADO SPAGGIARI (C.F. ) C.F._7 presso il cui studio e la cui persona eleggono domicilio in Via Manfredi n. 3 a GI MI
(P.E.C. - telefax n. 0522451957) Email_4
PARTE TERZA CHIAMATA
E con la chiamata in causa di
RAPPRESENTANZA GENERALE PER (P. IVA Controparte_2 CP_3
, C.F. ) P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giampietro Bozzola (C.F. ) del CodiceFiscale_8
3 Foro di Milano, con studio in Milano, Corso Europa n. 5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (fax: 02.36515469 e PEC: Email_5
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che fosse riconosciuta l'esistenza ed il perfezionamento della polizza n. 71202834,
[...] dal settembre 2012 e per la durata di 10 anni, e che fosse condannata a restituire a le Parte_1 somme corrispondenti ai premi pagati per le polizze rivelatesi inesistenti, ammontanti ad € 330.050,00, ravvisandosi i presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033 C.C., con vittoria di spese di giudizio.
Parte attrice ha rappresentato di aver stipulato le seguenti polizze con NA IT s.p.a. tra il 7 agosto 2012 ed il mese di marzo 2015, per il tramite di (v. polizze e quietanze, docc. Parte_5
1 - 15 di parte attrice), e di aver pagato i relativi premi a volte tramite assegni circolari e a volte mediante contanti, ricevendo dal relativa documentazione contrattuale oltre che quietanze di Pt_5 avvenuto pagamento (docc. 7, 10, 12, 14 e 15).
Tuttavia , nel mese di giugno del 2015, apprendeva dalla stampa locale che la sub- Parte_1 agenzia IN IT di OV NT (RE) era stata messa sotto sequestro dai locali
Carabinieri a causa della truffa perpetrata da ai danni di numerose famiglie (doc. 16), Parte_5 essendosi egli appropriato del denaro che gli veniva affidato;
per tali fatti è stato condannato Pt_5 con sentenza penale n. 1261 del 10.12.2018 del Tribunale di GI MI (doc. n. 30 parte attrice).
Dalle indagini eseguite dal legale incaricato da tramite l'IVASS, emergeva che Parte_1 Pt_5
era “Collaboratore o Dipendente di Intermediario UR NI” (doc. n. 18), ovvero
[...] del fratello il quale a sua volta risultava “Collaboratore di Intermediario IM NE” (doc. n. 19), che a sua volta era l'agente generale di con diverse sedi operative nella Controparte_1 provincia di GI MI, tra cui quella di OV NT, in via Roma, n. 40 A/B (doc. n. 20).
A seguito di successivi approfondimenti, riconosceva che sul suo portafoglio assicurativo CP_1 risultavano le polizze n. 71283289 con decorrenza dal marzo 2013 e durata di 10 anni (docc. n. 23 e 42), “in vigore” per un premio unico di €. 50.000,00 nonchè la polizza n. 71202834 con decorrenza dal settembre 2012 e durata di 10 anni (doc. n. 33), “stornata senza effetto per mancata Pt_ contabilizzazione del premio unico di perfezionamento di euro 50.000,00”, benchè avesse consegnato gli estratti dei conti correnti bancari sui quali erano stato addebitati gli importi corrispondenti agli assegni circolari utilizzati per i corrispondenti pagamenti e la comunicazione attestante l'incasso dei titoli rilasciata dal Servizio Legale del Credito (doc. 38-44). Controparte_7
Al contrario, dichiarava inesistenti le rimanenti seguenti polizze, rifiutando all'odierno CP_1 attore la liquidazione delle stesse, per l'ammontare di €. 330.050,00: n. 71.483.247/67 di € 50.010,00 (doc. nn. 4 - 5); n. 71.437.238/36 di €. 100.010,00 (doc. nn. 6 - 8); n. 71.499.320/38 di €.
50.010,00 (doc. nn. 9 - 10); n. 71.443.035 di €. 30.010,00 (doc. nn. 11 – 12); n. 71.231.253/79 di €
50.010,00 (doc. nn. 13 - 14); polizza priva di numero, per la quale in data 31.03.2015 Parte_1 avrebbe versato la somma di €. 50.000,00 (doc. nn. 15).
Sostiene parte attrice che, avendo da sempre operato all'interno della subagenzia di Parte_5
OV NT (RE) ha ingenerato il ragionevole ed incolpevole convincimento di agire per IN
LI s.p.a., benchè privo di qualifica e investitura formale.
Parte attrice ritiene responsabile per la truffa perpetrata nei confronti dei clienti dal CP_1 Pt_5 per non aver vigilato sull'operato dell' di GI MI e dalla sub-agenzia di Controparte_8
4 OV ne' NT anche dopo la fuoriuscita di dalla AE e LI S.n.c. a Parte_5 febbraio 2012, a causa di precedenti episodi di falsificazione di firme ed estratti conto, duplicazione Contr di contratti ecc., di cui costui si era assunto la totale responsabilità (cfr. doc. 14 ).
Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione di tutte le prove dedotte nella II' memoria ex art. 183, VI° comma C.P.C.: ACCERTATO che ha validamente pagato il premio di €. 50.000,00 per Parte_1 il perfezionamento della polizza n. 71202834, DICHIARARE l'esistenza della stessa polizza dal settembre 2012 e per la durata di 10 anni;
ACCERTATO che ha pagato indebitamente Parte_1 a la complessiva somma di €. 330.050,00, DICHIARARE tenuta e Controparte_1 conseguentemente ONRE a restituire a la somma di €. Controparte_1 Parte_1 330.050,00, ovvero la maggiore o minor somma che fosse accertata nel corso dell'istruttoria e che fosse ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e svalutazione monetaria decorrenti dal giorno del pagamento, ovvero, in subordine, dalla mora (18.05.2017) fino al dì del saldo effettivo e con vittoria di tutte le spese di lite e che si quantificano, in ragione del valore di causa dichiarato (= €. 330.050,00), nella complessiva somma di €. 21.387,00 (= €. 3.375,00 Fase di studio;
€. 2.227,00 Fase introduttiva;
€. 9.915,00 Fase istruttoria e/o trattazione;
€. 5.870,00 Fase decisionale), oltre a spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%).”.
2. - Si è costituita in giudizio , contestando la domanda attorea e, in ogni caso, Controparte_1 chiamando in causa l'allora agente Controparte_9
Agente Generale a GI MI per NA IT al momento della stipula della
[...] polizza n. 71202834 del 7.8.2012, ed i soci personalmente, per essere garantita e manlevata.
In relazione alla polizza 71.202.834, la GN dichiara di non aver ricevuto l'assegno destinato Contr a pagare il premio che invece risulterebbe incassato dall'allora agente , che ha incassato l'assegno senza riversarne la provvista ad , costringendola a stornare la polizza per CP_10 mancato pagamento del premio.
Ha sostenuto la GN di non poter risponde della condotta, anche illecita, di Parte_5 che non era un suo preposto, subordinato o incaricato ma un mero collaboratore di fatto di un Contr subagente, del cui operato può rispondere solo l'agente che lo ha assunto, diretto e pagato.
Infatti, dava le sue dimissioni dalla società subagenziale AE NI & figli il Parte_5
18.02.12, cioè ben prima dei fatti di causa (ns.doc.7): la prima polizza contestata, la n.71.202.834, è del successivo 07.08.12 (doc. attorei 1-2-3).
Inoltre, non risponderebbe neppure del subagente UR NI, né di CP_1 Parte_5 quando era, prima dei fatti di causa, socio della società subagenziale AE NI & figli, poiuchè, ai sensi dell'art.119 del Codice delle Assicurazioni la GN è responsabile verso i terzi solo ed esclusivamente per l'operato degli agenti (lettera a), i broker e mediatori (lettera b) e le banche autorizzate.
Inoltre, ha sostenuto non sia stato dimostrato il pagamento dei premi delle polizze non CP_1 esistenti, non potendo essere opposte alla stessa le false quietanze rilasciate dal per i pretesi Pt_5 pagamenti in contanti sia perché il non aveva potere di agire in nome e per conto della Pt_5 GN, sia perché ai sensi dell'art.2735 c.c. avrebbero valore confessorio solo nei confronti dell'accipiens Pt_5
Infine, ha contestato che il comportamento dell'attore non solo smentisce un suo presunto CP_1 incolpevole affidamento ma integra una sua precisa e grave responsabilità ex art.1227 c.c.. ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “In via principale Rigetto della domanda CP_1 dell'attore per carenza di titolarità/legittimazione, mancanza di fondamento in fatto ed in diritto, carenza di prova e sua corresponsabilità ex art.1227 c.c.
5 In via subordinata Dichiarare ed i Controparte_11 suoi singoli e tenuti a garantire e/o manlevare da CP_6 CP_6 Pt_4 Controparte_1 ogni domanda e pretesa azionata dall'odierno attore anche a titolo di spese legali. Vinte le spese”.
3. – Si sono costituiti in giudizio e Controparte_6 CP_6 CP_6 Contr (di seguito brevemente “ ”) e i soci e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, chiamati in causa da , contestando le pretese e chiedendo a loro volta
[...] Controparte_1 l'autorizzazione a chiamare in causa per Controparte_5 essere garantiti e manlevati in forza della polizza n. IFL0004669 per la responsabilità civile degli
Agenti . Controparte_12
Contr Preliminarmente ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito in relazione alla domanda di oltre che la sua infondatezza. CP_1
Contr Ha contestato che il rapporto di agenzia tra la mandante NA IT e l'Agente Generale per GI MI vada individuato nel periodo dal 1° aprile 2001 (doc. 7) all'8 agosto CP_4
Contr 2012 (doc. 8 comunicazione di recesso di ) e che, pertanto, le violazioni commesse prima o
Contr dopo tale periodo da parte di non siano riferibili a e ai suoi soci. Parte_5
Quanto alla polizza n. 71202834 datata manualmente al 7 agosto 2012 (poi stornata da e CP_1 Pt_ l'assegno circolare Credem n. 8011064991 di € 50.000,00, che secondo la ricostruzione del sig. sarebbe stato affidato al sig. come premio unico per il perfezionamento della stessa, Parte_5 Contr ha affermato l'agenzia che alla chiusura della contabilità della gestione l'Agenzia di GI MI non aveva la proposta di polizza e l'assegno in giacenza (v. doc. 9) e che la stessa non sia Contr riconducibile ad in quanto sottoscritta dal dott. , quale legale rappresentante di Parte_6
Controparte_13
Inoltre, ha semplicemente preso atto di un rapporto già esistente da tempo con la CP_4
GN afferma che nel 2001, al momento del conferimento del mandato di agenzia generale da IT, esisteva già la subagenzia di OV ne' NT, la che Parte_7 collaborava dal 1990 con NA IT. Inoltre, secondo l'agente, è la GN NA IT (oggi ad individuare, formare e nominare i subagenti e ad assegnarli all'Agente di zona CP_1 mentre le Agenzie Generali non possono nominare autonomamente i propri subagenti.
A conferma del fatto che il rapporto con il sig. veniva gestito dalla GN NA Parte_5 Contr IT, nel 2012 il suo comportamento è stato segnalato da alla GN, rimanendo in piedi unicamente il rapporto di subagenzia la società ( cfr. doc. 14, Parte_7 Contr 16,18 e 19 e 23) doc 18 (e-mail 20.2.2012 inviata da a NA per denunciare la condotta di in cui viene dato atto, per ammissione dello stesso che gli altri soci della Pt_5 Pt_5 [...] erano estranei alla sua condotta); doc. 16 (lettera di assunzione di responsabilità Parte_7 dove la dichiara che le posizioni assicurative irregolari erano riconducibili Parte_7 all'operato del socio amministratore . Parte_5
Contr
e i suoi soci hanno rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
In via principale, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la infondatezza e comunque il difetto di prova della domanda attorea, per tutte le ragioni già dedotte nell'interesse di Controparte_1
e per le ragioni e cause sopra indicate.
In via subordinata e nel merito, Voglia in ogni caso rigettare la domanda formulata da
[...] con la propria chiamata in causa, in quanto infondata per le ragioni sopra esposte e CP_1 quelle che verranno precisate in corso di causa.
In via di assoluto subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea e della domanda Con formulata da all'indirizzo dei convenuti, voglia condannare a manlevare Controparte_1
e tenere indenne i chiamati in causa e i soci Controparte_9 Parte_2
e in relazione a qualunque importo a qualunque titolo essi dovessero essere Parte_4
6 Con chiamati a corrispondere all'attore e/o a ponendo a carico diretto di - Controparte_1 ai sensi dell'articolo 1917 secondo comma – il pagamento delle somme dovute.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Con 4. – Con atto del 1.2.2023 si costituiva aderendo nel merito alle difese svolte da e CP_1 Contr Con
, ed eccependo comunque l'inoperatività della polizza assicurativa di . Con Contr Ha sostenuto che difetterebbe la copertura assicurativa sia a causa della non riferibilità a della polizza, che riporta timbro e sottoscrizione di un diverso agente, sia a causa della responsabilità dell'istituto bancario che ha negoziato l'assegno consegnato a , sia per la Parte_1 Contr violazione da parte di dell'obbligo di salvataggio, per non avere allontanato Parte_5 nonostante fosse a conoscenza dell'attività illecita da questi svolta ormai da diverso tempo (sub. Con docc.ti dal n. 4 al n. 15 b fascicolo ).
In ogni caso, ha chiesto il contenimento dell'indennizzo nei termini di polizza (scoperto pari al 10% con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro). Con
ha rassegnato le seguenti conclusioni scritte: “NEL MERITO In via principale
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'infondatezza di ogni e tutte le Con domande svolte dalla e/o dai suoi soci verso e quindi respingere ogni e tutte le CP_4 domande pretese ed azioni, per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla
Polizza AIG, in merito ai fatti per cui è causa, per i motivi e le esclusioni di Polizza, come menzionati nella narrativa del presente atto, e quelli che saranno esposti nelle successive memorie
e difese;
2. in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e tutte le domande avanzate nei confronti della e dei suoi soci e, pertanto, delle domande svolte da questi ultimi CP_4 Con verso e, per l'effetto, rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate verso la ed i suoi soci e, conseguentemente, rigettare ogni e tutte le domande svolte verso CP_4 Con
.
In via subordinata
1. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie verso la
[...]
Con e/o verso i suoi soci e/o per l'ipotesi in cui venga dichiarata operativa la Polizza CP_4
Con limitare la condanna di entro il limite del massimale, e comunque escludere, dalle somme che
Con verranno eventualmente poste a carico della gli importi che verranno posti eventualmente a
Con carico dei soci della e comunque limitare la manleva di all'importo di Euro CP_4
50.000,00 asseritamente versato il 7.8.2012, con detrazione dello scoperto, pari al 10% del sinistro, con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 10.000,00.
IN OGNI CASO
1. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
5. – Con decreto del 04.05.2022 la prima udienza è stata differita per consentire la chiamata in causa di e l'estensione del contraddittorio ai suoi soci, formulata da Controparte_4 [...] nella comparsa di risposta. CP_1
All'udienza del 13 ottobre 2022, letta l'istanza di chiamata del terzo formulata da CP_4
la prima udienza di trattazione è stata differita al 1.3.2023, per consentire la chiamata in causa
[...] di ., che si costituiva il 01.02.2023. CP_2
Con ordinanza del 24.7.2023 adottata a seguito dell'udienza cartolare del 12.7.2023, sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti: in particolare è stato ordinato a Ivass l'esibizione, ex art. 210 cpc, della documentazione relativa allo storico delle iscrizioni di e UR NI Pt_5 presso il RUI e l'esibizione, ex artt. 210 e 213 cpc, del fascicolo penale n.r.g. 2080/18 R.G. Trib. GI MI n. 3931/15 R.g.n.r., in particolare dei verbali di interrogatorio resi da;
Parte_5
7 è stato altresì ammesso l'interrogatorio formale dell'attore richiesto da con Parte_1 CP_1 Contr rigetto delle restanti istanze di prova testimoniale articolate da parte attrice e da .
Alla successiva udienza del 10.10.2023 ha reso l'interrogatorio formale ammesso. Parte_1
Seguivano una serie di rinvii per consentire l'espletamento degli ordini di esibizione (07.12.2023; 29.02.2024; 30.05.2024).
All'udienza del 3.10.2024, conclusa l'istruttoria con il deposito dei documenti di cui all'ordine di esibizione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza cartolare del 14 novembre 2024, con termine entro dieci giorni dalla data di udienza per il deposito di memorie conclusionali.
6. – Preliminarmente, vanno illustrati i principi di diritto che regolano la materia che ci occupa, pacifici in giurisprudenza:
a) alla subagenzia, che costituisce un'ipotesi tipica di subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale, che ne è il necessario presupposto, si applica la disciplina del contratto di agenzia, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale;
b) il contratto di subagenzia si distingue da quello di agenzia assicurativa in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non per conto di un'impresa assicuratrice;
conseguentemente il subagente è sprovvisto di potere rappresentativo dell'impresa assicuratrice, a meno che quest'ultima non attribuisca tali poteri direttamente al subagente.
c) le somme riscosse dal subagente non entrano, di regola, direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente-subpreponente, salvo il sorgere contestuale, in capo a quest'ultimo, dell'obbligo di rimettere all'impresa assicuratrice un importo pari ai premi riscossi detratte le provvigioni";
d) l'agente di un'impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente - suo diretto preposto - quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite;
se invece le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l'agente è responsabile in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, purchè sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l'atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto" (cfr. Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014 e Cassazione civile sez. III, 23/06/2017, n.15645).
In altri termini, è proprio l'intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest'ultima ed il sub-agente ad escludere una diretta riferibilità dell'attività dell'ultimo alla prima, fornitrice dei prodotti assicurativi finali.
Sul tema si è pronunciata da ultimo anche la Suprema Corte, Sezione Terza, nella recente sentenza del 26.9.2019 n. 23973, per cui “la tendenziale autonomia del rapporto tra assicuratore e sub- agente non rileva ai fini della responsabilità del primo (preponente) nei confronti del cliente, nelle seguenti fattispecie:
- nel caso in cui l'assicuratore, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo;
- nell'ipotesi in cui l'assicuratore abbia un controllo diretto anche sul sub-agente o, comunque, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i prodotti assicurativi della preponente;
- quando ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa. Posto che in questo caso il cliente avrebbe potuto fare affidamento incolpevole sull'apparente capacità, in capo al sub-agente, di rappresentare direttamente la società assicurativa.”
8 E' orientamento adottato dalla giurisprudenza maggioritaria, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, che ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 c.c., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonchè della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dai dipendente, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.
Al contrario, ove quel rapporto sia solo apparente -e cioè se non corrisponde al concreto ed effettivo ambito dei poteri dell'agente- la responsabilità sussiste solo all'ulteriore duplice condizione della buona fede del terzo e di una colpa dell'apparente preponente idonea ad ingenerarne l'affidamento.
Lo stesso principio può essere applicato anche nel rapporto con il subagente: "poiché non vi è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente (articolo 109 comma 2 c.d.a.), il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore” (cfr. Cass. 26/9/19 n. 2379; Cass. 23.5.18).
In altre parole, la giurisprudenza conferma l'autonomia del rapporto assicuratore / subagente, ma, d'altro canto, ritiene possibile estendere alla compagnia la responsabilità per l'illecito anche del subagente nei casi particolari in cui, previa verifica in fatto, si possa ravvisare l'inserimento anche del subagente nell'apparato organizzativo dell'assicuratore e ciò a tutela dell'assicurato che, su tale rapporto diretto, abbia fatto incolpevole affidamento.
7. – Risulta dall'istruttoria documentale e non è contestato dalle parti che subagenti per l'Agenzia di
OV né NT (RE) sono stati dal 1994 al settembre 2013 la (di Parte_7 cui erano soci i fratelli e UR) e dal 2.12.2013 NI UR personalmente;
Parte_5 quindi è stato socio della sino al 18.02.2012 (giorno in cui ha Parte_5 Parte_7 dato le proprie dimissioni), successivamente è stato agente di e dal Controparte_14
10.03.2015 al 26.06.2015 è stato assunto come collaboratore del fratello subagente NI
UR.
Tanto trova conferma nella documentazione IVASS, prodotta in espletamento dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 24.07.2024, che riporta le seguenti iscrizioni di Parte_5 nella sezione E del RUI:
1. dal 24.09.2012 al 02.01.2013 responsabile dell'attività di
[...]
, collaboratore dell'intermediario/agente di già Parte_7 Controparte_15 CP_13
2. dal 02.01.2013 al 26.11.2014 come collaboratore dell'intermediario Controparte_13 [...]
;
3. dal 10.03.2015 al 26.06.2015 come collaboratore/dipendente Parte_8 di NI UR, collaboratore dell'intermediario/agente di;
4. dal Controparte_16 26.06.2015, pur in assenza di rapporti di collaborazione, l'Istituto non ha proceduto alla cancellazione della sua iscrizione al RUI, in quanto erano in corso gli accertamenti istruttori del procedimento disciplinare avviato a carico del sig. in data 28.10.2015, che si sono Parte_5 conclusioni in data 13.07.2016 con la sanzione disciplinare della radiazione.
Ulteriore conferma di quanto detto la si evince anche dalla sentenza penale n. 1261 del 10.12.2018 del Tribunale di GI MI nonché dagli atti del relativo procedimento penale che ha visto imputato (Proc. Pen. n. 2080/18 R.G. Trib. – n. 3931/15 R.G.N.R.). Parte_5
Dall'esame dei predetti atti, acquisiti al processo a seguito dell'ordine di esibizione disposto in fase istruttoria, si trae l'ulteriore conferma che operava pacificamente come subagente Parte_5 all'interno della sede IN LI (ora ) di OV NT, fino al Controparte_1
31.10.2012 rivestendo la carica di socio amministratore della società Pt_5 Parte_7 titolare del mandato di subagenzia per l'Agenzia Generale di GI MI fino al 02.12.2013;
9 successivamente al 31.10.2012 ha operato senza alcun titolo nella subagenzia di Parte_5 famiglia per poi, dal 10.03.2015, essere assunto quale collaboratore del fratello UR NI, nuovo titolare del contratto di subagenzia dal 2.12.2013 al 4.6.2015.
Quindi, per tutto il periodo, pur senza titolo, , assieme al fratello UR, ha sempre Parte_5 operato in nome e per conto di NA IT s.p.a. all'interno della sub-agenzia di OV NT (RE) (vedi: doc. nn. 18 – 20 di parte attrice) fino alla data del 4 giugno 2015, allorchè IM NE, agente generale di GI MI per ha revocato gli incarichi in corso Controparte_1 con ed il fratello UR (doc. n. 29 parte attrice). Parte_5
Infatti, nel 2015 è stato tratto a giudizio penale per reati di truffa, appropriazione Parte_5 indebita e abusivo esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa ai danni di una molteplicità di clienti della subagenzia e con sentenza n. 1261 del 10.12.2018 il Tribunale di GI MI ha riconosciuto la penale responsabilità di per i reati a lui ascritti –ad eccezione di quelli Parte_5 per i quali è nel frattempo intervenuta la prescrizione o difettava la condizione di procedibilità –e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed € 2.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Passando alla ricostruzione delle agenzie coinvolte da nelle attività truffaldine de Parte_5 Contr quibus, risulta che è stata Agente Generale di NA IT per GI MI dal 2.04.2001 Contr sino al 10.08.2012 (data in cui ha comunicato il proprio recesso dal mandato di agenzia) e che dal 12.10.2012 a tutt'oggi il ruolo è stato ed è ricoperto da NE IM;
tra l'una e l'altro vi è stato un breve mandato conferito a Controparte_13
8. - Passando alla vicenda oggetto di questa causa, risulta pertanto che , confidando al Parte_1 pari di molti sul ruolo svolto negli anni da all'interno della subagenzia di OV Parte_5
NT, riteneva di aver stipulato per il tramite dello stesso delle valide polizze assicurative con NA IT s.p.a. (ora , scoprendo solo a distanza di anni l'inesistenza di alcune polizze e la CP_1 distrazione delle somme pagate a titolo di premio da parte dell'intermediario truffaldino.
In particolare, è documentato dall'attore che:
- nel periodo compreso fra il 7.08.2012 e il 30.03.2015, , abbia sottoscritto con Parte_1 Pt_5 le seguenti otto polizze assicurative, su moduli intestati a NA IT S.p.a. (cfr. docc. da 1
[...]
a 15 di parte attrice):
1. polizza n. 71283289 con decorrenza dal marzo 2013 per un premio unico di €. 50.000,00 e durata di 10 anni, definita “in vigore” dalla stessa GN (doc. n. 42 e doc. n. 33);
2. polizza 71.202.834 decorrente dal il 07.08.12 con premio di € 50.000, pagato tramite un assegno intestato a (polizza stornata dalla GN per mancato pagamento del premio); CP_10
10 3. polizza 71.488.247 decorrente dal 07.05.14, con premio di € 50.000 asseritamente pagato in contanti;
11 4. polizza 71.43.238 decorrente dal 29.01.14, con un premio di € 100.000 di cui produce un assegno di € 65.000 intestato a e versato su un conto corrente Credem;
CP_10
12 5. polizza 71.443.035, decorrente dal 26.03.14, con premio di € 30.010 asseritamente pagato in contanti;
6. polizza 71.231.253 del 08.11.12, con premio di € 50.000 asseritamente pagato in contanti;
7. polizza 71.283.289 del 21.12.13, con premio di € 50.000 asseritamente pagato in contanti;
8. “polizza” senza numero, con effetto dal 31.03.15, sottoscritta il 01.04.2015 e decorrenza 10 anni, per cui asserisce di aver consegnato a € 50.000 in contanti. Parte_1 Parte_5
- detti moduli siano stati tutti firmati da , quale “incaricato”, e dall'Agente Generale Parte_5 di NA IT per GI MI NE IM, ad eccezione della polizza n. 2), che reca il timbro di e la firma di;
Controparte_13 Parte_6
- le quietanze dei pagamenti, sempre su carta intestata di NA IT, siano state sottoscritte tutte da quale “incaricato”; Parte_5
- la GN di Assicurazioni Generali ha riconosciuto come valida ed operativa solo la prima delle 8 polizze sottoscritte da con il , ha annullato la seconda polizza, di cui pur Parte_1 Pt_9 risultava l'ordine, perché il pagamento del premio non sarebbe mai pervenuto, e ha disconosciuto come inesistenti tutte le altre polizze;
In questa sede parte attrice chiede accertarsi l'esistenza e la validità della polizza n. 71.202.834 decorrente dal il 07.08.12 con premio di € 50.000 annullata da e la restituzione, da parte di CP_1 quest'ultima, di tutte le somme versate per l'accensione delle sei polizze inesistenti, per complessivi
€ 330.050,00.
9. - ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostenendo che Controparte_1
non fosse un agente dell'impresa assicuratrice ma un collaboratore del subagente Parte_5
e, successivamente, del fratello UR NI, che soli rispondono Parte_7 del suo operato;
ha prodotto, a comprova di tale circostanza: Contr
- la nomina di ad agente per GI MI;
- l'incarico alla famiglia della subagenzia conferito nel 1994 dagli allora agenti (zio Pt_5 Per_1 del chiamato e che poco dopo fondarono – insieme al – la Euro Pt_4 Per_2 CP_6 gestioni assicurative S.r.l. che conferì incarico ai (pagine 43 e 44 del doc. 15); Pt_5 Contr
- il conferimento di dell'incarico di proprio subagente il 01.10.2011 alla AE NI & figli conferendole i medesimi precedenti poteri ed autorizzazioni (doc.5, 26 e 27); Contr
- scoperte le irregolarità nel 2012 l'agente curò sia il confronto con (ottenendo Parte_5 le sue immediate dimissioni, doc.7) sia l'attività di verifica del portafoglio del proprio collaboratore
(doc.33);
- l'interrogatorio reso da al PM nell'interrogatorio del 02.07.15: “a febbraio del 2012 gli ex Pt_5 agenti generali della IN IT Ferretti Aldo, e mi fanno Parte_2 Parte_4 dare le dimissioni da sub-agente” (doc.19);
- la lettera di risoluzione contrattuale del rapporto professionale inviata nell'anno 2015 dall'agente
UR NI a non da . Parte_5 Controparte_1
Da ciò fa discendere che del fatto illecito del sub-agente possa rispondere ex art. 2049 c.c. CP_17 esclusivamente l'Agente e non già la GN, dovendo ogni preponente rispondere del solo fatto illecito del proprio preposto e non avendo la GN alcun rapporto con il e non Pt_5 avendogli mai conferito alcuna rappresentanza diretta della GN di assicurazioni. Contr A sostegno del suo assunto, avversato da , richiama anche alcuni precedenti Controparte_1 di questo stesso giudicante, sentenze n.744/22 e n. 155/23 Tribunale di GI MI.
Tuttavia nel caso che ci occupa, al contrario che negli altri casi affrontati da questo stesso giudicate, Contr la partecipazione al giudizio dell'agenzia ha consentito di meglio ricostruire anche i rapporti
13 tra la GN di Assicurazione NA IT PA e negli anni antecedenti alla Parte_5 scoperta della truffa, smentendo che la GN sia venuta a conoscenza dell'anomala gestione delle polizze presso la subagenzia di OV affidata a solo in Parte_7 occasione delle richieste risarcitorie avanzate nel 2015 dai risparmiatori truffati.
Contr E' infatti emerso dall'istruttoria documentale che ha segnalato alla Direzione Generale di NA IT alcune gravi irregolarità commesse dal sig. sin dal 20 febbraio 2012 (doc. Parte_5
Contr 18 ), consistenti nell'imputare i pagamenti dei premi ricorrenti non alla polizza iniziale ma alla
Contr stipula di nuove polizze al solo scopo di percepire dalla GN maggiori provvigioni;
Contr allegava alla propria comunicazione la dichiarazione confessoria di (doc. 14 ) e Parte_5 comunicava le sue dimissioni dall'incarico.
Contr Contr La lettera di riscontro, inviata da NA IT a in data 14.3.2012 (doc. 19 ), conferma
Contr che affiancò ad nell'attività di ispezione un funzionario incaricato dalla stessa CP_1 GN, il dott. invitando l' di GI MI ad Testimone_1 Controparte_8 estendere a tutto il portafoglio gestito da l'attività ispettiva. Parte_5
Inoltre, impiegata dell'Agenzia di GI MI all'epoca dei fatti, sentita a Testimone_2 sommarie informazioni nel procedimento penale a carico di (doc. 21 , ha Parte_5 CP_1 dichiarato che gli incontri con i clienti con posizioni assicurative irregolari, dopo la segnalazione di Contr
alla GN, avvenivano alla presenza dell'ispettore di direzione Testimone_1
Quindi la GN NA IT nei due anni successivi, quindi anche successivamente il recesso Contr di dal rapporto di agenzia dell'8 agosto 2012, ha svolto le proprie verifiche sulla subagenzia per tutto quel tempo ha di fatto proseguito la Parte_7 Parte_5 collaborazione con i successivi agenti generali incaricati da IN IT, come emerso da questo stesso giudizio, avendo promosso la stipulazione di polizze, riscosso premi e rilasciato a Parte_10
e quietanze all'interno della subagenzia di OV NT.
[...]
Perciò, al momento della sottoscrizione delle polizze, tra il 7 agosto 2012 ed il mese di marzo 2015,
ha agito come collaboratore della società di famiglia che Parte_5 Parte_7 rappresentava sul territorio l'Agenzia Generale di GI MI di NA IT spa.
In pratica è stato mantenuto all'interno della struttura agenziale di GI MI e Parte_5 ha continuato a promuovere affari per NA IT e, poi, per fino a maggio 2015, CP_1 Contr nonostante il suo operato fosse stato oggetto di segnalazioni (da parte di ) alla GN e verifiche almeno dal febbraio 2012.
Tra l'altro, che operasse per è dimostrato dal fatto che alcune delle polizze Parte_5 CP_1 da lui negoziate sono state riconosciute come valide (n. 71283289 - doc. n. 42) o comunque sono state riconosciute e successivamente annullate (la polizza n. 71202834 - doc. n. 3), sicchè Pt_5 aveva per quelle agito in rappresentanza dell'assicurazione.
[...]
L'attività svolta da all'interno della subagenzia di OV NT (RE) è pure Parte_5 confermata dalla comunicazione inviata a tutti i clienti da parte dell'Agente Generale di IN LI s.p.a., IM NE, in data 18 giugno 2015 (doc. n. 29) con la quale si riconosce che sino a quel momento aveva svolto un incarico all'interno della subagenzia di Parte_5
OV NT (RE).
Ne consegue che la società era a conoscenza del fatto che , già Controparte_1 Parte_5 Contr segnalato per condotte illecite da , avesse continuato ad operare presso sub-agenzia fino a quanto è scoppiato il “caso (sub. docc.ti dal 19 al 24d fascicolo AIG) ma non lo abbia Pt_5 allontanato dalla stessa, giovandosi dei contratti assicurativi dallo stesso procacciati sul territorio (tant'è vero che rispetto alle polizze “esistenti” procacciate da non ha eccepito Parte_5 l'assenza del potere di rappresentanza in capo al “mero” collaboratore del sub-agente).
Pertanto, può concludersi che NA IT PA (ora avesse la possibilità di intervenire ed CP_1 evitare direttamente il comportamento truffaldino del sub-agente mediante un Parte_5
14 maggior controllo dei propri agenti e sub agenti di GI MI, rispetto al cui operato gli ispettori non hanno sollevato specifiche contestazioni, benchè operasse per la Parte_5 subagenzia di famiglia AE e LI snc senza alcun titolo.
Pertanto, dopo la fuoriuscita di dalla AE e LI S.n.c. a febbraio CP_1 Parte_5 2012, avrebbe dovuto vigilare sull'operato dell' di GI MI e dalla sub- Controparte_8 agenzia di OV ne' NT, soprattutto se si considera che tale recesso era stato determinato da precedenti episodi di falsificazione di firme ed estratti conto e duplicazione di contratti, di cui Contr costui si era assunto la totale responsabilità (cfr. doc. 14 ).
Nel corso dell'ispezione i funzionari di avrebbero potuto verificare che CP_1 Parte_5 continuava ad utilizzare moduli della compagnia e a presentarsi al pubblico come rappresentante della stessa anche se non aveva più alcun incarico formale da parte della compagnia;
perciò si ravvisa in capo a che ha reso possibile a ottenere il pieno affidamento della CP_1 Parte_5 clientela, una condotta omissiva colposa agevolativa del fatto illecito commesso da Parte_5 ai danni degli incolpevoli clienti (nello stesso senso si è espresso questo Tribunale, nella persona del giudice Francesca Malgoni, nella sentenza n. 1471/2023 pubblicata il 06.12.2023 - RG n.
633/2022).
Tantomeno è possibile ravvisare nella condotta di quelle caratteristiche di anomalia Parte_1 (collusione) richieste dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata per escludere l'incolpevolezza dell'affidamento e quindi l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto.
Nel caso in esame deve ritenersi che ricorra senz'altro una ipotesi di apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa, che fonda la responsabilità di sia ai sensi dell'art. 2049 c.c. che ai sensi dell'art. Controparte_1
2043 c.c., per aver agevolato la commissione della truffa omettendo la dovuta vigilanza su una subagenzia segnalata per condotte anomale e fraudolente già nel 2012.
10. - Al fine di ottenere la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento del danno sofferto, il cliente è tenuto a provare l'effettivo affidamento al sub-agente delle somme, chieste in restituzione, per l'attivazione delle polizze (Cass., sent. n. 17060 del 4.4.2019).
ha agito in giudizio per far accertare la validità di due polizze, definite quali “esistenti”. Parte_1
La vigenza della prima polizza n. 71283289 con decorrenza dal marzo 2013 per un premio unico di
€. 50.000,00 e durata di 10 anni (doc. n. 42 e doc. n. 33), definita “in vigore” dalla stessa GN, non è contestata.
Invece la polizza n. 71202834 con decorrenza dal settembre 2012 e durata di 10 anni (doc. n. 3), è stata da “stornata senza effetto per mancata contabilizzazione del premio unico di CP_1 perfezionamento di euro 50.000,00”.
ha sostenuto di aver versato il premio relativo alla polizza in questione a mezzo di Parte_1 assegno circolare (doc. 2), tratto dal Credito MIno s.p.a. (CREDEM) a favore di “IN
LI Agenzia Generale di GI MI” e dalla medesima agenzia generale girato per l'incasso, così come si evince dal retro del titolo nella parte riservata alle “girate” dove è indicato per la girata l' “Istituto Nazionale delle Assicurazioni - IT – Ag. Generale GI MI” Con (ente pubblico che venne trasformato in già nel 1992 e non più esistente).
In ogni caso il predetto assegno è stato addebitato su di un conto corrente del quale era Parte_1 contitolare assieme alla madre ed alla sorella (doc. n. 41).
Credito MIno s.p.a. ha confermato la regolarità dell'incasso, affermando che l'assegno circolare sarebbe stato emesso in data 7.8.2012 dall'Agenzia 2 di GI MI del Credem ed accreditato il giorno successivo (8.8.2012) presso la Filiale di OV ne' NT del Credem su un conto corrente riconducibile alla società a cui all'epoca era affidata l'agenzia NA IT di GI
MI (doc. n. 44 “Egregi Signori OR, riscontriamo la Vostra comunicazione in oggetto e rappresentiamo che dalle verifiche esperite è emerso che gli assegni circolari n. 8011064990 e n.
15 8011064991 sono stati emessi in data 07/08/2012 presso l'Agenzia 2 di Controparte_18
e sono stati negoziati il giorno seguente (08/08/2012) presso la Filiale di OV
[...]
NT del Credito MIno SpA. Il versamento è avvenuto sul conto corrente riconducibile alla società alla quale, alla data, era affidata l'Agenzia NA IT di GI MI”).
Perciò, è possibile affermare che sia la polizza NA IT polizza n. 71283289 con decorrenza dal marzo 2013 per un premio unico di €. 50.000,00 e durata di 10 anni (doc. n. 42 e doc. n. 33), sia la polizza n. 71202834 con decorrenza dal settembre 2012 e durata di 10 anni (doc. n. 3), sono entrambe esistenti e vigenti, avendo il cliente sottiscritta l'offerta assicurativa e versato il relativo premio, essendo indifferente che, dopo il pagamento eseguito dal cliente, il subagente abbia o meno provveduto al corretto versamento delle somme dovute alla GN di Assicurazione. Contr
in relazione a questo assegno, ha chiamato in manleva (rectius in regresso) , CP_1 all'epoca della sottoscrizione della polizza agente per IT in GI MI. Contr La ricostruzione cronologica degli eventi, invece, consente di verificare l'estraneità di rispetto a questo rapporto assicurativo.
Ciò che emerge dalla ricostruzione cronologica dei fatti e dai documenti agli atti è che:
- martedì 7.8.2012 tramite il sig. ha firmato la proposta di polizza n. Parte_1 Parte_5 71202834 e ha consegnato a mezzo assegno il premio iniziale di € 50.000,00 al sig. Parte_5 che gli ha rilasciato quietanza;
- il giorno successivo, mercoledì 8.8.2012, ha comunicato, a mezzo pec, ad NA Controparte_4 IT il proprio recesso dal contratto di agenzia in essere con la stessa relativamente all'Agenzia Contr Generale di GI MI (docc. 2 e 8 di );
- lunedì 13.8.2012 la polizza n. 71202834 è divenuta efficace (v. data di inizio di operatività sulla stessa, doc. 3 di parte attrice).
- la firma apposta in calce alla polizza n. 71202834 per l'Agenzia Generale NA IT di GI Contr MI non è quella dei soci di , ma è quella del dott. , in qualità di responsabile Parte_6 della divenuta nuovo agente con effetto dal 10 agosto 2012 (v. Controparte_13 Cont doc. 3 di questa .
Tali circostanze smentiscono la possibilità che la polizza, cha ha acquisito efficacia dal 13.8.2012, possa essere stata firmata dal cliente e dall'intermediario il giorno 7 agosto 2012, ossia prima della sua emissione;
e, in effetti, la data del 7 agosto 2012 è stata inserita manualmente sul documento a differenza di quella del 13.8.2012.
Per questo, nel verbale di consegna dell' di GI MI redatto da (docc. 8 CP_8 CP_4 Cont e 9 di la polizza n. 71202834 non viene menzionata. Contr Ne consegue che tutti gli elementi probatori indicati provano che non possa essere stata ad incassare il titolo, non avendolo ricevuto sotto il suo mandato, né ad emettere la polizza n.
71202834 del 7.8.2012, contenente i riferimenti della nuova società Controparte_13 agente NA IT per GI MI a seguito delle dimissioni di CP_4 Cont Per queste ragioni la domanda di regresso non può essere esercitata da nei confronti di CP_1 per l'incasso dell'assegno circolare Credem n. 8011064991 di € 50.000,00 – premio unico della polizza n. 71202834.
11. - inoltre, ha dichiarato al cliente (doc. n. 23) che non risultano intestate a Controparte_1
le polizze di seguito elencate, nonostante che per esse affermi di aver versato Parte_1 Parte_1
i corrispondenti premi in parte in contanti, in parte tramite l'assegno circolare n. 53–52234155 08
(doc.8), per un importo complessivo di €. 330.050,00:
a) n. 71.483.247/67 di €. 50.010,00 (doc. nn. 4 - 5);
b) n. 71.437.238/36 di €. 100.010,00 (doc. nn. 6 - 8);
16 c) n. 71.499.320/38 di €. 50.010,00 (doc. nn. 9 - 10);
d) n. 71.443.035 di €. 30.010,00 (doc. nn. 11 – 12);
e) n. 71.231.253/79 di €. 50.010,00 (doc. nn. 13 - 14);
f) polizza priva di numero, per la quale in data 31.03.2015 ha versato la somma di €. Parte_1
50.000,00 (doc. nn. 15).
Nello specifico, in relazione alla polizza “inesistente” 71.43.238 decorrente dal 29.01.14, con un premio di € 100.000 OR EN ha fornito a copia del contestato assegno Controparte_1 circolare di € 65.000 intestato a e versato su un conto corrente Credem, regolarmente CP_10 girato per l'incasso da “IN – LI AGENTE GENERALE NERI MASSIMO” (doc 8; doc. n. 31, 36 e 39; doc. nn. 33, 38 e 40).
ha anche fornito la prova dell'addebito nel suo conto corrente dell'assegno circolare in Parte_1 questione (vedi: copia estratto conto , allegata alla corrispondenza prodotta sub. 36 e 39). CP_19
Sebbene l'assegno bancario conserva la natura di titolo di credito la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, tuttavia dagli estratti conto in atti risulta con certezza la fuoriuscita della provvista in coincidenza con l'emissione dell'assegno, fornendo così prova inconfutabile dell'effettivo incasso delle somme indicate nei predetti titoli.
Perciò l'incasso dell'assegno è stato fatto da per conto di NA IT s.p.a., ragion Parte_5 per cui è la stessa NA IT s.p.a. a doverne rispondere e ciò a prescindere dall'uso che Pt_5
ha fatto di quei premi a danno della stessa compagnia assicurativa.
[...]
Se ne conclude che la domanda attorea dovrà essere pacificamente accolta quantomeno in relazione alla ripetizione di indebito per la somma di € 65.000,00.
Per le altre polizze ritenute inesistenti i relativi premi sarebbero stati pagati in contanti.
A sostegno dell'avvenuto pagamento delle polizze ritenute inesistenti, parte attrice ha allegato unicamente le quietanze rilasciate per ciascuna polizza da per conto di NA IT Parte_5
s.p.a. (doc. nn. 7, 10, 12, 14 e 15), che ritiene non esserle opponibili, avendo il Controparte_1 valore di confessioni stragiudiziali nei soli confronti di e non avendo Parte_5 Parte_5
“alcuna veste né potere di rappresentare la GN”.
Perciò la convenuta ha sostenuto che per le predette polizze non vi sarebbe Controparte_1 prova del loro pagamento in contanti, fermo restando che una simile modalità di pagamento è vietata sin dal 2007.
Si osserva, in ordine al valore probatorio della quietanza, che essa fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'accipiens, di un determinato pagamento, costituendo, tra le parti, cioè autore e destinatario della dichiarazione di scienza, confessione stragiudiziale (Cass., sent. n. 5945 del 28.2.2023). Quindi, la piena prova riguarda solo i rapporti tra l'accipiens ed il solvens, mentre nei confronti dei terzi, assumendo, invece, una valenza meramente indiziaria rispetto ai terzi. In una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di causa, la Corte di Cassazione ha ben evidenziato, difatti, che “La quietanza fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'accipens, di un determinato pagamento e per consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro richiamato dal ricorrente (p. 9 del ricorso), essa costituisce "fra le parti" (cioè tra autore e destinatario della dichiarazione di scienza), confessione stragiudiziale che esonera il debitore dal relativo onere probatorio.
E' pacifico, dunque, che la piena prova riguardi solo i rapporti tra il solvens e l'accipiens (Cass.
14/12/2018, n. 32514) e che, invece, nei confronti della società preponente le quietanze abbiano una valenza meramente indiziaria (Cass. 27/10/ 2016, n. 21737); sicché ne è ammessa la prova contraria (Cass. 27/06/2016, n. 13212)”, ulteriormente e significativamente precisando, che
“L'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore
17 finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, varia nella prospettiva della responsabilità del preposto e del preponente. Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del preposto né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. 27/10/2016, n.21737; Cass. n. 27/06/2016, n. 13212)”.
In tal senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione anche con la sentenza n. 32514 del 14.12.2018, affermando che nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito, con la conseguenza che la dichiarazione del promotore sulla ricezione del denaro da parte dell'investitore ha una valenza meramente indiziaria e può essere liberamente contestata dall'intermediario.
Trattasi dunque di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui questo stesso Tribunale ha dato già continuità (sentenza n. 95/2022, Trib GI MI, giudice dott.ssa
Calò Stefania).
Da tanto consegue che le quietanze prodotte con l'atto di citazione non hanno valore di piena prova nei confronti di e IM NE, terzi rispetto all'autore della dichiarazione e Controparte_1 al destinatario di essa, e possono essere, dunque, liberamente valutate.
Ciò posto, si osserva, per stessa ammissione di parte attrice, che le polizze oggetto di causa e le relative quietanze sarebbero state sottoscritte da un soggetto ( , dichiarato Parte_5 responsabile di plurimi episodi di truffa, e per questo condannato dal Tribunale di GI MI con sentenza n. 1261 del 10.12.2018.
Dunque, ai documenti in esame non può essere riconosciuto alcun valore probatorio circa l'avvenuto pagamento dei premi nei confronti di terzi, considerata l'assoluta inattendibilità del soggetto sottoscrittore.
Tra l'latro, non è provato da parte attrice il prelievo di tali somme asseritamente versate in contanti all'intermediario truffatore da un conto o da altro cespite, così che non sussista altro elemento probatorio che corrobori le dichiarazioni in tal senso rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso . Parte_1
Concludendo, sulla base delle complessive acquisizioni processuali, non risultando compiutamente dimostrato l'effettivo pagamento in contanti dei premi chiesti in restituzione, la relativa domanda di restituzione delle somme pagate in contanti non può accogliersi.
12. - Alla luce di tutto quanto sopra, va condannata a riconoscere l'esistenza e validità CP_1 della polizza n. 71202834 con decorrenza dal settembre 2012 e durata di 10 anni (doc. n. 3) e a restituire a le somme versate tramite assegno, pari ad € 65.000,00 in relazione alla Parte_1 polizza “inesistente” n. 71.43.238 decorrente dal 29.01.14, oltre interessi legali dal 09.10.205, data di instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria effettuata ante causam (doc. 24 di parte attrice). Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo e non di azione risarcitoria.
Non è ravvisabile, infine, un concorso di colpa da parte del cliente ex art. 1227 cc per avere consegnato degli assegni circolari a colui che appariva quale subagente di NA IT o aver effettuato dei versamenti in denaro contante, vietati dalla normativa antiriciclaggio e dal Regolamento ISVAP n. 5/06: la violazione di tali discipline, infatti, può comportare l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle stesse, ma non esclude il diritto alla ripetizione di quanto versato sine titulo e provato in giudizio. Contr 13. – Con riferimento alla domanda di manleva esercitata da nei confronti di e dei CP_1 suoi soci, la stessa va rigettata sia in relazione alle polizze esistenti che a quelle non esistenti, se si tiene conto del fatto che le stesse sarebbero state sottoscritte con il tra il giorno 07-10 agosto Pt_5 Cont 2012 e il 30 marzo 2015 e che, quindi, risultano tutte successive alle dimissioni richiesta da al
18 nel febbraio 2012 (ns.doc.7 e 20) e alla comunicazione del 8.8.2012 da parte di Pt_5 [...]
ad NA IT del proprio recesso dal contratto di agenzia in essere con la stessa CP_4 relativamente all' di GI MI (docc. 2 e 8 di questa difesa), rapporto nel Controparte_8 quale le è subentrata l'agenzia nuovo agente con effetto dal 10 Controparte_13 Cont agosto 2012 (v. doc. 3 . Cont L'esclusione di qualsivoglia responsabilità di e dei suoi soci e Parte_2 Pt_4 in ordine ai fatti de quibus assorbe ogni questione relativa alla validità ed operatività della
[...] copertura assicurativa di cui alla polizza AIG IFL0004669.
14. - In base al principio della soccombenza, la convenuta va condannata a Controparte_1 rifondere all'attore le spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, tenendo conto del decisum (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e dell'attività svolta;
l'accoglimento della domanda attorea per una somma inferiore a quella richiesta, determina una parziale soccombenza reciproca che giustifica la compensazione del 30% delle spese di lite. Contr La convenuta è tenuta altresì a rifondere le spese di lite dei terzi chiamati , CP_6 Con nonché quelle di (che vengono liquidate in misura compresa tra i minimi e i medi Pt_4
e comunque inferiore posto che le domande proposte da nei confronti dei terzi avevano CP_1 valore inferiore rispetto a quella proposta dall'attrice nei confronti della convenuta (scaglione da € 26.001,00 ad € 50.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di GI MI, nella persona del giudice monocratico Ersilia Carlucci, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
1) ACCERTA e DICHIARA che la polizza NA IT n. 71202834 con decorrenza dal settembre
2012 e durata di 10 anni, con premio di € 50.000, è esistente ed è regolata dalle condizioni di cui al doc. 3 di parte attrice;
2) ON la convenuta a pagare a , per i titoli di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, la somma di € 65.000,00, oltre interessi legali dal 09.10.2015 al soddisfo e rigetta la domanda di restituzione dell'indebito in ordine alle rimanenti somme;
3) RIGETTA la domanda proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi Controparte_1 chiamati Controparte_20 Parte_2
, E;
[...] Parte_4 Parte_3
4) DICHIARA assorbite le domande proposte nei confronti di Controparte_2
5) ON la convenuta a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida al 70% in € 849,00 per anticipazioni, € 10.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge e compensa il restante 30%;
6) ON la convenuta a pagare ai terzi chiamati Controparte_1 [...]
E Controparte_20 Parte_2 Parte_4
le spese di lite che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre 15% per spese
[...] generali, CPA e IVA se dovute per legge;
7) ON la convenuta a pagare ad le spese di lite che liquida in € 5.500,00 CP_2 per compensi oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge.
GI MI, 09/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ersilia Carlucci
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