CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 717/2022 promossa
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Ciancimino e Delia Cernigliaro. Pt_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Catalano e Laura Sineri. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 25/3/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo ha riconosciuto a
[...] il diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1 comma 8° CP_1
D. Lgs n. 503/1992 a decorrere dal 1° marzo 2019. Tanto sul presupposto dell'accertamento a far data dal mese di febbraio 2018 dei requisiti anagrafici, contributivi richiesti dalla disciplina parola - 61 anni di età e 20 anni di contribuiti - per l'accesso all'anticipo pensionistico e della sussistenza a quella stessa data del requisito sanitario stabilito dall'art. 1 comma 1° Legge n. 222/1984 - applicabile anche alla prestazione in oggetto in forza della circolare n. 82 del 1994 - secondo cui “si Pt_1 considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro , in occupazioni confacente le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”. Ha ritenuto tuttavia che, dovendosi fare applicazione del meccanismo c.d. delle finestre mobili dettato dall'art. 12 del D.L. n. 78/2010 conv. dalla l. n. 122 del 2010, il diritto alla pensione non poteva che decorrere dal mese di marzo 2019. La sentenza di primo grado è stata appellata dall' il quale propone per la prima volta Pt_1 in grado di appello l'inedita ragione di eccezione di improponibilità dell'azione e nel merito oppone la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'anticipo pensionistico soltanto a far data dal 19/2/2020 . Sotto il primo profilo l' ha osservato, sulla scorta della richiamata giurisprudenza CP_2 di legittimità, che in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto indefettibile dell'azione e non elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio , mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile con sindacato esercitabile anche ex officio in qualsiasi grado e stato del procedimento. Sicchè, non risultando nel caso in esame la presentazione della domanda amministrativa , la pretesa azionata , diretta a fare decorrere la prestazione dall'1/3/2019, doveva essere rigettata. Sotto il secondo profilo , poiché il ricorrente era stato riconosciuto invalido in misura non inferiore all'80% soltanto in data del 28/4/2020 ed in forza della domanda amministrativa presentata il 19/2/2020 , la decorrenza della pensione doveva essere postergata all'1/5/2021 in applicazione del sistema delle finestre di accesso sopra menzionato. Il ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'esito della espletata ct.u. medico legale all'udienza odierna uno dei procuratori di parte appellata, l'avv. ha eccepito la indisponibilità della bozza di c.t.u. nel CP_3 termine assegnato, onde ha chiesto la concessione di un termine per controdedurre in merito alle risultanze della c.t.u.. Tale circostanza è risultata priva di rilievo avendo il c.t.u. documentato l'invio della bozza di relazione in data 21/10/2024 al co-difensore avv. Fabrizio Catalano, il quale nulla ha obiettato in merito alle conclusioni dell'indagine peritale .
Tanto premesso il primo motivo di gravame risulta privo di pregio. Nulla quaestio che in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali la previa presentazione della domanda amministrativa configura condizione cui l'ordinamento subordina l'accesso alla tutela giurisdizionale e che, laddove riveste la natura di requisito di proponibilità, determina anche il dies a quo per il riconoscimento della prestazione cui quella è preordinata (Cass. n. 5149/2004). Trattasi tuttavia di una regola generale che conosce deroghe ed eccezioni rispetto a determinate prestazioni nelle quali il diritto matura al realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa. Proprio con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 8° D Lgs n. 503/1992 – spettante per gli uomini al compimento del 60° anno di età con almeno 20 anni di contributi ed in presenza di una invalidità non inferiore all'80% - è stato infatti precisato che la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa (Cass. n. 16829 del 13/06/2023 ; Cass. n. 24617 del 14/08/2023).
Ne consegue l'irrilevanza nella fattispecie della mancanza di una domanda amministrativa coeva e diretta a fare retroagire la prestazione alla data dell'insorgenza dei requisiti di legge. Diversamente fondato si palesa il secondo motivo di impugnazione. In questo caso la doglianza dell' si appunta sulla distorta trasposizione nella Pt_1 fattispecie in esame della regola di giudizio dettata per il riconoscimento della distinta prestazione costituita dall'assegno ordinario di invalidità (Legge n. 222/1984) .
Equivocando il senso della circolare n. 82 del 1994 laddove l' individuava il Pt_1 CP_2 presupposto sanitario dell'invalidità civile sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 comma 1 Legge n. 222/1984, il G.L. ha travisato l'applicazione del criterio da utilizzarsi per la valutazione dell'invalidità – capacità di lavoro – con quello della percentuale di invalidità richiesta per l'una prestazione (67%,) rispetto all'altra (80%). Senza considerare la circostanza , emergente dagli atti, che il neppure risultava CP_1 titolare dell'assegno ordinario essendo stata la relativa domanda oggetto di diniego ammnistrativo dell' in data 11/9/2018 per carenza del requisito contributivo (156 Pt_1 contributi settimanali negli ultimi cinque anni). Si è reso pertanto necessario dare corso alla chiesta c.t.u. medico legale, la cui valutazioni, non assoggettate a critiche o rilievi da alcuna delle parti, hanno condivisibilmete concluso per la sussistenza del requisito sanitario richiesto soltanto a decorrere dal mese di aprile 2020.
Deve allora convenirsi con la doglianza proposta dall' secondo il quale soltanto a CP_2 partire dal mese di maggio 2021 – in applicazione del meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - il ha conseguito il CP_1 diritto alla erogazione della prestazione pensionistica , avendone maturato i requisiti soltanto nel mese di aprile del 2020. Dal che la riforma della sentenza di primo grado ed il conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso di prime cure. Sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. il va tenuto CP_1 indenne dall'onere delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Restano a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 980/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 25 marzo 2022, rigetta la domanda proposta da
[...] ei confronti dell' CP_1 Pt_1
Dichiara non dovute dal le spese dei due gradi del giudizio. CP_1
Lascia definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Pt_1
Palermo 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Michele De Maria