TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3301/2021, avente a oggetto “solo danni a cose”, promossa da:
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Marco BELLUARDO, giusta procura in atti.
APPELLANTE
Contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Controparte_1
(P.I. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Valeria P.IVA_1
PATERMO
APPELLATO
contro
, (C.F. ), residente a [...]C. da Baravitalla n. 2 Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato alla in data 17.09.2021 e a Controparte_1
in data 22.09.2021/02.10.2021, ha impugnato la sentenza del Controparte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Modica n. 277/2021 del 9 agosto 2021, resa a conclusione del procedimento iscritto al n.1123/2020 R.G., depositata e pubblicata in data 09.08.2021, premettendo quanto segue:
-che, con atto di citazione ritualmente notificato esso citava in giudizio la Pt_1 Controparte_1
e al fine di far dichiarare unico responsabile del sinistro
[...] Controparte_2 Controparte_2
verificatosi in data 27.05.2020 e, conseguentemente, condannare il detto e la CP_2 Controparte_1
, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attore, per un ammontare pari
[...]
ad € 7.080,01 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. In
subordine, condannare gli odierni convenuti in solido tra loro a risarcire parte attrice di tutti i danni patiti nella misura ritenuta più congrua, effettuata una valutazione equitativa basata sull'apprezzamento delle circostanze del caso concreto entro il limite di € 7.080,01. All'uopo deduceva: che, in data
27.05.2020, la trattrice agricola John Deere, targata BN609T, di proprietà di Controparte_2
effettuando la manovra di retromarcia, urtava con la ruota posteriore lo spigolo anteriore sinistro del veicolo di , il quale si trovava in sosta sul margine della carreggiata di C. da n Parte_1 Pt_2
Modica. Aggiungeva inoltre che, a causa del sinistro occorso, il proprio veicolo riportava dei danni, i quali venivano quantificati nella somma di € 6.880,01.
- che si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto da controparte e, Controparte_1
in particolare, rilevando che il sinistro oggetto di causa non si era verificato. A sostegno di quanto affermato, la compagnia evidenziava che i danni lamentati erano incompatibili con la descritta dinamica del sinistro. Inoltre, con riguardo alla quantificazione dei danni, precisava che gli stessi, oltre pagina 2 di 6 a non essere stati indicati dettagliatamente, erano altresì sprovvisti di ogni supporto probatorio.
- che, con sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 277/2021 del 9.08.2021 depositata e pubblicata in data 09.08.2021 veniva preliminarmente dichiarata la contumacia di e dunque Controparte_2
rigettata la domanda attrice, in quanto non debitamente provato l'an e, altresì, veniva condannato l'attore al pagamento nei confronti dell'assicurazione delle spese di lite che si liquidavano in € 600,00
oltre spese generali.
Ciò premesso, ha interposto appello, deducendo che il giudice di prime Parte_1
cure non avrebbe spiegato le ragioni che lo hanno indotto ad emettere la decisione impugnata.
Segnatamente, ha rilevato che, in sede di giudizio di primo grado, sarebbe stato immotivatamente disconosciuto il valore della testimonianza assunta, oltre ad essere stata valutata erroneamente la documentazione in atti. Con riferimento ai danni lamentati, ha affermato che gli stessi si sono verificati in conseguenza del sinistro e, che, pertanto, devono essere risarciti.
Instauratosi il contradditorio, a chiesto in via preliminare di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, rigettare integralmente le domande proposte con il contestato atto di appello in quanto illegittime, erronee ed infondate in fatto e in diritto. In via di ulteriore subordine, ha chiesto di ridurre le pretese di parte appellante in esito alle risultanze istruttorie e alle evidenze probatorie e dichiarare la non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a tal proposito esponendo: che il giudice di prime cure ha valutato correttamente i documenti prodotti in giudizio -e posti a fondamento della decisione-, precisando inoltre che dagli stessi può rilevarsi che i danni lamentati sono incompatibili con la dinamica del sinistro, come anche affermato in sede di CTU. Sul punto, ha aggiunto che, da una dettagliata analisi degli elementi di fatto, può rilevarsi che il sinistro non si è mai verificato o comunque non secondo la dinamica indicata dall'appellante. In ordine al quantum, l'appellata, ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di tener conto di quanto in merito affermato dal CTU oltre a chiedere il rigetto del danno da fermo tecnico, essendo privo di alcuna prova.
pagina 3 di 6 ****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, regolarmente citato, Controparte_2
non si è costituito nel procedimento de quo.
Procedendo all'esame del merito, l'appello proposto da deve essere rigettato, Parte_1
per quanto di ragione.
E infatti, da un esame complessivo delle risultanze istruttorie acquisite, può ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure siano condivisibili.
Nel caso di specie, l'appellante ha sostenuto che, in data 27.05.2020, la propria autovettura Jeep Grand
Cherokee tg FS 364 YP -la quale si trovava in sosta lungo il margine della carreggiata di C.da Abbremi
in Modica- veniva urtata durante la fase di retromarcia dalla trattrice tg BN609T, condotta e di proprietà di . Controparte_2
Orbene, sulla scorta dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite, tale dinamica non risulta provata,
rimanendo, pertanto, inverosimile la ricostruzione dei fatti di causa offerta dall'appellante. Al riguardo,
si rappresenta che in atti non risultano elementi suggestivi idonei a suffragare quanto sostenuto da
. In particolare, dalla documentazione fotografica prodotta non appare possibile trarre Pt_1
elementi atti a far desumere con esattezza e con chiarezza lo svolgimento del sinistro occorso. Nello
specifico, non è possibile desumere, da un lato, se i reperti fotografici riproducano effettivamente i veicoli oggetto del giudizio, attesa l'incertezza nell'inquadratura (specialmente con riguardo alla trattrice agricola) e, dall'altro lato, se il luogo in cui si trovavano i veicoli corrisponda a quello indicato dall'appellante, ovvero C. da e, inoltre, se i veicoli fossero posizionati per come descritto Pt_2
dall'appellante.
Parimenti, nessun elemento utile alla ricostruzione dello svolgimento del sinistro può essere desunto dalla prova testimoniale articolata, in quanto le dichiarazioni di (il quale ha Testimone_1
peraltro riferito di un sinistro di lievissima entità, dunque incompatibile con la dinamica invocata,
rispetto al quale non ha nemmeno sentito un botto al momento del contatto), lette alla luce degli pagina 4 di 6 ulteriori elementi oggettivi acquisiti in giudizio, sono prive di ulteriore supporto probatorio, oltre a essere state in sostanza sconfessate, considerato anche, in ordine alla valutazione di non attendibilità
del predetto , che, dalla consultazione delle banche dati assicurative, egli è risultato Tes_1
danneggiato in altri 3 sinistri (del 16/06/2018, 21/05/2020 e 05/11/2020) e testimone in altro sinistro del 13/04/2017.
A tal proposito, giova richiamare la relazione peritale del C.T.U ing. -le cui Persona_1
conclusioni, a cui si fa integrale richiamo, vanno condivise, essendo logicamente coerenti,
puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame dettagliato della documentazione fotografica e rilievi tecnici – da cui emerge che tra il sinistro e i danni lamentati non sussiste nesso causale. Tra le altre cose, il consulente incaricato ha affermato, in modo tranciante, che “l'introflessione del parafango
anteriore sinistro e soprattutto i segni di abrasione, aventi traiettorie longitudinali e paralleli all'asse
del veicolo, risultano incompatibili con la sagoma del pneumatico della trattrice in movimento…” (cfr.
relazione peritale).
Tale dato è stato correttamente ritenuto dirimente ai fini della valutazione di implausibilità dello svolgimento dei fatti per come narrati dall'odierno appellante e della stessa verificazione del sinistro.
E infatti, giova rilevare che grava su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. -tra cui il fatto illecito e il nesso causale con i danni patiti.
Pertanto, si ritiene corretta la decisione impugnata, nella parte in cui ha considerato non dimostrata la relazione causale tra sinistro dedotto e danni reclamati e, dunque, non sufficientemente provata la domanda attorea.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appellata sentenza merita integrale conferma, mentre le spese del giudizio di appello, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Pt_1
, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle
[...]
pagina 5 di 6 questioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione è stata interamente respinta e che la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3301/2021 R.G.
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 277/2021 del Giudice di Pace di
Modica emessa il 9 agosto 2021 e depositata e pubblicata in data 09.08.2021;
3) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, al Parte_1
pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Ragusa, 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3301/2021, avente a oggetto “solo danni a cose”, promossa da:
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Marco BELLUARDO, giusta procura in atti.
APPELLANTE
Contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Controparte_1
(P.I. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Valeria P.IVA_1
PATERMO
APPELLATO
contro
, (C.F. ), residente a [...]C. da Baravitalla n. 2 Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato alla in data 17.09.2021 e a Controparte_1
in data 22.09.2021/02.10.2021, ha impugnato la sentenza del Controparte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Modica n. 277/2021 del 9 agosto 2021, resa a conclusione del procedimento iscritto al n.1123/2020 R.G., depositata e pubblicata in data 09.08.2021, premettendo quanto segue:
-che, con atto di citazione ritualmente notificato esso citava in giudizio la Pt_1 Controparte_1
e al fine di far dichiarare unico responsabile del sinistro
[...] Controparte_2 Controparte_2
verificatosi in data 27.05.2020 e, conseguentemente, condannare il detto e la CP_2 Controparte_1
, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attore, per un ammontare pari
[...]
ad € 7.080,01 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. In
subordine, condannare gli odierni convenuti in solido tra loro a risarcire parte attrice di tutti i danni patiti nella misura ritenuta più congrua, effettuata una valutazione equitativa basata sull'apprezzamento delle circostanze del caso concreto entro il limite di € 7.080,01. All'uopo deduceva: che, in data
27.05.2020, la trattrice agricola John Deere, targata BN609T, di proprietà di Controparte_2
effettuando la manovra di retromarcia, urtava con la ruota posteriore lo spigolo anteriore sinistro del veicolo di , il quale si trovava in sosta sul margine della carreggiata di C. da n Parte_1 Pt_2
Modica. Aggiungeva inoltre che, a causa del sinistro occorso, il proprio veicolo riportava dei danni, i quali venivano quantificati nella somma di € 6.880,01.
- che si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto da controparte e, Controparte_1
in particolare, rilevando che il sinistro oggetto di causa non si era verificato. A sostegno di quanto affermato, la compagnia evidenziava che i danni lamentati erano incompatibili con la descritta dinamica del sinistro. Inoltre, con riguardo alla quantificazione dei danni, precisava che gli stessi, oltre pagina 2 di 6 a non essere stati indicati dettagliatamente, erano altresì sprovvisti di ogni supporto probatorio.
- che, con sentenza del Giudice di Pace di Modica n. 277/2021 del 9.08.2021 depositata e pubblicata in data 09.08.2021 veniva preliminarmente dichiarata la contumacia di e dunque Controparte_2
rigettata la domanda attrice, in quanto non debitamente provato l'an e, altresì, veniva condannato l'attore al pagamento nei confronti dell'assicurazione delle spese di lite che si liquidavano in € 600,00
oltre spese generali.
Ciò premesso, ha interposto appello, deducendo che il giudice di prime Parte_1
cure non avrebbe spiegato le ragioni che lo hanno indotto ad emettere la decisione impugnata.
Segnatamente, ha rilevato che, in sede di giudizio di primo grado, sarebbe stato immotivatamente disconosciuto il valore della testimonianza assunta, oltre ad essere stata valutata erroneamente la documentazione in atti. Con riferimento ai danni lamentati, ha affermato che gli stessi si sono verificati in conseguenza del sinistro e, che, pertanto, devono essere risarciti.
Instauratosi il contradditorio, a chiesto in via preliminare di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, rigettare integralmente le domande proposte con il contestato atto di appello in quanto illegittime, erronee ed infondate in fatto e in diritto. In via di ulteriore subordine, ha chiesto di ridurre le pretese di parte appellante in esito alle risultanze istruttorie e alle evidenze probatorie e dichiarare la non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a tal proposito esponendo: che il giudice di prime cure ha valutato correttamente i documenti prodotti in giudizio -e posti a fondamento della decisione-, precisando inoltre che dagli stessi può rilevarsi che i danni lamentati sono incompatibili con la dinamica del sinistro, come anche affermato in sede di CTU. Sul punto, ha aggiunto che, da una dettagliata analisi degli elementi di fatto, può rilevarsi che il sinistro non si è mai verificato o comunque non secondo la dinamica indicata dall'appellante. In ordine al quantum, l'appellata, ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di tener conto di quanto in merito affermato dal CTU oltre a chiedere il rigetto del danno da fermo tecnico, essendo privo di alcuna prova.
pagina 3 di 6 ****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, regolarmente citato, Controparte_2
non si è costituito nel procedimento de quo.
Procedendo all'esame del merito, l'appello proposto da deve essere rigettato, Parte_1
per quanto di ragione.
E infatti, da un esame complessivo delle risultanze istruttorie acquisite, può ritenersi che le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure siano condivisibili.
Nel caso di specie, l'appellante ha sostenuto che, in data 27.05.2020, la propria autovettura Jeep Grand
Cherokee tg FS 364 YP -la quale si trovava in sosta lungo il margine della carreggiata di C.da Abbremi
in Modica- veniva urtata durante la fase di retromarcia dalla trattrice tg BN609T, condotta e di proprietà di . Controparte_2
Orbene, sulla scorta dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite, tale dinamica non risulta provata,
rimanendo, pertanto, inverosimile la ricostruzione dei fatti di causa offerta dall'appellante. Al riguardo,
si rappresenta che in atti non risultano elementi suggestivi idonei a suffragare quanto sostenuto da
. In particolare, dalla documentazione fotografica prodotta non appare possibile trarre Pt_1
elementi atti a far desumere con esattezza e con chiarezza lo svolgimento del sinistro occorso. Nello
specifico, non è possibile desumere, da un lato, se i reperti fotografici riproducano effettivamente i veicoli oggetto del giudizio, attesa l'incertezza nell'inquadratura (specialmente con riguardo alla trattrice agricola) e, dall'altro lato, se il luogo in cui si trovavano i veicoli corrisponda a quello indicato dall'appellante, ovvero C. da e, inoltre, se i veicoli fossero posizionati per come descritto Pt_2
dall'appellante.
Parimenti, nessun elemento utile alla ricostruzione dello svolgimento del sinistro può essere desunto dalla prova testimoniale articolata, in quanto le dichiarazioni di (il quale ha Testimone_1
peraltro riferito di un sinistro di lievissima entità, dunque incompatibile con la dinamica invocata,
rispetto al quale non ha nemmeno sentito un botto al momento del contatto), lette alla luce degli pagina 4 di 6 ulteriori elementi oggettivi acquisiti in giudizio, sono prive di ulteriore supporto probatorio, oltre a essere state in sostanza sconfessate, considerato anche, in ordine alla valutazione di non attendibilità
del predetto , che, dalla consultazione delle banche dati assicurative, egli è risultato Tes_1
danneggiato in altri 3 sinistri (del 16/06/2018, 21/05/2020 e 05/11/2020) e testimone in altro sinistro del 13/04/2017.
A tal proposito, giova richiamare la relazione peritale del C.T.U ing. -le cui Persona_1
conclusioni, a cui si fa integrale richiamo, vanno condivise, essendo logicamente coerenti,
puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame dettagliato della documentazione fotografica e rilievi tecnici – da cui emerge che tra il sinistro e i danni lamentati non sussiste nesso causale. Tra le altre cose, il consulente incaricato ha affermato, in modo tranciante, che “l'introflessione del parafango
anteriore sinistro e soprattutto i segni di abrasione, aventi traiettorie longitudinali e paralleli all'asse
del veicolo, risultano incompatibili con la sagoma del pneumatico della trattrice in movimento…” (cfr.
relazione peritale).
Tale dato è stato correttamente ritenuto dirimente ai fini della valutazione di implausibilità dello svolgimento dei fatti per come narrati dall'odierno appellante e della stessa verificazione del sinistro.
E infatti, giova rilevare che grava su chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. -tra cui il fatto illecito e il nesso causale con i danni patiti.
Pertanto, si ritiene corretta la decisione impugnata, nella parte in cui ha considerato non dimostrata la relazione causale tra sinistro dedotto e danni reclamati e, dunque, non sufficientemente provata la domanda attorea.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appellata sentenza merita integrale conferma, mentre le spese del giudizio di appello, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Pt_1
, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle
[...]
pagina 5 di 6 questioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione è stata interamente respinta e che la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3301/2021 R.G.
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 277/2021 del Giudice di Pace di
Modica emessa il 9 agosto 2021 e depositata e pubblicata in data 09.08.2021;
3) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, al Parte_1
pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Ragusa, 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6