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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 779/2025
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 779/2025
All'udienza del 16/10/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa ER Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Lippi in sostituzione dell'avv. Boldrini e per parte resistente l'avv.
Greco;
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa;
L'avv. Lippi produce la sentenza della Corte di Appello di cui all'RG 492/2024 e insiste come da ricorso;
L'avv. Greco si riporta alla comparsa costitutiva;
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 7 N. R.G.L. 779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ER Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 779/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13 maggio 2025 rilevava che l' aveva proceduto alla revoca Parte_1 CP_1 della prestazione attinente all'assegno sociale cat. AS n. 04503692 con riguardo al periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2019 a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2017, domandando la restituzione di un indebito pari ad €.10.459,93 (ovvero €.16.413, 54 al netto del controcredito di €.5.953,74 che parte ricorrente vantava per il ricalcolo dell'assegno sociale dal
1.1.2018 con ricomprensione della maggiorazione sociale e di quella prevista dall'art. 38 L. 448/2001), senza aver mai proceduto alla previa sospensione della prestazione, in conformità all'art. 35 comma 10 bis D.L. 217/2008, conv. in L. 14/2009. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi non dovuta la somma di cui all'indebito per €.16.413, 54 e condannarsi controparte al pagamento di quanto illegittimamente trattenuto.
pagina 2 di 7 Con comparsa del 3 luglio 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che in data 12.7.2021 era CP_1 stato notificato l'avviso di sospensione per mancata dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017, senza che nei 60 giorni successivi parte ricorrente avesse provveduto a comunicare i redditi, sì che il ricorso era infondato. Concludeva domandava il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In primo luogo, va rilevato, in fatto, che tutti gli elementi rilevanti per la decisione della controversia sono pacifici tra le parti. In particolare, l' costituendosi ha espressamente riconosciuto che CP_1
era titolare di assegno sociale, che nel periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2019 tale Parte_1 assegno sia stato revocato per mancata dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, così come di aver domandato la restituzione dell'indebito percepito dalla controparte, nell'esatta quantificazione di cui al ricorso e previa detrazione di un controcredito, anch'esso non oggetto di alcuna contestazione, nemmeno in punto quantum.
In ordine all'omessa contestazione dei fatti dedotti da parte resistente, deve rilevarsi che parte ricorrente in seno alla prima difesa utile (prima udienza) nulla ha contestato in ordine all'avvenuta comunicazione del preavviso di sospensione dell'assegno sociale, elemento anch'esso divenuto pacifico.
Piuttosto le parti controvertono in diritto in ordine alla legittimità dell'avvenuta revoca dell'assegno sociale, risultando in tesi di parte ricorrente necessario e requisito imprescindibile di legittimità la previa sospensione dell'erogazione del beneficio mentre in tesi di parte resistente l'operato è conforme alla normativa vigente in quanto è stato notificato il preavviso di sospensione, senza che parte ricorrente abbia comunicato, nei 60 giorni successivi, i redditi di competenza dell'anno 2017. Detto in altri termini la questione controversia riguarda la possibilità per l' di procedere alla revoca CP_1 dell'assegno, non già dopo aver sospeso effettivamente la sua erogazione e dato termine di 60 giorni all'interessato per integrare la dichiarazione dei redditi carente, bensì dopo aver notificato un preavviso di sospensione ed assegnato il suddetto termine, senza che in fatto la prestazione in erogazione sia mai stata sospesa, anche tale ultimo elemento è, infatti, pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c., in quanto l' costituendosi nulla ha contestato sul fatto omissivo dedotto dalla controparte ed attinente alla CP_1
mancata sospensione della prestazione (quale elemento di fatto).
pagina 3 di 7 In diritto va richiamato quanto già affermato dalla Corte di Appello di Torino (sentenza n. 668/2019 del
13/08/2019) che ha censurato il principio di diritto (con riforma della sentenza di prime cure) affermato dal Tribunale in sede di primo grado nei seguenti termini:
“La norma intende evitare che il pensionato inadempiente subisca la sanzione della perdita definitiva della prestazione prima del decorso del termine di 60 giorni, concesso al fine di provvedere agli adempimenti richiesti . Per il decorso del predetto termine dilatorio appariva sufficiente la comunicazione della sospensione, anche se, di fatto, l' continuava provvisoriamente ad erogare CP_2
la prestazione, poiché il destinatario veniva ritualmente informato delle conseguenze della sua inerzia…”
sancendo che:
L'art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009 – introdotto dall'art. 13 del D.L.
78/2010, conv. in L. 122/2010 – stabilisce quanto segue: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della Legge 30.12.1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”. La violazione da parte dell'assicurato dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali, nei tempi e nei modi stabiliti dagli Enti, è sanzionata con la revoca della prestazione e il recupero di quanto erogato. Tuttavia, il meccanismo voluto dal legislatore prevede che la revoca sia preceduta dalla sospensione della prestazione, disposta dall'Ente e che, nel termine di 60 giorni da tale provvedimento, l'assicurato possa adempiere tardivamente all'obbligo di comunicazione senza incorrere nella revoca della prestazione, sebbene l'inoltro dei dati reddituali in questo modo avvenga
pagina 4 di 7 non solo oltre il termine originariamente previsto, ma con un ritardo che è variabile poiché dipende dal momento in cui è disposta la sospensione da parte dell'Ente. Tale ultimo provvedimento, nello schema voluto dal legislatore, precede la revoca ed, evidentemente, costituisce un provvedimento cautelativo per l'Ente ed un avvertimento per l'assicurato. Nel caso di specie, detta sospensione non è mai stata disposta dall' con la conseguenza che non può dirsi integrata la fattispecie normativa, CP_1
e il ritardo con cui l'assicurata ha adempiuto al proprio obbligo non assume quel rilievo al quale, nella previsione normativa, fa seguito una conseguenza evidentemente di carattere sanzionatorio, costituita dalla revoca della prestazione e dal recupero di quanto versato medio tempore, il cui carattere giustifica una lettura della norma di stretta interpretazione (in questo senso, v. App. Torino
R.G. 723/2017)..
Orbene, il caso di specie è del tutto identico a quello già deciso dalla Corte di Appello nel caso sopra richiamato e va sussunto nell'alveo del medesimo principio di diritto, ovvero che in assenza di concreta sospensione dell'erogazione della prestazione, nessuna revoca può essere disposta da parte dell' . CP_1
La sospensione materiale dall'erogazione del beneficio è l'unico elemento che fa decorrere il termine di
60 giorni entro il quale l'interessato deve integrare le carenze attinenti alla comunicazione dei propri redditi, sì che in mancanza di tale sospensione non decorre il relativo termine, né sussiste alcuna possibilità di revoca della prestazione.
Il preavviso di sospensione non è atto equiparabile alla materiale sospensione in quanto la normativa è chiara nel suo tenore testuale e prevede, non già una mera comunicazione di preavviso, bensì una materiale ed effettiva sospensione della prestazione in corso di erogazione. Al tenore testuale della normativa si aggiungono argomenti di ordine logico-sistematico in quanto la comunicazione attinente al preavviso di sospensione può non entrare nell'effettiva sfera di conoscenza dell'interessato, come peraltro avvenuto nel caso di specie. E' indubbio, infatti, che l' abbia regolarmente notificato CP_1 secondo le norme di legge la comunicazione contenente il preavviso di sospensione dall'erogazione dell'assegno, tuttavia, tale comunicazione non è stata effettivamente ritirata dal destinatario, tanto che la stessa parte resistente evidenzia che il perfezionamento della comunicazione è avvenuto per compiuta giacenza. Ebbene i delicati interessi che vengono tutelati con l'assegno sociale hanno indotto il legislatore a prevedere una normativa chiara e univoca che prevede la sospensione della prestazione, elemento che è altro da una comunicazione al luogo formale di residenza o domicilio dell'interessato.
Infatti, se è vero che l'assegno sociale ha una natura assistenziale, volta alla tutela di persone in stato di pagina 5 di 7 difficoltà economica, è indubbio che la mancata erogazione incide su un diritto primario ed esistenziale del soggetto, sì che egli, al di là della diligenza e perizia con cui controlli la posta che gli pervenga presso la propria residenza/domicilio non può non avvedersi dell'intervenuta sospensione delle somme con conseguente necessaria verifica presso l' della propria posizione. Detto in altri termini, non CP_1 sembra che il legislatore abbia utilizzato il termine “sospensione” in maniera impropria, né che la
“sospensione” possa essere sostituita da qualsiasi comunicazione di “sospensione” o di “preavviso di sospensione”, ciò che deve avvenire in via preliminare da parte dell' per il rispetto della CP_1 normativa vigente è la materiale ed effettiva sospensione dall'erogazione della prestazione mentre la comunicazione, quale preavviso di sospensione, può essere utile ma non elemento sufficiente a integrare la sospensione prevista dalla normativa sopra richiamata per la successiva revoca.
Ne consegue che il ricorso va integralmente accolto dovendosi accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun indebito da parte di nei confronti dell' non risultando conforme alla Parte_1 CP_1
normativa vigente la revoca in assenza di precedente materiale sospensione della prestazione per cui è causa, nonché condannarsi l' al pagamento in favore di controparte della somma di €.5.953,74, CP_1 risultando indebita la compensazione applicata da parte resistente sull'assunto maggior debito della controparte accertato come insussistente nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00 in forza del valore della domanda di accertamento accolta di parte ricorrente (€.16.413,54) e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale sottesa alla domanda avanzata con un'unica eccezione giuridica determinante nell'accoglimento della domanda di parte ricorrente, la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.2.697,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di €.16.413,54 di cui in parte motiva da parte di
(C.F. ) nei confronti dell' (C.F. ); Parte_1 C.F._1 CP_1 P.IVA_1
- condanna l' (C.F. ) al pagamento della somma di €.5.953,74 nei confronti di CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) per i motivi di cui in parte motiva;
Parte_1 C.F._1
- condanna l' (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore CP_1 P.IVA_1
di (C.F. ), che liquida nella misura di €.2.697,00 per Parte_1 C.F._1
compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Boldrini (C.F. . C.F._2
Ivrea, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa ER Papalia
pagina 7 di 7
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 779/2025
All'udienza del 16/10/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa ER Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Lippi in sostituzione dell'avv. Boldrini e per parte resistente l'avv.
Greco;
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa;
L'avv. Lippi produce la sentenza della Corte di Appello di cui all'RG 492/2024 e insiste come da ricorso;
L'avv. Greco si riporta alla comparsa costitutiva;
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 7 N. R.G.L. 779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ER Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 779/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13 maggio 2025 rilevava che l' aveva proceduto alla revoca Parte_1 CP_1 della prestazione attinente all'assegno sociale cat. AS n. 04503692 con riguardo al periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2019 a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2017, domandando la restituzione di un indebito pari ad €.10.459,93 (ovvero €.16.413, 54 al netto del controcredito di €.5.953,74 che parte ricorrente vantava per il ricalcolo dell'assegno sociale dal
1.1.2018 con ricomprensione della maggiorazione sociale e di quella prevista dall'art. 38 L. 448/2001), senza aver mai proceduto alla previa sospensione della prestazione, in conformità all'art. 35 comma 10 bis D.L. 217/2008, conv. in L. 14/2009. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi non dovuta la somma di cui all'indebito per €.16.413, 54 e condannarsi controparte al pagamento di quanto illegittimamente trattenuto.
pagina 2 di 7 Con comparsa del 3 luglio 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che in data 12.7.2021 era CP_1 stato notificato l'avviso di sospensione per mancata dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017, senza che nei 60 giorni successivi parte ricorrente avesse provveduto a comunicare i redditi, sì che il ricorso era infondato. Concludeva domandava il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In primo luogo, va rilevato, in fatto, che tutti gli elementi rilevanti per la decisione della controversia sono pacifici tra le parti. In particolare, l' costituendosi ha espressamente riconosciuto che CP_1
era titolare di assegno sociale, che nel periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2019 tale Parte_1 assegno sia stato revocato per mancata dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, così come di aver domandato la restituzione dell'indebito percepito dalla controparte, nell'esatta quantificazione di cui al ricorso e previa detrazione di un controcredito, anch'esso non oggetto di alcuna contestazione, nemmeno in punto quantum.
In ordine all'omessa contestazione dei fatti dedotti da parte resistente, deve rilevarsi che parte ricorrente in seno alla prima difesa utile (prima udienza) nulla ha contestato in ordine all'avvenuta comunicazione del preavviso di sospensione dell'assegno sociale, elemento anch'esso divenuto pacifico.
Piuttosto le parti controvertono in diritto in ordine alla legittimità dell'avvenuta revoca dell'assegno sociale, risultando in tesi di parte ricorrente necessario e requisito imprescindibile di legittimità la previa sospensione dell'erogazione del beneficio mentre in tesi di parte resistente l'operato è conforme alla normativa vigente in quanto è stato notificato il preavviso di sospensione, senza che parte ricorrente abbia comunicato, nei 60 giorni successivi, i redditi di competenza dell'anno 2017. Detto in altri termini la questione controversia riguarda la possibilità per l' di procedere alla revoca CP_1 dell'assegno, non già dopo aver sospeso effettivamente la sua erogazione e dato termine di 60 giorni all'interessato per integrare la dichiarazione dei redditi carente, bensì dopo aver notificato un preavviso di sospensione ed assegnato il suddetto termine, senza che in fatto la prestazione in erogazione sia mai stata sospesa, anche tale ultimo elemento è, infatti, pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c., in quanto l' costituendosi nulla ha contestato sul fatto omissivo dedotto dalla controparte ed attinente alla CP_1
mancata sospensione della prestazione (quale elemento di fatto).
pagina 3 di 7 In diritto va richiamato quanto già affermato dalla Corte di Appello di Torino (sentenza n. 668/2019 del
13/08/2019) che ha censurato il principio di diritto (con riforma della sentenza di prime cure) affermato dal Tribunale in sede di primo grado nei seguenti termini:
“La norma intende evitare che il pensionato inadempiente subisca la sanzione della perdita definitiva della prestazione prima del decorso del termine di 60 giorni, concesso al fine di provvedere agli adempimenti richiesti . Per il decorso del predetto termine dilatorio appariva sufficiente la comunicazione della sospensione, anche se, di fatto, l' continuava provvisoriamente ad erogare CP_2
la prestazione, poiché il destinatario veniva ritualmente informato delle conseguenze della sua inerzia…”
sancendo che:
L'art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009 – introdotto dall'art. 13 del D.L.
78/2010, conv. in L. 122/2010 – stabilisce quanto segue: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della Legge 30.12.1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”. La violazione da parte dell'assicurato dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali, nei tempi e nei modi stabiliti dagli Enti, è sanzionata con la revoca della prestazione e il recupero di quanto erogato. Tuttavia, il meccanismo voluto dal legislatore prevede che la revoca sia preceduta dalla sospensione della prestazione, disposta dall'Ente e che, nel termine di 60 giorni da tale provvedimento, l'assicurato possa adempiere tardivamente all'obbligo di comunicazione senza incorrere nella revoca della prestazione, sebbene l'inoltro dei dati reddituali in questo modo avvenga
pagina 4 di 7 non solo oltre il termine originariamente previsto, ma con un ritardo che è variabile poiché dipende dal momento in cui è disposta la sospensione da parte dell'Ente. Tale ultimo provvedimento, nello schema voluto dal legislatore, precede la revoca ed, evidentemente, costituisce un provvedimento cautelativo per l'Ente ed un avvertimento per l'assicurato. Nel caso di specie, detta sospensione non è mai stata disposta dall' con la conseguenza che non può dirsi integrata la fattispecie normativa, CP_1
e il ritardo con cui l'assicurata ha adempiuto al proprio obbligo non assume quel rilievo al quale, nella previsione normativa, fa seguito una conseguenza evidentemente di carattere sanzionatorio, costituita dalla revoca della prestazione e dal recupero di quanto versato medio tempore, il cui carattere giustifica una lettura della norma di stretta interpretazione (in questo senso, v. App. Torino
R.G. 723/2017)..
Orbene, il caso di specie è del tutto identico a quello già deciso dalla Corte di Appello nel caso sopra richiamato e va sussunto nell'alveo del medesimo principio di diritto, ovvero che in assenza di concreta sospensione dell'erogazione della prestazione, nessuna revoca può essere disposta da parte dell' . CP_1
La sospensione materiale dall'erogazione del beneficio è l'unico elemento che fa decorrere il termine di
60 giorni entro il quale l'interessato deve integrare le carenze attinenti alla comunicazione dei propri redditi, sì che in mancanza di tale sospensione non decorre il relativo termine, né sussiste alcuna possibilità di revoca della prestazione.
Il preavviso di sospensione non è atto equiparabile alla materiale sospensione in quanto la normativa è chiara nel suo tenore testuale e prevede, non già una mera comunicazione di preavviso, bensì una materiale ed effettiva sospensione della prestazione in corso di erogazione. Al tenore testuale della normativa si aggiungono argomenti di ordine logico-sistematico in quanto la comunicazione attinente al preavviso di sospensione può non entrare nell'effettiva sfera di conoscenza dell'interessato, come peraltro avvenuto nel caso di specie. E' indubbio, infatti, che l' abbia regolarmente notificato CP_1 secondo le norme di legge la comunicazione contenente il preavviso di sospensione dall'erogazione dell'assegno, tuttavia, tale comunicazione non è stata effettivamente ritirata dal destinatario, tanto che la stessa parte resistente evidenzia che il perfezionamento della comunicazione è avvenuto per compiuta giacenza. Ebbene i delicati interessi che vengono tutelati con l'assegno sociale hanno indotto il legislatore a prevedere una normativa chiara e univoca che prevede la sospensione della prestazione, elemento che è altro da una comunicazione al luogo formale di residenza o domicilio dell'interessato.
Infatti, se è vero che l'assegno sociale ha una natura assistenziale, volta alla tutela di persone in stato di pagina 5 di 7 difficoltà economica, è indubbio che la mancata erogazione incide su un diritto primario ed esistenziale del soggetto, sì che egli, al di là della diligenza e perizia con cui controlli la posta che gli pervenga presso la propria residenza/domicilio non può non avvedersi dell'intervenuta sospensione delle somme con conseguente necessaria verifica presso l' della propria posizione. Detto in altri termini, non CP_1 sembra che il legislatore abbia utilizzato il termine “sospensione” in maniera impropria, né che la
“sospensione” possa essere sostituita da qualsiasi comunicazione di “sospensione” o di “preavviso di sospensione”, ciò che deve avvenire in via preliminare da parte dell' per il rispetto della CP_1 normativa vigente è la materiale ed effettiva sospensione dall'erogazione della prestazione mentre la comunicazione, quale preavviso di sospensione, può essere utile ma non elemento sufficiente a integrare la sospensione prevista dalla normativa sopra richiamata per la successiva revoca.
Ne consegue che il ricorso va integralmente accolto dovendosi accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun indebito da parte di nei confronti dell' non risultando conforme alla Parte_1 CP_1
normativa vigente la revoca in assenza di precedente materiale sospensione della prestazione per cui è causa, nonché condannarsi l' al pagamento in favore di controparte della somma di €.5.953,74, CP_1 risultando indebita la compensazione applicata da parte resistente sull'assunto maggior debito della controparte accertato come insussistente nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00 in forza del valore della domanda di accertamento accolta di parte ricorrente (€.16.413,54) e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale sottesa alla domanda avanzata con un'unica eccezione giuridica determinante nell'accoglimento della domanda di parte ricorrente, la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.2.697,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di €.16.413,54 di cui in parte motiva da parte di
(C.F. ) nei confronti dell' (C.F. ); Parte_1 C.F._1 CP_1 P.IVA_1
- condanna l' (C.F. ) al pagamento della somma di €.5.953,74 nei confronti di CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) per i motivi di cui in parte motiva;
Parte_1 C.F._1
- condanna l' (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore CP_1 P.IVA_1
di (C.F. ), che liquida nella misura di €.2.697,00 per Parte_1 C.F._1
compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Boldrini (C.F. . C.F._2
Ivrea, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa ER Papalia
pagina 7 di 7