Articolo 5 della Legge 22 ottobre 1976, n. 750
Articolo 4
Versione
16 novembre 1976
Art. 5.
Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli ed associati.

Entrata in vigore il 16 novembre 1976