Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1566 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/12/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi dichiarano di non volersi conciliare e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento.
c) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, nella cui abitazione sita in Uta, via Francesco Sanna
n. 7, conserverà la residenza.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale condividendo le decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del figlio garantendo lui un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori i quali provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
d) La casa coniugale sita in Uta, alla via Francesco Sanna n. 7, di proprietà del minore, sarà assegnata alla IG in ragione del Parte_1 collocamento prevalente presso di essa del minore.
Pag. 2 di 3 e) Il padre , salvo diverso accordo tra le parti, potrà trascorrere con CP_1 il figlio due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì dalle 16:30 alle 19:30
e, alternativamente con la madre, per due volte al mese il sabato o la domenica per l'intera giornata, dalle ore 10:00 alle ore 19:30.
Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre un periodo consecutivo di una settimana, che verrà comunicato con preavviso entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
f) Il signor corrisponderà alla IG , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento per il figlio minore l'importo di € 250,00 mensili, da Per_1 adeguarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il 15 di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del
50% di natura scolastica, medica, sanitaria, sportiva, previamente concordate e documentate, salvo le urgenti, secondo il protocollo CNF.
g) L'assegno unico erogato in favore del minore sarà percepito nella Per_1 misura del 100% dalla IG . Parte_1
h) Il finanziamento n. 0704-000000375357 aperto con AGOS e il finanziamento aperto con TRONY, entrambi contratti nell'interesse della famiglia ed intestati alla IG , rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del Pt_1
50% sino a loro estinzione, prevista rispettivamente per il primo ad agosto 2033
e per il secondo a novembre 2028.
In particolare il signor si obbliga a corrispondere alla IG CP_1 Pt_1 la quota di sua competenza pari ad € 186,50 mediante accredito entro il giorno
15 di ciascun mese presso il conto corrente intestato alla IG . Pt_1
Il signor si obbliga altresì alla rifusione della somma di € 60,00 CP_1 mensili per spese di utenza telefonica e assicurazioni auto, per un complessivo importo di € 246,50 al mese.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3