Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dr. Giuseppe Rini Presidente
D.ssa Rossana Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'esito dell'udienza cartolare del 5.06.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Ludovico Ariosto n. 28V, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Manto, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bagheria, via Paolo Borsellino n.24, presso lo studio dell'Avv.
Letizia Scardina, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data 31.08.2000 a Bagheria, regolarmente trascritto CP_1
nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2000, al n. 140, P. II, Serie
A, Ufficio 1, dal quale sono nati i figli , nato a [...] il Persona_1
20.07.2004 e nata a [...] il [...], prevendendo le seguenti CP_2
CP_ condizioni: affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno;
onere per il ricorrente di corrispondere un assegno mensile, quale contributo al mantenimento della figlia minore, di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
revoca dell'assegno di mantenimento previsto, in sede di separazione dei coniugi, per il figlio maggiorenne , Per_1
poiché divenuto economicamente autosufficiente, nonché restituzione degli importi corrisposti a titolo di mantenimento del figlio a far data dal 4.6.2024, pari a € 1.500,00; assegnazione temporanea della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita a Bagheria in via Michele Reina n. 26, alla resistente, perché vi abiti con la figlia CP_1
minore; revoca della condizione di cui all'ultimo capoverso del punto 8.a) di cui agli accordi di separazione.
Con comparsa, depositata in data 11.2.2025, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio ed alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, chiedendo, Persona_1
tuttavia, il rigetto delle domande relative alla revoca della condizione di cui al punto 8.a) degli accordi di separazione ed alla restituzione del contributo al mantenimento del figlio, versato in eccesso dal 4.06.2024. La resistente, quindi, ha chiesto di confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione CP_2
prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del ricorrente l'onere di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di € 350,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
di CP_2
pagina 2 di 4 disporre l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Bagheria in via Michele Reina
n. 26, per abitarvi insieme alla figlia.
Inoltre, la resistente ha chiesto “nella non temuta ipotesi in cui dovessero ritenersi fondate la domanda di parte ricorrente, dichiararne l'estinzione totale o parziale delle somme vantate,
o comunque spettanti, al ricorrente per intervenuta compensazione con la somma di €
3.019,85 di cui è creditrice la sig.ra nei suoi confronti per omesso CP_1 versamento del contributo di mantenimento”
Con istanza congiunta, depositata in data 30.05.2025, le parti, rappresentando di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo sulle condizioni del divorzio, depositato unitamente all'istanza, hanno chiesto la trasformazione del rito e la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 30.05.2025, il Giudice delegato ha disposto la trasformazione del rito da divorzio contezioso a congiunto, rinviando all'udienza “cartolare” del 5.06.2025.
All'udienza del 5.06.2025, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.
51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo di trasformazione, depositato in data 30.05.2025; il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione giudiziale trasformata n.730/2022;
-la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con decreto n.
2306/2023 del 26.01.2023 e depositato il 3.02.2023;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
pagina 3 di 4 I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo sottoscritto il 21.5.2025 e depositato in data 30.05.2025, ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025, che si intendono integralmente richiamate.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, l'ascolto della figlia minore deve ritenersi superfluo (art. 473bis.4 cpc).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 31.08.2000 a
Bagheria, da nato a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Bagheria, anno 2000, al n.140, parte II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo, depositato in data 30.05.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 5.06.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 13.6.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est
Claudia Musola
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