Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 758/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 14/01/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore E
+ 1 CP_1
- convenuto Alle ore 11.15, nessuno è comparso.
Il Giudice decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue, pronunciando la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa iscritta al n. 758/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Fabio Massa e dall' Avv. Giusy Ascolese
- appellante
e
(c.f.: ), con sede come in atti CP_1 P.IVA_1
- appellata contumace nonché
, res.te come in atti Controparte_2
-appellato contumace
1
L' appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, 2° comma c.p.c..
Ed invero, l'appellante ritualmente costituitosi, non è comparso Parte_1
alla prima udienza fissata per il 12 settembre 2024; pertanto, in mancanza di compa- rizione anche delle parti appellate, non costituite, letto l'art. 348, 2° comma c.p.c. si disponeva, con ordinanza resa in data 12 settembre 2024 e ritualmente comunicata ai procuratori dell' appellante, il rinvio alla odierna udienza, alla quale le parti non comparivano.
Va, sul punto, richiamato l' art. 348, 2° comma c.p.c. a mente del quale se l'appellan- te si costituisce in termini ma non compare alla prima udienza, il giudice, (indipen- dentemente dalla circostanza che l'appellato si sia a propria volta costituito e sia com- parso), rinvia la causa ad altra udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante: se l'appellante non compare neanche all'udienza di rinvio l'appello è dichiarato improcedibile.
Ne consegue che l' appello va dichiarato improcedibile.
Com'è noto, a seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 l. 26 novembre 1990 n. 353
(confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della legge n. 533 del 1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, comma 2, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo caratte- re definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza,
e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguen- ziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio.
Nella fattispecie, nulla va disposto per le spese di lite, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002
(TU Spese di Giustizia), dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presen- te appello.
Nola, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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