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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE SE Presidente
Dott. AN LE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 41/24 R.G. rimessa al Collegio all'udienza del 3 dicembre
2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. LIOIA Parte_1
Somministrazione CE AO e dall'avv. ARNONE MANLIO
( ) Via Giulio De Petra n. 1 71122 Foggia, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. DE PETRA,1 71100 FOGGIA presso il difensore avv. LIOIA CE AO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
pagina 1 di 9 c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIELLI MARINA CP_1
IA elettivamente domiciliata in VIA UGO FOSCOLO N. 4 20121
MILANO presso il difensore avv. ANTONIELLI MARINA IA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione Civile)
del 12.12.2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello e ad in
riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: previa dichiarazione, solo
occorrendo, ex art. 36 comma 3 del Codice di Consumo, della natura abusiva
e/o vessatoria della clausola contrattuale delle CGC di cui in premessa, nella
parte in cui intenda escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista per violazione dell'art. 33
comma 2 lettere B·- M- R - T, ed art. 36 comma 2 lettera B, condannare la
parte appellata, i.p.d.l.r.p.t., all'esatto adempimento dell'obbligazione dedotta
nel contratto consistente nella fornitura/somministrazione dei servizi così
come contrattualizzati ovvero nella risoluzione del disservizio, fissando, ai pagina 2 di 9 sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma dovuta dall'obbligata per ogni
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella
somma di € 20,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice dovesse
determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma;
condannare la
medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria
Carta dei Servizi art. 3.2 “Indennizzi – riparazione guasti”, od in subordine
“Indennizzi per la connessione ad internet”, e/o nel sito web ufficiale,
consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi
indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali
e/o promesse al pubblico, che si quantifica sino alla data di stesura e deposito
del presente atto nella somma di € 880,00 (da intendersi quale ristoro
computato moltiplicando gli indennizzi/penali contrattuali pro die di cui in
premessa per il periodo * 15.0 9 .2 2 - data di deposito del ricorso in primo
grado*), ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il
giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito
della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via
subordinata, qualora la Corte Giudicante non accogliesse la domanda
principale, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto
afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la
medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria
Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale come sopra quantificata, ovvero
quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il Giudice dovesse pagina 3 di 9 ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta
istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IV. In via ulteriormente
subordinata, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto
afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la
medesima allo storno/rimborso, integrale od in subordine parziale,
dell'indebita fatturazione emessa in assenza della controprestazione
contrattualizzata, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il giudice
dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della
compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare in
ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione
del provvedimento impugnato, con distrazione disgiunta delle somme in favore
dei procuratori entrambi antistatari”
Dell'appellata
“Rigettare l'appello proposto dal signor poiché infondato Parte_1
in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la gravata
ordinanza del Tribunale di Brescia (NRG 11166/2022 del 12-13/12/2023) così
come corretta con provvedimento del 25/1/2024;- con vittoria delle spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore
dell'avv. Marina Maria Antonielli che si dichiara antistatari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 12 dicembre 2023 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda di di condanna di all'esatto Controparte_2 CP_1
adempimento del contratto per la somministrazione di servizi di telefonia fissa e linea Internet con connessione “ Tim ” concluso con la Parte_2
convenuta e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta.
Argomentava il tribunale che l'attore non aveva fornito alcuna prova in giudizio né delle difficoltà incontrate nel collegamento né del pregiudizio subito in conseguenza dell'asserita macroscopica violazione degli impegni contrattuali.
Faceva rilevare che, a fronte delle sporadiche misurazioni effettuate in data
10.4.2022 e 14.6.2022 e pur volendo ritenere provato che la connessione non avesse corrisposto ai parametri qualitativi offerti non vi era prova della gravità
dell'inadempimento considerato che, da un lato, la qualità della connessione è
notoriamente dipendente da molteplici fattori e, dall'altro, che l'attore non si era avvalso della facoltà di recesso, senza penali e/o costi di disattivazione.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure, non articolate in motivi, possono essere individuate come segue.
L'appellante si duole della violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio che, in materia contrattuale, prevedono che colui che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno si deve limitare a dimostrare la fonte del suo diritto, spettando al convenuto dimostrare la non imputabilità
dell'inadempimento.
Nel caso di specie, in mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte dell'operatore telefonico doveva essere, pertanto, affermata la responsabilità
contrattuale di quest'ultimo.
Si duole altresì del fatto che l'inadempimento dell'operatore telefonico fosse stato ritenuto di non scarsa importanza, pur a fronte delle fatture emesse dalla controparte che evidenziavano, incontestabilmente, che il servizio fornito non era conforme a quello previsto dal contratto.
Quanto alla facoltà di recedere dal contratto, evidenzia che si trattava,
appunto, di una facoltà ed invoca la declaratoria di nullità della clausola di cui all'art.
3.1.7 del contratto inter partes.
L'appello è infondato.
L'appellante invoca il noto principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte ( n. 13533/2001) secondo cui: “ In tema di prova
pagina 6 di 9 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento… Anche nel caso in cui sia
dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come
quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di
diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento”.
Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante,
l'operatore telefonico dimostrava, documentalmente, che in occasione di ogni intervento richiesto dall'utente aveva segnalato al sig. l'opportunità Parte_1
di adottare alcune accorgimenti - quali la sostituzione del modem e del cavetto
RJ nonché il sezionamento dell'impianto presente nell'abitazione - che avrebbero potuto migliorare le prestazioni della velocità di Internet;
suggerimenti sempre disattesi dall'appellante nonostante egli fosse stato edotto, in sede di stipula del contratto (art. 7 del contratto inter partes), che “ pagina 7 di 9 la velocità di navigazione in internet riportata nella descrizione delle singole
offerte dipende da molteplici e variabili fattori tecnici quali … il livello di
congestione della rete internet, i server dei siti web, le caratteristiche del
modem e dei dispositivi utilizzati dal Cliente”.
Pertanto, tale documentazione pur dimostrando che la connessione internet, in occasione degli interventi effettuati dagli operatori, non era ottimale o comunque conforme a quella prevista contrattualmente, prova che il momentaneo ed inesatto adempimento ( sotto il profilo quantitativo della velocità della navigazione) non era imputabile all'operatore telefonico che,
ripetutamente, aveva consigliato all'utente di adottare misure che avrebbero potuto migliorare la qualità del servizio.
Mette altresì conto evidenziare che la domanda svolta dall'attuale appellante era volta ad ottenere l'esatto adempimento di alle obbligazioni CP_1
contrattualmente assunte sicchè era del tutto irrilevante discernere se il comportamento addebitato alla convenuta appellata fosse tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza.
La sentenza va pertanto confermata, con diversa motivazione.
L'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del pagina 8 di 9 procuratore che si è dichiarato antistatario.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata, con diversa motivazione;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
AN LE
IL PRESIDENTE
PE SE
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE SE Presidente
Dott. AN LE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 41/24 R.G. rimessa al Collegio all'udienza del 3 dicembre
2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. LIOIA Parte_1
Somministrazione CE AO e dall'avv. ARNONE MANLIO
( ) Via Giulio De Petra n. 1 71122 Foggia, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. DE PETRA,1 71100 FOGGIA presso il difensore avv. LIOIA CE AO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
pagina 1 di 9 c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIELLI MARINA CP_1
IA elettivamente domiciliata in VIA UGO FOSCOLO N. 4 20121
MILANO presso il difensore avv. ANTONIELLI MARINA IA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione Civile)
del 12.12.2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello e ad in
riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: previa dichiarazione, solo
occorrendo, ex art. 36 comma 3 del Codice di Consumo, della natura abusiva
e/o vessatoria della clausola contrattuale delle CGC di cui in premessa, nella
parte in cui intenda escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista per violazione dell'art. 33
comma 2 lettere B·- M- R - T, ed art. 36 comma 2 lettera B, condannare la
parte appellata, i.p.d.l.r.p.t., all'esatto adempimento dell'obbligazione dedotta
nel contratto consistente nella fornitura/somministrazione dei servizi così
come contrattualizzati ovvero nella risoluzione del disservizio, fissando, ai pagina 2 di 9 sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma dovuta dall'obbligata per ogni
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella
somma di € 20,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice dovesse
determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma;
condannare la
medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria
Carta dei Servizi art. 3.2 “Indennizzi – riparazione guasti”, od in subordine
“Indennizzi per la connessione ad internet”, e/o nel sito web ufficiale,
consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi
indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali
e/o promesse al pubblico, che si quantifica sino alla data di stesura e deposito
del presente atto nella somma di € 880,00 (da intendersi quale ristoro
computato moltiplicando gli indennizzi/penali contrattuali pro die di cui in
premessa per il periodo * 15.0 9 .2 2 - data di deposito del ricorso in primo
grado*), ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il
giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito
della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via
subordinata, qualora la Corte Giudicante non accogliesse la domanda
principale, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto
afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la
medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria
Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale come sopra quantificata, ovvero
quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il Giudice dovesse pagina 3 di 9 ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta
istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IV. In via ulteriormente
subordinata, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto
afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la
medesima allo storno/rimborso, integrale od in subordine parziale,
dell'indebita fatturazione emessa in assenza della controprestazione
contrattualizzata, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il giudice
dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della
compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare in
ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione
del provvedimento impugnato, con distrazione disgiunta delle somme in favore
dei procuratori entrambi antistatari”
Dell'appellata
“Rigettare l'appello proposto dal signor poiché infondato Parte_1
in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la gravata
ordinanza del Tribunale di Brescia (NRG 11166/2022 del 12-13/12/2023) così
come corretta con provvedimento del 25/1/2024;- con vittoria delle spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore
dell'avv. Marina Maria Antonielli che si dichiara antistatari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 12 dicembre 2023 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda di di condanna di all'esatto Controparte_2 CP_1
adempimento del contratto per la somministrazione di servizi di telefonia fissa e linea Internet con connessione “ Tim ” concluso con la Parte_2
convenuta e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta.
Argomentava il tribunale che l'attore non aveva fornito alcuna prova in giudizio né delle difficoltà incontrate nel collegamento né del pregiudizio subito in conseguenza dell'asserita macroscopica violazione degli impegni contrattuali.
Faceva rilevare che, a fronte delle sporadiche misurazioni effettuate in data
10.4.2022 e 14.6.2022 e pur volendo ritenere provato che la connessione non avesse corrisposto ai parametri qualitativi offerti non vi era prova della gravità
dell'inadempimento considerato che, da un lato, la qualità della connessione è
notoriamente dipendente da molteplici fattori e, dall'altro, che l'attore non si era avvalso della facoltà di recesso, senza penali e/o costi di disattivazione.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure, non articolate in motivi, possono essere individuate come segue.
L'appellante si duole della violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio che, in materia contrattuale, prevedono che colui che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno si deve limitare a dimostrare la fonte del suo diritto, spettando al convenuto dimostrare la non imputabilità
dell'inadempimento.
Nel caso di specie, in mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte dell'operatore telefonico doveva essere, pertanto, affermata la responsabilità
contrattuale di quest'ultimo.
Si duole altresì del fatto che l'inadempimento dell'operatore telefonico fosse stato ritenuto di non scarsa importanza, pur a fronte delle fatture emesse dalla controparte che evidenziavano, incontestabilmente, che il servizio fornito non era conforme a quello previsto dal contratto.
Quanto alla facoltà di recedere dal contratto, evidenzia che si trattava,
appunto, di una facoltà ed invoca la declaratoria di nullità della clausola di cui all'art.
3.1.7 del contratto inter partes.
L'appello è infondato.
L'appellante invoca il noto principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte ( n. 13533/2001) secondo cui: “ In tema di prova
pagina 6 di 9 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento… Anche nel caso in cui sia
dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come
quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di
diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento”.
Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante,
l'operatore telefonico dimostrava, documentalmente, che in occasione di ogni intervento richiesto dall'utente aveva segnalato al sig. l'opportunità Parte_1
di adottare alcune accorgimenti - quali la sostituzione del modem e del cavetto
RJ nonché il sezionamento dell'impianto presente nell'abitazione - che avrebbero potuto migliorare le prestazioni della velocità di Internet;
suggerimenti sempre disattesi dall'appellante nonostante egli fosse stato edotto, in sede di stipula del contratto (art. 7 del contratto inter partes), che “ pagina 7 di 9 la velocità di navigazione in internet riportata nella descrizione delle singole
offerte dipende da molteplici e variabili fattori tecnici quali … il livello di
congestione della rete internet, i server dei siti web, le caratteristiche del
modem e dei dispositivi utilizzati dal Cliente”.
Pertanto, tale documentazione pur dimostrando che la connessione internet, in occasione degli interventi effettuati dagli operatori, non era ottimale o comunque conforme a quella prevista contrattualmente, prova che il momentaneo ed inesatto adempimento ( sotto il profilo quantitativo della velocità della navigazione) non era imputabile all'operatore telefonico che,
ripetutamente, aveva consigliato all'utente di adottare misure che avrebbero potuto migliorare la qualità del servizio.
Mette altresì conto evidenziare che la domanda svolta dall'attuale appellante era volta ad ottenere l'esatto adempimento di alle obbligazioni CP_1
contrattualmente assunte sicchè era del tutto irrilevante discernere se il comportamento addebitato alla convenuta appellata fosse tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza.
La sentenza va pertanto confermata, con diversa motivazione.
L'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del pagina 8 di 9 procuratore che si è dichiarato antistatario.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata, con diversa motivazione;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
AN LE
IL PRESIDENTE
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