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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13268/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CUNSOLO ANTONIO e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Giacomo Matteotti 20 95033 Biancavilla, presso il difensore avv.
CUNSOLO ANTONIO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CUOMO DAVIDE, Parte_2 P.IVA_2
NEGRETTI DAVIDE ALFREDO LUIGI e DI PACE MAURO, elettivamente domiciliato in VIA V.
GIUFFRIDA 23 CATANIA presso lo studio dell'avv. CUOMO DAVIDE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
pagina 1 di 8 Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, innanzi a codesto Parte_1
Tribunale, il , onde ottenere il rimborso della somma di € 44.484,62 versata in Parte_2 favore dell'Ente in data 10.08.2010 a titolo di canone di aggiudicazione della gara per l'assegnazione delle superfici disponibili agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari sul territorio comunale.
Eccepiva parte attrice che la predetta somma fosse indebitamente trattenuta dal . Parte_2
Deduceva, infatti, che l'Ente, pur avendo avviato la fase di stipula del contratto con la Parte_1
(chiedendo ripetutamente alla stessa la trasmissione della documentazione necessaria) non era mai addivenuto alla conclusione dello stesso, inducendo in tal modo la a manifestare la Parte_1 propria volontà di ritenersi “libera dagli impegni assunti”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito, di: “Accertare e dichiarare il diritto della al rimborso, Parte_1 da parte del , della somma di € 44.484,62 pagata dall'attrice in data 10/8/2010 Parte_2 quale rata del canone di aggiudicazione della gara per “l'assegnazione delle superfici disponibili agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari”, oltre interessi legali dal versamento sino al soddisfo;
Per l'effetto condannare il al pagamento, in favore di , della Parte_2 Parte_1 suddetta somma di € 44.484,62 oltre interessi legali dal 10/8/2010 sino al soddisfo;
Condannare il
a disporre lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla polizza TE SA Parte_2
OL n. 30198200004769.83 del 24/5/2010, per un importo di € 650,00; Condannare il Parte_2
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”
[...]
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Parte_2 domanda attorea per mancato esperimento dell'obbligo di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, in L. n. 162/2014 e contestando, nel merito, le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Rilevato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il G.I. assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio del relativo procedimento.
Veniva quindi espletata la procedura di negoziazione assistita, che si concludeva con esito negativo per mancato accordo tra le parti.
Venivano poi assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, all'udienza del 10.07.2023 il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2024 ( successivamente rinviata d'ufficio al 26.03.2025).
pagina 2 di 8 Indi all'udienza del 26.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Nel 2010 la partecipava alla gara - indetta dal - per l'assegnazione, per Parte_1 Parte_2 la durata di cinque anni, delle superfici disponibili destinate agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari finalizzata all'esercizio dell'attività di esercizio di pubblicità esterna aggiudicandosi due lotti (cfr. doc. 1 della produzione documentale di parte attrice).
Provvedeva, quindi, all'invio del durc, in favore della stazione appaltante (cfr. doc. 2 della produzione documentale di parte attrice).
Successivamente, con nota del 19.07.2010 (in atti) il comunicava che, a seguito del Parte_2 verbale di riapertura della gara del 25.06.2010 e della riammissione di altra ditta (Frama S.r.l.), la era rimasta aggiudicataria non dei lotti 3 e 4 ma dei lotti 4 e 5 (per il quale ultimo aveva Parte_1 formulato un'offerta al rialzo ben maggiore che per il lotto 3); con la medesima nota, richiedeva ulteriore documentazione (polizze fideiussorie, certificato di camera di commercio e la ricevuta di versamento della prima rata pari al 50% dell'importo dei lotti aggiudicati).
Nonostante ritenesse illegittima la riammissione della ditta Frama S.r.l. (che aveva comportato un aumento del canone di aggiudicazione dovuto) la provvedeva tempestivamente a Parte_1 trasmettere i documenti richiesti ed a pagare la rata di canone per un importo pari ad € 44.484,62 (cfr. doc. 5 della produzione documentale di parte attrice).
Inoltre, con nota del 31.08.2010 (in atti) comunicava al Comune di la propria intenzione di Pt_2 installare gli impianti pubblicitari relativi ai lotti aggiudicati a far data dal 15.09.2010.
Il Comune di , tuttavia, diffidava la “dal procedere a qualsivoglia installazione”, Pt_2 Parte_1 richiamando il ricorso al TAR di Catania nelle more proposto dall'odierna attrice avverso la riammissione della Frama S.r.l.
Avendo interesse a giungere alla stipula del contratto di aggiudicazione, in data 27.09.2010 la Pt_1 rinunciava alla domanda cautelare proposta nel ricorso al TAR che, successivamente, veniva
[...] dichiarato estinto proprio su richiesta dell'odierna attrice.
Con nota del 5.10.2010 (in atti), il Comune di , chiedeva, “al fine di procedere alla stipula dei Pt_2 contratti”, ulteriore documentazione (certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee) che veniva prontamente inviata.
pagina 3 di 8 L'Ente invitava, dunque, il legale rappresentante della a presentarsi per la stipula del Parte_1 contratto, comunicando l'importo delle spese contrattuali (imposta di registro e diritti di rogito per un importo pari ad € 1.060,95) senza, però, indicare le modalità di pagamento.
Solo a seguito di apposita richiesta di chiarimenti formulata della il Parte_1 Parte_2 precisava che il suddetto pagamento poteva avvenire a mezzo assegno circolare intestato al Parte_2
.
[...]
L'odierna attrice provvedeva, quindi, immediatamente a trasmettere all'Ente convenuto copia dell'assegno circolare che avrebbe poi consegnato al momento della stipula del contratto.
Sollecitava, pertanto, a più riprese (cfr. doc. 15 e 16 della produzione documentale di parte attrice) la consegna della bozza del contratto da sottoscrivere e, nel frattempo, trasmetteva il testo della procura speciale per la stipula.
Con nota del 22.06.2011 (in atti), il Comune di richiedeva alla ulteriore Pt_2 Parte_1 documentazione che quest'ultima provvedeva - ancora una volta - a trasmettere all'ufficio richiedente.
Decorsi oltre tre anni dall'aggiudicazione ed essendo – nel frattempo - mutata la situazione di mercato
(rispetto all'epoca di presentazione delle offerte) la - esternato il sopravvenuto disinteresse Parte_1
a contrarre - chiedeva al Comune di il rimborso della quota di canone già pagata (cfr. doc. 19 Pt_2 della produzione documentale di parte attrice).
Inoltre, poiché a seguito della partecipazione alla gara, l'odierna attrice aveva stipulato una polizza fideiussoria con TE SA OL (n. 30198200004769.83 del 24.05.2010) per un importo di € 650,00 ne chiedeva lo svincolo.
Tali richieste rimanevano inevase;
dunque, la si determinava ad adire l'Autorità Parte_1
Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava l'odierno procedimento.
In questa sede, l'attrice chiede: il pagamento della somma che – a suo dire - il Parte_2 trattiene indebitamente, oltre gli interessi legali dal 10.8.2010 fino al soddisfo, nonché lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla polizza TE SA OL n. 30198200004769.83 del 24.05.2010.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda la pretesa della al rimborso della suindicata somma corrisposta Parte_1 dall'attrice in data 10.08.2010 al quale rata del canone di aggiudicazione della gara Parte_2 per “l'assegnazione delle superfici disponibili agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari” non conclusa - per ragioni addebitabili al medesimo - con la stipula del relativo Pt_2 contratto e l'avvio dell'attività oggetto di aggiudicazione.
Orbene, la minuziosa e comprovata esposizione dei fatti enunciata nell'atto di citazione - corroborata dai documenti prodotti a cura della difesa attorea - dimostra chiaramente come – a differenza di quanto pagina 4 di 8 (solo) labialmente sostenuto dalla controparte - la avendo interesse ad intraprendere Parte_1
l'attività aggiudicatasi, si sia puntualmente ed immediatamente resa disponibile rispetto a qualsivoglia richiesta avanzata, nei propri confronti, dal che, dal canto suo, invece, non metteva Parte_2 parte attrice nelle condizioni di avviare l'attività oggetto di gara.
Da tale condotta - contraria ai doveri di buona fede e correttezza, ex artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. - discendono profili di responsabilità a carico del anche dal punto di vista dell'obbligo di Pt_2 cooperare lealmente.
Tale obbligo si configura quale ulteriore declinazione del principio di buona fede, che – in questa sede - va inteso più che come canone della correttezza, come strumento della collaborazione tra il privato e la pubblica amministrazione.
Intendere la buona fede come mezzo di collaborazione consente altresì di rivalutare il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) ed in particolare le sue accezioni in chiave sociale (artt. 36, 37, 39, 41 e 42
Cost.).
La buona fede si sostanzia nei doveri di lealtà e di salvaguardia, intendendosi il primo come dovere di tutelare il reciproco affidamento, non inducendo o speculando su fraintendimenti della controparte, e il secondo quale tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso la conclusione contrattuale, mirando alla conservazione dell'utilità del contratto non solo per sé ma anche per la controparte in un'ottica di reciproca solidarietà.
Come precisato sul punto dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10744 del 13.12.2023 “…le parti del procedimento amministrativo (dunque anche nel procedimento di evidenza pubblica) devono tenere una condotta conforme ai princìpi di collaborazione e di buona fede [art. 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120]”.
Conseguentemente, a ciascuna delle parti del rapporto è imposto di agire in maniera tale da poter proteggere gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi contrattuali e di quanto espressamente stabilito dalle singole norme o dal dovere extra contrattuale che si sostanzia nel principio del neminem laedere: l'obbligo di lealtà si affianca, in tal modo, all'obbligo di salvaguardia dell'altrui utilità, nei limiti di un apprezzabile sacrificio.
Certamente significative in tal senso, si rivelano le decisioni nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico pagina 5 di 8 autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge.
Ne discende che la violazione di tale principio “costituisce di per sé inadempimento” e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 21250 del 6 agosto 2008; Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 1618 del 18 settembre 2009; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22819 del 10 novembre 2010).
In virtù di quanto emerso nel corso del presente giudizio, questo G.I. ritiene che la condotta di parte convenuta non possa ritenersi conforme ai suesposti principi.
La violazione della buona fede, sia in fase di trattativa che di esecuzione del contratto, può generare il diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito e al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dagli articoli 2033 e seguenti del Codice Civile, oltre che dagli articoli 1337 e 1375 che disciplinano la buona fede contrattuale e precontrattuale.
L'Ente convenuto è, pertanto, tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, risultando: per un verso, violato ogni dovere di comportarsi secondo buona fede nei rapporti con l'attrice; e, per altro verso, non essendo configurabile alcuna plausibile giustificazione alla mancata stipula del contratto tra le parti.
Si evidenzia, ad ulteriore conforto, che il ha sempre, prontamente, ottenuto la documentazione Pt_2 necessaria per la stipula richiesta alla controparte, non potendosi - sotto tale profilo – configurare alcun inadempimento a carico di quest'ultima.
Va, altresì, osservato che il , con i propri atti difensivi, non ha formulato difese Parte_2 sostanziali limitandosi a sostenere che: “se la avesse esperito l'obbligatoria negoziazione Pt_1 assistita, l'ente avrebbe potuto di certo aderire per risolvere in via stragiudiziale la vicenda” … “Se il
fosse stato invitato a concludere la c.d. negoziazione assistita, l'ente avrebbe Parte_2 potuto aderire alla stessa e definire la questione in via stragiudiziale, in ossequio all'intento deflattivo del contenzioso dell'istituto in questione”.
Tuttavia, neanche dopo la negoziazione assistita - inutilmente - esperita nel corso del giudizio,
l'Amministrazione convenuta ha provveduto al rimborso di quanto dovuto nei confronti dell'attrice.
Va, peraltro, rilevato, che il - tramite i propri scritti difensivi, sembra ammettere la fondatezza Pt_2 della pretesa azionata dalla riconoscendo che: “la mancata conclusione del contratto non Parte_1
è imputabile al solo ma anche alla stessa attrice, la quale ha comunicato di Parte_2 ritenersi libera dagli impegni assunti con l'ente” …“Si contesta nuovamente che la mancata stipula del contratto sia imputabile esclusivamente al …“Dagli atti e dalla corrispondenza Pt_2 intercorsa, risulta che con comunicazione del 2.8.2013, si è espressamente dichiarata Parte_1
pagina 6 di 8 libera dagli impegni assunti, facendo venir meno ogni interesse alla stipula del contratto e concorrendo così in modo determinante all'infruttuosa conclusione del procedimento”…“La mancata stipula del contratto – cui ha concorso anche la volontà di di sciogliersi dagli impegni – Parte_1 legittima la permanenza della garanzia a tutela dell'Ente per eventuali danni o inadempimenti. Si ribadisce la riserva di procedere all'escussione della polizza”.
Dal tenore testuale delle suesposte argomentazioni, si evince chiaramente la consapevolezza, in capo all'Ente, della propria responsabilità circa la mancata stipula del contratto.
Tuttavia, l'Amministrazione, omettendo di confutare dettagliatamente le difese di parte attrice, ha genericamente tentato di attribuire anche alla una quota di responsabilità. Parte_1
Sul punto, merita menzione la sentenza n. 8376/2020 con cui la Corte di Cassazione è intervenuta sul controverso tema dell'oggetto e delle modalità di adempimento dell'onere di contestazione, per precisare quali siano gli oneri che il codice di rito pone a carico delle parti e come questi si atteggino, a seconda delle modalità di allegazione dei fatti storici in concreto impiegate.
Preliminarmente la Corte ha ribadito che: “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica”, poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati),
e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”.
Se, invece, si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011…)”.
Concludeva la Corte: “se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati”.
Non si comprende, dunque, sotto quale profilo la mancata conclusione del contratto possa attribuirsi anche alla Parte_1
Tutto ciò premesso, la domanda attorea va accolta e per l'effetto il deve essere Parte_2 condannato al pagamento in favore della della somma di € 44.484,62 oltre interessi legali Parte_1 dall'esborso ( 10.08.2010) sino al soddisfo.
Va infine condannato il a disporre lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa Parte_2 alla polizza TE SA OL n. 30198200004769.83 del 24.05.2010.
pagina 7 di 8 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4313/2020 R.G. così provvede: accerta e dichiara il diritto della al rimborso, da parte del , della somma Parte_1 Parte_2 di € 44.484,62 pagata dall'attrice in data 10.08.2010 quale rata del canone di aggiudicazione della gara per “l'assegnazione delle superfici disponibili agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari”; condanna il al pagamento, in favore di della suddetta somma oltre Parte_2 Parte_1 interessi legali dal 10.08.2010 sino al soddisfo;
condanna il a disporre lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla polizza Parte_2
TE SA OL n. 30198200004769.83 del 24.05.2010; condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in €
545,00 per spese e € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
Catania, 17 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13268/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CUNSOLO ANTONIO e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Giacomo Matteotti 20 95033 Biancavilla, presso il difensore avv.
CUNSOLO ANTONIO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CUOMO DAVIDE, Parte_2 P.IVA_2
NEGRETTI DAVIDE ALFREDO LUIGI e DI PACE MAURO, elettivamente domiciliato in VIA V.
GIUFFRIDA 23 CATANIA presso lo studio dell'avv. CUOMO DAVIDE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
pagina 1 di 8 Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, innanzi a codesto Parte_1
Tribunale, il , onde ottenere il rimborso della somma di € 44.484,62 versata in Parte_2 favore dell'Ente in data 10.08.2010 a titolo di canone di aggiudicazione della gara per l'assegnazione delle superfici disponibili agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari sul territorio comunale.
Eccepiva parte attrice che la predetta somma fosse indebitamente trattenuta dal . Parte_2
Deduceva, infatti, che l'Ente, pur avendo avviato la fase di stipula del contratto con la Parte_1
(chiedendo ripetutamente alla stessa la trasmissione della documentazione necessaria) non era mai addivenuto alla conclusione dello stesso, inducendo in tal modo la a manifestare la Parte_1 propria volontà di ritenersi “libera dagli impegni assunti”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito, di: “Accertare e dichiarare il diritto della al rimborso, Parte_1 da parte del , della somma di € 44.484,62 pagata dall'attrice in data 10/8/2010 Parte_2 quale rata del canone di aggiudicazione della gara per “l'assegnazione delle superfici disponibili agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari”, oltre interessi legali dal versamento sino al soddisfo;
Per l'effetto condannare il al pagamento, in favore di , della Parte_2 Parte_1 suddetta somma di € 44.484,62 oltre interessi legali dal 10/8/2010 sino al soddisfo;
Condannare il
a disporre lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla polizza TE SA Parte_2
OL n. 30198200004769.83 del 24/5/2010, per un importo di € 650,00; Condannare il Parte_2
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”
[...]
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Parte_2 domanda attorea per mancato esperimento dell'obbligo di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, in L. n. 162/2014 e contestando, nel merito, le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Rilevato il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il G.I. assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio del relativo procedimento.
Veniva quindi espletata la procedura di negoziazione assistita, che si concludeva con esito negativo per mancato accordo tra le parti.
Venivano poi assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, all'udienza del 10.07.2023 il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2024 ( successivamente rinviata d'ufficio al 26.03.2025).
pagina 2 di 8 Indi all'udienza del 26.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Nel 2010 la partecipava alla gara - indetta dal - per l'assegnazione, per Parte_1 Parte_2 la durata di cinque anni, delle superfici disponibili destinate agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari finalizzata all'esercizio dell'attività di esercizio di pubblicità esterna aggiudicandosi due lotti (cfr. doc. 1 della produzione documentale di parte attrice).
Provvedeva, quindi, all'invio del durc, in favore della stazione appaltante (cfr. doc. 2 della produzione documentale di parte attrice).
Successivamente, con nota del 19.07.2010 (in atti) il comunicava che, a seguito del Parte_2 verbale di riapertura della gara del 25.06.2010 e della riammissione di altra ditta (Frama S.r.l.), la era rimasta aggiudicataria non dei lotti 3 e 4 ma dei lotti 4 e 5 (per il quale ultimo aveva Parte_1 formulato un'offerta al rialzo ben maggiore che per il lotto 3); con la medesima nota, richiedeva ulteriore documentazione (polizze fideiussorie, certificato di camera di commercio e la ricevuta di versamento della prima rata pari al 50% dell'importo dei lotti aggiudicati).
Nonostante ritenesse illegittima la riammissione della ditta Frama S.r.l. (che aveva comportato un aumento del canone di aggiudicazione dovuto) la provvedeva tempestivamente a Parte_1 trasmettere i documenti richiesti ed a pagare la rata di canone per un importo pari ad € 44.484,62 (cfr. doc. 5 della produzione documentale di parte attrice).
Inoltre, con nota del 31.08.2010 (in atti) comunicava al Comune di la propria intenzione di Pt_2 installare gli impianti pubblicitari relativi ai lotti aggiudicati a far data dal 15.09.2010.
Il Comune di , tuttavia, diffidava la “dal procedere a qualsivoglia installazione”, Pt_2 Parte_1 richiamando il ricorso al TAR di Catania nelle more proposto dall'odierna attrice avverso la riammissione della Frama S.r.l.
Avendo interesse a giungere alla stipula del contratto di aggiudicazione, in data 27.09.2010 la Pt_1 rinunciava alla domanda cautelare proposta nel ricorso al TAR che, successivamente, veniva
[...] dichiarato estinto proprio su richiesta dell'odierna attrice.
Con nota del 5.10.2010 (in atti), il Comune di , chiedeva, “al fine di procedere alla stipula dei Pt_2 contratti”, ulteriore documentazione (certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee) che veniva prontamente inviata.
pagina 3 di 8 L'Ente invitava, dunque, il legale rappresentante della a presentarsi per la stipula del Parte_1 contratto, comunicando l'importo delle spese contrattuali (imposta di registro e diritti di rogito per un importo pari ad € 1.060,95) senza, però, indicare le modalità di pagamento.
Solo a seguito di apposita richiesta di chiarimenti formulata della il Parte_1 Parte_2 precisava che il suddetto pagamento poteva avvenire a mezzo assegno circolare intestato al Parte_2
.
[...]
L'odierna attrice provvedeva, quindi, immediatamente a trasmettere all'Ente convenuto copia dell'assegno circolare che avrebbe poi consegnato al momento della stipula del contratto.
Sollecitava, pertanto, a più riprese (cfr. doc. 15 e 16 della produzione documentale di parte attrice) la consegna della bozza del contratto da sottoscrivere e, nel frattempo, trasmetteva il testo della procura speciale per la stipula.
Con nota del 22.06.2011 (in atti), il Comune di richiedeva alla ulteriore Pt_2 Parte_1 documentazione che quest'ultima provvedeva - ancora una volta - a trasmettere all'ufficio richiedente.
Decorsi oltre tre anni dall'aggiudicazione ed essendo – nel frattempo - mutata la situazione di mercato
(rispetto all'epoca di presentazione delle offerte) la - esternato il sopravvenuto disinteresse Parte_1
a contrarre - chiedeva al Comune di il rimborso della quota di canone già pagata (cfr. doc. 19 Pt_2 della produzione documentale di parte attrice).
Inoltre, poiché a seguito della partecipazione alla gara, l'odierna attrice aveva stipulato una polizza fideiussoria con TE SA OL (n. 30198200004769.83 del 24.05.2010) per un importo di € 650,00 ne chiedeva lo svincolo.
Tali richieste rimanevano inevase;
dunque, la si determinava ad adire l'Autorità Parte_1
Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava l'odierno procedimento.
In questa sede, l'attrice chiede: il pagamento della somma che – a suo dire - il Parte_2 trattiene indebitamente, oltre gli interessi legali dal 10.8.2010 fino al soddisfo, nonché lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla polizza TE SA OL n. 30198200004769.83 del 24.05.2010.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda la pretesa della al rimborso della suindicata somma corrisposta Parte_1 dall'attrice in data 10.08.2010 al quale rata del canone di aggiudicazione della gara Parte_2 per “l'assegnazione delle superfici disponibili agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari” non conclusa - per ragioni addebitabili al medesimo - con la stipula del relativo Pt_2 contratto e l'avvio dell'attività oggetto di aggiudicazione.
Orbene, la minuziosa e comprovata esposizione dei fatti enunciata nell'atto di citazione - corroborata dai documenti prodotti a cura della difesa attorea - dimostra chiaramente come – a differenza di quanto pagina 4 di 8 (solo) labialmente sostenuto dalla controparte - la avendo interesse ad intraprendere Parte_1
l'attività aggiudicatasi, si sia puntualmente ed immediatamente resa disponibile rispetto a qualsivoglia richiesta avanzata, nei propri confronti, dal che, dal canto suo, invece, non metteva Parte_2 parte attrice nelle condizioni di avviare l'attività oggetto di gara.
Da tale condotta - contraria ai doveri di buona fede e correttezza, ex artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. - discendono profili di responsabilità a carico del anche dal punto di vista dell'obbligo di Pt_2 cooperare lealmente.
Tale obbligo si configura quale ulteriore declinazione del principio di buona fede, che – in questa sede - va inteso più che come canone della correttezza, come strumento della collaborazione tra il privato e la pubblica amministrazione.
Intendere la buona fede come mezzo di collaborazione consente altresì di rivalutare il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) ed in particolare le sue accezioni in chiave sociale (artt. 36, 37, 39, 41 e 42
Cost.).
La buona fede si sostanzia nei doveri di lealtà e di salvaguardia, intendendosi il primo come dovere di tutelare il reciproco affidamento, non inducendo o speculando su fraintendimenti della controparte, e il secondo quale tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso la conclusione contrattuale, mirando alla conservazione dell'utilità del contratto non solo per sé ma anche per la controparte in un'ottica di reciproca solidarietà.
Come precisato sul punto dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10744 del 13.12.2023 “…le parti del procedimento amministrativo (dunque anche nel procedimento di evidenza pubblica) devono tenere una condotta conforme ai princìpi di collaborazione e di buona fede [art. 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120]”.
Conseguentemente, a ciascuna delle parti del rapporto è imposto di agire in maniera tale da poter proteggere gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi contrattuali e di quanto espressamente stabilito dalle singole norme o dal dovere extra contrattuale che si sostanzia nel principio del neminem laedere: l'obbligo di lealtà si affianca, in tal modo, all'obbligo di salvaguardia dell'altrui utilità, nei limiti di un apprezzabile sacrificio.
Certamente significative in tal senso, si rivelano le decisioni nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico pagina 5 di 8 autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge.
Ne discende che la violazione di tale principio “costituisce di per sé inadempimento” e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 21250 del 6 agosto 2008; Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 1618 del 18 settembre 2009; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22819 del 10 novembre 2010).
In virtù di quanto emerso nel corso del presente giudizio, questo G.I. ritiene che la condotta di parte convenuta non possa ritenersi conforme ai suesposti principi.
La violazione della buona fede, sia in fase di trattativa che di esecuzione del contratto, può generare il diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito e al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dagli articoli 2033 e seguenti del Codice Civile, oltre che dagli articoli 1337 e 1375 che disciplinano la buona fede contrattuale e precontrattuale.
L'Ente convenuto è, pertanto, tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, risultando: per un verso, violato ogni dovere di comportarsi secondo buona fede nei rapporti con l'attrice; e, per altro verso, non essendo configurabile alcuna plausibile giustificazione alla mancata stipula del contratto tra le parti.
Si evidenzia, ad ulteriore conforto, che il ha sempre, prontamente, ottenuto la documentazione Pt_2 necessaria per la stipula richiesta alla controparte, non potendosi - sotto tale profilo – configurare alcun inadempimento a carico di quest'ultima.
Va, altresì, osservato che il , con i propri atti difensivi, non ha formulato difese Parte_2 sostanziali limitandosi a sostenere che: “se la avesse esperito l'obbligatoria negoziazione Pt_1 assistita, l'ente avrebbe potuto di certo aderire per risolvere in via stragiudiziale la vicenda” … “Se il
fosse stato invitato a concludere la c.d. negoziazione assistita, l'ente avrebbe Parte_2 potuto aderire alla stessa e definire la questione in via stragiudiziale, in ossequio all'intento deflattivo del contenzioso dell'istituto in questione”.
Tuttavia, neanche dopo la negoziazione assistita - inutilmente - esperita nel corso del giudizio,
l'Amministrazione convenuta ha provveduto al rimborso di quanto dovuto nei confronti dell'attrice.
Va, peraltro, rilevato, che il - tramite i propri scritti difensivi, sembra ammettere la fondatezza Pt_2 della pretesa azionata dalla riconoscendo che: “la mancata conclusione del contratto non Parte_1
è imputabile al solo ma anche alla stessa attrice, la quale ha comunicato di Parte_2 ritenersi libera dagli impegni assunti con l'ente” …“Si contesta nuovamente che la mancata stipula del contratto sia imputabile esclusivamente al …“Dagli atti e dalla corrispondenza Pt_2 intercorsa, risulta che con comunicazione del 2.8.2013, si è espressamente dichiarata Parte_1
pagina 6 di 8 libera dagli impegni assunti, facendo venir meno ogni interesse alla stipula del contratto e concorrendo così in modo determinante all'infruttuosa conclusione del procedimento”…“La mancata stipula del contratto – cui ha concorso anche la volontà di di sciogliersi dagli impegni – Parte_1 legittima la permanenza della garanzia a tutela dell'Ente per eventuali danni o inadempimenti. Si ribadisce la riserva di procedere all'escussione della polizza”.
Dal tenore testuale delle suesposte argomentazioni, si evince chiaramente la consapevolezza, in capo all'Ente, della propria responsabilità circa la mancata stipula del contratto.
Tuttavia, l'Amministrazione, omettendo di confutare dettagliatamente le difese di parte attrice, ha genericamente tentato di attribuire anche alla una quota di responsabilità. Parte_1
Sul punto, merita menzione la sentenza n. 8376/2020 con cui la Corte di Cassazione è intervenuta sul controverso tema dell'oggetto e delle modalità di adempimento dell'onere di contestazione, per precisare quali siano gli oneri che il codice di rito pone a carico delle parti e come questi si atteggino, a seconda delle modalità di allegazione dei fatti storici in concreto impiegate.
Preliminarmente la Corte ha ribadito che: “ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica”, poiché la sua finalità è quella di “mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati),
e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum”.
Se, invece, si ritenesse “sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011…)”.
Concludeva la Corte: “se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati”.
Non si comprende, dunque, sotto quale profilo la mancata conclusione del contratto possa attribuirsi anche alla Parte_1
Tutto ciò premesso, la domanda attorea va accolta e per l'effetto il deve essere Parte_2 condannato al pagamento in favore della della somma di € 44.484,62 oltre interessi legali Parte_1 dall'esborso ( 10.08.2010) sino al soddisfo.
Va infine condannato il a disporre lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa Parte_2 alla polizza TE SA OL n. 30198200004769.83 del 24.05.2010.
pagina 7 di 8 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4313/2020 R.G. così provvede: accerta e dichiara il diritto della al rimborso, da parte del , della somma Parte_1 Parte_2 di € 44.484,62 pagata dall'attrice in data 10.08.2010 quale rata del canone di aggiudicazione della gara per “l'assegnazione delle superfici disponibili agli operatori privati per l'installazione di impianti pubblicitari”; condanna il al pagamento, in favore di della suddetta somma oltre Parte_2 Parte_1 interessi legali dal 10.08.2010 sino al soddisfo;
condanna il a disporre lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla polizza Parte_2
TE SA OL n. 30198200004769.83 del 24.05.2010; condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in €
545,00 per spese e € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa
Catania, 17 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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