Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1953, n. 812
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 novembre 1953
Art. 4.
Sono autorizzate, per l'esercizio 1953-54, la spesa di lire 600.000.000 per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953