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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9527 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78497/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 78497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6/10/1963 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Roma, Via Alessandro VII, 86 presso lo studio dell'avv. SIMONA INTINI che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato depositata in atti
- attrice -
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. con sede in Roma, Via dei Bresciani, 23 ed ivi Controparte_2 elettivamente domiciliata in Via Ignazio Guidi, 46 presso lo studio dell'avv. ANTONIO
DEL DEO che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi rispettivamente a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (per quanto riguarda l'attrice) ed a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta (la convenuta).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4/2/2020 la sig.ra ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la al fine di sentirla Controparte_1 condannare, previo accertamento del suo grave inadempimento, al pagamento in suo favore della somma di € 5.200,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo.
1 A sostegno della domanda l'attrice, dopo aver premesso di aver sottoscritto in data
20/11/2018, con l'intermediazione della società convenuta, una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Giuseppe Troiani, 29, piano rialzato, di proprietà del Condominio di Via Giuseppe Troiani, 29 al prezzo di € 120.000,00, narrava che:
- in tale occasione aveva corrisposto la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, versando € 5.000,00 in contanti nelle mani del sig. della Persona_1
nonché un assegno di € 5.000,00 intestato al Condominio;
CP_1
- nella proposta era previsto che il contratto preliminare dovesse essere stipulato entro il
5/12/2018;
- l'immobile veniva però venduto ad un terzo, sempre per il tramite della nel CP_1 mese di febbraio 2019, dopo che il sig. aveva fatto pervenire all'Amministratore Per_1 del Condominio di Via G. Troiani, 29 una scrittura apparentemente promanante dalla sig.ra (ma in realtà apocrifa) con la quale essa revocava la proposta, rinunciando Pt_1 così all'acquisto;
- mentre l'Amministratore del Condominio provvedeva correttamente a restituire l'assegno di € 5.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria, la società convenuta non restituiva l'ulteriore importo di € 5.000,00 che l'attrice aveva consegnato in contanti al sig. al momento della sottoscrizione della proposta sempre a titolo di Per_1 caparra confirmatoria;
- anche dopo la formale diffida inviata con racc. a.r. tramite il proprio legale, detta somma, nonostante le ripetute rassicurazioni da parte del sig. legale Controparte_2 rappresentante della (addirittura il sig. trasmetteva copia di un “falso CP_1 Per_1 bonifico” di € 5.000,00 in favore dell'attrice), non veniva restituita.
In diritto sosteneva che la condotta posta in essere dalla società convenuta integrasse un grave e colpevole inadempimento contrattuale con conseguente diritto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., al risarcimento del danno patito, che veniva quantificato in € 5.200,00 (€
5.000,00 per la caparra corrisposta in contanti illegittimamente trattenuta ed € 200,00 quale rimborso delle spese legali sostenute per la diffida).
Costituitasi la negava il proprio inadempimento alle obbligazioni Controparte_1 assunte nonché qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa.
In particolare la convenuta deduceva che:
2 - la proposta irrevocabile di acquisto dell'attrice, da essa sottoposta all'Amministratore del Condominio, non era stata da questi accettata perché ritenuta “troppo bassa rispetto al valore di mercato dell'immobile”;
- l'assegno bancario intestato al Condominio di € 5.000,00, che l'attrice le aveva consegnato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto, come risultava dalla stessa proposta in atti, corrispondeva all'intero importo corrisposto a titolo di caparra confirmatoria;
- detto assegno era stato restituito alla sig.ra dal legale rappresentate della Pt_1 in data 7/6/2019, conseguentemente non residuava alcun altro adempimento a CP_1 suo carico.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto delle domande attrici.
Con ordinanza riservata del 20/5/2021, ritenute inammissibili le prove per interpello e per testi avanzate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo taluni rinvii interlocutori, sostituito il giudice assegnatario del procedimento, trasferito ad altro Ufficio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione scritta del 20/12/2023, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto si rileva che l'effettiva denominazione della parte convenuta, come risultante dagli atti di causa, è e non come Controparte_1 Controparte_3
nell'atto di citazione e nei successivi scritti dell'attrice. Controparte_4
Peraltro il suddetto errore non ha minimamente compromesso la possibilità di esatta identificazione della convenuta, univocamente individuata tramite il codice fiscale corretto, come reso evidente dalle difese svolte dalla CP_1
Dunque, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 16/11/2007
n. 23816; Cass. 27/4/2016 n. 8430; Cass. 22/4/1995 n. 4540), si deve ritenere che siffatta inesatta identificazione concretizzi soltanto un mero errore materiale che non influisce sulla corretta instaurazione del contraddittorio, posto che la denominazione della società convenuta non risulta totalmente omessa o assolutamente incerta ma è solo erroneamente indicata e ciò non determina incertezza nell'identificazione della effettiva parte evocata in giudizio, desumibile dall'intero contesto dell'atto di citazione
(considerato appunto il tenore letterale dell'atto introduttivo, dei fatti in esso narrati e
3 dei documenti nello stesso richiamati), né arreca - come nel caso in disamina - alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.
Tanto premesso, nel merito si osserva che, mentre costituiscono fatti pacifici ovvero provati per tabulas sia la proposta d'acquisto dell'immobile di Via G. Troiani, 29 formulata dall'attrice con l'intermediazione e su modulo della sia la Controparte_1 mancata conclusione dell'affare, vi è discordia tra le parti sull'importo che la sig.ra avrebbe versato in occasione della sottoscrizione della suddetta proposta alla Pt_1 società convenuta quale acconto prezzo / caparra confirmatoria.
Sostiene l'attrice di aver consegnato in tale circostanza al sig. da essa Persona_1 qualificato come “impiegato” della oltre ad un assegno di € 5.000,00 CP_1 intestato al Condominio anche € 5.000,00 in contanti.
Di contro la società convenuta nei propri scritti difensivi ha negato di aver ricevuto alcuna somma in contanti, evidenziando come nella proposta irrevocabile d'acquisto venisse menzionato solo il versamento di un importo di € 5.000,00 alla CP_1 somma questa corrisposta mediante assegno bancario intestato al Condominio che poi risulta documentalmente essere stato restituito all'attrice dall'Amministratore della convenuta dopo che la vendita dell'immobile non era andata a buon fine.
Orbene, stante quanto dedotto dalla convenuta e, soprattutto, alla luce di quanto risulta riportato a penna nel modulo della proposta di acquisto sottoscritto dalla sig.ra , Pt_1 ove si dà atto che viene versata alla la sola somma di € 5.000,00, la Controparte_1 prova di aver corrisposto in tale occasione - come asserito nell'atto di citazione - oltre tale cifra anche l'ulteriore importo in contanti di € 5.000,00 avrebbe dovuto essere fornita in modo rigoroso dall'attrice.
Tuttavia le prove costituende richieste dalla sig.ra non sono state ammesse perché Pt_1 articolate in modo non conforme al disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. così che gli unici elementi di prova offerti dall'attrice a sostegno della propria prospettazione sono i documenti da essa prodotti ed in particolare una missiva a firma dell'avv. Antonio Del
Deo, difensore della nel presente processo, datata 3/7/2019 nella quale il CP_1 predetto legale, rispondendo alla richiesta risarcitoria formulata dall'attrice per il tramite del proprio legale avv. Simona Intini, aveva tra l'altro affermato: “… nella realtà dei fatti la sig.ra consegnava un assegno di € 5.000,00 al sig. intestato al Pt_1 Per_1
Condominio a titolo di prenotazione e successivamente mediante accordo intervenuto esclusivamente tra il sig. e la sua assistita e senza che il sig. ne fosse a Per_1 CP_2 conoscenza veniva consegnato[a] l'ulteriore somma di € 5.000,00 in contanti”.
4 Si tratta però di affermazioni (peraltro solo in parte coincidenti con la versione dei fatti data dall'attrice) che, non promanando dalla parte, non solo non hanno valore di prova legale come la confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. ma non hanno neppure la minima valenza probatoria.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, mentre “le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento”, “esse non hanno neppure valore indiziario qualora” - come nella specie - “siano contenute in atti stragiudiziali” (cfr.
Cass. 29/9/2020 n. 20566; Cass. 19/3/2019 n. 7702; Cass. 16/5/2016 n. 9965; Cass.
24/2/2011 n. 4475; Cass. 2/10/2007 n. 20701; Cass. 13/4/1987 n. 3686, la cui massima fa riferimento proprio ad “una lettera del legale della parte, spedita alla controparte, anteriormente alla instaurazione del giudizio”).
Altrettanto nullo è il valore probatorio della copia della presunta contabile bancaria - che la difesa della sig.ra ha qualificato “falsa” - del bonifico, la cui causale è Pt_1
“restituzione provvigione Via G. Troiani 29”, che, secondo l'attrice, il sig. Per_1
- che non è parte nel presente giudizio - le avrebbe trasmesso a dimostrazione
[...] dell'avvenuta restituzione (poi rivelatasi per l'appunto non corrispondente al vero) dell'importo di € 5.000,00.
Ne consegue che, in applicazione del fondamentale criterio di cui all'art. 2697 c.c. per il quale l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda grava su parte attrice, la domanda della sig.ra , volta alla restituzione della somma di € 5.000,00 da essa Pt_1 asseritamente versata in contanti alla convenuta a titolo di caparra, non può che essere respinta. Stante il mancato accoglimento della suddetta domanda va rigettata anche la richiesta di rimborso della somma di € 200,00 “a titolo di risarcimento danni per le spese legali sostenute per la diffida” (esborso di cui peraltro non è stata fornita alcuna prova).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell'attrice e liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M.
13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 per controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00
5 con un abbattimento del 30% per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate dalla sig.ra c/ Parte_1 Controparte_1
- condanna la sig.ra a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 1.616,70 per compenso oltre 15% spese generali ex art. 2
D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA.
Così deciso in Roma in data 25 giugno 2025
Il g.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 78497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6/10/1963 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Roma, Via Alessandro VII, 86 presso lo studio dell'avv. SIMONA INTINI che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato depositata in atti
- attrice -
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. con sede in Roma, Via dei Bresciani, 23 ed ivi Controparte_2 elettivamente domiciliata in Via Ignazio Guidi, 46 presso lo studio dell'avv. ANTONIO
DEL DEO che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi rispettivamente a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (per quanto riguarda l'attrice) ed a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta (la convenuta).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4/2/2020 la sig.ra ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la al fine di sentirla Controparte_1 condannare, previo accertamento del suo grave inadempimento, al pagamento in suo favore della somma di € 5.200,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo.
1 A sostegno della domanda l'attrice, dopo aver premesso di aver sottoscritto in data
20/11/2018, con l'intermediazione della società convenuta, una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Giuseppe Troiani, 29, piano rialzato, di proprietà del Condominio di Via Giuseppe Troiani, 29 al prezzo di € 120.000,00, narrava che:
- in tale occasione aveva corrisposto la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, versando € 5.000,00 in contanti nelle mani del sig. della Persona_1
nonché un assegno di € 5.000,00 intestato al Condominio;
CP_1
- nella proposta era previsto che il contratto preliminare dovesse essere stipulato entro il
5/12/2018;
- l'immobile veniva però venduto ad un terzo, sempre per il tramite della nel CP_1 mese di febbraio 2019, dopo che il sig. aveva fatto pervenire all'Amministratore Per_1 del Condominio di Via G. Troiani, 29 una scrittura apparentemente promanante dalla sig.ra (ma in realtà apocrifa) con la quale essa revocava la proposta, rinunciando Pt_1 così all'acquisto;
- mentre l'Amministratore del Condominio provvedeva correttamente a restituire l'assegno di € 5.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria, la società convenuta non restituiva l'ulteriore importo di € 5.000,00 che l'attrice aveva consegnato in contanti al sig. al momento della sottoscrizione della proposta sempre a titolo di Per_1 caparra confirmatoria;
- anche dopo la formale diffida inviata con racc. a.r. tramite il proprio legale, detta somma, nonostante le ripetute rassicurazioni da parte del sig. legale Controparte_2 rappresentante della (addirittura il sig. trasmetteva copia di un “falso CP_1 Per_1 bonifico” di € 5.000,00 in favore dell'attrice), non veniva restituita.
In diritto sosteneva che la condotta posta in essere dalla società convenuta integrasse un grave e colpevole inadempimento contrattuale con conseguente diritto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., al risarcimento del danno patito, che veniva quantificato in € 5.200,00 (€
5.000,00 per la caparra corrisposta in contanti illegittimamente trattenuta ed € 200,00 quale rimborso delle spese legali sostenute per la diffida).
Costituitasi la negava il proprio inadempimento alle obbligazioni Controparte_1 assunte nonché qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa.
In particolare la convenuta deduceva che:
2 - la proposta irrevocabile di acquisto dell'attrice, da essa sottoposta all'Amministratore del Condominio, non era stata da questi accettata perché ritenuta “troppo bassa rispetto al valore di mercato dell'immobile”;
- l'assegno bancario intestato al Condominio di € 5.000,00, che l'attrice le aveva consegnato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto, come risultava dalla stessa proposta in atti, corrispondeva all'intero importo corrisposto a titolo di caparra confirmatoria;
- detto assegno era stato restituito alla sig.ra dal legale rappresentate della Pt_1 in data 7/6/2019, conseguentemente non residuava alcun altro adempimento a CP_1 suo carico.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto delle domande attrici.
Con ordinanza riservata del 20/5/2021, ritenute inammissibili le prove per interpello e per testi avanzate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo taluni rinvii interlocutori, sostituito il giudice assegnatario del procedimento, trasferito ad altro Ufficio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione scritta del 20/12/2023, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto si rileva che l'effettiva denominazione della parte convenuta, come risultante dagli atti di causa, è e non come Controparte_1 Controparte_3
nell'atto di citazione e nei successivi scritti dell'attrice. Controparte_4
Peraltro il suddetto errore non ha minimamente compromesso la possibilità di esatta identificazione della convenuta, univocamente individuata tramite il codice fiscale corretto, come reso evidente dalle difese svolte dalla CP_1
Dunque, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 16/11/2007
n. 23816; Cass. 27/4/2016 n. 8430; Cass. 22/4/1995 n. 4540), si deve ritenere che siffatta inesatta identificazione concretizzi soltanto un mero errore materiale che non influisce sulla corretta instaurazione del contraddittorio, posto che la denominazione della società convenuta non risulta totalmente omessa o assolutamente incerta ma è solo erroneamente indicata e ciò non determina incertezza nell'identificazione della effettiva parte evocata in giudizio, desumibile dall'intero contesto dell'atto di citazione
(considerato appunto il tenore letterale dell'atto introduttivo, dei fatti in esso narrati e
3 dei documenti nello stesso richiamati), né arreca - come nel caso in disamina - alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.
Tanto premesso, nel merito si osserva che, mentre costituiscono fatti pacifici ovvero provati per tabulas sia la proposta d'acquisto dell'immobile di Via G. Troiani, 29 formulata dall'attrice con l'intermediazione e su modulo della sia la Controparte_1 mancata conclusione dell'affare, vi è discordia tra le parti sull'importo che la sig.ra avrebbe versato in occasione della sottoscrizione della suddetta proposta alla Pt_1 società convenuta quale acconto prezzo / caparra confirmatoria.
Sostiene l'attrice di aver consegnato in tale circostanza al sig. da essa Persona_1 qualificato come “impiegato” della oltre ad un assegno di € 5.000,00 CP_1 intestato al Condominio anche € 5.000,00 in contanti.
Di contro la società convenuta nei propri scritti difensivi ha negato di aver ricevuto alcuna somma in contanti, evidenziando come nella proposta irrevocabile d'acquisto venisse menzionato solo il versamento di un importo di € 5.000,00 alla CP_1 somma questa corrisposta mediante assegno bancario intestato al Condominio che poi risulta documentalmente essere stato restituito all'attrice dall'Amministratore della convenuta dopo che la vendita dell'immobile non era andata a buon fine.
Orbene, stante quanto dedotto dalla convenuta e, soprattutto, alla luce di quanto risulta riportato a penna nel modulo della proposta di acquisto sottoscritto dalla sig.ra , Pt_1 ove si dà atto che viene versata alla la sola somma di € 5.000,00, la Controparte_1 prova di aver corrisposto in tale occasione - come asserito nell'atto di citazione - oltre tale cifra anche l'ulteriore importo in contanti di € 5.000,00 avrebbe dovuto essere fornita in modo rigoroso dall'attrice.
Tuttavia le prove costituende richieste dalla sig.ra non sono state ammesse perché Pt_1 articolate in modo non conforme al disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. così che gli unici elementi di prova offerti dall'attrice a sostegno della propria prospettazione sono i documenti da essa prodotti ed in particolare una missiva a firma dell'avv. Antonio Del
Deo, difensore della nel presente processo, datata 3/7/2019 nella quale il CP_1 predetto legale, rispondendo alla richiesta risarcitoria formulata dall'attrice per il tramite del proprio legale avv. Simona Intini, aveva tra l'altro affermato: “… nella realtà dei fatti la sig.ra consegnava un assegno di € 5.000,00 al sig. intestato al Pt_1 Per_1
Condominio a titolo di prenotazione e successivamente mediante accordo intervenuto esclusivamente tra il sig. e la sua assistita e senza che il sig. ne fosse a Per_1 CP_2 conoscenza veniva consegnato[a] l'ulteriore somma di € 5.000,00 in contanti”.
4 Si tratta però di affermazioni (peraltro solo in parte coincidenti con la versione dei fatti data dall'attrice) che, non promanando dalla parte, non solo non hanno valore di prova legale come la confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. ma non hanno neppure la minima valenza probatoria.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, mentre “le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento”, “esse non hanno neppure valore indiziario qualora” - come nella specie - “siano contenute in atti stragiudiziali” (cfr.
Cass. 29/9/2020 n. 20566; Cass. 19/3/2019 n. 7702; Cass. 16/5/2016 n. 9965; Cass.
24/2/2011 n. 4475; Cass. 2/10/2007 n. 20701; Cass. 13/4/1987 n. 3686, la cui massima fa riferimento proprio ad “una lettera del legale della parte, spedita alla controparte, anteriormente alla instaurazione del giudizio”).
Altrettanto nullo è il valore probatorio della copia della presunta contabile bancaria - che la difesa della sig.ra ha qualificato “falsa” - del bonifico, la cui causale è Pt_1
“restituzione provvigione Via G. Troiani 29”, che, secondo l'attrice, il sig. Per_1
- che non è parte nel presente giudizio - le avrebbe trasmesso a dimostrazione
[...] dell'avvenuta restituzione (poi rivelatasi per l'appunto non corrispondente al vero) dell'importo di € 5.000,00.
Ne consegue che, in applicazione del fondamentale criterio di cui all'art. 2697 c.c. per il quale l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda grava su parte attrice, la domanda della sig.ra , volta alla restituzione della somma di € 5.000,00 da essa Pt_1 asseritamente versata in contanti alla convenuta a titolo di caparra, non può che essere respinta. Stante il mancato accoglimento della suddetta domanda va rigettata anche la richiesta di rimborso della somma di € 200,00 “a titolo di risarcimento danni per le spese legali sostenute per la diffida” (esborso di cui peraltro non è stata fornita alcuna prova).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell'attrice e liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M.
13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 per controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00
5 con un abbattimento del 30% per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate dalla sig.ra c/ Parte_1 Controparte_1
- condanna la sig.ra a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 1.616,70 per compenso oltre 15% spese generali ex art. 2
D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA.
Così deciso in Roma in data 25 giugno 2025
Il g.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi
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