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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 499 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in c/o Studio C.F._1
New Engineering s.r.l. - Via A. Volta n. 82 98071 Capo d'Orlando ITALIA presso lo studio dell'Avv. MANCUSO MARIO MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI 9 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo
[...]
rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/02/2015, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , premettendo di essere iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di CP_2
dal 16/02/1982, nonché di esercitare la libera professione con versamento CP_2
dei contributi integrativi presso Inarcassa. Inoltre, dal 01/09/2004, egli svolge attività di docente di ruolo presso la scuola secondaria, con regolare posizione assicurativa presso l'ex INPDAP.
L' ha iscritto d'ufficio il ricorrente alla Gestione PA, CP_2 contestando il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011 e notificando l'avviso di addebito n. 595201860696725 per un importo complessivo di €2.519,78.
Il ricorrente ha impugnato il suddetto avviso di addebito, eccependo l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione PA, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti ai sensi dell'art. 3, comma 9, L.
335/1995.
L' , costituendosi in giudizio, ha sostenuto che l'obbligo di iscrizione CP_2
alla Gestione PA sussiste per i professionisti non soggetti a versamento contributivo presso una cassa previdenziale autonoma e ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e non dalla scadenza del versamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'obbligo di iscrizione alla Gestione PA
L'art. 2, comma 26, L. 335/1995 disciplina l'iscrizione obbligatoria alla
Gestione PA per i lavoratori autonomi che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente risulta regolarmente iscritto ad Inarcassa e ha provveduto al versamento dei contributi integrativi, circostanza che esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione PA
. CP_2
L'orientamento giurisprudenziale consolidato afferma che i professionisti iscritti ad una cassa previdenziale privata non sono soggetti all'iscrizione alla
Gestione PA. Tale principio è stato ribadito in numerose pronunce di merito e di legittimità, evidenziando l'incompatibilità tra l'obbligo di contribuzione ad un ente previdenziale autonomo e l'iscrizione d'ufficio alla Gestione PA.
Alla luce della normativa vigente e dell'interpretazione costante della giurisprudenza, emerge chiaramente che l' , nel caso di specie, ha agito in CP_2 violazione delle disposizioni che regolano l'iscrizione alla Gestione PA, non potendo includere il ricorrente in tale gestione in assenza dei presupposti normativi richiesti. L'erroneità dell'operato dell' è confermata altresì CP_2 dall'analisi delle decisioni adottate in fattispecie analoghe, le quali hanno costantemente riconosciuto l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione PA per soggetti già assoggettati a un regime previdenziale obbligatorio alternativo.
Sulla prescrizione
L'art. 3, comma 9, L. 335/1995 stabilisce che i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni dalla scadenza del termine per il loro pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per i professionisti iscritti alla
Gestione PA, il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del versamento e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'analisi comparata della normativa e della giurisprudenza applicabile ha evidenziato che la decorrenza della prescrizione quinquennale non può essere posticipata sulla base di un'interpretazione discrezionale da parte dell'ente previdenziale, il quale, nel caso di specie, ha notificato l'avviso di addebito oltre il termine legale previsto, determinando l'estinzione del diritto di credito vantato nei confronti del ricorrente.
Nel caso di specie, il contributo contestato si riferisce all'anno 2011, con scadenza di pagamento entro il 16/06/2012. Tuttavia, l' ha notificato l'avviso CP_2
di addebito solo in data 22/01/2019, oltre il termine quinquennale. Pertanto, la pretesa dell' deve ritenersi prescritta. CP_2
In fattispecie analoghe, le corti di merito e la Cassazione hanno riconosciuto l'illegittimità della pretesa contributiva dell' , disponendo CP_2
l'annullamento degli avvisi di addebito per decorrenza del termine prescrizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA
1. L'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall' CP_2 nei confronti di per l'anno 2011; Parte_1
2. L'invalidità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione PA;
3. L'annullamento dell'avviso di addebito n. 595201860696725;
4. La condanna dell' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_2
€1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente. Così deciso in Patti 06/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo