Articolo 37 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 36Articolo 38
Versione
18 giugno 1952
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Versione
28 dicembre 1962
Art. 37.
I dipendenti dell'I.N.G.I.C. (Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo) hanno facolta' di chiedere la iscrizione alla Cassa di previdenza. degli impiegati ed a quella dei salariati dalla data di entrata, in vigore della presente legge, o successivamente, mentre continuera' obbligatoriamente l'iscrizione per coloro per i quali fosse gia' in precedenza avvenuta. ((4a)) Per effetto di detta iscrizione rimangono a carico del dipendente i contributi personali ed a carico dell'I.N.G.I.C. i contributi dell'ente.
In caso di passaggio successivo dei predetti dipendenti a ditte private che esercitino il servizio di riscossione delle imposte di consumo, essi continueranno obbligatoriamente a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati o dei salariati con attribuzione dei contributi dell'ente a carico del Comune, che avra' diritto di rivalsa verso l'appaltatore, e dei contributi personali a carico del dipendente.
L'iscrizione ad una delle Casse predette esonera dall'iscrizione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, salvo pero' il diritto del dipendente di continuare, ad esclusivo suo carico, nell'iscrizione facoltativa presso l'Istituto stesso.
--------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 29) che "Per i dipendenti dell'istituto nazionale gestione imposte-consumo, la facolta' di chiedere l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, prevista dal comma primo dell'articolo 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e' soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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