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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2892 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Flavia Mottola e Diego Bucci
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
1) I minori e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la residenza della madre. In ogni caso, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto di bisogni, capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
2) Il padre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 09.00
alla domenica sera ore 20.00. L'orario di rientro dei minori andrà osservato con scrupolo e regolarità e l'eventuale ritardo segnalato alla IG.ra con il giusto anticipo. Durante CP_2
questo tempo avrà cura di verificare che i ragazzi svolgano correttamente i compiti per il lunedì ove non già eseguiti.
Il IG. terrà con sé i minori il mercoledì di ogni settimana, dalla mattina alle ore CP_1
07.00, allorquando li preleverà dalla casa materna per accompagnarli a scuola, fino alle ore
21.30 della sera, riportandoli a casa dopo cena. L'orario di rientro dei minori andrà osservato con scrupolo e regolarità e l'eventuale ritardo segnalato alla IG.ra con il giusto CP_2
anticipo.
Inoltre, il IG. preleverà da casa e il giovedì di ogni settimana alle ore CP_1 Per_1 Per_2
07.00 e li accompagnerà a scuola, mentre il resto della giornata verrà gestito dalla IG.ra
. CP_2
I superiori giorni e orari concordati potranno, in ogni caso, essere modificati di comune intesa tra le parti, previo giusto preavviso, in considerazione di impegni e/o impedimenti personali o della prole.
Durante le vacanze di Natale, e trascorreranno, ad anni alterni, una settimana Per_1 Per_2
con la madre (fino al 30 dicembre) e una con il padre (fino al 06 gennaio), salvo diversi accordi tra le parti preventivamente assunti. Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali, allorquando i minori trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, sempre secondo la regola dell'alternanza, in modo che ciascuno trascorra con i figli il giorno di Pasqua, e sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Infine, durante le vacanze estive il IG. trascorrerà con i figli almeno due settimane, CP_1
anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Tale
regime verrà concretamente attuato con decorrenza dall'estate 2025.
Le restanti vacanze estive e le trascorreranno con la madre, salvi gli incontri con Per_1 Per_2
il padre durante i fine settimana di spettanza e in un giorno infrasettimanale, con l'intesa tra i genitori che, in tali fine settimana e giorno infrasettimanale di spettanza del padre, la madre porterà i figli minori presso quest'ultimo e che il padre, al termine di detti incontri, li riaccompagnerà presso la madre, salvo diversi accordi preventivamente assunti dalle parti e previo giusto preavviso. Nell'ipotesi in cui i minori si rechino all'estero con la madre, ovvero in località turistiche particolarmente distanti, e il padre sia impossibilitato a incontrarli, il fine settimana e il giorno infrasettimanale di spettanza verranno recuperati al rientro dalle vacanze.
I minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma, mentre saranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la festa del papà, salvo diversi accordi tra le parti.
I compleanni di e saranno festeggiati, ove possibile, con entrambi i genitori, Per_2 Per_1
diversamente ad anni alterni con l'uno e con l'altro.
3) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma CP_1 CP_2
di € 450,00 per ciascun figlio a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della prole,
e così il complessivo importo di € 900,00 da maggiorarsi secondo l'indice Istat Famiglie con decorrenza dal mese di Luglio 2025. Provvederà, inoltre, con cadenza mensile a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre previa CP_2
esibizione delle relative pezze giustificative, secondo le previsioni del Protocollo del
Tribunale di Vicenza, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e al quale si richiamano. Ciascun genitore porterà fiscalmente in detrazione la percentuale di spese corrisposta.
L'assegno unico Inps verrà incassato dalla IG.ra che provvederà a rimborsare CP_2
al IG. il 50% dell'importo, ciò almeno sino a quando non si provvederà ad inserire CP_1
sul sito Inps l'indicazione dei due distinti iban di accredito delle quote di assegno.
4) I IGg.ri e si impegnano ad acconsentire alla richiesta di rilascio e/o CP_2 CP_1
rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
In ogni caso.-
Ogni parte sosterrà autonomamente compensi e spese legali di spettanza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01.08.2024 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei
[...]
figli minori e . Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 12.12.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_3
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2
riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2892 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Flavia Mottola e Diego Bucci
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
1) I minori e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la residenza della madre. In ogni caso, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto di bisogni, capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
2) Il padre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 09.00
alla domenica sera ore 20.00. L'orario di rientro dei minori andrà osservato con scrupolo e regolarità e l'eventuale ritardo segnalato alla IG.ra con il giusto anticipo. Durante CP_2
questo tempo avrà cura di verificare che i ragazzi svolgano correttamente i compiti per il lunedì ove non già eseguiti.
Il IG. terrà con sé i minori il mercoledì di ogni settimana, dalla mattina alle ore CP_1
07.00, allorquando li preleverà dalla casa materna per accompagnarli a scuola, fino alle ore
21.30 della sera, riportandoli a casa dopo cena. L'orario di rientro dei minori andrà osservato con scrupolo e regolarità e l'eventuale ritardo segnalato alla IG.ra con il giusto CP_2
anticipo.
Inoltre, il IG. preleverà da casa e il giovedì di ogni settimana alle ore CP_1 Per_1 Per_2
07.00 e li accompagnerà a scuola, mentre il resto della giornata verrà gestito dalla IG.ra
. CP_2
I superiori giorni e orari concordati potranno, in ogni caso, essere modificati di comune intesa tra le parti, previo giusto preavviso, in considerazione di impegni e/o impedimenti personali o della prole.
Durante le vacanze di Natale, e trascorreranno, ad anni alterni, una settimana Per_1 Per_2
con la madre (fino al 30 dicembre) e una con il padre (fino al 06 gennaio), salvo diversi accordi tra le parti preventivamente assunti. Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali, allorquando i minori trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, sempre secondo la regola dell'alternanza, in modo che ciascuno trascorra con i figli il giorno di Pasqua, e sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Infine, durante le vacanze estive il IG. trascorrerà con i figli almeno due settimane, CP_1
anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Tale
regime verrà concretamente attuato con decorrenza dall'estate 2025.
Le restanti vacanze estive e le trascorreranno con la madre, salvi gli incontri con Per_1 Per_2
il padre durante i fine settimana di spettanza e in un giorno infrasettimanale, con l'intesa tra i genitori che, in tali fine settimana e giorno infrasettimanale di spettanza del padre, la madre porterà i figli minori presso quest'ultimo e che il padre, al termine di detti incontri, li riaccompagnerà presso la madre, salvo diversi accordi preventivamente assunti dalle parti e previo giusto preavviso. Nell'ipotesi in cui i minori si rechino all'estero con la madre, ovvero in località turistiche particolarmente distanti, e il padre sia impossibilitato a incontrarli, il fine settimana e il giorno infrasettimanale di spettanza verranno recuperati al rientro dalle vacanze.
I minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma, mentre saranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la festa del papà, salvo diversi accordi tra le parti.
I compleanni di e saranno festeggiati, ove possibile, con entrambi i genitori, Per_2 Per_1
diversamente ad anni alterni con l'uno e con l'altro.
3) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma CP_1 CP_2
di € 450,00 per ciascun figlio a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della prole,
e così il complessivo importo di € 900,00 da maggiorarsi secondo l'indice Istat Famiglie con decorrenza dal mese di Luglio 2025. Provvederà, inoltre, con cadenza mensile a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre previa CP_2
esibizione delle relative pezze giustificative, secondo le previsioni del Protocollo del
Tribunale di Vicenza, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e al quale si richiamano. Ciascun genitore porterà fiscalmente in detrazione la percentuale di spese corrisposta.
L'assegno unico Inps verrà incassato dalla IG.ra che provvederà a rimborsare CP_2
al IG. il 50% dell'importo, ciò almeno sino a quando non si provvederà ad inserire CP_1
sul sito Inps l'indicazione dei due distinti iban di accredito delle quote di assegno.
4) I IGg.ri e si impegnano ad acconsentire alla richiesta di rilascio e/o CP_2 CP_1
rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
In ogni caso.-
Ogni parte sosterrà autonomamente compensi e spese legali di spettanza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01.08.2024 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei
[...]
figli minori e . Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 12.12.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_3
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2
riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo