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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/08/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 746 2023 R.G. promossa da:
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dall'avv GRAZIA GUERRA con domicilio eletto in
PAVIA VIA CESARE BATTISTI 23/25
RICORRENTE
contro
( ), rappresentata e difesa dagli avvocati FLORIS CP_1 C.F._1
MARCELLO, GIULIA BASSO e FRANCESCA FERRANDO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, sito Milano, via Privata Maria Teresa n.8;
RESISTENTE
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come in atti
Per la parte resistente: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
, convenuta nel presente giudizio da con ricorso presentato ai sensi dell'art. 442 CP_1 Pt_1
c.p.c. e depositato in data 21.06.2023, era stata assunta da (già Controparte_2
a decorrere dal 1° marzo 1983, con qualifica di impiegata – livello Controparte_3 V ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Poligrafici e mansioni di addetta all'«Ufficio
Movimento e Recezione» (doc. 1 allegato alla memoria difensiva e doc. 3 ). A decorrere dal 21 Pt_1
luglio 2009, la società datrice di lavoro era stata fusa per incorporazione in Controparte_4 società facente parte del Gruppo Editoriale L'Espresso (“Gruppo GELE”), con la quale, dunque, era proseguito il rapporto di lavoro della resistente (doc.3 ). Pt_1
La aveva ceduto il contratto di lavoro della convenuta alla Controparte_4 [...]
(o S.E.T.A s.p.a.) di ZA (doc. 17, 18 ) a far data dal 01.11.2011, la Controparte_5 Pt_1
quale aveva contestualmente distaccato la lavoratrice de qua presso il precedente datore di lavoro a IA (doc. 4, 16 ). CP_4 Pt_1
In ragione della situazione di crisi che aveva interessato il settore dell'editoria, così come risultante dal decreto direttoriale del 2 agosto 2012 (doc. 6 ), la S.E.T.A. s.p.a. era stata autorizzata alla Pt_1
collocazione in CIGS di complessive dieci risorse con efficacia retroattiva nel periodo dal «01/03/2012 al 31/08/2012».
La società cessionaria suddetta, previo distacco della resistente presso aveva conseguentemente CP_4
collocato la conventa medesima in nel periodo dal 23 al 31 luglio 2012 (doc. 6 . CP_6 Pt_1
si era quindi dimessa a far data dal 31.07.2012 (doc. 7 , ritenendo di aver maturato i CP_1 Pt_1
requisiti soggettivi per accedere al pensionamento agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 ed aveva presentato domanda all' al fine di ottenere l'ammortizzatore sociale in questione (doc. 8 . Pt_1 Pt_1
Con lettera datata 26.09.2012, L'Ente della Previdenza aveva accolto la domanda di prepensionamento della convenuta a decorrere dal 01.08.2012 ed aveva liquidato una pensione mensile lorda di € 1.763,02
(doc. 9 ). Pt_1
Con provvedimento del 22.12.2022 l'Ente della Previdenza ha comunicato all'odierna resistente di aver annullato il trattamento pensionistico «cat. VO n. 10082591» in precedenza riconosciutole, chiedendo al contempo alla lavoratrice la restituzione di quanto erogatole a tale titolo per il periodo dal
01/08/2012 al 30/11/2022, per complessivi euro 196.486,65, in quanto reputati indebitamente percepiti
(doc. 11 ). A sostegno delle proprie valutazioni e delle richieste restitutorie avanzate nei termini di Pt_1 cui sopra, l' ha citato l'esistenza di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma. Pt_1
Tale procedimento risulta avviato dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di truffa aggravata in danno dell' , contestato, oltre che alla resistente, a moltissimi altri indagati - a vario Pt_1
titolo - ex artt. 81 cpv, 110, 112, 640 co. 2 n. 1, 61 n. 7 c.p. (doc. 10 ). Pt_1
Avverso il provvedimento di annullamento del versamento pensionistico, l'odierna resistente ha incardinato un procedimento cautelare con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 15 marzo 2023 avanti al
Tribunale di IA, al fine di ottenere la condanna dell' al ripristino dell'ordinario pagamento Pt_1 della pensione e la restituzione dei ratei non erogati dall'Istituto a decorrere dalla data della revoca del trattamento pensionistico (doc. 20 . Ad esito del procedimento cautelare, il Giudice adìto – con Pt_1
decreto n. 1214/2023 del 14 aprile 2023 – ha rigettato il ricorso promosso da CP_1 accogliendo – quanto al fumus boni juris – la tesi prospettata dall' secondo cui, «a fronte della Pt_1
mancata adibizione alla unità produttiva interessata dalla (ZA), la collocazione in non CP_6 CP_6
può che essere considerata illegittima», con la conseguenza che – «venuta meno la (e la CP_6
correlativa contribuzione figurativa)» – «viene meno anche il diritto al prepensionamento» (doc.1
. Pt_1
Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., iscritto a ruolo con R.G. n. 523/2023, l'odierna resistente, si è opposta al citato decreto del Tribunale di IA, chiedendone la revoca, la quale veniva pronunciata dal
Collegio giudicante investito del reclamo che, in accoglimento del medesimo, ha disposto l'immediato ripristino della pensione riconosciuta alla reclamante, rilevando, peraltro, che non sussiste alcuna incompatibilità fra distacco e non essendovi nessuna norma di legge che inibisca al personale CP_6 distaccato l'accesso agli ammortizzatori sociali, considerando il tenore dell'art. 30 ,2° c. del D.lgs.
276/2003, il quale prescrive che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”, e concludendo per l'irrilevanza della circostanza che la ricorrente non prestasse la propria attività a ZA ma in distacco a IA (doc. 2
. Pt_1
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. l'Ente della Previdenza ha radicato il giudizio di merito, oggetto di attuale disamina, al fine di accertare l'illegittimità del prepensionamento della resistente e la legittimità dei provvedimenti assunti dall'Ente, rilevando, peraltro, tra le argomentazioni addotte a suffragio delle conclusioni rassegnate, che “la revoca/eliminazione della pensione e la pretesa della restituzione degli importi indebitamente erogati era giustificata dall'illegittima fruizione della CIGS da parte del datore di lavoro S.E.T.A. s.p.a.: la è stata chiesta da S.E.T.A. s.p.a. per l'unità produttiva di ZA CP_6
(doc. 6), ma la convenuta a prescindere dalla sua consapevolezza non poteva rientrarvi in quanto distaccata a IA presso il precedente datore di lavoro (doc. 4), con Controparte_4
conseguente illegittima fruizione da parte sua dei benefici presupposto necessario per il CP_6 prepensionamento agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981”.
Con memoria difensiva depositata in data 25 gennaio 2024 si è costituita parte resistente, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle prospettazioni attoree ed insistendo per la reiezione del ricorso.
Richiamate le contrapposte ricostruzioni delle parti, il giudizio, istruito mediante vaglio della produzione documentale versata in atti, è stato definito all'udienza di discussione del 15.05.2025. Infondatezza del ricorso, alla luce della normativa applicabile alla fattispecie e della giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano.
Chiarito quanto sopra, il ricorso risulta infondato e non merita quindi di essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'istituto previdenziale – come sopra accennato- ha ritenuto insussistenti - o quantomeno esistenti solo in via meramente formale - in capo alla resistente i presupposti per accedere al trattamento pensionistico agevolato e ciò in ragione sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso in data 24 maggio 2022 nell'ambito del procedimento penale n. 10410/2018 in cui la convenuta risulta indagata – in concorso – in ordine al reato di truffa ai danni dell'Ente della Previdenza, sia a causa della presunta illegittima fruizione della CIGS, presupposto necessario per accedere al prepensionamento, autorizzata dal solo per l'unità produttiva di ZA e per i relativi CP_7
lavoratori, mentre invece la resistente risultava distaccata a IA, presso il precedente datore di lavoro,
(doc. 4 ). Controparte_4 Pt_1
Ebbene, a fronte delle difese di parte ricorrente, giova innanzitutto richiamare la normativa in forza della quale la convenuta ha avuto accesso al trattamento pensionistico anticipato: la disciplina speciale per le imprese editoriali contenuta nella Legge 416/1981 prevede, infatti, agli artt. 35 e 37, la possibilità, per i “lavoratori poligrafici”, in possesso di determinate condizioni di anzianità contributiva, di chiedere la pensione anticipata qualora si trovino in cassa integrazione.
In particolare, l'art. 37 del citato testo normativo testualmente dispone che “ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero
1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, п. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
ai sensi del richiamato art. 35 Legge 416/1981 (nel testo ratione temporis applicabile), "il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.”
Alla stregua delle suddette previsioni, dunque, un lavoratore può accedere al prepensionamento qualora: sia dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani); la datrice di lavoro sia stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione straordinaria;
sia tra i dipendenti collocati in cassa integrazione;
sia lavoratore poligrafico in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, e non abbia, comunque, un'anzianità contributiva superiore a 35 anni;
eserciti l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta.
Orbene, la convenuta ha evidenziato di aver avuto tutti i requisiti richiesti dalle predette norme per accedere al trattamento di pensione anticipata e ha obiettato alla ricostruzione dei fatti operata dall'Istituto previdenziale di aver subìto le decisioni datoriali in merito alla cessione del contratto, al distacco e al collocamento in CIGS, rilevando – come sopra anticipato- che la società distaccante,
SETA s.p.a., al fine di gestire in maniera non traumatica gli esuberi determinati dall'acuirsi della crisi, aveva ritenuto di pianificare uscite negoziate concordate sia su base individuale sia mediante ricorso a trattamenti pensionistici anticipati, come nel caso di specie.
Come già rilevato nella sentenza n 302/2025 di questo Tribunale (est Frangipani) chiamato a pronunciarsi su un caso analogo, a fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti, pare corretto condividere il percorso logico argomentativo elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi in più fattispecie simili a quella che ci occupa (v. sentenze n. 253/2025, n. 311/2025 e n.
349/2025).
La Corte, nella prima delle tre pronunce invocate (ma con considerazioni svolte anche in quelle successive) ha ritenuto le motivazioni elaborate dal giudice di prime cure (che aveva ritenuto legittima l'erogazione della pensione) resistenti alle censure svolte dall'ente della previdenza nell'atto di impugnazione “incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.” CP_8
Segnatamente, la Corte non ha condiviso la prospettazione, offerta dall' , secondo cui i requisiti Pt_1
vantati dal lavoratore al fine di accedere al pensionamento anticipato sarebbero stati sussistenti solo in via apparente e formale, e ha rilevato l'impossibilità di ravvisare in capo al lavoratore una precisa volontà decettiva, “alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali”.
Anche con riferimento al giudizio che ci occupa, tenendo conto dei fatti come sopra ricostruiti nonché della scansione temporale dei medesimi, deve escludersi, in assenza di evidenze di segno opposto, la possibilità di ravvisare, con riguardo alla condotta della resistente, gli estremi della truffa dedotta dall'Istituto previdenziale.
E' documentalmente provato, infatti, che la cessione del contratto della lavoratrice de qua da CP_4
a SETA s.p.a. ai sensi dell'art. 1406 c.c. ed il distacco da quest'ultima presso l'unità produttiva
[...]
di IA del precedente datore di lavoro sono occorsi in data 1° novembre 2011 e, quindi, dieci mesi prima della data di emissione del decreto direttoriale (avvenuta il 2 agosto 2012) che ha consentito alla resistente di accedere ai benefici della già menzionata Legge n. 416/1981 (docc. 4 e 6 ); la Pt_1
convenuta si è poi dimessa in data 31.07.2012 (doc. 7 , in data antecedente al predetto decreto Pt_1
direttoriale, dal quale emerge, peraltro, che i dipendenti di SETA che avrebbero avuto accesso alla sarebbero stati, al più, 10 lavoratori poligrafici, con la conseguenza che deve ragionevolmente CP_6
escludersi che la resistente avesse certezza piena di rientrare nel novero di coloro che avrebbero avuto diritto al prepensionamento, non essendo emersi, del resto, nel corso dell'indagine istruttoria, elementi da cui possa evincersi il contrario.
Alle osservazioni appena svolte deve, inoltre, aggiungersi quanto segue.
Ancorché sia tuttora pendente davanti al Tribunale di Roma il procedimento penale volto ad accertare l'eventuale responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti, non si colgono, allo stato, elementi per ravvisare in capo alla resistente un intento fraudolento, in quanto la cessione del contratto e il contestuale distacco della lavoratrice devono reputarsi ascrivibili allo specifico interesse datoriale di attuare il descritto programma riorganizzativo, come si evince dal decreto direttoriale del 2 agosto 2012
(doc. 6 , accertanti la condizione di riorganizzazione aziendale della SETA s.p.a. e la facoltà per Pt_1
essa di porre i lavoratori, nelle misure prestabilite, in CGS, nonché la possibilità dei lavoratori medesimi di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato.
Giova, inoltre, evidenziare che, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale suddetto, i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti al momento del riconoscimento del trattamento previdenziale, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale.
Le decisioni ministeriali sulla CIGS a favore della SETA s.p.a.., e il numero rilevantissimo dei soggetti coinvolti conduce a escludere, in capo ai dipendenti - come la resistente - privi di funzioni dirigenziali, la consapevolezza della natura fittizia e illecita- quand'anche fosse accertata- della complessa operazione e, quindi, del distacco.
Del resto, il distacco è stato funzionale sia agli interessi di (che ha potuto godere delle CP_4
prestazioni della dipendente) sia di SETA s.p.a, proprio nell'ambito della riorganizzazione aziendale per la quale quest'ultima è stata ammessa alla fruizione della Paiono dunque rispettati i CP_6
presupposti richiesti dall'art. 30 del D. L.vo n. 276/2003 per il distacco, che non può, quindi, ritenersi illegittimo.
Risulta dunque corretto ritenere che non difettassero i presupposti per la pensione anticipata richiesta e riconosciuta dall'ente previdenziale per un decennio. Vieppiù laddove si consideri che la revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' in autotutela, nei riguardi della convenuta con Pt_1
provvedimento del 22 dicembre 2022 (doc. 11 si pone in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, Pt_1
l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore
a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Diversamente opinando, qualora cioè l'esercizio del potere di autotutela non avvenisse entro un ragionevole limite dall'emanazione del provvedimento e non tenesse conto di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati, si finirebbe inevitabilmente per ledere il legittimo affidamento del destinatario del provvedimento medesimo sulla conformità dello stesso alle norme giuridiche in forza del quale è stato emanato, così come precisato dal Regolamento richiamato dalla circolare n.
146/2006 dell' ((art. 6, comma 1, lett. c). Pt_1
In virtù di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, non potendo trovare accoglimento le domande dell'Ente della Previdenza volte all'accertamento dell'illegittimità del prepensionamento ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 goduto da a far data dal 01.08.2012 (pensione n. 10082591 CP_1
cat. VO) e al conseguente riconoscimento della legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica da parte dell' sin dalla sua decorrenza. Pt_1
La cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta dell' Controparte_9
a proposito della restituzione della somma percepita dalla resistente prima della revoca della pensione.
Come concordemente chiesto dalle parti all'udienza del 21/05/2024 deve invece essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alle questioni afferenti all'importo di 196.486,65 contestato dall' all'odierna convenuta quale Parte_1 indebita percezione dei ratei di pensione percepiti nel periodo compreso tra 01/08/2012 al 30/11/2022
(doc. 11 ). Pt_1
Infatti, con il documento n. 21, acquisito all'udienza predetta, ha depositato la comunicazione Pt_1
con la quale ha reso noto che il gruppo editoriale alle cui dipendenze la convenuta ha lavorato ha risarcito i danni derivanti, all'Istituo previdenziale, dall'erogazione della pensione di cui si discute e pertanto ha ritenuto di definire la pratica d'indebito dando conto dell'intervenuto pagamento;
all'udienza di discussione del 21/05/2024 i procuratori delle parti hanno confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere che deve, conseguentemente, essere pronunciata.
La regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto anche di questa domanda - che non viene decisa nel merito - con applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale: visto il diritto della resistente ad ottenere il trattamento pensionistico, si deve ritenere che le sue domande in merito alla restituzione fossero fondate al momento dell'introduzione del giudizio e, dunque, si deve ravvedere la soccombenza di parte ricorrente.
Regolamentazione delle spese di lite
È corretta la compensazione per un mezzo delle spese processuali in ragione del fatto che la giurisprudenza di merito che si è occupata, anche in sede cautelare, della vicenda di cui si tratta, con riguardo a numerosi altri pensionati, è giunta ad approdi diversi, anche a causa di un quadro normativo e fattuale piuttosto complesso. La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza, effettiva e virtuale.
Le spese vengono liquidate come indicato nel dispositivo, tenendo conto, da un lato, del valore della causa e, dall'altro lato, della natura dell'attività difensiva prestata, con attività istruttoria meramente documentale.
PQM
Visto l'art 429 cpc dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla restituzione degli importi dalla data di decorrenza della pensione al 30.11.2022; rigetta le altre domande della parte attrice;
compensate le spese nei limiti della metà dichiara tenuta e condanna alla rifusione della residua Pt_1
metà delle spese liquidate già nella parte in euro 1750 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, iva e cpa;
giorni sessanta per la motivazione.
IA 14.5.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 746 2023 R.G. promossa da:
rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dall'avv GRAZIA GUERRA con domicilio eletto in
PAVIA VIA CESARE BATTISTI 23/25
RICORRENTE
contro
( ), rappresentata e difesa dagli avvocati FLORIS CP_1 C.F._1
MARCELLO, GIULIA BASSO e FRANCESCA FERRANDO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, sito Milano, via Privata Maria Teresa n.8;
RESISTENTE
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come in atti
Per la parte resistente: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
, convenuta nel presente giudizio da con ricorso presentato ai sensi dell'art. 442 CP_1 Pt_1
c.p.c. e depositato in data 21.06.2023, era stata assunta da (già Controparte_2
a decorrere dal 1° marzo 1983, con qualifica di impiegata – livello Controparte_3 V ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Poligrafici e mansioni di addetta all'«Ufficio
Movimento e Recezione» (doc. 1 allegato alla memoria difensiva e doc. 3 ). A decorrere dal 21 Pt_1
luglio 2009, la società datrice di lavoro era stata fusa per incorporazione in Controparte_4 società facente parte del Gruppo Editoriale L'Espresso (“Gruppo GELE”), con la quale, dunque, era proseguito il rapporto di lavoro della resistente (doc.3 ). Pt_1
La aveva ceduto il contratto di lavoro della convenuta alla Controparte_4 [...]
(o S.E.T.A s.p.a.) di ZA (doc. 17, 18 ) a far data dal 01.11.2011, la Controparte_5 Pt_1
quale aveva contestualmente distaccato la lavoratrice de qua presso il precedente datore di lavoro a IA (doc. 4, 16 ). CP_4 Pt_1
In ragione della situazione di crisi che aveva interessato il settore dell'editoria, così come risultante dal decreto direttoriale del 2 agosto 2012 (doc. 6 ), la S.E.T.A. s.p.a. era stata autorizzata alla Pt_1
collocazione in CIGS di complessive dieci risorse con efficacia retroattiva nel periodo dal «01/03/2012 al 31/08/2012».
La società cessionaria suddetta, previo distacco della resistente presso aveva conseguentemente CP_4
collocato la conventa medesima in nel periodo dal 23 al 31 luglio 2012 (doc. 6 . CP_6 Pt_1
si era quindi dimessa a far data dal 31.07.2012 (doc. 7 , ritenendo di aver maturato i CP_1 Pt_1
requisiti soggettivi per accedere al pensionamento agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 ed aveva presentato domanda all' al fine di ottenere l'ammortizzatore sociale in questione (doc. 8 . Pt_1 Pt_1
Con lettera datata 26.09.2012, L'Ente della Previdenza aveva accolto la domanda di prepensionamento della convenuta a decorrere dal 01.08.2012 ed aveva liquidato una pensione mensile lorda di € 1.763,02
(doc. 9 ). Pt_1
Con provvedimento del 22.12.2022 l'Ente della Previdenza ha comunicato all'odierna resistente di aver annullato il trattamento pensionistico «cat. VO n. 10082591» in precedenza riconosciutole, chiedendo al contempo alla lavoratrice la restituzione di quanto erogatole a tale titolo per il periodo dal
01/08/2012 al 30/11/2022, per complessivi euro 196.486,65, in quanto reputati indebitamente percepiti
(doc. 11 ). A sostegno delle proprie valutazioni e delle richieste restitutorie avanzate nei termini di Pt_1 cui sopra, l' ha citato l'esistenza di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma. Pt_1
Tale procedimento risulta avviato dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di truffa aggravata in danno dell' , contestato, oltre che alla resistente, a moltissimi altri indagati - a vario Pt_1
titolo - ex artt. 81 cpv, 110, 112, 640 co. 2 n. 1, 61 n. 7 c.p. (doc. 10 ). Pt_1
Avverso il provvedimento di annullamento del versamento pensionistico, l'odierna resistente ha incardinato un procedimento cautelare con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 15 marzo 2023 avanti al
Tribunale di IA, al fine di ottenere la condanna dell' al ripristino dell'ordinario pagamento Pt_1 della pensione e la restituzione dei ratei non erogati dall'Istituto a decorrere dalla data della revoca del trattamento pensionistico (doc. 20 . Ad esito del procedimento cautelare, il Giudice adìto – con Pt_1
decreto n. 1214/2023 del 14 aprile 2023 – ha rigettato il ricorso promosso da CP_1 accogliendo – quanto al fumus boni juris – la tesi prospettata dall' secondo cui, «a fronte della Pt_1
mancata adibizione alla unità produttiva interessata dalla (ZA), la collocazione in non CP_6 CP_6
può che essere considerata illegittima», con la conseguenza che – «venuta meno la (e la CP_6
correlativa contribuzione figurativa)» – «viene meno anche il diritto al prepensionamento» (doc.1
. Pt_1
Con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., iscritto a ruolo con R.G. n. 523/2023, l'odierna resistente, si è opposta al citato decreto del Tribunale di IA, chiedendone la revoca, la quale veniva pronunciata dal
Collegio giudicante investito del reclamo che, in accoglimento del medesimo, ha disposto l'immediato ripristino della pensione riconosciuta alla reclamante, rilevando, peraltro, che non sussiste alcuna incompatibilità fra distacco e non essendovi nessuna norma di legge che inibisca al personale CP_6 distaccato l'accesso agli ammortizzatori sociali, considerando il tenore dell'art. 30 ,2° c. del D.lgs.
276/2003, il quale prescrive che “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”, e concludendo per l'irrilevanza della circostanza che la ricorrente non prestasse la propria attività a ZA ma in distacco a IA (doc. 2
. Pt_1
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. l'Ente della Previdenza ha radicato il giudizio di merito, oggetto di attuale disamina, al fine di accertare l'illegittimità del prepensionamento della resistente e la legittimità dei provvedimenti assunti dall'Ente, rilevando, peraltro, tra le argomentazioni addotte a suffragio delle conclusioni rassegnate, che “la revoca/eliminazione della pensione e la pretesa della restituzione degli importi indebitamente erogati era giustificata dall'illegittima fruizione della CIGS da parte del datore di lavoro S.E.T.A. s.p.a.: la è stata chiesta da S.E.T.A. s.p.a. per l'unità produttiva di ZA CP_6
(doc. 6), ma la convenuta a prescindere dalla sua consapevolezza non poteva rientrarvi in quanto distaccata a IA presso il precedente datore di lavoro (doc. 4), con Controparte_4
conseguente illegittima fruizione da parte sua dei benefici presupposto necessario per il CP_6 prepensionamento agevolato ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981”.
Con memoria difensiva depositata in data 25 gennaio 2024 si è costituita parte resistente, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle prospettazioni attoree ed insistendo per la reiezione del ricorso.
Richiamate le contrapposte ricostruzioni delle parti, il giudizio, istruito mediante vaglio della produzione documentale versata in atti, è stato definito all'udienza di discussione del 15.05.2025. Infondatezza del ricorso, alla luce della normativa applicabile alla fattispecie e della giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano.
Chiarito quanto sopra, il ricorso risulta infondato e non merita quindi di essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'istituto previdenziale – come sopra accennato- ha ritenuto insussistenti - o quantomeno esistenti solo in via meramente formale - in capo alla resistente i presupposti per accedere al trattamento pensionistico agevolato e ciò in ragione sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso in data 24 maggio 2022 nell'ambito del procedimento penale n. 10410/2018 in cui la convenuta risulta indagata – in concorso – in ordine al reato di truffa ai danni dell'Ente della Previdenza, sia a causa della presunta illegittima fruizione della CIGS, presupposto necessario per accedere al prepensionamento, autorizzata dal solo per l'unità produttiva di ZA e per i relativi CP_7
lavoratori, mentre invece la resistente risultava distaccata a IA, presso il precedente datore di lavoro,
(doc. 4 ). Controparte_4 Pt_1
Ebbene, a fronte delle difese di parte ricorrente, giova innanzitutto richiamare la normativa in forza della quale la convenuta ha avuto accesso al trattamento pensionistico anticipato: la disciplina speciale per le imprese editoriali contenuta nella Legge 416/1981 prevede, infatti, agli artt. 35 e 37, la possibilità, per i “lavoratori poligrafici”, in possesso di determinate condizioni di anzianità contributiva, di chiedere la pensione anticipata qualora si trovino in cassa integrazione.
In particolare, l'art. 37 del citato testo normativo testualmente dispone che “ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero
1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, п. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
ai sensi del richiamato art. 35 Legge 416/1981 (nel testo ratione temporis applicabile), "il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.”
Alla stregua delle suddette previsioni, dunque, un lavoratore può accedere al prepensionamento qualora: sia dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani); la datrice di lavoro sia stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione straordinaria;
sia tra i dipendenti collocati in cassa integrazione;
sia lavoratore poligrafico in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, e non abbia, comunque, un'anzianità contributiva superiore a 35 anni;
eserciti l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta.
Orbene, la convenuta ha evidenziato di aver avuto tutti i requisiti richiesti dalle predette norme per accedere al trattamento di pensione anticipata e ha obiettato alla ricostruzione dei fatti operata dall'Istituto previdenziale di aver subìto le decisioni datoriali in merito alla cessione del contratto, al distacco e al collocamento in CIGS, rilevando – come sopra anticipato- che la società distaccante,
SETA s.p.a., al fine di gestire in maniera non traumatica gli esuberi determinati dall'acuirsi della crisi, aveva ritenuto di pianificare uscite negoziate concordate sia su base individuale sia mediante ricorso a trattamenti pensionistici anticipati, come nel caso di specie.
Come già rilevato nella sentenza n 302/2025 di questo Tribunale (est Frangipani) chiamato a pronunciarsi su un caso analogo, a fronte delle contrapposte prospettazioni delle parti, pare corretto condividere il percorso logico argomentativo elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi in più fattispecie simili a quella che ci occupa (v. sentenze n. 253/2025, n. 311/2025 e n.
349/2025).
La Corte, nella prima delle tre pronunce invocate (ma con considerazioni svolte anche in quelle successive) ha ritenuto le motivazioni elaborate dal giudice di prime cure (che aveva ritenuto legittima l'erogazione della pensione) resistenti alle censure svolte dall'ente della previdenza nell'atto di impugnazione “incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.” CP_8
Segnatamente, la Corte non ha condiviso la prospettazione, offerta dall' , secondo cui i requisiti Pt_1
vantati dal lavoratore al fine di accedere al pensionamento anticipato sarebbero stati sussistenti solo in via apparente e formale, e ha rilevato l'impossibilità di ravvisare in capo al lavoratore una precisa volontà decettiva, “alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali”.
Anche con riferimento al giudizio che ci occupa, tenendo conto dei fatti come sopra ricostruiti nonché della scansione temporale dei medesimi, deve escludersi, in assenza di evidenze di segno opposto, la possibilità di ravvisare, con riguardo alla condotta della resistente, gli estremi della truffa dedotta dall'Istituto previdenziale.
E' documentalmente provato, infatti, che la cessione del contratto della lavoratrice de qua da CP_4
a SETA s.p.a. ai sensi dell'art. 1406 c.c. ed il distacco da quest'ultima presso l'unità produttiva
[...]
di IA del precedente datore di lavoro sono occorsi in data 1° novembre 2011 e, quindi, dieci mesi prima della data di emissione del decreto direttoriale (avvenuta il 2 agosto 2012) che ha consentito alla resistente di accedere ai benefici della già menzionata Legge n. 416/1981 (docc. 4 e 6 ); la Pt_1
convenuta si è poi dimessa in data 31.07.2012 (doc. 7 , in data antecedente al predetto decreto Pt_1
direttoriale, dal quale emerge, peraltro, che i dipendenti di SETA che avrebbero avuto accesso alla sarebbero stati, al più, 10 lavoratori poligrafici, con la conseguenza che deve ragionevolmente CP_6
escludersi che la resistente avesse certezza piena di rientrare nel novero di coloro che avrebbero avuto diritto al prepensionamento, non essendo emersi, del resto, nel corso dell'indagine istruttoria, elementi da cui possa evincersi il contrario.
Alle osservazioni appena svolte deve, inoltre, aggiungersi quanto segue.
Ancorché sia tuttora pendente davanti al Tribunale di Roma il procedimento penale volto ad accertare l'eventuale responsabilità dei numerosi soggetti coinvolti, non si colgono, allo stato, elementi per ravvisare in capo alla resistente un intento fraudolento, in quanto la cessione del contratto e il contestuale distacco della lavoratrice devono reputarsi ascrivibili allo specifico interesse datoriale di attuare il descritto programma riorganizzativo, come si evince dal decreto direttoriale del 2 agosto 2012
(doc. 6 , accertanti la condizione di riorganizzazione aziendale della SETA s.p.a. e la facoltà per Pt_1
essa di porre i lavoratori, nelle misure prestabilite, in CGS, nonché la possibilità dei lavoratori medesimi di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato.
Giova, inoltre, evidenziare che, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale suddetto, i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti al momento del riconoscimento del trattamento previdenziale, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale.
Le decisioni ministeriali sulla CIGS a favore della SETA s.p.a.., e il numero rilevantissimo dei soggetti coinvolti conduce a escludere, in capo ai dipendenti - come la resistente - privi di funzioni dirigenziali, la consapevolezza della natura fittizia e illecita- quand'anche fosse accertata- della complessa operazione e, quindi, del distacco.
Del resto, il distacco è stato funzionale sia agli interessi di (che ha potuto godere delle CP_4
prestazioni della dipendente) sia di SETA s.p.a, proprio nell'ambito della riorganizzazione aziendale per la quale quest'ultima è stata ammessa alla fruizione della Paiono dunque rispettati i CP_6
presupposti richiesti dall'art. 30 del D. L.vo n. 276/2003 per il distacco, che non può, quindi, ritenersi illegittimo.
Risulta dunque corretto ritenere che non difettassero i presupposti per la pensione anticipata richiesta e riconosciuta dall'ente previdenziale per un decennio. Vieppiù laddove si consideri che la revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' in autotutela, nei riguardi della convenuta con Pt_1
provvedimento del 22 dicembre 2022 (doc. 11 si pone in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, Pt_1
l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore
a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Diversamente opinando, qualora cioè l'esercizio del potere di autotutela non avvenisse entro un ragionevole limite dall'emanazione del provvedimento e non tenesse conto di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati, si finirebbe inevitabilmente per ledere il legittimo affidamento del destinatario del provvedimento medesimo sulla conformità dello stesso alle norme giuridiche in forza del quale è stato emanato, così come precisato dal Regolamento richiamato dalla circolare n.
146/2006 dell' ((art. 6, comma 1, lett. c). Pt_1
In virtù di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, non potendo trovare accoglimento le domande dell'Ente della Previdenza volte all'accertamento dell'illegittimità del prepensionamento ex artt. 35 e 37 L. n. 416/1981 goduto da a far data dal 01.08.2012 (pensione n. 10082591 CP_1
cat. VO) e al conseguente riconoscimento della legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica da parte dell' sin dalla sua decorrenza. Pt_1
La cessazione della materia del contendere con riguardo alla richiesta dell' Controparte_9
a proposito della restituzione della somma percepita dalla resistente prima della revoca della pensione.
Come concordemente chiesto dalle parti all'udienza del 21/05/2024 deve invece essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alle questioni afferenti all'importo di 196.486,65 contestato dall' all'odierna convenuta quale Parte_1 indebita percezione dei ratei di pensione percepiti nel periodo compreso tra 01/08/2012 al 30/11/2022
(doc. 11 ). Pt_1
Infatti, con il documento n. 21, acquisito all'udienza predetta, ha depositato la comunicazione Pt_1
con la quale ha reso noto che il gruppo editoriale alle cui dipendenze la convenuta ha lavorato ha risarcito i danni derivanti, all'Istituo previdenziale, dall'erogazione della pensione di cui si discute e pertanto ha ritenuto di definire la pratica d'indebito dando conto dell'intervenuto pagamento;
all'udienza di discussione del 21/05/2024 i procuratori delle parti hanno confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere che deve, conseguentemente, essere pronunciata.
La regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto anche di questa domanda - che non viene decisa nel merito - con applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale: visto il diritto della resistente ad ottenere il trattamento pensionistico, si deve ritenere che le sue domande in merito alla restituzione fossero fondate al momento dell'introduzione del giudizio e, dunque, si deve ravvedere la soccombenza di parte ricorrente.
Regolamentazione delle spese di lite
È corretta la compensazione per un mezzo delle spese processuali in ragione del fatto che la giurisprudenza di merito che si è occupata, anche in sede cautelare, della vicenda di cui si tratta, con riguardo a numerosi altri pensionati, è giunta ad approdi diversi, anche a causa di un quadro normativo e fattuale piuttosto complesso. La restante quota di un mezzo deve essere posta a carico di parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza, effettiva e virtuale.
Le spese vengono liquidate come indicato nel dispositivo, tenendo conto, da un lato, del valore della causa e, dall'altro lato, della natura dell'attività difensiva prestata, con attività istruttoria meramente documentale.
PQM
Visto l'art 429 cpc dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla restituzione degli importi dalla data di decorrenza della pensione al 30.11.2022; rigetta le altre domande della parte attrice;
compensate le spese nei limiti della metà dichiara tenuta e condanna alla rifusione della residua Pt_1
metà delle spese liquidate già nella parte in euro 1750 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, iva e cpa;
giorni sessanta per la motivazione.
IA 14.5.2025 La giudice del lavoro
Federica Ferrari