Art. 17.
Le norme della presente legge, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 15 e 18, non si applicano agli iscritti al Fondo, dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per i quali restano in vigore le disposizioni di cui al regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , e successive modificazioni anteriori alla presente legge.
Le norme della presente legge, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 15 e 18, non si applicano agli iscritti al Fondo, dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per i quali restano in vigore le disposizioni di cui al regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , e successive modificazioni anteriori alla presente legge.