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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/10/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 13.10.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a con gli avv.ti Maurizio Landelli e l'avv. Chiara Grasso Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. Manuela Pasut CP_1
RESISTENTE
* * *
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Sig. e la Sig.ra in data 29 giugno Parte_1 CP_1
1996 in Povoletto (UD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Povoletto (UD) al nr. 5 Parte II Serie A, anno 1996 (Doc.1); mandando all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
1 2) disporre il collocamento del figlio maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente, presso la residenza della madre;
3) disporre che il sig. versi a favore della madre un assegno Parte_1 mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente;
Per_1
4) disporre a carico del ricorrente sig. il pagamento al 50% delle Parte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio Per_1
5) disporre che nulla è dovuto tra le parti a titolo di assegno divorzile, mancandone
i presupposti.
Spese legali compensate;
in caso di ingiustificata opposizione condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite
Per parte resistente quanto al mantenimento ordinario di come da comparsa di costituzione Per_1
(1.100,00 euro oltre rivalutazione monetaria); quanto alle spese straordinarie e all'assegno divorzile come da verbale dd. 17.06.2025; chiede la condanna alle spese di controparte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29.06.1996 e dall'unione sono nati in data 10.07.1997 il figlio (oggi maggiorenne ed autosufficiente) ed in data Per_2
22.03.2002 il figlio (oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente).
Con sentenza non definitiva n. 1089/2020 del 25.11.2020 il Tribunale di Udine pronunciava sentenza di separazione personale, definendo, in seguito, il giudizio, con sentenza n. 395/2022 mediante la quale: disponeva che il figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimanesse collocato presso la madre, nella casa familiare assegnata, dunque, alla sig.ra che il CP_1 padre versasse alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio, un assegno mensile di 1.000,00 euro, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie;
infine, che il marito versasse alla moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 700,00 mensili;
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 il sig. ha chiesto al Tribunale la Pt_1 pronuncia di divorzio, essendo ormai decorsi i termini di legge senza che vi fosse stata medio tempore alcuna riconciliazione. Ha inoltre domandato, in sintesi: una 2 riduzione dell'assegno di mantenimento per da euro 1.000,00 ad euro Per_1
500,00; il riparto delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, con accertamento che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile tra coniugi.
Si è costituita la sig.ra aderendo alla domanda di divorzio, ma a CP_1 condizioni diverse e, in particolare, chiedendo che il sig. continuasse a Pt_1 versare per il figlio la somma di euro 1.100,00 (già rivalutata in base agli Per_1 indici ISTAT) e che le fosse riconosciuto il diritto a ricevere dal marito un assegno divorzile pari ad euro 800,00 mensili.
Svolgimento del processo
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti dd. 03.06.2025, il giudice prospettava alle stesse possibili profili aleatori della controversia ed i procuratori chiedevano concordemente un rinvio dell'udienza per verificare la possibilità di raggiungere un accordo.
All'udienza dd. 17.06.2025, entrambe le parti si riportavano al contenuto degli atti introduttivi e delle memorie difensive, insistendo in tutte le deduzioni ed istanze, anche di carattere istruttorio, ivi svolte, non essendo stato possibile raggiungere una conciliazione (mentre la parte resistente aveva manifestato la disponibilità a ridurre l'importo richiesto a titolo di assegno divorzile ad euro 500,00 mensili e ad incrementare al 50% il concorso nelle spese straordinarie per il figlio , la Per_1 parte ricorrente aveva invece proposto una liquidazione dell'assegno divorzile una tantum).
Con ordinanza dd. 17.06.2025, il giudice, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., confermava tutte le disposizioni contenute nella sentenza di separazione e fissava udienza per la discussione orale della causa, ritenendo non fosse necessario dare corso ad alcun adempimento istruttorio.
Infine, all'udienza dd. 13.10.2025, i procuratori hanno discusso la causa, riportandosi sostanzialmente al contenuto degli scritti già depositati e precisando le conclusioni indicate in epigrafe;
all'esito, il giudice relatore ha rimesso immediatamente la causa in decisione al Collegio.
Sulla domanda di divorzio
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza depositata in data 25.11.2020 il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato;
se ne ricava che, alla data del deposito del ricorso di divorzio (05.03.2025), erano certamente trascorsi oltre 12 mesi dall'udienza di prima comparizione delle parti avanti al Presidente.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
Le uniche domande che il Collegio è tenuto ad esaminare in ordine al figlio Per_1 sono quelle relative al suo mantenimento ordinario e straordinario, essendo egli ormai maggiorenne e non essendovi domande specifiche di assegnazione della casa familiare (già, invero, assegnata alla sig.ra in sede di separazione, CP_1 quale genitore – ancora oggi – collocatario di ). Per_1
In ordine alle questioni da trattare, si osserva quanto segue.
Come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore 4 età da parte di questi ultimi (artt. 155 quinquies c.c. e 337-septies c.c.), “ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto” (Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 8 maggio 2025, n.
12121).
In passato, si è sostenuto che doveva essere il genitore interessato alla revoca del mantenimento a provare che il figlio avesse, invece, raggiunto l'autosufficienza economica ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva dipendesse da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. n.
19589/2011). Oggi, al contrario, secondo i giudici di legittimità, spetta al figlio divenuto maggiorenne la prova della persistente sussistenza dei presupposti per la percezione dell'assegno di mantenimento.
La valutazione di tali presupposti, rimessa alla valutazione, caso per caso, dell'autorità giudiziaria, deve comunque tenere conto di alcuni criteri, quali:
1) l'età del beneficiario;
2) la conclusione del percorso scolastico;
2) l'assenza di colpa circa il proprio stato di dipendenza economica e dunque l'impegno concreto ed effettivo nella ricerca di un impiego;
3) l'adeguamento delle proprie aspirazioni in funzione della preminente necessità di reperire un'occupazione.
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, questo
Collegio ritiene che risulti doveroso prevedere a carico del sig. un Pt_1 assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio , Per_1 il quale, pur essendo maggiorenne, è ancora uno studente universitario - iscritto al corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - ed è collocato prevalentemente presso la sig.ra tali circostanze sono pacifiche in causa, essendo riconosciute da CP_1 entrambi i genitori.
Con riferimento alla quantificazione dell'assegno (attualmente pari ad euro
1.100,00 considerata la rivalutazione monetaria annuale, dovuta ma mai effettivamente versata dal genitore obbligato secondo quanto riferito dalla sig.ra e non smentito dal sig. , occorre preliminarmente rilevare CP_1 Pt_1 come la difesa attorea – pur riconoscendo come ancora dovuto il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio – non abbia in alcun modo motivato la richiesta di riduzione (si noti, addirittura della metà) della misura dell'assegno di 5 mantenimento già determinata in sede di separazione nel 2022 (a mero titolo esemplificativo, non è stato neppure allegato un aumento del tempo di frequentazione paterna del ragazzo, tale da poter astrattamente giustificare l'invocata dimidiazione dell'assegno di mantenimento)
In ogni caso, la domanda attorea non può ritenersi giustificata, considerato, da un lato, il miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente (su cui v. infra)
e, d'altro lato, la crescita di e, dunque, le sue inevitabilmente aumentate Per_1 necessità ed esigenze: si noti che, pur a fronte di ciò, la parte resistente, quale genitore collocatario, si è limitata a chiedere la conferma dell'assegno già disposto per il figlio in sede di separazione, aumentato della sola rivalutazione monetaria dovuta, in ogni caso, per legge. Sul punto va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e anche di merito, “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (in questi termini, nella giurisprudenza di legittimità cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34382 e nella giurisprudenza di merito cfr.
Corte appello Torino sez. famiglia, 05/02/2025, n.128).
In ogni caso, la disparità economica, patrimoniale e reddituale dei coniugi è particolarmente elevata e tale, dunque, da rendere del tutto congruo e proporzionato l'importo richiesto dalla resistente a carico del genitore non collocatario.
Si consideri, invero, quanto segue.
6 La sig.ra è occupata come impiegata amministrativa in qualità di CP_1 personale civile presso il Ministero della Difesa: ella fu assunta nel 1989 con contratto a tempo pieno, ovvero per trentasei ore settimanali (v. doc. 1); in data
16.03.2003, ossia circa un anno dopo la nascita del secondogenito, ha trasformato il proprio contratto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale orizzontale per trenta ore settimanali distribuite su 5 giornate, con una riduzione di 1/6 dell'orario (v. doc.
2).
Dalla documentazione prodotta dalla sig.ra (v. doc. 5, 6 e 11), relativa CP_1 agli anni 2023, 2024 e 2025, risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente medio pari a circa 24.170,59 euro: detratte le imposte nette, nonché le addizionali regionali e comunali dovute all'Irpef, ne deriva una disponibilità mensile netta, calcolata nella media del triennio, pari a poco più di 1.700,00 euro.
Di contro, il sig. socio di due società operanti nel settore delle macchine Pt_1 per la lavorazione del legno e gode di una rilevante disponibilità reddituale, in progressivo aumento, specie rispetto alla pronuncia di separazione: egli, infatti, ha dichiarato (cfr. doc. 6 ric.) euro 158.331,48 lordi (che, detratta l'imposta netta ammontano a circa 8.089,91 euro mensili netti) per l'annualità 2021; euro 162.364 lordi (che, detratta l'imposta netta, nonché le addizionali regionali e comunali dovute all'Irpef, ammontano a circa 8.032,41 euro netti mensili) per l'annualità del
2022; euro 178.140 lordi (che, detratta l'imposta netta, nonché le addizionali regionali e comunali dovute all'Irpef, corrispondono a circa 8.794,5 netti mensili) per l'annualità del 2023; euro 178.347 lordi (che, detratta l'imposta netta, nonché le addizionali regionali e comunali dovute all'Irpef, ammontano a circa 9.294,50 netti mensili) per l'annualità 2024. Inoltre, egli è proprietario dell'immobile in cui attualmente vive e, rispetto alla pronuncia di separazione, è gravato solamente da un finanziamento pari ad euro 926,50 mensili per l'acquisto di una Porsche.
Ebbene, questo Collegio - in considerazione della evidente e notevole disparità reddituale degli ex coniugi, del collocamento prevalente del figlio presso la madre e della attuale assenza di occupazione da parte di , il quale è ad oggi Per_1 impegnato in un percorso universitario del tutto ragionevole e compatibile con la sua età (23 anni) - ritiene equo e proporzionato, in quanto adeguato a soddisfare le esigenze del figlio in costante crescita, quantificare l'assegno di mantenimento a carico del sig. d in favore del figlio nella somma richiesta dalla Pt_1 Per_1
7 difesa della sig.ra pari ad euro 1.100,00 mensili, oltre alla rivalutazione CP_1 monetaria annuale in base agli indici ISTAT.
La ri-determinazione dell'assegno dovrà decorrere dalla mensilità successiva alla domanda (i.e. aprile 2025).
Sotto il profilo del riparto delle spese straordinarie, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, manifestando la volontà di supportarne i relativi oneri ciascuno nei limiti del 50%.
Sull'assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
Resta da esaminare la richiesta avanzata dalla sig.ra di corresponsione CP_1 in suo favore della somma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno post coniugale
(somma così ri-determinata, rispetto alla pretesa iniziale di euro 800,00 mensili, in sede di udienza di discussione della causa).
Sul punto devono richiamarsi i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità più recente, in particolare a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una complessa e complessiva valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età 8 dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, come ben illustrato in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 27945 del 4.10.2023), il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez.
1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del
03/12/2021). Nello specifico, indica la Corte, ciò che deve essere dimostrato è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La Cassazione ha infatti specificato che “la parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira
a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito” (C. n. 27945 del
4.10.2023).
In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità, rileva e deve essere dimostrato soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un "contributo", che, in quanto 9 tale, non è e non deve necessariamente essere l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è inevitabilmente frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che, per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile, il contributo del coniuge debba comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio potrà, semmai, rilevare ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre laddove sussistano i presupposti per la sua erogazione. In definitiva, secondo la pronuncia citata, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto ad un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
Nel caso in esame, il matrimonio tra la sig.ra e il sig. ha CP_1 Pt_1 avuto una durata alquanto significativa, pari a 24 anni: entrambi i coniugi, secondo quanto da loro stessi riferito, si sono sempre occupati delle esigenze della famiglia e dei figli, come del resto rientra tra i doveri matrimoniali di ogni coppia coniugale.
Pur essendo pacifico che la sig.ra possa oggi considerarsi CP_1 economicamente autosufficiente (risultando proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale e lavoratrice con contratto stabile sin dal 1989, seppur a tempo parziale a partire dal 2003, con una retribuzione mensile netta, calcolata come media nell'ultimo triennio, di circa 1.700,00 euro), tale “adeguatezza” di mezzi, come ben spiegato dalla giurisprudenza di legittimità supra indicata, non può e non deve valutarsi solo in termini astratti, ma deve essere necessariamente rapportata, in un'ottica compensativa e perequativa, al contributo dalla stessa reso in favore della famiglia durante gli anni del matrimonio, verificando, altresì, se a tale contributo abbia fatto da contraltare la sussistenza, a suo carico, di sacrifici lavorativi e, in
10 favore del marito, di progressioni nella carriera ed aumento delle risorse economiche, familiari (prima) e personali (poi).
Costituisce dato di fatto pacifico in causa che la sig.ra abbia CP_1 trasformato il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel 2003, proprio un anno dopo la nascita del secondogenito . Dinnanzi a questa Per_1 decisione, come visto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice è chiamato esclusivamente a verificare se il sacrificio lavorativo (in questo caso solo parziale, in quanto la sig.ra ha ridotto di 6 ore il monte ore settimanale, CP_1 pur mantenendo la sua occupazione) si sia tradotto in un maggior impegno nel far fronte alle esigenze concrete e prioritarie della famiglia: in altri termini, dovrà accertarsi se ad una riduzione dell'orario (e dunque della retribuzione) è corrisposto o meno un aumento delle risorse personali investite dalla moglie e madre nella gestione delle incombenze domestiche e familiari (aventi certamente rilievo anche economico: gestione pasti, trasporti figli, pulizie di abiti ed ambienti, gestione appuntamenti ed attività di coppia e dei figli…). Tale maggior impegno, specie nell'accudimento dei figli, è stato allegato in modo preciso e puntuale dalla parte resistente (“la resistente si è occupata personalmente della crescita dei due figli e di ogni questione relativa alla loro salute, scuola, attività sportive, sempre presente nella quotidianità dei figli;
di contro, il sig. mai ha esercitato funzioni Pt_1 genitoriali quotidiane. Ed infatti è stata la sig.ra a portare i figli dal CP_1 pediatra, ad andare alle loro recite scolastiche e ai colloqui con gli insegnanti, a portarli al catechismo, a nuoto, a basket, ai compleanni ed alle feste dei loro amici, al corso di inglese frequentato dal figlio nel corso della prima scuola Per_1 media inferiore e delle scuole secondarie, alle lezioni di musica frequentate da entrambi i ragazzi, ai corsi di teoria per conseguire il titolo di guida del motorino, della moto e dell'autovettuttoura di entrambi i figli”), senza essere mai stato contestato specificamente dal sig. Egli si è piuttosto limitato ad Pt_1 affermare genericamente (senza chiedere di provare tale circostanza) che la scelta della moglie di ridurre l'orario lavorativo sarebbe avvenuta senza preventivo accordo con il marito, ossia per motivi “personali” (in ogni caso non meglio precisati), e di aver comunque sempre condiviso con l'ex moglie la gestione delle esigenze dei figli.
Si è già visto, tuttavia, che, secondo la giurisprudenza, non contano i “motivi” intimi dei sacrifici lavorativi compiuti, essendo invece necessario verificare se e in che 11 termini tali sacrifici si siano tradotti in un fattivo maggior impegno e contributo nella gestione del menage familiare e, parallelamente, in un aumento delle possibilità di progressione, economica, lavorativa e reddituale, dell'altro coniuge, senza che rilevi neppure, ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile, l'assenza di una totale dedizione del coniuge più debole alle esigenze familiari (ben potendo, come detto, il sacrificio economico-lavorativo del coniuge più debole essere valorizzato ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile anche se solo
“parziale” e se tradottisi “solo” in una maggiore, ancorché non esclusiva, contribuzione domestica): “è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli…ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa….ciò che conta è il sacrificio lavorativo o professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono “totale” del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati “esclusivamente” grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera”
(C. n. 27945/2023, cit.).
Ebbene, risulta pacifico che la sig.ra ha sempre mantenuto, da epoca CP_1 antecedente al matrimonio sino ad oggi, la medesima qualifica professionale e certamente la riduzione dell'orario lavorativo a seguito della nascita del secondogenito avrà delle conseguenze significative anche in punto Per_1 trattamento pensionistico della stessa, come risulta dalla perizia di parte depositata dalla resistente e contestata solo genericamente dalla difesa attorea. Il sig. Pt_1 ha, invece, avuto modo di coltivare brillantemente la sua carriera professionale
(impegno sottolineato anche dalla stessa difesa attorea) maturando negli anni (come
è evidente dalle dichiarazioni depositate e dalla lettura della sentenza definitiva di separazione) redditi sempre via via più consistenti e ad oggi di gran lunga superiori a quelli della moglie (circa cinque volte tanto): in particolare, la difesa attorea non ha mai specificamente contestato quanto indicato dalla controparte nella comparsa 12 di costituzione in ordine a tali progressioni lavorative (“Il ricorrente dopo aver iniziato a lavorare presso la società Offmar di Manzano, si è trasferito presso la società Comec Group Srl, compagnine nella quale il sig. riveste il ruolo Pt_1 di socio e consigliere di amministrazione dal 2010; nella società Camam Srl riveste tale ruolo dal 2012”).
Si aggiunga, infine, che è lo stesso sig. a riconoscere di aver potuto Pt_1 sviluppare una ottima carriera (anche e soprattutto) grazie alle numerose trasferte effettuate, elemento questo che non può che confermare il ruolo di (quantomeno maggior) accudimento svolto dalla sig.ra rispetto alle esigenze dei figli CP_1
e alle necessità domestiche in generale durante tutti gli anni della lunga vita matrimoniale e familiare delle parti oggi in causa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Collegio reputa sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra
CP_1
In ordine al quantum di tale assegno, il Tribunale ritiene di dover valorizzare: da un lato, il notevole squilibrio economico tra le parti (già più volte ricordato), nonché la lunga durata del matrimonio e quindi anche del contributo al menage familiare apportato dalla sig.ra dall'altro lato, tuttavia, anche quanto sostenuto CP_1 dalla difesa del ricorrente, in ordine al fatto che la sig.ra una volta CP_1 sgravata dagli impegni familiari, ben avrebbe potuto riprendere l'orario full time e così incrementare, quantomeno a partire dal raggiungimento della maggiore età dei figli, le proprie risorse economiche. Su questo specifico punto, la resistente nulla ha dedotto, se non che, anche laddove optasse, allo stato attuale, per una nuova trasformazione dell'orario, comunque il maggior guadagno sarebbe contenuto. Va, inoltre, ricordato che la stessa parte resistente ha riconosciuto, come supra già anticipato, come anche il padre, seppur in misura ridotta e non nella quotidianità, sia stato una figura presente nella gestione delle esigenze dei minori;
nonché che la sig.ra può comunque godere oggi, come già detto, di una sua CP_1 autonomia e stabilità abitativa (essendo titolare esclusiva della casa familiare, non gravata da mutuo), lavorativa ed economica (ella, come detto, può contare su entrate fisse mensili di importo idoneo a soddisfare le sue esigenze di vita).
Pertanto, considerati tutti gli elementi finora indicati (in punto durata del matrimonio, contributi reciproci dei coniugi al menage familiare, divario notevole tra le condizioni economico-reddituali tra le parti, condizioni di indipendenza 13 economica comunque sussistenti in favore della resistente), si ritiene equo accogliere la domanda della sig.ra di riconoscimento di un assegno CP_1 divorzile in proprio favore nei limiti dell'importo come da ultimo precisato in sede di udienza di discussione, ossia pari ad euro 500,00, salva rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT. La somma si inserisce in un'equilibrata ed aggiornata valutazione comparativa delle condizioni attuali delle parti, rappresentando un importo congruo rispetto al contributo familiare reso in molti anni di matrimonio e vita familiare dalla sig.ra oltre che una CP_1 compensazione rispetto alle proprie parziali rinunce lavorative, ed anche, infine, una cifra del tutto proporzionata alla capacità contributiva del sig. Pt_1
La decorrenza dell'assegno, tenuto conto della sua natura giuridica, va fissata nella mensilità successiva al deposito della presente sentenza di divorzio.
Sulle spese di lite
Il sig. deve essere condannato al pagamento, in favore della sig.ra Pt_1
delle spese di questo giudizio, essendo egli totalmente soccombente e CP_1 avendo persino rifiutato la proposta conciliativa promossa (invero, anche alla luce anche delle indicazioni che erano state fornite dal giudice istruttore in sede di tentativo di conciliazione in prima udienza) dalla difesa della resistente nel corso dell'udienza del 17.06.2025 (le cui condizioni hanno poi trovato integrale accoglimento in questa sede), rendendo così necessario anche lo svolgimento della c.d. fase decisionale (cfr. art. 91 comma 1 secondo periodo c.p.c.). I compensi professionali sono liquidati come indicato in dispositivo, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (deposito memorie ex art. 473- bis.17 c.p.c., esame provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., udienze di trattazione dd.
3.6.2025 e 17.6.2025) e decisionale (udienza di discussione dd. 17.10.2025) previsti dal DM n. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato-complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.06.1996 in Povoletto e trascritto nei Registri degli 14 atti di matrimonio del Comune di POVOLETTO dell'anno 1996 al n. 5 parte II serie
A, Ufficio 1, da ato a AL EL LI (UD) il Parte_1
22.09.1968, e nata a [...] il [...], alle CP_1 seguenti condizioni:
- prende atto che il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, continua ad essere collocato prevalentemente presso la residenza materna (in Povoletto, Via della Repubblica 26/A);
- dispone che il sig. versi in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 (prima mensilità successiva alla domanda), a titolo di contributo economico al mantenimento ordinario del figlio (maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente), un assegno mensile pari ad euro 1.100,0, oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie nell'interesse di siano disciplinate come Per_1 da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e siano ripartite tra i genitori ciascuno nei limiti del 50%;
- dispone che il sig. versi, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025
(prima mensilità successiva al deposito della presente sentenza di divorzio), un assegno divorzile pari ad euro 500,00, oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Povoletto di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 5 parte II serie A anno
1996)
3) condanna il sig. al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 per compensi CP_1 professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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