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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/11/2024, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 19.11.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG: 4501/2021 e vertente tra:
nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 4501/2021 iscritta a ruolo il 10.12.2021 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2017 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta CO MA NO per 102 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che l' con provvedimento del 05.01.2021 le aveva intimato la restituzione CP_2 della somma di € 3.894,41 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La ricorrente ha prodotto estratto contributivo aggiornato rilasciato dall' nel quale si legge che la ricorrente per l'anno 2017 risulta iscritta per 102 giornate.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta erroneo e, conseguentemente, deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della CP_2 ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento ed alla reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge;
-conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, CP_2 che liquida in complessivi euro: 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 19.11.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AM CI AR AT
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 19.11.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG: 4501/2021 e vertente tra:
nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 4501/2021 iscritta a ruolo il 10.12.2021 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2017 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta CO MA NO per 102 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che l' con provvedimento del 05.01.2021 le aveva intimato la restituzione CP_2 della somma di € 3.894,41 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La ricorrente ha prodotto estratto contributivo aggiornato rilasciato dall' nel quale si legge che la ricorrente per l'anno 2017 risulta iscritta per 102 giornate.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta erroneo e, conseguentemente, deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della CP_2 ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento ed alla reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge;
-conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, CP_2 che liquida in complessivi euro: 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 19.11.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AM CI AR AT