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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/09/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 9 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 171/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Taccone)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l per sentir CP_1
accertare l'intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito portato CP_1
nell'intimazione di pagamento n. 019 2024
90094305 84/000 notificata il 30.11.2024.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di aver ricevuto la notifica, il
30.11.2024, dell'intimazione di pagamento n.
019 2024 90094305 84/000 deduceva, rispetto al sopraindicato titolo, l'intervenuta prescrizione. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L si costituiva in giudizio, resistendo CP_1
alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il convenuto, dopo aver chiarito l'origine delle pretese contributive, contestava l'intervenuta prescrizione delle medesime, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito, cui erano seguiti altri atti interruttivi. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L a Controparte_2
seguito di ordine giudiziale, depositava in giudizio documentazione integrativa.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Secondo quanto risulta chiaramente dalla documentazione depositata dall l'avviso CP_1
di addebito di cui trattasi è stato notificato, con raccomandata A/R consegnata a mani dell'interessata il 27.12.2017 (v. doc.
1-2 fasc. ). CP_1
Stante la regolarità della notifica risulta preclusa ogni eccezione che avrebbe potuto essere proposta con la tempestiva opposizione nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso tale avviso di addebito, in coerenza con l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Brescia secondo cui, in presenza di valida notifica della cartella o dell'avviso di addebito,
l'opposizione all'estratto di ruolo è ammissibile solo in funzione recuperatoria
(v. C.d.A. Brescia sent. 51/18).
Alla notifica dell'avviso di addebito sono seguiti, nel quinquennio, atti interruttivi della prescrizione, rappresentati: dall'intimazione di pagamento n.
01920229004755949000 notificata in data
16.8.2022 con ricevuta a mani della ricorrente e dall'intimazione di pagamento n. 019 2024 90094305 84/000 notificata il
30.11.2024, per cui nessuna prescrizione risulta maturata (v. doc. fasc. Agenzia).
Questi ultimi, in quanto posti in essere dall'ente deputato alla riscossione, non potevano essere nella disponibilità dell , che invece aveva prontamente CP_1
depositato la ricevuta della notifica dell'AVA, non contestata da parte ricorrente all'esito della produzione.
Va infine ricordato che la sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ricezione della raccomandata, quand'anche non debba essere contestata con querela di falso, è comunque circostanza assistita da una presunzione di veridicità, rispetto alla quale la parte interessata può fornire la prova della sua intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti (così, cass. Civ. ord n. 53 del 2.1.2024).
Nessun elemento è stato offerto dalla ricorrente al fine di dar prova della inesattezza del procedimento notificatorio, per cui il ricorso è infondato sotto ogni aspetto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 171/25 R.G.:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 9 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 171/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Taccone)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l per sentir CP_1
accertare l'intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito portato CP_1
nell'intimazione di pagamento n. 019 2024
90094305 84/000 notificata il 30.11.2024.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di aver ricevuto la notifica, il
30.11.2024, dell'intimazione di pagamento n.
019 2024 90094305 84/000 deduceva, rispetto al sopraindicato titolo, l'intervenuta prescrizione. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L si costituiva in giudizio, resistendo CP_1
alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il convenuto, dopo aver chiarito l'origine delle pretese contributive, contestava l'intervenuta prescrizione delle medesime, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito, cui erano seguiti altri atti interruttivi. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L a Controparte_2
seguito di ordine giudiziale, depositava in giudizio documentazione integrativa.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Secondo quanto risulta chiaramente dalla documentazione depositata dall l'avviso CP_1
di addebito di cui trattasi è stato notificato, con raccomandata A/R consegnata a mani dell'interessata il 27.12.2017 (v. doc.
1-2 fasc. ). CP_1
Stante la regolarità della notifica risulta preclusa ogni eccezione che avrebbe potuto essere proposta con la tempestiva opposizione nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso tale avviso di addebito, in coerenza con l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Brescia secondo cui, in presenza di valida notifica della cartella o dell'avviso di addebito,
l'opposizione all'estratto di ruolo è ammissibile solo in funzione recuperatoria
(v. C.d.A. Brescia sent. 51/18).
Alla notifica dell'avviso di addebito sono seguiti, nel quinquennio, atti interruttivi della prescrizione, rappresentati: dall'intimazione di pagamento n.
01920229004755949000 notificata in data
16.8.2022 con ricevuta a mani della ricorrente e dall'intimazione di pagamento n. 019 2024 90094305 84/000 notificata il
30.11.2024, per cui nessuna prescrizione risulta maturata (v. doc. fasc. Agenzia).
Questi ultimi, in quanto posti in essere dall'ente deputato alla riscossione, non potevano essere nella disponibilità dell , che invece aveva prontamente CP_1
depositato la ricevuta della notifica dell'AVA, non contestata da parte ricorrente all'esito della produzione.
Va infine ricordato che la sottoscrizione apposta in calce alla ricevuta di ricezione della raccomandata, quand'anche non debba essere contestata con querela di falso, è comunque circostanza assistita da una presunzione di veridicità, rispetto alla quale la parte interessata può fornire la prova della sua intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti (così, cass. Civ. ord n. 53 del 2.1.2024).
Nessun elemento è stato offerto dalla ricorrente al fine di dar prova della inesattezza del procedimento notificatorio, per cui il ricorso è infondato sotto ogni aspetto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 171/25 R.G.:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini