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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1312/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 04/03/2025 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Rocco DISOGRA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 2 dicembre 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a NO GE Parte_1 Controparte_1
D'DA (BG) il 08/07/1995.
Dalla loro unione sono nati , e , oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3
indipendenti. Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto col coniuge e ha rinunciato alla corresponsione degli assegni di mantenimento in favore dei figli, disposta in sede di separazione, dando atto della loro indipendenza economica.
Regolarmente instaurato il contraddittorio col resistente, all'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice relatore ha dichiarato la sua contumacia e ha sentito personalmente la ricorrente, la quale ha dichiarato:
“confermo di voler divorziare e dichiaro di non aver convissuto, né di essermi riconciliata dopo la separazione. I miei figli sono tutti economicamente autonomi, lavorano” (v. verbale).
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, senza l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti attesa l'assenza di domande di contenuto economico e di prole minorenne.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 27/11/2018, omologato con decreto n. 7046/2018, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, non essendosi costituito in giudizio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e l'interruzione di qualsiasi rapporto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Attesa la maggiore età e l'indipendenza economica dei figli, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della prole deve essere revocato con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2025).
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e la condotta del resistente, il quale, non costituendosi, non si è opposto alle domande di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a NO GE D'DA (BG) il 08/07/1995;
[...]
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO GE D'DA di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, n. 4, parte
II, serie A;
revoca l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli con decorrenza dal rateo di marzo 2025; dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 04/03/2025 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Rocco DISOGRA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 2 dicembre 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a NO GE Parte_1 Controparte_1
D'DA (BG) il 08/07/1995.
Dalla loro unione sono nati , e , oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3
indipendenti. Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto col coniuge e ha rinunciato alla corresponsione degli assegni di mantenimento in favore dei figli, disposta in sede di separazione, dando atto della loro indipendenza economica.
Regolarmente instaurato il contraddittorio col resistente, all'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice relatore ha dichiarato la sua contumacia e ha sentito personalmente la ricorrente, la quale ha dichiarato:
“confermo di voler divorziare e dichiaro di non aver convissuto, né di essermi riconciliata dopo la separazione. I miei figli sono tutti economicamente autonomi, lavorano” (v. verbale).
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, senza l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti attesa l'assenza di domande di contenuto economico e di prole minorenne.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 27/11/2018, omologato con decreto n. 7046/2018, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, non essendosi costituito in giudizio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e l'interruzione di qualsiasi rapporto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Attesa la maggiore età e l'indipendenza economica dei figli, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della prole deve essere revocato con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2025).
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e la condotta del resistente, il quale, non costituendosi, non si è opposto alle domande di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a NO GE D'DA (BG) il 08/07/1995;
[...]
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO GE D'DA di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, n. 4, parte
II, serie A;
revoca l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli con decorrenza dal rateo di marzo 2025; dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo