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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 620/2024 RG discussa all'udienza del 21/02/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE Parte_1
RICCARDIS SIMONE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. BOCCARDO Controparte_1
ALESSANDRA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale opponendosi al d.i. n. 1211/2023 - R.G.
12329/2023. In punto di fatto ha rappresentato che:
In realtà le buste paga del sig. hanno importi differenti rispetto a quelli sopra riportati. Infatti, la CP_1 busta paga relativa alla 13° mensilità del 2022 è di euro 1.199,00 (All. busta paga 13° mensilità del
2022 ); quella relativa a Marzo 2023 è pari a euro 1.599,00 (All. busta paga Marzo 2023); per la mensilità relativa ad Aprile 2023 è stata emessa una busta paga di euro 1.150,00 (All. busta paga Aprile 2023); la busta paga relativa al Maggio è di euro 1.612,00 (All. busta paga Maggio
2023), infine, la busta paga relativa a Giugno 2023 è pari a euro 1.547,00 (All. busta paga Giugno
2023). Il calcolo del T.F.R. maturato in dal lavoratore in azienda fino al momento delle dimissioni è
1 riportato nell'ultima busta paga di Giugno 2023. Complessivamente, l'importo è pari a 7.107,00 euro dal quale vanno detratte le somme di euro 1.500,00 versate dalla in favore Parte_1 del lavoratore tramite bonifico (All. bonifico del 05/07/2023) in data 05/07/2023. Inoltre, per contanti, il sig. ha ricevuto, quali acconti sul maggior avere, dall'Azienda la somma di CP_1 euro 500,00 in data 15/04/2023 (All. dichiarazione del 15/04/2023) e la somma di altri 500,00 in data 30/06/2023, (All. dichiarazione del 30/06/2023), come da dichiarazioni prodotte in atti.
Inoltre, la ditta ricorrente ha posto in compensazione le somme sulla base delle seguenti argomentazioni: Per la riparazione degli infissi parzialmente danneggiati, l ha subìto Pt_2 un danno prudenzialmente contenuto in euro 800,00, come da rapporto interno che si produce (All. rapporto interno), mentre per l'acquisto dei nuovi infissi semilavorati in sostituzione di quelli andati completamente distrutti, la ha dovuto sopportare una spesa pari a euro Parte_1
1.886,12, come dimostrato come dalla allegata fattura n. 336/00 del 13-12-2023 (All. fattura
n. 336/00 del 13-12-2023) emessa dal fornitore F.LLI MAGALOTTI S.A.S. di Selci (PG).
Inoltre, ha subìto un ulteriore danno consistente nel pagamento di una Parte_1 penale che ha inciso sul prezzo di vendita finale degli infissi in questione a causa del ritardo nella consegna degli stessi alla committente come dalla fattura n. 72 del Controparte_2 Parte_3
22/12/2023 emessa dall'Azienda opponente e prodotta in atti (All. fattura n. 72 del 22/12/2023 ).
Il mancato adempimento dei termini di consegna dei beni, così come concordati con il committente finale ha comportato un danno pari a euro 2.000,00.
In definitiva, a causa della perdita del carico e del conseguente danneggiamento della merce trasportata, dovuti alla negligenza, alla disattenzione ed al mancato rispetto delle più comuni regole di diligenza previste dalla legge, il sig. ha provocato, un ingente danno economico alla CP_1 Parte_1 pari a euro 4.686,12 complessivi.
***
1. Va premesso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle buste paga in atti che risultano emesse dalla società opponente e che non sono contestate. L'importo considerato erroneo è quello al lordo. Infatti, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, il debito del datore va calcolato al lordo e le somme erogate vanno invece scomputate al netto senza che ne sia possibile la lordizzazione (Cass. 13164/2018). Le somme indicate in ricorso in opposizione, come si evince da una comparazione con le buste paga, sono quelle nette ivi indicate. Le somme indicate in ricorso monitorio sono la somma delle voci
2 “competenze” di cui alle buste paga (si prende tale importo perché comprensivo anche di indennità non imponibili come “trasferta Italia”).
Di contro, la somma di 6.691,12 euro di cui alla busta paga di giugno è per entrambe le parti comunemente indicata al lordo.
2. Ciò precisato appare corretta la richiesta al lordo effettuata da parte opposta in quanto in tale maniera va effettuato l'accertamento del dovuto (Cass. 25 maggio 2018 nr. 13164, tra le molte).
3. Rispetto alle somme oggetto di detrazione nel ricorso in opposizione, va fatto presente che gli anticipi erogati (cfr. punto 8 del ricorso monitorio;
acconti del 30.6 e del 15.7. 2023) sono stati già detratti al momento della richiesta e pertanto l'argomentare del ricorrente non trova fondamento in atti. Inoltre, l'acconto indicato come risalente al 15.4.23 è invero riferibile a documento che riporta la diversa data del 15.4.22 e quindi non certamente idoneo a imputarsi a somme ritenute come dovute nell'ambito di questo giudizio. Pertanto, non vi
è la possibilità di sottrarre tale ultima somma di € 500,00.
4. Non si fa questione in questo giudizio dei criteri di imputazione del debito adottati e quindi non ci si sofferma sugli stessi.
5. Appurata la correttezza delle somme originariamente ingiunte e pari a € 13.685,22, va valutata la fondatezza delle somme poste in compensazione dalla società datrice.
La prima partita riguarda l'importo di € 800,00, così qualificato in ricorso:
Per la riparazione degli infissi parzialmente danneggiati, l' ha subìto un danno Pt_2 prudenzialmente contenuto in euro 800,00, come da rapporto interno che si produce (All. rapporto interno),…
Il fatto che il danno sia stato “prudenzialmente contenuto” di per sé è indice del fatto che non vi siano elementi oggettivi volti alla quantificazione del danno stesso.
Inoltre, il rapporto interno prodotto è un atto meramente interno e privo di data certa.
Parimenti, va rilevato come il contenuto dello stesso “rapporto interno” sia privo di qualsiasi data certa e sia quindi inidoneo a formare prova del danno subito. Inoltre, solo leggendo la parte narrativa del ricorso in connessione con il punto 11 del ricorso si evince che questo danno sarebbe dovuto all'aver dedicato dipendenti della ditta a questa opera di
3 riparazione. In ricorso non si dice chi siano, rendendo inammissibile anche il capitolo di prova. Ancora prima, una ulteriore ragione di infondatezza del motivo è legata al fatto che un danno vi sarebbe stato (e questo senza dimenticare la non utilizzabilità del c.d. rapportino interno) se i dipendenti fossero stati sottratti ad altra attività per effettuare la riparazione o se comunque tale distogliere i dipendenti avesse fatto perdere occasioni di guadagno. Questi fatti non sono neppure allegati. Parimenti non è allegato neppure il tempo intercorso per la riparazione e il rapportino è documento privo di data certa. Il capitolo di prova relativo è inammissibile per genericità. Non vi è quindi prova della spettanza di tale somma. Lo stesso opposto contesta la quantificazione del danno e indica anche il dipendente che avrebbe effettuato le riparazioni. Anche a voler prendere a riferimento queste circostanze nulla muterebbe;
essendo un dipendente lo ugualmente andrebbe Pt_4 stipendiato e inoltre in assenza di produzione del contratto contenente la penale con la CP_2 nulla va imputato all'opposto, in quanto non si è neppure allegato che questo storno delle forze lavorative dello abbia effettivamente creato un danno alla società (come Pt_4 maggiori spese per assumere altri dipendenti et similia).
6. Tocca ora analizzare la richiesta per € 2000,00 quale rimborso di penale asseritamente dovuta alla penale fatta valere dalla Per imputare questa somma al dipendente si CP_2 dovrebbe, a tacer d'altro, imputare la stessa alla condotta del dipendente, oggi opposto.
A smentire l'ipotesi attorea soccorre la stessa dichiarazione contenuta nelle note di parte ricorrente dell'11.4.24 (Invero, gli accordi tra le due aziende sono di esclusiva pertinenza dei titolari delle ditte e non possono certamente essere messi in discussione e sindacati dal lavoratore dipendente. Sia le tempistiche di consegna, sia la penale per il mancato rispetto delle stesse, erano state oggetto di accordi successivi).
Che le penali siano questioni tra aziende è indubbio, appare tuttavia necessario – per imputarne al lavoratore l'importo – che vi sia prova che tale penale sia stata pattuita in data certa e che la stessa si sia originata per colpa del lavoratore. In questo caso il relativo capitolo di prova 12 dedotto dal ricorrente non è idoneo a ritenere provate le circostanze asseritamente imputabili al ricorrente. Manca quindi prova della stipula della penale con atto di data certa e altresì prova che la stessa sia riconducibile a una qualsiasi condotta del lavoratore, quantomeno sotto il profilo cronologico.
4 7. Le foto prodotte sono assolutamente generiche e prive di data certa. Ciò impedisce di ritenere ammissibile la relativa prova testi peraltro generica. Inoltre, parte ricorrente non ha prodotto col ricorso in opposizione la bolla di trasporto del viaggio in cui si è verificato l'incidente rendendo quindi impossibile qualsiasi verifica per questo giudice (e la bolla non
è documento che certamente si potrebbe mai ritenere derivante da difese altrui in quanto collegata alla domanda in compensazione dello stesso opponente). Pertanto, sotto questo profilo lo stesso capitolo di prova dedotto appare generico e la stessa fattura della Magalotti del dicembre 2023 appare non essere prova determinante in quanto non vi è alcuna controprova rispetto al rapporto sottostante.
Ed invero, è parte opposta che ammette che … Al fine di sostituire gli infissi che a causa del sinistro di luglio 2023 non erano più utilizzabili, la acquistava dalla società CP_3
“FRATELLI MAGALOTTI S.A.S. di Selci – PG, solo n.2 porte finestra in pino grezzo a un'anta
e n.2 finestre in Pino a due ante grezze, indicate nella Fattura n.336/00 del 13.12.2023 della F.lli
Magalotti SAS…
Solo per questi oggetti vi è prova della derivazione causale dal sinistro che ha coinvolto lo
. Per gli altri 2 oggetti ordinati (e presenti nella fattura) non si ritiene vi sia prova CP_1 per l'imputabilità al fatto addebitato allo . Infatti, egli non ha ammesso che fossero CP_1 sostitutivi di pezzi danneggiati nel trasporto e non vi sono bolle di accompagno comparative. Né alcuna prova per testi è validamente formulata in merito.
8. Ciò detto, va quindi verificato se la somma di euro 1150,00 (al netto di iva in quanto l'iva viene “scaricata” data la natura imprenditoriale del datore di lavoro danneggiato;
cfr. doc.
12 e arg. ex Cass. 22580/2022) sia imputabile allo stesso. Lo asserisce di no in virtù CP_1 del fatto che la consegna e/o il trasporto di materiale non fossero mansioni allo stesso attribuite e quindi asserisce una violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e partendo quindi dall'implicito presupposto dell'assenza di qualsiasi profilo di colpa o negligenza nella propria condotta. Parte ricorrente in opposizione ha prodotto ulteriore materiale documentale comprovante il fatto che lo avesse svolto altre volte questo CP_1 compito.
Al riguardo, parte ricorrente ha opposto anche la carenza di formazione specifica rispetto a tali ulteriori mansioni.
5 Per valutare tale ulteriore porzione di domanda non può che richiamarsi Cass. 18375/2006
(conf. Cass. 17711/2022): La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che ai fini della affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro dar prova che
l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere il lavoratore dovrà provare la non imputabilità a sè dell'inadempimento (così, in motivazione, Cass.,
19 luglio 1997, n. 6645; conf. 8 gennaio 2000, n. 138, in passato, Cass., 12 febbraio 1979, n. 949).
Ciò detto, tale prova appare fornita. La stessa allegazione del ricorso appare idonea a integrare tali elementi. Infatti, in ricorso si afferma: nel mese di luglio 2023, durante lo svolgimento di una normale attività lavorativa consistente nel trasporto di un carico di infissi in legno semilavorati dal deposito del corriere T.L. Trasporti e Logistica, sito in via Taurisano n. 49 nel comune di Ugento (LE) alla sede operativa dell'Azienda, sita in via Neviano n. 24 nel comune di Seclì (LE), attività per la quale il Direttore dello Stabilimento, sig. , aveva affidato al sig. sia la Parte_5 CP_1 responsabilità della sistemazione del carico sul mezzo di trasporto e sia quella della gestione del trasporto stesso. Nel tragitto, tuttavia, una parte del carico di infissi cadeva dal mezzo di trasporto.
E' descritta in maniera idonea la condotta ed è descritto in maniera sufficiente (e non contestata) che egli sia stato responsabile del carico e della sistemazione del carico.
Il ricorrente non nega di aver cagionato il danno (nei limiti in cui questo è riconosciuto) ma ritiene lo stesso a sé non imputabile. Tuttavia, la documentazione prodotta l'11.4.24
(ammissibile in quanto direttamente derivante dalla difesa del ricorrente riferita ad uno svolgimento di mansione non propria), non disconosciuta, attesta che anche in precedenti occasioni il lavoratore avesse proceduto al trasporto di materiale.
Il numero di trasporti effettuati consente di ritenere che non sia stata (quella del luglio 2023) una attività a titolo di mera cortesia ma inserita nello svolgimento – ancorchè accessorio – di mansioni ulteriori a quelle di assunzioni (18 trasporti documentati non rendono credibile l'ipotesi del gesto di mera cortesia lavorativa).
Sulla quantificazione delle somme, invero le eccezioni formali della parte opposta non sono fondate. Infatti, va affermato come per questo specifico caso la fattura non viene in rilievo come prova del rapporto negoziale tra terzi ma è mero parametro di quantificazione. E questo a maggior ragione in quanto il lavoratore ammette … la acquistava CP_3
6 dalla società “FRATELLI MAGALOTTI S.A.S. di Selci – PG, solo n.2 porte finestra in pino grezzo
a un'anta e n.2 finestre in Pino a due ante grezze, indicate nella Fattura n.336/00 del 13.12.2023
… L'ammissione in memoria quindi consente di ritenere provata la circostanza a prescindere dal valore della fattura in sé e della modalità di produzione in giudizio. Quindi gli importi ivi indicati possono essere usati quale parametro per la quantificazione del danno da risarcire (pari a € 1150)
9. In sintesi si riassume quanto segue:
- le somme indicate nel decreto ingiuntivo sono dovute al lordo alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra citate e sono provate dai documenti già prodotti nella stessa fase monitoria e non disconosciuti in alcun modo in questa sede;
- le somme per anticipi portate in deduzione dalla società non vengono in rilievo in quanto per € 2000,00 già detratte all'atto della richiesta monitoria (punto 8 del relativo ricorso) e per ulteriori € 500,00 riguardanti somme del 2022 e quindi estranee al presente oggetto;
- la domanda di compensazione per risarcimento è ammissibile in quanto riconvenzionale collegata al rapporto di lavoro e quindi connessa alla presente domanda monitoria.
L'eccezione in rito della parte opposta è quindi infondata;
- la somma di € 800,00 portata in “compensazione” non è dovuta. Infatti, la stessa è legata ad attività di un dipendente che ugualmente avrebbe dovuto essere retribuito. Nessun danno, inteso nel senso di maggior spesa o minor guadagno, è provato o ancor prima correttamente allegato;
- la somma per € 2000,00 per penale è parimenti somma non dovuta. Infatti, non vi è prova di una tale penale stipulata e lo stesso opponente non produce contratto di data certa che la provi e la fattura invocata non può dare prova di un rapporto tra terzi ma soprattutto non vi è prova del nesso causale tra condotta e penale e, ancora prima, non vi è prova della stipula della penale con data certa;
- sui danni per gli infissi riacquistati vi è prova solo nei limiti di quanto ammesso dall'opposto. Il terzo ordine (per totali € 390) è stato disconosciuto dal resistente e non vi sono documenti che provino che tale merce era tra quelle danneggiate;
- dell'imputabilità del danno si è detto sopra;
7 - la prova testi dedotta è inammissibile e/o superflua. La mancanza di prove documentali dei contratti non può essere sopperita tramite prova testi. Si è già detto della genericità di taluni capitoli di prova. Inoltre, rispetto alle foto dei pezzi danneggiati, le stesse sono prive di data certa. L'articolazione probatoria di cui alle note dell'11.4.24 è per questa parte inammissibile in quanto la domanda risarcitoria era compiutamente formulata nell'opposizione e la prova sul punto non deriva dalle difese altrui ma riguarda un elemento proprio della domanda stessa. Inoltre, la genericità e la mancanza di data certa delle foto rende anche generica e inammissibile la prova sul punto;
lo stesso vale anche per la prova testi dedotta dall'opposto in quanto relativa a circostanze pacifiche o comunque documentali (oltre che in parte irrilevante);
- in conclusione, al ricorrente spetta la somma lorda di € 12535,22 oltre accessori di legge.
10. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e l'opponente condannato a pagare quanto sopra in favore del resistente opposto. Le spese vanno liquidate complessivamente e si determinano (III scaglione e 4 fasi data l'acquisizione della documentazione e l'analisi della documentazione di cui alle note dell'11.4.24) in base ai criteri di Cass. 2386/17.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 620/2024, così provvede: accoglie l'opposizione per quanto in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto di € 12535,22 oltre accessori di legge, detratto quanto eventualmente già pagato a seguito della concessione della provvisoria esecuzione;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 4618,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Lecce, 21/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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