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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6693/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza dell'1 ottobre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6693/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Prizzi Filippo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore;
Controparte_1 CP_2
CONTUMACE
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari delegati CP_4
e ; Controparte_5
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente, degli anni di servizio già prestati in ruolo nella scuola primaria - Indebito oggettivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. Con ricorso depositato in data 5 novembre 2021 la ricorrente - premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1983/1984 dal
[...]
(ora ) quale docente di scuola elementare e di Controparte_6 Controparte_1 aver ottenuto nell'anno scolastico 1990/1991 il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado quale docente di Lettere - ha esposto che nel mese di settembre del 2020
l' aveva emesso i Controparte_7 decreti di ricostruzione carriera prot. nn. 59357 e 59358, entrambi asseritamente errati, e che in data 15.10.2021 la le aveva intimato, a Controparte_8 seguito dell'applicazione dei suddetti decreti, il pagamento entro 30 giorni della somma di €
26.601,98.
Ha dedotto l'erroneità della ricostruzione di carriera, stante il mancato integrale riconoscimento del servizio svolto nel ruolo di insegnante di scuola elementare e conseguentemente l'illegittimità dell'azione di recupero.
Rilevata la violazione dell'art. 1, protocollo n.1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ed eccepita la prescrizione del credito, ha evidenziato che la aveva erroneamente Controparte_8 determinato le somme oggetto della ripetizione al lordo delle ritenute fiscali.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Annullare, dire nulli o con qualunque altra formula privare di effetti giuridici gli impugnati decreti di ricostruzione della carriera della
Prof.ssa prot. 59357 e 59358 nella parte in cui non riconoscono Parte_1 interamente il servizio prestato nella scuola elementare;
2) Annullare, dire nullo o con qualunque altra formula privare di effetti giuridici il provvedimento di recupero della somma di € 26.601,98 emesso dalla e dichiarare che Controparte_8 nulla deve la Prof.ssa al Parte_1 Controparte_3 ed al;
3) Subordinatamente, in caso di mancato accoglimento delle Controparte_1 due superiori domande, determinare l'importo dovuto dalla Prof.ssa Pt_1 Parte_1
al ed al
[...] Controparte_3 [...]
; 4) Condannare il Controparte_9 Controparte_9
in persona del pro – tempore ed il
[...] CP_2 Controparte_3 in persona del pro – tempore, al pagamento in solido di spese e compensi
[...] CP_2 del giudizio con distrazione di questi ultimi in favore del sottoscritto procuratore.”
pagina 2 di 9 Il si è costituito tempestivamente con Controparte_3 memoria depositata il 15.2.2022, con la quale, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso, rilevando, in particolare, che la Parte si era limitata ad applicare i decreti di ricostruzione carriera prot. nn. 59357 e 59358 del
4.9.2020 emessi dall' e che, pertanto, eventuali doglianze avrebbero dovuto CP_10 essere rivolte al . CP_11
Parte Ha evidenziato che, qualora la nell'ambito della propria attività di controllo ed esecuzione degli atti di spesa relativi ad emolumenti dovuti al personale delle amministrazioni dello Stato, rilevi crediti erariali per somme indebitamente corrisposte ai dipendenti a titolo di retribuzione, ha il dovere di esercitare l'azione di recupero per conto della medesima amministrazione, indipendentemente dal tempo trascorso o dall'eventuale percezione in buona fede delle somme in questione, in quanto l'atto di cui si dispone il recupero produce ex se un danno per l'amministrazione e per la collettività.
Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui ai crediti vantati dalla pubblica amministrazione per emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente si applica il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., rilevando, altresì, che la prescrizione decorre dalla data in cui la competente Direzione del
è venuta a conoscenza del provvedimento di Controparte_3 rideterminazione della carriera dell'interessata.
Ha precisato di aver emesso un nuovo provvedimento in autotutela (prot. n. 7121 del
9.2.2022), in sostituzione del provvedimento prot. n. 47281 del 29.9.2021, limitatamente al recupero al netto dell'importo da restituire per assegni indebitamente percepiti pari a €
19.488,62.
Ha concluso insistendo sulla propria carenza di legittimazione passiva “trattandosi principalmente di controversia in materia di esclusiva competenza del
[...]
, ordinatore primario della spesa e datore di Controparte_9 lavoro del ricorrente ed unico soggetto legittimato a fornire chiarimenti in ordine all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera, non essendo fondate le ulteriori Part eccezioni di parte afferenti l'operato della ” e chiedendo di “rigettare il CP_8 ricorso con condanna alle spese a carico della parte ricorrente per le motivazioni sopra addotte.”
pagina 3 di 9 Il non si è costituito in giudizio nonostante la Controparte_1 regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
In esito all'udienza dell'1 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte resistente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , tenuto conto che, per quanto detto Controparte_3 ente non sia titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - essendo il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica - tuttavia la presente controversia ha ad oggetto proprio un provvedimento emesso da tale soggetto giuridico, seppur in qualità di ente ordinatore di spesa, sicché è evidente la relativa legittimazione passiva dello stesso, dovendo la pronuncia far stato anche nei suoi confronti. Contr Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “il è parte del giudizio di ripetizione dell'indebito in quanto ente pagatore degli emolumenti ai pubblici impiegati.., pertanto, sussiste la legittimazione attiva dell'ente pagatore rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, in ragione delle regole proprie della contabilità di Stato, tra cui, per quanto qui interessa, il D.P.R. n. 1544 del 1955, art. 3 in forza del quale “è demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attività di servizio in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa (vedasi stipendi e retribuzioni) che detti Uffici amministrano”. Nel giudizio sull'indebito, non possono non avere efficacia riflessa le pronunce assunte nei riguardi dell'ente datore di lavoro, in quanto l'ente pagatore
è stabilmente soggetto alle disposizioni sostanziali ed alle vicende che riguardano l'ente datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto privo di autonomia”. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/08/2021, n.22683).
3.Venendo al merito, oggetto del presente giudizio è l'illegittimità dei decreti di ricostruzione carriera prot. nn. 59357 e 59358 del 4.9.2020 stante il mancato integrale riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente quale docente di scuola primaria e,
pagina 4 di 9 conseguentemente, l'illegittimità dell'attività di ripetizione di indebito posta in essere dalle amministrazioni resistenti sulla base dei suddetti decreti, ovvero, del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 47281 del 29.9.2021 e del provvedimento prot. n. 7121 del 9.2.2022 di rettifica in autotutela del suddetto provvedimento.
In ordine al diritto all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, degli anni di servizio pregresso prestati dalla ricorrente quale docente di ruolo presso la scuola primaria, reputa il Tribunale di dover aderire alla soluzione già adottata dall' CP_7 in controversie vertenti su questioni di diritto identiche a quella oggetto del presente giudizio
(cfr. sentenza del 27.1.2021, n. 404, resa nel procedimento n. 7333/2019 R.G. e più recentemente sentenza dell'11.10.2022 n. 3400/2022 resa nel procedimento n. 1363/2019 e sentenza del 13.4.2023 n. 1494/2023 resa nel procedimento n. 1805/2023), con motivazioni pienamente condivisibili, che di seguito si riportano integralmente, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche per la loro chiarezza espositiva, oltre che in ragione dell'afferenza al caso concreto.
«La causa può decidersi sulla scorta dell'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. anche Corte di Appello di Catania n.142/2014 in atti) e poi di legittimità e dalla pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 9144/2016 (che ha espresso il seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna").
Sì come ricostruita nella pronuncia a Sezioni Unite suddetta, la normativa di rilievo è la seguente.
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
"Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato".
In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni...". Il successivo art. 83 del medesimo decreto
417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito
pagina 5 di 9 di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". L'art 57 di tale legge prevede che "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".
L'art. 77 richiamato consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
Deve ritenersi, in line con l'esegesi di Cassazione, che l'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui al
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, art. 77 cit.".
In definitiva l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Ed infatti, sì come ritenuto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, la modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante pagina 6 di 9 ricostruzione di carriera, può estendersi anche alle tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi anche al passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
In sostanza, sulla base dell'interpretazione sistematica delle norme, una volta modificato uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
Né rileva in senso contrario, così come sottolineato dalla pronuncia delle Sezioni
Unite, l'ordinanza n. 89 del 2001 della Corte costituzionale che riguarda la L. 19 giugno 1970,
n. 370, artt. 1 e 2, (concernenti il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli) e che, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva (dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, detta ordinanza si limita infatti a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna).
Nel medesimo senso di leggano anche Cass. 9397/2017 di rigetto del gravame proposta dall'amministrazione scolastica, per la quale “Tanto premesso, il ricorso è infondato, alla luce della recente sentenza n. 9144 del 2016 delle Sezioni Unite di questa
Corte, le quali hanno affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L.
n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione. 4. È stato così confermato l'orientamento già espresso da Cass. n. 2037 del 2013, secondo cui, in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa,
pagina 7 di 9 realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo.
Da ultimo Cassazione civile sez. lav., n.334097/2019 ha dato continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite nella suddetta sentenza n. 9144/2016 (“il Collegio ritiene di dare continuità al principio innanzi richiamato, ribadito da questa Corte nelle decisioni nn.
29791/2018, 9397/2017, 8998/2017, 19779/2016, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato”)». (cfr. sentenza n. 404 del 27.01.2021 Tribunale civile di Catania – sezione lavoro).
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha compiutamente allegato e documentato il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria, nonché il mancato computo integrale degli anni di servizio prestato.
Ed invero, come emerge dal decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 59357 del
4.9.2020, la ricorrente con decorrenza giuridica ed economica dal 10.9.1983 è stata inserita nei ruoli della scuola primaria quale vincitrice di concorso ed ivi ha prestato servizio fino al
1.9.1990, allorché, è passata nei ruoli della scuola secondaria superiore. (cfr. all. 1 al ricorso).
Tuttavia, la ricorrente, alla data del passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria (1.9.1990), è stata riconosciuta in possesso di un'anzianità di servizio pari ad anni 2 mesi 5 e giorni 24, minore a quella maturata, e, conseguentemente, le è stata attribuita la posizione stipendiale “corrispondente all'anzianità di anni 1.” (cfr. all. 1 al ricorso).
La suddetta circostanza ha comportato per la ricorrente un pregiudizio nella successiva progressione stipendiale con il conseguente diritto di quest'ultima a vedersi riconosciuto per intero il servizio svolto nel ruolo della scuola primaria.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, stante il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per intero il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria a far data dal 10.9.1983 fino al passaggio nei ruoli della scuola pagina 8 di 9 secondaria, vanno dichiarati illegittimi e disapplicati i decreti di ricostruzione di carriera prot. nn. 59357 e 59358 e, conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità dell'attività di ripetizione di indebito posta in essere dalle amministrazioni convenute sulla base suddetti decreti di ricostruzione di carriera, ovvero, del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 47281 del 29.9.2021 e del provvedimento prot. n. 7121 del 9.2.2022 di rettifica in autotutela del suddetto provvedimento.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_3
CP_1 con ricorso depositato in data 5.11.2021 nei confronti del e del in persona CP_12 dei legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittimi e disapplica i decreti di ricostruzione prot. nn. 59357 e 59358 del
4.9.2020;
- dichiara l'illegittimità dell'attività di ripetizione di indebito posta in essere dalle amministrazioni convenute sulla base dei suddetti decreti di ricostruzione di carriera, ovvero, del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 47281 del 29.9.2021 e del provvedimento prot. n. 7121 del 9.2.2022 di rettifica in autotutela del suddetto provvedimento;
- condanna le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2108,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 novembre 2025 il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza dell'1 ottobre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6693/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Prizzi Filippo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore;
Controparte_1 CP_2
CONTUMACE
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari delegati CP_4
e ; Controparte_5
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente, degli anni di servizio già prestati in ruolo nella scuola primaria - Indebito oggettivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. Con ricorso depositato in data 5 novembre 2021 la ricorrente - premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1983/1984 dal
[...]
(ora ) quale docente di scuola elementare e di Controparte_6 Controparte_1 aver ottenuto nell'anno scolastico 1990/1991 il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado quale docente di Lettere - ha esposto che nel mese di settembre del 2020
l' aveva emesso i Controparte_7 decreti di ricostruzione carriera prot. nn. 59357 e 59358, entrambi asseritamente errati, e che in data 15.10.2021 la le aveva intimato, a Controparte_8 seguito dell'applicazione dei suddetti decreti, il pagamento entro 30 giorni della somma di €
26.601,98.
Ha dedotto l'erroneità della ricostruzione di carriera, stante il mancato integrale riconoscimento del servizio svolto nel ruolo di insegnante di scuola elementare e conseguentemente l'illegittimità dell'azione di recupero.
Rilevata la violazione dell'art. 1, protocollo n.1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ed eccepita la prescrizione del credito, ha evidenziato che la aveva erroneamente Controparte_8 determinato le somme oggetto della ripetizione al lordo delle ritenute fiscali.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Annullare, dire nulli o con qualunque altra formula privare di effetti giuridici gli impugnati decreti di ricostruzione della carriera della
Prof.ssa prot. 59357 e 59358 nella parte in cui non riconoscono Parte_1 interamente il servizio prestato nella scuola elementare;
2) Annullare, dire nullo o con qualunque altra formula privare di effetti giuridici il provvedimento di recupero della somma di € 26.601,98 emesso dalla e dichiarare che Controparte_8 nulla deve la Prof.ssa al Parte_1 Controparte_3 ed al;
3) Subordinatamente, in caso di mancato accoglimento delle Controparte_1 due superiori domande, determinare l'importo dovuto dalla Prof.ssa Pt_1 Parte_1
al ed al
[...] Controparte_3 [...]
; 4) Condannare il Controparte_9 Controparte_9
in persona del pro – tempore ed il
[...] CP_2 Controparte_3 in persona del pro – tempore, al pagamento in solido di spese e compensi
[...] CP_2 del giudizio con distrazione di questi ultimi in favore del sottoscritto procuratore.”
pagina 2 di 9 Il si è costituito tempestivamente con Controparte_3 memoria depositata il 15.2.2022, con la quale, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso, rilevando, in particolare, che la Parte si era limitata ad applicare i decreti di ricostruzione carriera prot. nn. 59357 e 59358 del
4.9.2020 emessi dall' e che, pertanto, eventuali doglianze avrebbero dovuto CP_10 essere rivolte al . CP_11
Parte Ha evidenziato che, qualora la nell'ambito della propria attività di controllo ed esecuzione degli atti di spesa relativi ad emolumenti dovuti al personale delle amministrazioni dello Stato, rilevi crediti erariali per somme indebitamente corrisposte ai dipendenti a titolo di retribuzione, ha il dovere di esercitare l'azione di recupero per conto della medesima amministrazione, indipendentemente dal tempo trascorso o dall'eventuale percezione in buona fede delle somme in questione, in quanto l'atto di cui si dispone il recupero produce ex se un danno per l'amministrazione e per la collettività.
Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui ai crediti vantati dalla pubblica amministrazione per emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente si applica il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., rilevando, altresì, che la prescrizione decorre dalla data in cui la competente Direzione del
è venuta a conoscenza del provvedimento di Controparte_3 rideterminazione della carriera dell'interessata.
Ha precisato di aver emesso un nuovo provvedimento in autotutela (prot. n. 7121 del
9.2.2022), in sostituzione del provvedimento prot. n. 47281 del 29.9.2021, limitatamente al recupero al netto dell'importo da restituire per assegni indebitamente percepiti pari a €
19.488,62.
Ha concluso insistendo sulla propria carenza di legittimazione passiva “trattandosi principalmente di controversia in materia di esclusiva competenza del
[...]
, ordinatore primario della spesa e datore di Controparte_9 lavoro del ricorrente ed unico soggetto legittimato a fornire chiarimenti in ordine all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera, non essendo fondate le ulteriori Part eccezioni di parte afferenti l'operato della ” e chiedendo di “rigettare il CP_8 ricorso con condanna alle spese a carico della parte ricorrente per le motivazioni sopra addotte.”
pagina 3 di 9 Il non si è costituito in giudizio nonostante la Controparte_1 regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
In esito all'udienza dell'1 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte resistente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , tenuto conto che, per quanto detto Controparte_3 ente non sia titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - essendo il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica - tuttavia la presente controversia ha ad oggetto proprio un provvedimento emesso da tale soggetto giuridico, seppur in qualità di ente ordinatore di spesa, sicché è evidente la relativa legittimazione passiva dello stesso, dovendo la pronuncia far stato anche nei suoi confronti. Contr Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “il è parte del giudizio di ripetizione dell'indebito in quanto ente pagatore degli emolumenti ai pubblici impiegati.., pertanto, sussiste la legittimazione attiva dell'ente pagatore rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, in ragione delle regole proprie della contabilità di Stato, tra cui, per quanto qui interessa, il D.P.R. n. 1544 del 1955, art. 3 in forza del quale “è demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attività di servizio in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa (vedasi stipendi e retribuzioni) che detti Uffici amministrano”. Nel giudizio sull'indebito, non possono non avere efficacia riflessa le pronunce assunte nei riguardi dell'ente datore di lavoro, in quanto l'ente pagatore
è stabilmente soggetto alle disposizioni sostanziali ed alle vicende che riguardano l'ente datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto privo di autonomia”. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/08/2021, n.22683).
3.Venendo al merito, oggetto del presente giudizio è l'illegittimità dei decreti di ricostruzione carriera prot. nn. 59357 e 59358 del 4.9.2020 stante il mancato integrale riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente quale docente di scuola primaria e,
pagina 4 di 9 conseguentemente, l'illegittimità dell'attività di ripetizione di indebito posta in essere dalle amministrazioni resistenti sulla base dei suddetti decreti, ovvero, del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 47281 del 29.9.2021 e del provvedimento prot. n. 7121 del 9.2.2022 di rettifica in autotutela del suddetto provvedimento.
In ordine al diritto all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, degli anni di servizio pregresso prestati dalla ricorrente quale docente di ruolo presso la scuola primaria, reputa il Tribunale di dover aderire alla soluzione già adottata dall' CP_7 in controversie vertenti su questioni di diritto identiche a quella oggetto del presente giudizio
(cfr. sentenza del 27.1.2021, n. 404, resa nel procedimento n. 7333/2019 R.G. e più recentemente sentenza dell'11.10.2022 n. 3400/2022 resa nel procedimento n. 1363/2019 e sentenza del 13.4.2023 n. 1494/2023 resa nel procedimento n. 1805/2023), con motivazioni pienamente condivisibili, che di seguito si riportano integralmente, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche per la loro chiarezza espositiva, oltre che in ragione dell'afferenza al caso concreto.
«La causa può decidersi sulla scorta dell'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. anche Corte di Appello di Catania n.142/2014 in atti) e poi di legittimità e dalla pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 9144/2016 (che ha espresso il seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna").
Sì come ricostruita nella pronuncia a Sezioni Unite suddetta, la normativa di rilievo è la seguente.
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
"Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato".
In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni...". Il successivo art. 83 del medesimo decreto
417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito
pagina 5 di 9 di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". L'art 57 di tale legge prevede che "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".
L'art. 77 richiamato consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
Deve ritenersi, in line con l'esegesi di Cassazione, che l'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui al
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, art. 77 cit.".
In definitiva l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Ed infatti, sì come ritenuto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, la modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante pagina 6 di 9 ricostruzione di carriera, può estendersi anche alle tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi anche al passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
In sostanza, sulla base dell'interpretazione sistematica delle norme, una volta modificato uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
Né rileva in senso contrario, così come sottolineato dalla pronuncia delle Sezioni
Unite, l'ordinanza n. 89 del 2001 della Corte costituzionale che riguarda la L. 19 giugno 1970,
n. 370, artt. 1 e 2, (concernenti il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli) e che, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva (dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, detta ordinanza si limita infatti a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna).
Nel medesimo senso di leggano anche Cass. 9397/2017 di rigetto del gravame proposta dall'amministrazione scolastica, per la quale “Tanto premesso, il ricorso è infondato, alla luce della recente sentenza n. 9144 del 2016 delle Sezioni Unite di questa
Corte, le quali hanno affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L.
n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione. 4. È stato così confermato l'orientamento già espresso da Cass. n. 2037 del 2013, secondo cui, in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa,
pagina 7 di 9 realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo.
Da ultimo Cassazione civile sez. lav., n.334097/2019 ha dato continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite nella suddetta sentenza n. 9144/2016 (“il Collegio ritiene di dare continuità al principio innanzi richiamato, ribadito da questa Corte nelle decisioni nn.
29791/2018, 9397/2017, 8998/2017, 19779/2016, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato”)». (cfr. sentenza n. 404 del 27.01.2021 Tribunale civile di Catania – sezione lavoro).
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha compiutamente allegato e documentato il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria, nonché il mancato computo integrale degli anni di servizio prestato.
Ed invero, come emerge dal decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 59357 del
4.9.2020, la ricorrente con decorrenza giuridica ed economica dal 10.9.1983 è stata inserita nei ruoli della scuola primaria quale vincitrice di concorso ed ivi ha prestato servizio fino al
1.9.1990, allorché, è passata nei ruoli della scuola secondaria superiore. (cfr. all. 1 al ricorso).
Tuttavia, la ricorrente, alla data del passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria (1.9.1990), è stata riconosciuta in possesso di un'anzianità di servizio pari ad anni 2 mesi 5 e giorni 24, minore a quella maturata, e, conseguentemente, le è stata attribuita la posizione stipendiale “corrispondente all'anzianità di anni 1.” (cfr. all. 1 al ricorso).
La suddetta circostanza ha comportato per la ricorrente un pregiudizio nella successiva progressione stipendiale con il conseguente diritto di quest'ultima a vedersi riconosciuto per intero il servizio svolto nel ruolo della scuola primaria.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, stante il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per intero il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria a far data dal 10.9.1983 fino al passaggio nei ruoli della scuola pagina 8 di 9 secondaria, vanno dichiarati illegittimi e disapplicati i decreti di ricostruzione di carriera prot. nn. 59357 e 59358 e, conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità dell'attività di ripetizione di indebito posta in essere dalle amministrazioni convenute sulla base suddetti decreti di ricostruzione di carriera, ovvero, del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 47281 del 29.9.2021 e del provvedimento prot. n. 7121 del 9.2.2022 di rettifica in autotutela del suddetto provvedimento.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_3
CP_1 con ricorso depositato in data 5.11.2021 nei confronti del e del in persona CP_12 dei legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittimi e disapplica i decreti di ricostruzione prot. nn. 59357 e 59358 del
4.9.2020;
- dichiara l'illegittimità dell'attività di ripetizione di indebito posta in essere dalle amministrazioni convenute sulla base dei suddetti decreti di ricostruzione di carriera, ovvero, del provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 47281 del 29.9.2021 e del provvedimento prot. n. 7121 del 9.2.2022 di rettifica in autotutela del suddetto provvedimento;
- condanna le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2108,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 novembre 2025 il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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