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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/08/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1176/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Julia Dorfmann - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1176/2025 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. KOOB CAMILLA e l'avv. MOCCIA FLAVIO, C.F._1
giusta delega dimessa in atti,
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 5 contro
, nata il [...] a [...], Controparte_1
codice fiscale: , con l'avv. MAIERON PAUL, giusta delega C.F._2
dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Bolzano
rilevato
che questo procedimento è stato introdotto come divorzio contenzioso, ma nel corso del procedimento le parti hanno chiesto il divorzio congiunto alle condizioni riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
pagina 2 di 5 che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta di compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a San Lorenzo di SE (BZ)
il 16/11/1996,
da nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
pagina 3 di 5 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Lorenzo di SE, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 24, parte II, serie A
dell'anno 1996 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Lorenzo di
SE (BZ) in data 16.11.1996, atto trascritto presso il Comune di San Lorenzo di
SE (BZ) al n. 24-II-A/1996, tra il signor c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in 39031 Brunico C.F._1
(BZ), Via Jacobi n. 8, e la signora c.f. , Controparte_1 C.F._2
nata il [...] in San Martino in [...] e residente in 39030 San Martino in
Badia (BZ) - Fraz. Longiarù, Strada Santa Lizia n. 54/1;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lorenzo di SE (BZ), a
mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda Sentenza nei Pubblici Registri Anagrafici e con ulteriore
annotazione nei Comuni di residenza delle parti;
- dichiarare compensate le spese legali, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà
professionale”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Günter Morandell
(firma digitale)
Il Presidente
Andrea Pappalardo
(firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 1176/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Julia Dorfmann - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1176/2025 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. KOOB CAMILLA e l'avv. MOCCIA FLAVIO, C.F._1
giusta delega dimessa in atti,
- parte ricorrente -;
pagina 1 di 5 contro
, nata il [...] a [...], Controparte_1
codice fiscale: , con l'avv. MAIERON PAUL, giusta delega C.F._2
dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Bolzano
rilevato
che questo procedimento è stato introdotto come divorzio contenzioso, ma nel corso del procedimento le parti hanno chiesto il divorzio congiunto alle condizioni riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
pagina 2 di 5 che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
che la proposta di compensazione delle spese processuali corrisponde all'esito del procedimento ai sensi delle conclusioni congiunte;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a San Lorenzo di SE (BZ)
il 16/11/1996,
da nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
pagina 3 di 5 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Lorenzo di SE, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 24, parte II, serie A
dell'anno 1996 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Lorenzo di
SE (BZ) in data 16.11.1996, atto trascritto presso il Comune di San Lorenzo di
SE (BZ) al n. 24-II-A/1996, tra il signor c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in 39031 Brunico C.F._1
(BZ), Via Jacobi n. 8, e la signora c.f. , Controparte_1 C.F._2
nata il [...] in San Martino in [...] e residente in 39030 San Martino in
Badia (BZ) - Fraz. Longiarù, Strada Santa Lizia n. 54/1;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lorenzo di SE (BZ), a
mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda Sentenza nei Pubblici Registri Anagrafici e con ulteriore
annotazione nei Comuni di residenza delle parti;
- dichiarare compensate le spese legali, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà
professionale”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Günter Morandell
(firma digitale)
Il Presidente
Andrea Pappalardo
(firma digitale)
pagina 5 di 5