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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4979 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Francesco Catalano ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dipendente dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso il 05.07.2024 al fine di ottenere dall' Controparte_2 convenuto il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, stante l'accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 29.02.2024.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata, comprensiva degli importi arretrati (come da comunicazione di liquidazione del 09.07.2024; cfr. fascic. chiedendo pertanto che il CP_1
Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note in sostituzione dell'udienza depositate l'11.02.2025, il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite e al
CP_ pagamento della differenza sugli interessi legali corrisposti dall' .
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento dei ratei (anche arretrati) di prestazione, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
Infondata, invece deve ritenersi la contestazione sulle modalità di calcolo degli interessi CP_ legali corrisposti dall' con il cedolino di settembre 2024 (v. all.): detta contestazione, invero, si rivela priva dei necessari profili di specificità e concretezza, risolvendosi nell'esternazione di dubbi generici sull'entità delle somme dovute a tale titolo, che l'istante deduce senza fornire alcuna prova a conforto della lamentata incongruenza (non reputandosi utile a tal fine il conteggio versato in atti, non accompagnato da alcuna nota esplicativa a supporto).
Tanto chiarito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano interamente compensate, in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data praticamente coeva al deposito (e prima della notifica) del ricorso giudiziale – deposito avvenuto allo scadere del 123° giorno dalla comunicazione a mezzo PEC (il 04.03.2024) del modello AP70 – tenuto conto, altresì, da un lato, dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità e, dall'altro, del parziale rigetto della domanda attorea.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale.
b) Rigetta nel resto.
c) Compensa interamente tra le parti le spese di lite. S.M.C.V., 18.04.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa A. Cozzolino