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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 2195/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di RI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2195/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.SERVIDIO GIOVANNI
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il Controparte_1
18/05/1963 con il patrocinio dell'avv. SERVIDIO GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 12/12/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto, in data 7/10/2004, Controparte_1
matrimonio concordatario, che dalla unione era nato il figlio , maggiorenne ma CP_1
non autosufficiente. e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con relativo ordine all'ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Altomonte e del Comune di Corigliano Rossano di annotazione negli
appositi registri;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale sita in Corigliano Rossano a.u. Rossano alla Via Pietro Nenni n. 23, di
proprietà esclusiva della sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene Pt_1
assegnata alla stessa che continuerà ad abitarla unitamente al figlio;
- il sig. , verserà alla sig.ra tramite accredito Controparte_1 Pt_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio
di € 300,00 (trecento), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in CP_1
anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
- Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella
misura del 50%, nonché delle spese mediche non coperte dal S.S Nazionale e per le quali non è previsto il rimborso da polizze assicurative o convenzioni aziendali, da concordare
preventivamente, salvo urgenza;
- Le parti si accordano affinché l'assegno unico universale per il figlio verrà CP_1
richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra .” Parte_1
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a Parte_1
CC (CS) il 13/06/1969 e Controparte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
RI , 24 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di RI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2195/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.SERVIDIO GIOVANNI
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il Controparte_1
18/05/1963 con il patrocinio dell'avv. SERVIDIO GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 12/12/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto, in data 7/10/2004, Controparte_1
matrimonio concordatario, che dalla unione era nato il figlio , maggiorenne ma CP_1
non autosufficiente. e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con relativo ordine all'ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Altomonte e del Comune di Corigliano Rossano di annotazione negli
appositi registri;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale sita in Corigliano Rossano a.u. Rossano alla Via Pietro Nenni n. 23, di
proprietà esclusiva della sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene Pt_1
assegnata alla stessa che continuerà ad abitarla unitamente al figlio;
- il sig. , verserà alla sig.ra tramite accredito Controparte_1 Pt_1
in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio
di € 300,00 (trecento), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in CP_1
anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
- Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella
misura del 50%, nonché delle spese mediche non coperte dal S.S Nazionale e per le quali non è previsto il rimborso da polizze assicurative o convenzioni aziendali, da concordare
preventivamente, salvo urgenza;
- Le parti si accordano affinché l'assegno unico universale per il figlio verrà CP_1
richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra .” Parte_1
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a Parte_1
CC (CS) il 13/06/1969 e Controparte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
RI , 24 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento