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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio Angelo
Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3413/2024, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Paolo La Gioia come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
VV. MARIAPAOLA E VV. SALVATORE, in proprio CP_1 CP_1
OPPOSTI
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.07.2024, la conveniva in giudizio gli Parte_1
Avv.ti Mariapaola Leopardi e Salvatore Leopardi, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 702/2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore dei ricorrenti la somma di € 11.691,27, per compensi professionali da questi richiesti per la attività di redazione di un preliminare di vendita di immobile. Eccepiva la opponente: la insussistenza del credito vantato per mancata conclusione e sottoscrizione del contratto;
la insussistenza del credito, per indisponibilità dell'immobile oggetto del contratto da parte della Banca MPS, che non avrebbe perciò mai potuto consentire il subentro di nella proprietà del bene, in quanto Parte_1
sottoposto a sequestro penale e poi, a seguito di sentenza definitiva, addirittura confiscato. Pertanto, rilevando in ogni caso la esorbitanza dell'importo preteso, concludevano chiedendo: revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 702/2024 del Tribunale di Taranto e dichiarare l'insussistenza del diritto al riconoscimento del compenso professionale richiesto;
in subordine, rideterminare in misura
1 notevolmente ridotta il compenso professionale spettante ai ricorrenti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano gli Avv.ti Mariapaola Leopardi e Salvatore Leopardi che, evidenziando di aver redatto il contratto de quo su espresso incarico della società opponente, già consapevole della situazione di diritto concernente l'immobile, insistevano nella legittimità della propria pretesa. Pertanto, concludevano chiedendo rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e rifusione delle spese processuali.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni che si abbiano qui per riportate e trascritte ed alle quali si fa più puntuale riferimento.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non essendovi mezzi istruttori da assumere, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione appare infondata e non meritevole di accoglimento.
La prima censura della opponente, di insussistenza del credito per mancata sottoscrizione del contratto appare del tutto inaccoglibile. Va infatti chiarito che, come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 693 del 9 gennaio 2024 (richiamata peraltro dalla stessa opponente), nel caso in cui il contratto preparato e redatto dal legale non dovesse poi essere formalizzato con la sottoscrizione delle parti, la prestazione dell'avvocato deve essere comunque compensata, sia pure non per l'intero. A tal riguardo richiamando la detta pronuncia l'art. 6 del capitolo III del D.M. n.
127/2004, il quale stabilisce che per le pratiche "iniziate" ma non "completate", così come nella ipotesi di un contratto non concluso, spetta in ogni caso all'avvocato un compenso per il lavoro svolto, incluso il lavoro preparatorio.
Quanto al secondo motivo di opposizione, con cui si eccepisce in concreto la impossibilità di poter procedere alla compravendita, dagli atti pare risultare che la situazione era tale e nota alla stessa già allorchè ebbe a conferire incarico agli avvocati per la redazione Parte_1 CP_1
del contratto preliminare, evidentemente confidando sulla certa risoluzione delle problematiche esistenti. Deve perciò ritenersi che la stessa committente, conscia della situazione, aveva chiaramente accettato il rischio e la possibilità che le note problematiche potessero impedire la conclusione dell'affare. Sicchè, la mancata sottoscrizione e conclusione del contratto non può inficiare la attività comunque profusa dal legali in espletamento del mandato così conferitogli.
Nel caso di specie, in particolare, le parti avevano stipulato e sottoscritto una convenzione con la quale avevano fissato i criteri di calcolo dei compensi per le attività professionali prestate e da affidare agli Avv.ti stabilendo che gli stessi dovevano liquidarsi secondo tariffa professionale CP_1
2 vigente al momento del pagamento ed oltre accessori, per ogni incarico “sia in sede giudiziale che stragiudiziale” (cfr. convenzione sub d).
Orbene, nel caso che ci occupa, tenuto conto del valore del contratto preliminare pari ad € 850.000,00, la tariffa professionale stragiudiziale dello scaglione di valore superiore ad € 520.000,00, attualmemte vigente, prevede un importo tabellare di € 12.750,00 nel minimo (medio €.25.500,00). Ne consegue, quindi, che l'importo del compenso richiesto nella misura di € 11.691,27 (persino comprensivo di accessori), in quanto addirittura inferiore al minimo dello scaglione di valore vigente ed applicabile al momento del pagamento (giusta convenzione sottoscritta) può ritenersi congruo rispetto al valore del contratto preliminare, previsto per un prezzo della compravendita di € 850.000,00.
La opposizione è quindi infondata a va rigettata. Alla soccombenza consegue inevitabilmente la condanna alle spese di lite che, tenuto conto della concreta esiguità della materia del contendere, senza sostanziale attività istruttoria e con assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto, essendosi deciso su basi meramente documentali, vanno equamente liquidate nel minimo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla nei confronti degli Avvocati Mariapaola Leopardi Parte_1
e Salvatore Leopardi, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione.
2) Conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. 702/2024 di questo Tribunale di Taranto.
3) Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.540,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 09.05.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Angelo Guagnano
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