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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 608/2024
Oggi 04/12/2025, alle ore 10.40, innanzi al giudice designato, dott. DA OR, sono presenti:
Per , l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. COSTA NUNZIO Parte_1
Per l'avv. S. Duse, in sost. dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1
AN AN
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa. Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 04/12/2025
Il giudice
DA OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice DA OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Costa Parte_1 C.F._1
Nunzio, domiciliato in Portici, viale Melina n. 11, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), mandante di a sua volta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratrice di con il patrocinio dell'avv. Faggella Controparte_3
GR TO CH, domiciliata in Milano, via Correggio n. 43, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude per: i. l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate circa la declaratoria del difetto di capacità della resistente, l'inesistenza del diritto, la duplicazione dei titoli, l'invalidità e/o decadenza - prescrizione della fideiussione, l'inesistenza del negozio di cessione e/o la carenza di prova dell'avvenuta cessione ii. in subordine per l'invalidità della cessione e/o dell'azione di recupero per essere stato conferito incarico a società non inserita in elenco ex art. 106 TUB iii. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore. iv. Per l'ipotesi che il giudicante ritenga non sufficientemente istruita la causa si insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie già formulate nella II memoria depositata, con particolare riguardo alla richiesta di prova diretta sulle circostanze indicate e con i testi menzionati e si chiede essere ammessi alla prova contraria qualora risulti necessario. Si ribadisce, per i motivi già esposti, la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione: A. del contratto di cessione;
B. della comunicazione ex art. 58 di cui al protocollo presso il registro imprese;
C. degli estratti conto e/o documenti su cui è stato effettuato il calcolo delle somme dovute. v. In tale ipotesi si richiede CTU contabile onde verificare se il calcolo degli interessi sia stato effettuato sulla scorta dei criteri, algoritmi e principi ritenuti nulli dalla giurisprudenza di legittimità”.
Per parte convenuta: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare subordinata: nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e per essa Controparte_1
dell'importo di € 29.943,65, oltre successivi interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
93/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di mandante di Controparte_1
a sua volta procuratrice di con il Controparte_2 Controparte_3 quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 29.943,65, in ragione del debito contratto da Officine Metal Inox s.r.l., già Sesto Meccanica s.r.l. (cfr. doc. n. 14 ricorso monitorio); debito riconducibile alla stipulazione di un contratto di mutuo e garantito dall'attore mediante la sottoscrizione di un negozio fideiussorio.
L'attore deduceva:
- di “contestare tutti gli atti depositati in copia, anche informatica, di cui si chiede
l'esibizione e la consegna degli originali o delle copie, anche attestate conformi, al fine di poterli formalmente contestare ed impugnare nei modi consentiti dal codice di rito e che vengono formalmente disconosciuti ai sensi dell'art. 2719 c.c. e 196 novies c.p.c.; a. La parte, nello specifico, contesta di non avere mai ricevuto comunicazioni e/o missive attestanti l'avvenuta cessione…b. del presunto cambiamento di numero di riferimento del contratto di finanziamento. Quest'ultima circostanza è contestata e merita un approfondimento, per 3 ordini di motivi:
1. perché, dalle pur contestate missive esibite, non emerge il riferito mutamento;
2. perché non sono stati esibiti i contratti di cessione ed i crediti ivi incorporati;
3. perché è lo stesso ricorrente a dichiarare che, solo una parte dei Cont crediti ceduti da a (cfr. all. 3 ricorso pag. 2 righi 21 e ss.), sono stati, a CP_5 loro volta in parte, ceduti da a (cfr. all. 3 ricorso pag. 2 righi 28 e ss.). CP_5 CP_1
Quindi se, in corso di recupero, si muta anche il riferimento, emerge la necessità di individuare precisamente quali crediti sono stati ceduti, ma soprattutto se sono stati effettivamente ceduti, circostanza ampiamente contestata”;
- che “la pretesa avversa è sfornita dal benché minimo elemento di prova”;
- che “le stesse parti, per lo stesso oggetto, hanno già un giudizio pendente con efficacia di giudicato”;
- la “carenza di titolarità/legittimazione attiva della società ingiungente”;
- nel paragrafo denominato “difetto della capacità processuale delle società e della titolarità della cessionaria”, che “non si rinviene la rappresentanza di a Controparte_6 ed, in assenza di nuove procure, il mandato che si vorrebbe far discendere dal doc. CP_2
1, esibito al monitorio, deve ritenersi estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1722
c.c., interpretato alla luce di Cass. S.U. 21970/21 (richiamata). Si chiede pertanto la declaratoria del difetto di capacità processuale della e della Controparte_7 ricorrente non ha infatti assolto l'onere, contravvenendo la regola di Controparte_8 giudizio ex art. 2697 c.c., di documentare i seguenti temi: a) potere, autorizzazione e/o deliberazione alla nomina di procuratori speciali da parte di secondo legge CP_1
e norme societarie. b) conferimento del potere di rappresentare la ai soggetti CP_1 che risultano indicati come firmatari delle procure, in quanto risalenti nel tempo e solo richiamate. Mancano infatti lo statuto e l'atto costitutivo e/o la visura storica delle società richiamate;
c) validità, determinatezza e liceità dell'oggetto contenuto nelle procure speciali richiamate;
d) effettiva titolarità del diritto dedotto, per assenza di prova circa la successione nel rapporto controverso. e1) rispetto dei requisiti legalmente richiesti per le cessioni in blocco ex art. 58 TUB, ed inesistenza del negozio di cessione in blocco e.2.) dell'interesse ad agire. f) invalidità del negozio di cessione in blocco ex art. 58 TUB, per essere stato eventualmente concluso con azienda non inserita in elenco ex art. 106 TUB
(arg. ex all. 7 elenco 106 )…g) rispetto dei requisiti legalmente richiesti, che CP_9 determinano la legittimazione dell'azione di recupero, in quanto in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, l'attività di recupero, ossia quella svolta dal sub-servicer, può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (i.e. iscritta all'Albo ex art 106 TUB), preventivamente indicata nell'avviso di cessione pubblicato in GU e corrispondente quindi alla società citata nei singoli prospetti informativi afferenti tali titoli…h) esatta corrispondenza tra la cessione in blocco pretesa con il decreto notificato e la cessione oggetto di comunicazione ex art. 58 TUB”;
- il “mancato esperimento del tentativo di mediazione”;
- nel paragrafo denominato “si eccepisce la decadenza e/o prescrizione del creditore ad esercitare la sua pretesa e/o azione”, che “il creditore ha, non solo il diritto, ma anche
l'obbligo di esercitare il suo diritto di credito nei confronti del debitore e dell'avente causa
e/o garante. Nel caso di specie il creditore esercita la sua azione oltre il decennio dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile con la decadenza del beneficio del termine (di cui non appare alcuna traccia) e quindi il suo presunto credito si appalesa come prescritto”;
- che “manca agli atti la prova dell'avvenuta erogazione del mutuo in favore del debitore principale”;
- che “l'opposizione va qualificata quale istanza di sollecitazione dei poteri officiosi del giudice di verificare la sussistenza dei poteri per escutere il credito posto a sostegno della pretesa”;
- nel paragrafo denominato “carenza di trasparenza e frode del credito azionato”, che
“l'intermediario richiede interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario, onerando il debitore principale di un costo del denaro indeterminato e non precisato, non dovuto, indebito e che ha concorso ad appesantire la situazione economica e finanziaria degli odierni attori. La CP_3 applicando interessi anatocistici ed usurari, come verrà dettagliatamente illustrato nel prosieguo della presente trattazione, ha tenuto un comportamento antigiuridico che contrasta con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza…sulla base della documentazione fornita dal ricorrente nel giudizio monitorio si riscontrano le seguenti illegittimità, dalle quali derivano ulteriori motivi di revoca del decreto ingiuntivo de quo. Sulla indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato: L'intermediario non presenta il piano di ammortamento e non indica il criterio di calcolo degli interessi. Sulla nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori. Nonostante la valenza assorbente dei precedenti motivi, si eccepisce la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto di mutuo. Ciò in quanto sono ivi previsti interessi palesemente contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della legge 07.03.1996, n. 108, perché superiori rispetto al tasso soglia oltre il quale si presume iuris et de iure il carattere illegittimo degli interessi… nell'ipotesi in cui le superiori eccezioni non venissero accolte, si chiede che gli interessi moratori di cui controparte pretende l'applicazione, ancorché indeterminati ed indeterminabili, siano considerati manifestamente iniqui e conseguentemente ridotti ex art. 1384 c.c… si rileva altresì che la ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto CP_3 derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi”.
Alla stregua di quanto rappresentato, il sig. chiedeva l'accoglimento Parte_1 delle domande sopraccitate.
Si costituiva in giudizio mandante di a sua Controparte_1 Controparte_2 volta procuratrice di la quale, argomentato circa la Controparte_3 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione formulata dal sig. è infondata e deve essere rigettata Parte_1 per le ragioni che seguono.
Tenuto conto delle deduzioni dell'attore si osserva che:
1) in data 26.2.2025 le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo, in quanto l'attore, nonostante abbia eccepito il “mancato esperimento del tentativo di mediazione”, non ha aderito al procedimento. Di talché la causa può essere decisa nel merito 2) è infondata l'eccezione attorea relativa alla carenza di titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda. L'eccezione è infondata, poiché l'intervenuta cessione del diritto di credito originariamente in capo è Controparte_10 dimostrata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti. Sul punto si osserva che: a)
[...]
è stata fusa per incorporazione in Controparte_10 Controparte_11
(fatto conoscibile e non contestato); b) è stata fusa per Controparte_11 incorporazione in (fatto notorio); c) parte convenuta ha depositato in Controparte_12 giudizio: - copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8.1.2019 nella quale
è presente la comunicazione di avente ad oggetto l'acquisto dei crediti Controparte_13 vantati da (cfr. doc. n. 4 del ricorso monitorio); - il Controparte_11
“contratto di cessione di crediti” stipulato da e Controparte_13 Controparte_11
(cfr. doc. n. 13 parte convenuta); - una dichiarazione proveniente da
[...] Controparte_12 che conferma l'intervenuta cessione del diritto di credito vantato nei confronti di
[...]
Officine Metal Inox s.r.l. (cfr. doc. n. 9 ricorso monitorio); - copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.11.2019 nella quale è presente la comunicazione di avente ad oggetto l'acquisto dei crediti vantati da (cfr. Controparte_1 Controparte_13 doc. n. 5 ricorso monitorio); - il “contratto di cessione” stipulato da e Controparte_13
(cfr. doc. n. 14 parte convenuta); il contratto di mutuo stipulato da Controparte_1
e Sesto Meccanica s.r.l.; - il negozio fideiussorio Controparte_10 sottoscritto dall'attore e altri documenti connessi ai citati rapporti. Tale documentazione, proveniente dall'originario titolare del diritto di credito, conferma la cessione nei termini descritti. Invero è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un indizio significativo della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
3) sono infondate tutte le doglianze attoree formulate nel paragrafo denominato “difetto della capacità processuale delle società e della titolarità della cessionaria”. Si osserva che il presente giudizio è stato instaurato da procuratrice di Controparte_2 [...]
mandataria di Il giudizio è stato instaurato Controparte_3 Controparte_1 correttamente, poiché: a) in data 9.12.2019 ha conferito a Controparte_1 il potere di introdurre giudizi finalizzati ad ottenere Controparte_14 l'adempimento coattivo di obbligazioni non adempiute spontaneamente dai debitori, autorizzando la stessa ad attribuire i poteri conferiti a soggetti terzi (cfr. doc. n. 2 ricorso monitorio); b) in data 18.12.2019 Securitisation ha conferito a CP_14 CP_2 il potere di gestire l'attività di recupero dei crediti di proprietà di
[...] Controparte_1
(cfr. doc. n. 1 ricorso monitorio). La circostanza è confermata dall'analisi della procura speciale conferita da all'avv. TO CH Faggella GR. Controparte_2
Infatti, nel negozio si legge: “ la quale agisce in qualità di procuratrice Controparte_2 speciale della società in virtù di procura speciale autenticata Controparte_14 nelle firme del notaio di Pordenone in data 18.12.2019…la quale Persona_1
a sua volta interviene in qualità di procuratrice speciale della Controparte_14 società in virtù di procura speciale autenticata nelle firme del notaio Controparte_1
di Milano in data 9.12.2019”; c) è stata fusa Persona_2 Controparte_14 per incorporazione in (fatto conoscibile e non Controparte_3 contestato), sicché quest'ultima ha assunto i diritti e gli obblighi della società incorporata.
Le restanti doglianze devono essere rigettate, in quanto formulate in modo palesemente generico e confuso. L'attore menziona un numero smisurato di istituti collegati al tema trattato senza effettuare alcun serio approfondimento e senza allegare alcuna specifica circostanza. La dissertazione è di difficile intellegibilità. La parte richiama istituti non connessi tra loro, lamenta la violazione di disposizioni normative finalizzate a regolamentare l'attività bancaria (cfr. Cass.Civ., Sez. 3, ord. n. 7243 del 18.3.2024) e adombra vaghe illegittimità riconducibili ai presupposti processuali, alle condizioni dell'azione e ai requisiti di validità dei negozi;
4) è manifestamente infondata la doglianza attorea collegata all'esistenza di una causa identica o sovrapponibile a quella introdotta dalla convenuta mediante il deposito del ricorso monitorio. In primo luogo, nell'ipotesi in cui presso lo stesso Tribunale pendano due procedimenti relativi alla stessa causa, gli stessi devono essere riuniti e non dichiarati improcedibili. In secondo luogo, il procedimento neppure richiamato dall'attore origina da un debito derivante dall'esecuzione di un contratto di conto corrente (e non di mutuo);
5) la contestazione attorea avente ad oggetto “tutti gli atti depositati in copia, anche informatica, di cui si chiede l'esibizione e la consegna degli originali” è priva di rilevanza giuridica, in quanto parte attore deve negare formalmente la propria sottoscrizione degli atti apparentemente sottoscritti e, nell'ipotesi in cui contesti la conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale, è obbligata a precisare quali elementi del documento prodotto telematicamente differiscano da quello cartaceo (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, sent. n.
16557 del 20/6/2019 secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”). Nel caso di specie, nell'atto di citazione non è presente alcun disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e il disconoscimento ex art. 2712 c.c. è manifestamente generico;
6) è irrilevante la doglianza attorea relativa all'omessa notificazione della cessione del credito, poiché tale notificazione è finalizzata esclusivamente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente e, nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione in merito all'esistenza di pagamenti effettuati in favore dell'originario titolare del diritto di credito;
7) l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore è manifestamente infondata. In primo luogo, l'eccezione è generica, giacché la parte neppure ha allegato il giorno di inizio della decorrenza del termine prescrizionale. In secondo luogo, il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere in data 4.8.2014, giorno in cui Sesto Meccanica s.r.l. ha ricevuto la missiva contenente la dichiarazione della mutuante di decadenza del debitore dal beneficio del termine e il ricorso monitorio è stato depositato in data 27.12.2023;
8) in un procedimento a cognizione piena e a contraddittorio integro, spetta alla parte allegare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa formulata mentre compete al giudice valutare la fondatezza di quella pretesa in rapporto ai fatti allegati. La decisione di una controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio costituisce l'eccezione processuale e non impone al giudice alcun obbligo motivazionale in relazione all'omesso esercizio di un potere officioso legato all'inesistenza di questioni da rilevare. E così se le pretese delle parti originano dall'intervenuta stipulazione di un negozio di vendita, nessun contraente lamenta l'invalidità del negozio e il giudicante ritiene lo stesso valido, ovviamente la sentenza non conterrà alcun paragrafo dedicato all'esplicitazione delle ragioni fondanti la “non invalidità” del contratto. Nel caso di specie non vi è alcuna questione da rilevare d'ufficio;
9) devono essere rigettate tutte le doglianze attoree avanzate nel paragrafo denominato
“carenza di trasparenza e frode del credito azionato”. Le doglianze sono manifestamente generiche, poiché il sig. , nonostante abbia contezza delle clausole Parte_1 contrattuali pattuite da Sesto Meccanica s.r.l. e di ogni singolo importo preteso dalla convenuta, non ha effettuato alcuna precisa contestazione, non ha dedotto alcuna specifica circostanza, non ha depositato alcun conteggio e non ha indicato gli elementi analizzati. Il giudice ha il dovere di valutare la fondatezza di una pretesa in rapporto ai fatti costitutivi allegati dalla parte e non ha il potere di disporre degli accertamenti generici finalizzati a ricercare la sussistenza di ipotetici profili di illegittimità nello svolgimento del rapporto contrattuale. Le richieste formulate sulla base di considerazioni di carattere generico, su ipotesi o dubbi non possono essere accolte e neppure possono legittimare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. A ciò si aggiunga che: a) la doglianza relativa all'indeterminatezza del tasso corrispettivo è infondata, in quanto deve ritenersi pienamente valido un contratto che individui il tasso corrispettivo, non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, ma mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato. Nel caso specie, le parti hanno legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Esso costituisce un idoneo parametro atteso che l'individuazione del tasso avviene mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei, il tasso è facilmente conoscibile dagli interessati, poiché pubblicato in numerosi giornali e siti internet e, soprattutto, è uno e uno soltanto, distinguendosi esclusivamente in relazione all'arco temporale di riferimento;
b) ai fini dell'allegazione dell'esistenza di un tasso usurario, è necessario individuare il tasso soglia di riferimento e il tasso moratorio effettivamente applicato dall'istituto di credito secondo i principi esplicitati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18.9.2020. Nella fattispecie non vi è alcuna allegazione;
c) il piano di ammortamento del contratto di mutuo costruito “alla francese” non nasconde alcun fenomeno anatocistico illegittimo. Gli interessi che non possono produrre interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. sono quelli “scaduti” e non quelli semplicemente pattuiti in un contratto. L'utilizzo dell'aggettivo “scaduti” è espressione di una precisa scelta legislativa che, circoscrivendo la rilevanza della disposizione sopraccitata esclusivamente ad ipotesi in cui sussistono interessi esigibili, persegue lo scopo di tutelare il debitore e di equilibrare le prestazioni contrattuali nella fase patologica del rapporto, impedendo una crescita esponenziale del debito attraverso la capitalizzazione degli interessi e la produzione di interessi sulla somma capitalizzata. Nell'ipotesi in cui gli interessi siano solamente pattuiti, l'art. 1283 c.c. non può trovare applicazione, in quanto è mancante un presupposto previsto dalla legge e non sussiste alcuna motivazione in virtù della quale sia necessario operare un'interpretazione estensiva o analogica della norma, poiché il debitore ha liberamente concordato con l'istituto di credito l'ammontare degli interessi da corrispondere ed è già tutelato da eccessive o illegittime pretese di quest'ultimo dalla disciplina prevista in tema d'usura. È irrilevante comprendere quale sia procedimento algebrico di determinazione della quota d'interesse delle singole rate poiché l'ammontare individuato è uno e uno soltanto e per le parti interessate il risultato ottenuto dall'operazione non produce alcun effetto differente rispetto a quello derivante dall'espressa indicazione numerica di quel risultato (è indifferente che la quota d'interesse sia indicata con il numero x ovvero che x sia il risultato di un'operazione algebrica). In conclusione, è da escludersi che la disciplina di cui all'art. 1283 c.c. possa applicarsi al piano di ammortamento alla francese, considerata l'insussistenza di un interesse giuridicamente qualificabile come scaduto;
10) sono inammissibili le doglianze avanzate per la prima volta dall'attore nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in quanto tale disposizione normativa definisce specificamente il contenuto dei suddetti atti processuali, non prevedendo la possibilità di nuove lagnanze.
Nella circostanza in cui si ammettesse la deduzione di fatti nuovi, vi sarebbe una palese lesione del diritto di difesa, poiché le altre parti si troverebbero nell'impossibilità di contraddire sul punto e di avanzare le opportune istanze probatorie. Anche le doglianze formulate per la prima volta nell'atto denominato “foglio precisazioni udienza” sono inammissibili per tardività.
Si osserva comunque che lo schema negoziale predisposto dall'ABI e analizzato nel provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005 è relativo alla “prestazione della garanzia fornita da un soggetto a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cd. fideiussione omnibus) mentre il sig. ha prestato Parte_1 la garanzia fideiussoria sulla base di parametri predeterminati (cd. fideiussione specifica;
cfr. doc. n. 8 ricorso monitorio). Conseguentemente l'eventuale nullità del citato accordo
ABI non incide sulla validità del negozio stipulato dall'attore, in quanto tale negozio non costituisce una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per le obbligazioni derivanti da future operazioni poste in essere con il debitore principale. Invero la nullità dell'accordo bancario riguardante il contenuto delle fideiussioni omnibus produce effetti nella sfera giuridica del fideiubente solamente nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia sottoscritto una fideiussione omnibus, giacché l'inserimento delle clausole stabilite dall'ABI nel singolo negozio fideiussorio costituisce l'adempimento delle obbligazioni originate dall'intesa invalida. In assenza di uno specifico accordo bancario riguardante il contenuto delle fideiussioni specifiche, l'intesa invalida riguardante le fideiussioni omnibus non produce effetti in relazione alle clausole presenti nelle fideiussioni specifiche, poiché non può esservi alcuna relazione giuridica tra la clausola fideiussoria utilizzata dai contraenti e l'adempimento di un'obbligazione originata da un'intesa invalida relativa a un negozio non stipulato.
Ciò detto, diversamente da quanto dedotto dall'attore, in applicazione dei principi dettati in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta al mutuante la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di mutuo e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete al mutuatario la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13533 del
30/10/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”). Nel caso di specie la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di mutuo stipulato
Sesto Meccanica s.r.l., dal quale emerge l'importo mutuato e gli interessi pattuiti (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio). L'effettiva corresponsione della somma mutuata costituisce un fatto pacifico tra le parti (l'attore lamenta la mancanza di prova “dell'avvenuta erogazione del mutuo in favore del debitore principale” e non l'omessa erogazione della somma). Inoltre, la mutuataria, che ha corrisposto plurime rate del contratto di mutuo, in oltre dieci anni di rapporto non ha mai eccepito alla mutuante il mancato godimento della massa monetaria, sicché non è credibile che la somma mutuata non sia stata trasferita a
Sesto Meccanica s.r.l. La scadenza del termine di restituzione della massa monetaria, oltre a costituire una circostanza non contestata, è provata dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
A prescindere da ogni valutazione in merito all'obbligazione di cui al punto 8 del negozio fideiussorio (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), la convenuta ha dimostrato l'esistenza dei crediti posti a fondamento della pretesa monitoria. Invero, la predetta ha prodotto in giudizio il contratto di mutuo sottoscritto da Sesto Meccanica s.r.l., le “lettere di costituzione in mora” inviate ai fideiussori, un documento riepilogativo delle rate non corrisposte dalla mutuataria e l'estratto conto predisposto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 385/1993. Tenuto conto del rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale, della documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta, dell'omessa allegazione attorea di qualsivoglia fatto estintivo dell'altrui pretesa e dell'assenza di alcuna specifica contestazione, l'importo richiesto dalla creditrice deve ritenersi corretto.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con la precisazione che l'ingiunzione monitoria al pagamento “degli interessi come determinati in domanda” deve essere letta, in assenza di alcuna specificazione della convenuta nel ricorso monitorio
(“interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo”), come pagamento degli interessi, nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso monitorio (27.12.2023) sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione formulata dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto nei confronti del predetto;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 04/12/2025
Il giudice
DA OR
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 608/2024
Oggi 04/12/2025, alle ore 10.40, innanzi al giudice designato, dott. DA OR, sono presenti:
Per , l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. COSTA NUNZIO Parte_1
Per l'avv. S. Duse, in sost. dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1
AN AN
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa. Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 04/12/2025
Il giudice
DA OR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice DA OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Costa Parte_1 C.F._1
Nunzio, domiciliato in Portici, viale Melina n. 11, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), mandante di a sua volta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procuratrice di con il patrocinio dell'avv. Faggella Controparte_3
GR TO CH, domiciliata in Milano, via Correggio n. 43, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude per: i. l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate circa la declaratoria del difetto di capacità della resistente, l'inesistenza del diritto, la duplicazione dei titoli, l'invalidità e/o decadenza - prescrizione della fideiussione, l'inesistenza del negozio di cessione e/o la carenza di prova dell'avvenuta cessione ii. in subordine per l'invalidità della cessione e/o dell'azione di recupero per essere stato conferito incarico a società non inserita in elenco ex art. 106 TUB iii. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore. iv. Per l'ipotesi che il giudicante ritenga non sufficientemente istruita la causa si insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie già formulate nella II memoria depositata, con particolare riguardo alla richiesta di prova diretta sulle circostanze indicate e con i testi menzionati e si chiede essere ammessi alla prova contraria qualora risulti necessario. Si ribadisce, per i motivi già esposti, la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione: A. del contratto di cessione;
B. della comunicazione ex art. 58 di cui al protocollo presso il registro imprese;
C. degli estratti conto e/o documenti su cui è stato effettuato il calcolo delle somme dovute. v. In tale ipotesi si richiede CTU contabile onde verificare se il calcolo degli interessi sia stato effettuato sulla scorta dei criteri, algoritmi e principi ritenuti nulli dalla giurisprudenza di legittimità”.
Per parte convenuta: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare subordinata: nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e per essa Controparte_1
dell'importo di € 29.943,65, oltre successivi interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
93/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di mandante di Controparte_1
a sua volta procuratrice di con il Controparte_2 Controparte_3 quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 29.943,65, in ragione del debito contratto da Officine Metal Inox s.r.l., già Sesto Meccanica s.r.l. (cfr. doc. n. 14 ricorso monitorio); debito riconducibile alla stipulazione di un contratto di mutuo e garantito dall'attore mediante la sottoscrizione di un negozio fideiussorio.
L'attore deduceva:
- di “contestare tutti gli atti depositati in copia, anche informatica, di cui si chiede
l'esibizione e la consegna degli originali o delle copie, anche attestate conformi, al fine di poterli formalmente contestare ed impugnare nei modi consentiti dal codice di rito e che vengono formalmente disconosciuti ai sensi dell'art. 2719 c.c. e 196 novies c.p.c.; a. La parte, nello specifico, contesta di non avere mai ricevuto comunicazioni e/o missive attestanti l'avvenuta cessione…b. del presunto cambiamento di numero di riferimento del contratto di finanziamento. Quest'ultima circostanza è contestata e merita un approfondimento, per 3 ordini di motivi:
1. perché, dalle pur contestate missive esibite, non emerge il riferito mutamento;
2. perché non sono stati esibiti i contratti di cessione ed i crediti ivi incorporati;
3. perché è lo stesso ricorrente a dichiarare che, solo una parte dei Cont crediti ceduti da a (cfr. all. 3 ricorso pag. 2 righi 21 e ss.), sono stati, a CP_5 loro volta in parte, ceduti da a (cfr. all. 3 ricorso pag. 2 righi 28 e ss.). CP_5 CP_1
Quindi se, in corso di recupero, si muta anche il riferimento, emerge la necessità di individuare precisamente quali crediti sono stati ceduti, ma soprattutto se sono stati effettivamente ceduti, circostanza ampiamente contestata”;
- che “la pretesa avversa è sfornita dal benché minimo elemento di prova”;
- che “le stesse parti, per lo stesso oggetto, hanno già un giudizio pendente con efficacia di giudicato”;
- la “carenza di titolarità/legittimazione attiva della società ingiungente”;
- nel paragrafo denominato “difetto della capacità processuale delle società e della titolarità della cessionaria”, che “non si rinviene la rappresentanza di a Controparte_6 ed, in assenza di nuove procure, il mandato che si vorrebbe far discendere dal doc. CP_2
1, esibito al monitorio, deve ritenersi estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1722
c.c., interpretato alla luce di Cass. S.U. 21970/21 (richiamata). Si chiede pertanto la declaratoria del difetto di capacità processuale della e della Controparte_7 ricorrente non ha infatti assolto l'onere, contravvenendo la regola di Controparte_8 giudizio ex art. 2697 c.c., di documentare i seguenti temi: a) potere, autorizzazione e/o deliberazione alla nomina di procuratori speciali da parte di secondo legge CP_1
e norme societarie. b) conferimento del potere di rappresentare la ai soggetti CP_1 che risultano indicati come firmatari delle procure, in quanto risalenti nel tempo e solo richiamate. Mancano infatti lo statuto e l'atto costitutivo e/o la visura storica delle società richiamate;
c) validità, determinatezza e liceità dell'oggetto contenuto nelle procure speciali richiamate;
d) effettiva titolarità del diritto dedotto, per assenza di prova circa la successione nel rapporto controverso. e1) rispetto dei requisiti legalmente richiesti per le cessioni in blocco ex art. 58 TUB, ed inesistenza del negozio di cessione in blocco e.2.) dell'interesse ad agire. f) invalidità del negozio di cessione in blocco ex art. 58 TUB, per essere stato eventualmente concluso con azienda non inserita in elenco ex art. 106 TUB
(arg. ex all. 7 elenco 106 )…g) rispetto dei requisiti legalmente richiesti, che CP_9 determinano la legittimazione dell'azione di recupero, in quanto in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, l'attività di recupero, ossia quella svolta dal sub-servicer, può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (i.e. iscritta all'Albo ex art 106 TUB), preventivamente indicata nell'avviso di cessione pubblicato in GU e corrispondente quindi alla società citata nei singoli prospetti informativi afferenti tali titoli…h) esatta corrispondenza tra la cessione in blocco pretesa con il decreto notificato e la cessione oggetto di comunicazione ex art. 58 TUB”;
- il “mancato esperimento del tentativo di mediazione”;
- nel paragrafo denominato “si eccepisce la decadenza e/o prescrizione del creditore ad esercitare la sua pretesa e/o azione”, che “il creditore ha, non solo il diritto, ma anche
l'obbligo di esercitare il suo diritto di credito nei confronti del debitore e dell'avente causa
e/o garante. Nel caso di specie il creditore esercita la sua azione oltre il decennio dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile con la decadenza del beneficio del termine (di cui non appare alcuna traccia) e quindi il suo presunto credito si appalesa come prescritto”;
- che “manca agli atti la prova dell'avvenuta erogazione del mutuo in favore del debitore principale”;
- che “l'opposizione va qualificata quale istanza di sollecitazione dei poteri officiosi del giudice di verificare la sussistenza dei poteri per escutere il credito posto a sostegno della pretesa”;
- nel paragrafo denominato “carenza di trasparenza e frode del credito azionato”, che
“l'intermediario richiede interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario, onerando il debitore principale di un costo del denaro indeterminato e non precisato, non dovuto, indebito e che ha concorso ad appesantire la situazione economica e finanziaria degli odierni attori. La CP_3 applicando interessi anatocistici ed usurari, come verrà dettagliatamente illustrato nel prosieguo della presente trattazione, ha tenuto un comportamento antigiuridico che contrasta con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza…sulla base della documentazione fornita dal ricorrente nel giudizio monitorio si riscontrano le seguenti illegittimità, dalle quali derivano ulteriori motivi di revoca del decreto ingiuntivo de quo. Sulla indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato: L'intermediario non presenta il piano di ammortamento e non indica il criterio di calcolo degli interessi. Sulla nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori. Nonostante la valenza assorbente dei precedenti motivi, si eccepisce la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto di mutuo. Ciò in quanto sono ivi previsti interessi palesemente contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della legge 07.03.1996, n. 108, perché superiori rispetto al tasso soglia oltre il quale si presume iuris et de iure il carattere illegittimo degli interessi… nell'ipotesi in cui le superiori eccezioni non venissero accolte, si chiede che gli interessi moratori di cui controparte pretende l'applicazione, ancorché indeterminati ed indeterminabili, siano considerati manifestamente iniqui e conseguentemente ridotti ex art. 1384 c.c… si rileva altresì che la ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto CP_3 derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi”.
Alla stregua di quanto rappresentato, il sig. chiedeva l'accoglimento Parte_1 delle domande sopraccitate.
Si costituiva in giudizio mandante di a sua Controparte_1 Controparte_2 volta procuratrice di la quale, argomentato circa la Controparte_3 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione formulata dal sig. è infondata e deve essere rigettata Parte_1 per le ragioni che seguono.
Tenuto conto delle deduzioni dell'attore si osserva che:
1) in data 26.2.2025 le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo, in quanto l'attore, nonostante abbia eccepito il “mancato esperimento del tentativo di mediazione”, non ha aderito al procedimento. Di talché la causa può essere decisa nel merito 2) è infondata l'eccezione attorea relativa alla carenza di titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda. L'eccezione è infondata, poiché l'intervenuta cessione del diritto di credito originariamente in capo è Controparte_10 dimostrata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti. Sul punto si osserva che: a)
[...]
è stata fusa per incorporazione in Controparte_10 Controparte_11
(fatto conoscibile e non contestato); b) è stata fusa per Controparte_11 incorporazione in (fatto notorio); c) parte convenuta ha depositato in Controparte_12 giudizio: - copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8.1.2019 nella quale
è presente la comunicazione di avente ad oggetto l'acquisto dei crediti Controparte_13 vantati da (cfr. doc. n. 4 del ricorso monitorio); - il Controparte_11
“contratto di cessione di crediti” stipulato da e Controparte_13 Controparte_11
(cfr. doc. n. 13 parte convenuta); - una dichiarazione proveniente da
[...] Controparte_12 che conferma l'intervenuta cessione del diritto di credito vantato nei confronti di
[...]
Officine Metal Inox s.r.l. (cfr. doc. n. 9 ricorso monitorio); - copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.11.2019 nella quale è presente la comunicazione di avente ad oggetto l'acquisto dei crediti vantati da (cfr. Controparte_1 Controparte_13 doc. n. 5 ricorso monitorio); - il “contratto di cessione” stipulato da e Controparte_13
(cfr. doc. n. 14 parte convenuta); il contratto di mutuo stipulato da Controparte_1
e Sesto Meccanica s.r.l.; - il negozio fideiussorio Controparte_10 sottoscritto dall'attore e altri documenti connessi ai citati rapporti. Tale documentazione, proveniente dall'originario titolare del diritto di credito, conferma la cessione nei termini descritti. Invero è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un indizio significativo della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
3) sono infondate tutte le doglianze attoree formulate nel paragrafo denominato “difetto della capacità processuale delle società e della titolarità della cessionaria”. Si osserva che il presente giudizio è stato instaurato da procuratrice di Controparte_2 [...]
mandataria di Il giudizio è stato instaurato Controparte_3 Controparte_1 correttamente, poiché: a) in data 9.12.2019 ha conferito a Controparte_1 il potere di introdurre giudizi finalizzati ad ottenere Controparte_14 l'adempimento coattivo di obbligazioni non adempiute spontaneamente dai debitori, autorizzando la stessa ad attribuire i poteri conferiti a soggetti terzi (cfr. doc. n. 2 ricorso monitorio); b) in data 18.12.2019 Securitisation ha conferito a CP_14 CP_2 il potere di gestire l'attività di recupero dei crediti di proprietà di
[...] Controparte_1
(cfr. doc. n. 1 ricorso monitorio). La circostanza è confermata dall'analisi della procura speciale conferita da all'avv. TO CH Faggella GR. Controparte_2
Infatti, nel negozio si legge: “ la quale agisce in qualità di procuratrice Controparte_2 speciale della società in virtù di procura speciale autenticata Controparte_14 nelle firme del notaio di Pordenone in data 18.12.2019…la quale Persona_1
a sua volta interviene in qualità di procuratrice speciale della Controparte_14 società in virtù di procura speciale autenticata nelle firme del notaio Controparte_1
di Milano in data 9.12.2019”; c) è stata fusa Persona_2 Controparte_14 per incorporazione in (fatto conoscibile e non Controparte_3 contestato), sicché quest'ultima ha assunto i diritti e gli obblighi della società incorporata.
Le restanti doglianze devono essere rigettate, in quanto formulate in modo palesemente generico e confuso. L'attore menziona un numero smisurato di istituti collegati al tema trattato senza effettuare alcun serio approfondimento e senza allegare alcuna specifica circostanza. La dissertazione è di difficile intellegibilità. La parte richiama istituti non connessi tra loro, lamenta la violazione di disposizioni normative finalizzate a regolamentare l'attività bancaria (cfr. Cass.Civ., Sez. 3, ord. n. 7243 del 18.3.2024) e adombra vaghe illegittimità riconducibili ai presupposti processuali, alle condizioni dell'azione e ai requisiti di validità dei negozi;
4) è manifestamente infondata la doglianza attorea collegata all'esistenza di una causa identica o sovrapponibile a quella introdotta dalla convenuta mediante il deposito del ricorso monitorio. In primo luogo, nell'ipotesi in cui presso lo stesso Tribunale pendano due procedimenti relativi alla stessa causa, gli stessi devono essere riuniti e non dichiarati improcedibili. In secondo luogo, il procedimento neppure richiamato dall'attore origina da un debito derivante dall'esecuzione di un contratto di conto corrente (e non di mutuo);
5) la contestazione attorea avente ad oggetto “tutti gli atti depositati in copia, anche informatica, di cui si chiede l'esibizione e la consegna degli originali” è priva di rilevanza giuridica, in quanto parte attore deve negare formalmente la propria sottoscrizione degli atti apparentemente sottoscritti e, nell'ipotesi in cui contesti la conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale, è obbligata a precisare quali elementi del documento prodotto telematicamente differiscano da quello cartaceo (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, sent. n.
16557 del 20/6/2019 secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”). Nel caso di specie, nell'atto di citazione non è presente alcun disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e il disconoscimento ex art. 2712 c.c. è manifestamente generico;
6) è irrilevante la doglianza attorea relativa all'omessa notificazione della cessione del credito, poiché tale notificazione è finalizzata esclusivamente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente e, nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione in merito all'esistenza di pagamenti effettuati in favore dell'originario titolare del diritto di credito;
7) l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore è manifestamente infondata. In primo luogo, l'eccezione è generica, giacché la parte neppure ha allegato il giorno di inizio della decorrenza del termine prescrizionale. In secondo luogo, il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere in data 4.8.2014, giorno in cui Sesto Meccanica s.r.l. ha ricevuto la missiva contenente la dichiarazione della mutuante di decadenza del debitore dal beneficio del termine e il ricorso monitorio è stato depositato in data 27.12.2023;
8) in un procedimento a cognizione piena e a contraddittorio integro, spetta alla parte allegare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa formulata mentre compete al giudice valutare la fondatezza di quella pretesa in rapporto ai fatti allegati. La decisione di una controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio costituisce l'eccezione processuale e non impone al giudice alcun obbligo motivazionale in relazione all'omesso esercizio di un potere officioso legato all'inesistenza di questioni da rilevare. E così se le pretese delle parti originano dall'intervenuta stipulazione di un negozio di vendita, nessun contraente lamenta l'invalidità del negozio e il giudicante ritiene lo stesso valido, ovviamente la sentenza non conterrà alcun paragrafo dedicato all'esplicitazione delle ragioni fondanti la “non invalidità” del contratto. Nel caso di specie non vi è alcuna questione da rilevare d'ufficio;
9) devono essere rigettate tutte le doglianze attoree avanzate nel paragrafo denominato
“carenza di trasparenza e frode del credito azionato”. Le doglianze sono manifestamente generiche, poiché il sig. , nonostante abbia contezza delle clausole Parte_1 contrattuali pattuite da Sesto Meccanica s.r.l. e di ogni singolo importo preteso dalla convenuta, non ha effettuato alcuna precisa contestazione, non ha dedotto alcuna specifica circostanza, non ha depositato alcun conteggio e non ha indicato gli elementi analizzati. Il giudice ha il dovere di valutare la fondatezza di una pretesa in rapporto ai fatti costitutivi allegati dalla parte e non ha il potere di disporre degli accertamenti generici finalizzati a ricercare la sussistenza di ipotetici profili di illegittimità nello svolgimento del rapporto contrattuale. Le richieste formulate sulla base di considerazioni di carattere generico, su ipotesi o dubbi non possono essere accolte e neppure possono legittimare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. A ciò si aggiunga che: a) la doglianza relativa all'indeterminatezza del tasso corrispettivo è infondata, in quanto deve ritenersi pienamente valido un contratto che individui il tasso corrispettivo, non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, ma mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato. Nel caso specie, le parti hanno legittimamente richiamato il tasso Euribor, cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Esso costituisce un idoneo parametro atteso che l'individuazione del tasso avviene mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei, il tasso è facilmente conoscibile dagli interessati, poiché pubblicato in numerosi giornali e siti internet e, soprattutto, è uno e uno soltanto, distinguendosi esclusivamente in relazione all'arco temporale di riferimento;
b) ai fini dell'allegazione dell'esistenza di un tasso usurario, è necessario individuare il tasso soglia di riferimento e il tasso moratorio effettivamente applicato dall'istituto di credito secondo i principi esplicitati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597 del 18.9.2020. Nella fattispecie non vi è alcuna allegazione;
c) il piano di ammortamento del contratto di mutuo costruito “alla francese” non nasconde alcun fenomeno anatocistico illegittimo. Gli interessi che non possono produrre interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. sono quelli “scaduti” e non quelli semplicemente pattuiti in un contratto. L'utilizzo dell'aggettivo “scaduti” è espressione di una precisa scelta legislativa che, circoscrivendo la rilevanza della disposizione sopraccitata esclusivamente ad ipotesi in cui sussistono interessi esigibili, persegue lo scopo di tutelare il debitore e di equilibrare le prestazioni contrattuali nella fase patologica del rapporto, impedendo una crescita esponenziale del debito attraverso la capitalizzazione degli interessi e la produzione di interessi sulla somma capitalizzata. Nell'ipotesi in cui gli interessi siano solamente pattuiti, l'art. 1283 c.c. non può trovare applicazione, in quanto è mancante un presupposto previsto dalla legge e non sussiste alcuna motivazione in virtù della quale sia necessario operare un'interpretazione estensiva o analogica della norma, poiché il debitore ha liberamente concordato con l'istituto di credito l'ammontare degli interessi da corrispondere ed è già tutelato da eccessive o illegittime pretese di quest'ultimo dalla disciplina prevista in tema d'usura. È irrilevante comprendere quale sia procedimento algebrico di determinazione della quota d'interesse delle singole rate poiché l'ammontare individuato è uno e uno soltanto e per le parti interessate il risultato ottenuto dall'operazione non produce alcun effetto differente rispetto a quello derivante dall'espressa indicazione numerica di quel risultato (è indifferente che la quota d'interesse sia indicata con il numero x ovvero che x sia il risultato di un'operazione algebrica). In conclusione, è da escludersi che la disciplina di cui all'art. 1283 c.c. possa applicarsi al piano di ammortamento alla francese, considerata l'insussistenza di un interesse giuridicamente qualificabile come scaduto;
10) sono inammissibili le doglianze avanzate per la prima volta dall'attore nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in quanto tale disposizione normativa definisce specificamente il contenuto dei suddetti atti processuali, non prevedendo la possibilità di nuove lagnanze.
Nella circostanza in cui si ammettesse la deduzione di fatti nuovi, vi sarebbe una palese lesione del diritto di difesa, poiché le altre parti si troverebbero nell'impossibilità di contraddire sul punto e di avanzare le opportune istanze probatorie. Anche le doglianze formulate per la prima volta nell'atto denominato “foglio precisazioni udienza” sono inammissibili per tardività.
Si osserva comunque che lo schema negoziale predisposto dall'ABI e analizzato nel provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005 è relativo alla “prestazione della garanzia fornita da un soggetto a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cd. fideiussione omnibus) mentre il sig. ha prestato Parte_1 la garanzia fideiussoria sulla base di parametri predeterminati (cd. fideiussione specifica;
cfr. doc. n. 8 ricorso monitorio). Conseguentemente l'eventuale nullità del citato accordo
ABI non incide sulla validità del negozio stipulato dall'attore, in quanto tale negozio non costituisce una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per le obbligazioni derivanti da future operazioni poste in essere con il debitore principale. Invero la nullità dell'accordo bancario riguardante il contenuto delle fideiussioni omnibus produce effetti nella sfera giuridica del fideiubente solamente nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia sottoscritto una fideiussione omnibus, giacché l'inserimento delle clausole stabilite dall'ABI nel singolo negozio fideiussorio costituisce l'adempimento delle obbligazioni originate dall'intesa invalida. In assenza di uno specifico accordo bancario riguardante il contenuto delle fideiussioni specifiche, l'intesa invalida riguardante le fideiussioni omnibus non produce effetti in relazione alle clausole presenti nelle fideiussioni specifiche, poiché non può esservi alcuna relazione giuridica tra la clausola fideiussoria utilizzata dai contraenti e l'adempimento di un'obbligazione originata da un'intesa invalida relativa a un negozio non stipulato.
Ciò detto, diversamente da quanto dedotto dall'attore, in applicazione dei principi dettati in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta al mutuante la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di mutuo e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete al mutuatario la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13533 del
30/10/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”). Nel caso di specie la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di mutuo stipulato
Sesto Meccanica s.r.l., dal quale emerge l'importo mutuato e gli interessi pattuiti (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio). L'effettiva corresponsione della somma mutuata costituisce un fatto pacifico tra le parti (l'attore lamenta la mancanza di prova “dell'avvenuta erogazione del mutuo in favore del debitore principale” e non l'omessa erogazione della somma). Inoltre, la mutuataria, che ha corrisposto plurime rate del contratto di mutuo, in oltre dieci anni di rapporto non ha mai eccepito alla mutuante il mancato godimento della massa monetaria, sicché non è credibile che la somma mutuata non sia stata trasferita a
Sesto Meccanica s.r.l. La scadenza del termine di restituzione della massa monetaria, oltre a costituire una circostanza non contestata, è provata dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
A prescindere da ogni valutazione in merito all'obbligazione di cui al punto 8 del negozio fideiussorio (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), la convenuta ha dimostrato l'esistenza dei crediti posti a fondamento della pretesa monitoria. Invero, la predetta ha prodotto in giudizio il contratto di mutuo sottoscritto da Sesto Meccanica s.r.l., le “lettere di costituzione in mora” inviate ai fideiussori, un documento riepilogativo delle rate non corrisposte dalla mutuataria e l'estratto conto predisposto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 385/1993. Tenuto conto del rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale, della documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta, dell'omessa allegazione attorea di qualsivoglia fatto estintivo dell'altrui pretesa e dell'assenza di alcuna specifica contestazione, l'importo richiesto dalla creditrice deve ritenersi corretto.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con la precisazione che l'ingiunzione monitoria al pagamento “degli interessi come determinati in domanda” deve essere letta, in assenza di alcuna specificazione della convenuta nel ricorso monitorio
(“interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo”), come pagamento degli interessi, nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso monitorio (27.12.2023) sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione formulata dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto nei confronti del predetto;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 04/12/2025
Il giudice
DA OR