Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1321/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 14/3/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia
l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa Benedetta Rossella Setta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.g. 1321/2019 promossa da:
[...]
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , Pt_1 elettivamente domiciliato presso il predetto difensore APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Chirico Antonio, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore APPELLATO (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leone Arturo, Berti DI ES e D'Aragona Marco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'Aragona Marco APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: cessione dei crediti CONCLUSIONI Come da note scritte in sostituzione di udienza depositate ex art. 127ter c.p.c. che si intendono qui ripetute e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 25/9/2019 e regolarmente notificato in data 16/9/2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Agropoli n. 338/2019, depositata in data 14/3/2019, non notificata, con la quale accoglieva la domanda avanzata da , dichiarando, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1418, primo comma c.c., la nullità del contratto di partecipazione alla lotteria “Il Miliardario”, per asserita violazione della norma imperativa di cui all'art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi, e ordinava la restituzione della somma di € 5.000,00. Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, citava Controparte_1 in giudizio l' al Controparte_3
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fine di ottenere la nullità, o in alternativa l'annullamento, dei contratti di gioco di lotteria istantanea “Il Milionario”, per non aver inserito le informazioni di cui all'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, sostenendo si trattasse di una norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.; in via subordinata, chiedeva l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., per non aver fornito le necessarie informazione al fine di una consapevole conclusione del contratto. Si costituiva la quale eccepiva: in via preliminare, il Controparte_2 difetto di legittimazione attiva sul presupposto che il possesso del biglietto della lotteria perdente non indicava la titolarità e la legittimazione ad agire in giudizio, in quanto non provava la sua qualità di contraente;
nel merito, che alcuna violazione dell'art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi si era configurata, in primo luogo, perché il contratto di gioco aveva una natura aleatoria e il regolamento di lotteria istantanea, affisso in ciascuna ricevitoria, informava il cliente della natura e dei rischi del contratto;
in secondo luogo, il Decreto Balduzzi non era applicabile per i contratti di gioco per cui è causa, in quanto antecedenti all'entrata in vigore dello stesso;
in terzo luogo, la norma di cui all'art. 7, comma 5, prescrive un dovere di informazione che incombeva sul giocatore e, pertanto è qualificabile come una norma imperativa;
che alcuna condizione per l'annullabilità dei contratti di gioco sussisteva, in quanto vi erano tutti i presupposti, in fase precontrattuale, per il giocatore per conoscere l'alea e le possibilità di vincita, e, sul punto, l'art. 22 del Codice del Consumo non prescrive, in caso di omesse informazione, né la nullità e né l'annullabilità; che infondata era altresì la domanda subordinata del risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Si costituiva che eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestava, nel merito, la prospettazione attorea e proponeva, in subordine, domanda di manleva nei confronti di . CP_2
Il Giudice di primo grado rigettava, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di , in quanto il possesso dei tagliandi, Controparte_1 prodotti in copia ed esibiti in originale, identificava il titolare del diritto ad incassare la vincita e, di conseguenza, la legittimazione a far valere i diritti ad esso connessi;
rigettava altresì l'eccezione di carenza passiva di Controparte_2
e Parte_1
Nel merito, rilevava la natura imperativa dell'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012 e L. n. 189/2012, in quanto si poneva a tutela di un interesse generale, quale, in particolare, il diritto alla salute, e ne derivava, inoltre, l'obbligo inderogabile di inserire nel retro dei tagliandi le probabilità di vincita. Evidenziava, inoltre, la sussistenza della possibilità di inserire, successivamente all'entrata in vigore del
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Decreto Balduzzi, tale informazione, senza operare alcun rinvio, di cui le parti convenute risultavano essere inadempienti. Pertanto, accoglieva la domanda rilevando la sussistenza della violazione dell'art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi e dichiarando quindi la nullità dei contratti di gioco per violazione della norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c., disponendo, dunque, la restituzione dell'indebita somma di € 5.000,00. Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, deduceva l'appellante: che il giudice di prime cure era incorso in vizio di errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, poiché il semplice possesso dei tagliandi non poteva valere a fondare la legittimazione attiva dell'attore; che, inoltre, la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui rigettava la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3 in considerazione del fatto che le lotterie istantanee sono organizzate
[...] dal in virtù della concessione del 5/8/2010 tra quest'ultima e Controparte_2
l'AL , con la quale l' affidava Controparte_4 CP_3 alla concessionaria la gestione delle lotteria, ivi compresa la stipula ed esecuzione dei contratti di gioco, ragion per cui, trattandosi di azione contrattuale, l'unica legittimata passiva doveva essere solo che, infine, il Giudice di Pace Controparte_2 adito aveva fornito un'errata interpretazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012, poiché, in primo luogo, il precetto ivi contenuto non può essere interpretato come norma di validità, avendo esso ad oggetto semplici obblighi informativi, ed in quanto, poi, proprio relativamente a tale versante, le informazioni relative alle probabilità di vincita erano state rese note dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale, la cui indicazione era puntualmente riportata sullo stesso tagliando da gioco. Concludeva, pertanto, l'appellante per la riforma della sentenza impugnata ed il consequenziale rigetto della domanda articolata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione, depositata in data 29/1/2020, si costituiva
[...]
, contestando le deduzioni dell'appellante e, sul presupposto della CP_1 correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma, con conseguente rigetto del proposto appello;
in particolare, deduceva l'appellato che sussisteva la propria legittimazione attiva, essendo, in proposito sufficiente il possesso del titolo regolarmente provato in primo grado e la legittimazione passiva dell' contestava, nel merito, i motivi di gravame articolati CP_3 dall'appellante, evidenziando che la norma dell'art. 7 citata è da considerarsi norma imperativa, in quanto volta alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, e, dunque, il mancato rispetto della stessa non poteva che condurre alla
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nullità del titolo, con conseguente diritto alle restituzioni. Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione, depositata in data 29/1/2020, si costituiva altresì
la quale, sostanzialmente, aderiva alla prospettazione Controparte_2 dell'appellante proponendo appello incidentale basato sulle stesse CP_3 motivazioni dell'appello principale articolato da Controparte_3
[...]
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, dopo aver valutato l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e 348ter, a seguito di una serie di rinvii, mutato il magistrato, la causa, all'udienza del 14/3/2025, veniva decisa ai sensi dell'art. 352, ultimo comma c.p.c. e dell'art. 281sexies c.p.c. In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014). Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica dee soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014). L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento con integrale riforma della sentenza n. 338/2019 del Giudice di Pace di Agropoli. Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento. Ed infatti, è necessario sgombrare il campo da dubbi circa la suddetta distinzione, che pare essere stata foriera di incongruenze interpretative nell'ambito della sentenza di primo grado e delle difese articolate dall'odierno appellato . Controparte_1
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento.
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Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd. “virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”. Per contro, la violazione di norme di comportamento è foriera solo ed esclusivamente di responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione. La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia, resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale, della parte che quella violazione ha perpetrato – sino ai tempi più recenti, quando la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099). La giurisprudenza citata, più in dettaglio, si è occupata della tematica proprio in relazione agli obblighi informativi (inerenti ai contratti di intermediazione finanziaria), espressamente statuendo che “la violazione dei doveri di informazione del cliente (…) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto (…); in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del contratto” (Cass., sez. un., n. 26724/07 cit.). In altri termini, la violazione di obblighi informativi, proprio in quanto violazione di una norma, per quanto imperativa, di condotta, qual è il dovere di comportamento secondo buona fede, non può, in assenza di un'espressa previsione di nullità testuale, condurre alla declaratoria di nullità virtuale del contratto, ma può essere foriera di responsabilità precontrattuale per la parte che detta violazione abbia posto in essere. Ha, dunque, certamente errato il Giudice di Pace nel ritenere che la presunta violazione dell'art. 7, comma 5 del D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, potesse condurre alla nullità dei contratti stipulati tra l'attore e le odierne appellanti, sul presupposto che tale norma avesse carattere imperativo. Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo
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di buona fede, che permea i rapporti negoziali, proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone, e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale. Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021). Orbene, il piano dell'analisi avrebbe dovuto, già in primo grado, essere spostato sulla configurabilità della responsabilità delle odierne appellanti, ai sensi dell'art. 1337 c.c., eccepita da , seppur in via subordinata, nel giudizio di Controparte_1 prime cure e ribadita nel corso del giudizio di gravame;
di conseguenza, il principio devolutivo che governa il processo d'appello impone al Tribunale di vagliare compiutamente l'eccezione regolarmente reiterata. Sul punto, in via del tutto preliminare, è opportuno evidenziare che gli obblighi informativi imposti dal più volte citato art. 7 si considerano correttamente adempiuti anche se, pur in assenza dell'indicazione, sul tagliando stesso, delle probabilità percentuali di vincita e degli avvisi sulla nocività del gioco, sia ivi riportato il sito internet, consultando il quale è possibile reperire le medesime informazioni. Ebbene, anche sotto tale profilo, la domanda articolata già in primo grado dall'odierno appellato è infondata e non può trovare accoglimento. In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onus probandi sulla relativa configurabilità sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
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Ebbene, nel caso di specie risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati. L'appellato, infatti, ha evidenziato che i tagliandi acquistati, siccome risalenti nel tempo, non contenevano alcun riferimento nemmeno alla possibile consultazione del sito internet sul quale reperire le informazioni di cui all'art. 7 (cfr. comparsa di costituzione di , alla pag. 9). CP_1
L'assunto, tuttavia, è privo di fondamento probatorio. In primo luogo, infatti, deve darsi atto della mancanza agli atti della produzione di parte contenente i suddetti tagliandi, per cui non è possibile verificare la veridicità di quanto dedotto dall'appellato, dovendosi, sul punto, ribadire il consolidato insegnamento, per il quale, a fronte del rituale ritiro della produzione di parte, la relativa mancata restituzione impone al Giudice di decidere prescindendo dalla sussistenza dei documenti in esso contenuti (cfr. ex multis Cass., sez. VI, 10/12/2014, n. 26030). In secondo luogo, poi, è assolutamente dirimente la motivazione che il giudice di prime cure ha fornito in merito;
ed infatti, nel voler affermare l'inidoneità della condotta posta in essere dalle odierne appellanti, il Giudice di Pace ha testualmente affermato, in parte motiva, che “nei tagliandi prodotti nel presente giudizio, infatti, compare solo la possibilità del rinvio alla consultazione del sito web” (cfr. pag. n. 3 della sentenza impugnata). Se così è, AL, il giudice di primo grado, che aveva avuto modo di consultare i tagliandi prodotti, aveva constatato la sussistenza dell'indicazione del sito web e non l'aveva, errando, ritenuta sufficiente al corretto adempimento degli obblighi informativi imposti. Non è, dunque, provata la sussistenza della condotta illecita, ritenendosi, come già precisato, sufficiente il richiamo al sito sul quale reperire le informazioni da fornire al contraente, ma nemmeno è provato – e, a ben vedere, più a monte, nemmeno allegato – il nesso eziologico nei termini visti. L'appello principale e l'appello incidentale devono, dunque, trovare accoglimento e, per l'effetto, deve essere integralmente riformata la sentenza di prime cure, nella misura in cui aveva accolto la domanda e condannato le odierne appellanti alla restituzione di € 5.000,00 a favore dell'odierno appellato. Con riguardo alle spese di lite, alla luce dell'intervenuta citata pronuncia della Corte di cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma la cui applicazione era stata invocata dall'appellato, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
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accoglie l'appello principale proposto da e l'appello Controparte_3 incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_2 riforma integralmente la sentenza di primo grado n. 339/2019, rigettando la domanda articolata in primo grado da . Controparte_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio. Così deciso in data 17/3/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice Dott. Benedetta Rossella Setta
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