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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Specializzata Agraria
N. R.G. 48/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Giuliana Segna Presidente
Dott.ssa Giuseppina Passarelli Giudice
Dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore
Dott. Aldo Facinelli Esperto
Dott. Marco Stenico Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 48 del ruolo generale dell'anno 2025 promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. ANTONIO SARACINO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_2 con l'Avv. NICOLO'PEDRAZZOLI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 29 maggio 2025
per parte ricorrente: “Previo annullamento e/o eventuale disapplicazione del bando di gara pubblicato il 10/11/2024 e de lla provvisoria graduatoria sui lotti 9 e 19, in via principale: -accertare e dichiarare che il contratto agrario sub doc. 2 di parte ricorrente non è stato concretamente assistit o dalle rispettive rappresentanze di categoria - accertare e dichiarare che le clausole n. 3 e n. 8 del contratto sub doc. 2 risultano in deroga alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 4bis L. 203/82; -annullare, per l'effetto, le clausole n. 3 e n. 8 del contratto sub doc. 2 sostituendole con le previsioni di cui agli artt.
4 e 4bis L. 203/82; -accertare e dichiarare, in assenza di disdetta ultrannuale, che il contratto sub doc. 2 di parte ricorrente si è quindi rinnovato automaticamente per pari periodo e alle stesse condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L. 203/82 ; -accertare e dichiarare che, quanto al contratto sub doc. 2, la ricorrente ha diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 bis L. 203/82; -con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori previsti ex lege. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova diretta per testi sulla seguente circostanza, premessa la formula “vero che”: 1) successivamente alla firma del contratto sub doc. 2 di parte ricorrente che si mostra al teste, il signor ne ha consegnato copia priva di sottoscrizione Parte_1 sindacale alla propria rappresentanza di categoria e che le superfici sono state inserite nel fascicolo aziendale della ricorrente sulla base di tale copia;
2) la rappresentanza di categoria del signor ha in archivio la sola copia del contratto sub doc. 2 di Parte_1 parte ricorrente, priva di sottoscrizione sindacale;
3) l' Controparte_1 in occasione dei contratti di affitto con le aziende conduttrici ha sempre
[...] provveduto a raccogliere la firma sindacale in un secondo momento e successivamente alla firma della parte affittuaria. Indicando quale teste il p.a. di CIA, Testimone_1 anche a prova contraria”; per parte resistente: “- in via pregiudiziale, rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per i fatti oggetto del presente giudizio, essendo la giurisdizione del Giudice amministrativo;
- nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla
Ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si depositano i seguenti documenti (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agisce in giudizio esponendo
-di aver stipulato con parte resistente, nell'anno 2019, contratto concernente l'affitto di prati da sfalcio (in particolare, lotti nn. 9 e 19 di cui anche al bando di gara indetto l'11-
10-2024, relativi, rispettivamente, il primo alle pp.ff. 3858, 3857/1, 3857/2 in CC
e 573, 572/2, 572/1, 574, 575, 576, 577, 578, 571/1, 579, 581/2, 581/1, 556/2, CP_1
556/1, 586/1, 3178/1, 580/1 in il secondo alle pp.ff. 3580/2, 3580/3, 3581, Per_1
3582, 3624, 3626, 3627, 3628/1, 3628/2, 3629, 3789/1, 3790, 3791, 3792, 3793,3795,
3822/3,4045, 4125,4126 in CC , per la durata di cinque anni con scadenza al CP_1
10-11-2024, con esclusione di tacito rinnovo (art. 3) e del diritto di prelazione in capo all'affittuario uscente (art. 8);
pag. 2/7 -che dette clausole sarebbero state pattuite in assenza di assistenza effettiva ad opera delle organizzazioni rappresentative, come dimostrerebbe la consegna al ricorrente di copia del contratto sprovvista di controfirma sindacale, dovendosi assumere l'intervento delle associazioni soltanto in momento successivo alla stipula;
-che dette clausole sarebbero, dunque, invalide ex artt. 4, 4-bis e 45 l. n. 203/1982, con conseguente rinnovo del contratto, in conseguenza della disapplicazione di dette clausole e in assenza di disdetta, per ulteriore pari periodo alle stesse condizioni;
-che detto rinnovo comporterebbe l'illegittimità del bando di gara indetto nel 2024 concernente i medesimi prati e, quindi, altresì della graduatoria spedita via e-mail in data
5-11-2024; conclusivamente richiedendo, previo annullamento o disapplicazione del bando di gara del 10-11-2024 e della graduatoria provvisoria relativa ai lotti 9 e 19, l'annullamento delle clausole sub n. 3 e 8 del contratto di affitto fra le parti e, per l'effetto, accertarsi il rinnovo automatico dello stesso per pari periodo e alle stesse condizioni ex art. 4 l. n.
203/1982; accertarsi, inoltre, il diritto di prelazione in capo alla ricorrente.
2. Nel costituirsi in giudizio, la resistente deduce che:
-in data 24-9-2019, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso dell'8-5-2019 concluso fra le parti, lo stesso veniva sottoposto in copia a Coldiretti
Trento, che procedeva a riscontro per e-mail il 26-9-2019;
-il contratto veniva sottoscritto anche dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole ai sensi dell'art. 23 l. n. 11/1971;
-nell'ottobre 2024, in prossimità della scadenza del termine di durata del rapporto, si dava avvio a procedura ad evidenza pubblica (trattativa privata previo confronto concorrenziale) per l'assegnazione dei lotti, procedura cui partecipava anche l'azienda agricola ricorrente, tuttavia non aggiudicataria come da elenco approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 144/2024 del 7-11-2024; tanto premesso in fatto, la resistente
-eccepisce il difetto di giurisdizione per appartenere asseritamente la stessa al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010 attesa la propria qualità di azienda speciale consorziale composta dal Comune di Trento e Comitato
pag. 3/7 amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di e in CP_1
considerazione delle censure mosse alla procedura pubblicistica;
-contesta nel merito le deduzioni di parte ricorrente sulla base della documentazione prodotta, fra cui il contratto del 2019 corredato dalle sottoscrizioni delle rispettive organizzazioni di rappresentanza, altresì eccependo l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente, nonché comunque la prescrizione di un'eventuale azione di annullamento ex art. 1442 c.c.;
-rileva, infine, l'incompatibilità rispetto alle asserzioni svolte in giudizio del contegno della ricorrente, nella misura in cui altresì concorrente nell'alveo della procedura di aggiudicazione indetta nell'ottobre 2024; conclusivamente richiedendo, la declaratoria del difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto della domanda.
3. In sede di udienza del 29-5-2025 le parti hanno svolto le rispettive argomentazioni, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha dato lettura del dispositivo.
4. In via pregiudiziale, va osservato che il petitum sostanziale della domanda del ricorrente investe l'accertamento del rinnovo del contratto concluso fra le parti nell'anno
2019 e, quindi, la sua perdurante vigenza, nonché l'accertamento del diritto di prelazione, ciò sul presupposto della lamentata nullità delle relative clausole in deroga in ragione dell'asserito difetto di necessaria assistenza.
In applicazione dei principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità, quand'anche altresì veicolante l'impugnazione di un'aggiudicazione disposta all'esito di un procedimento amministrativo di scelta del contraente, la controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria in capo ad un soggetto che abbia concluso con un ente pubblico un contratto di affitto di fondo rustico, così come, sulla base di analoghe considerazioni e invero a fortiori, quella concernente la stessa esistenza e attualità del diritto in capo all'affittuario in ragione della permanenza del contratto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Civ.,
Sez. Un., Ordinanza n. 2753 del 30/01/2023: “La controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria, in capo ad un soggetto che abbia concluso con un ente
pag. 4/7 pubblico un contratto di affitto di fondo rustico, appartiene alla giurisdizione ordinaria quand'anche introdotta mediante l'impugnazione di un'aggiudicazione disposta all'esito di un procedimento amministrativo di scelta del contraente”;
Sez. Un., Sentenza n. 21450 del 30/08/2018: “Nel bando riguardante procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'affittuario di un fondo agricolo di proprietà di un'azienda pubblica, in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione (legale
o convenzionale), la controversia avente quale "petitum" sostanziale la contestazione dell'esercizio della prelazione, promossa nei confronti dell'ente pubblico e dei prelazionari rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”; cfr.
Sez. Un., Ordinanza n. 6493 del 26/04/2012;Sez. Un., Sentenza n. 3163 del 14/05/1981)
L'eccezione avanzata da parte resistente deve, quindi, essere rigettata.
5. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il contratto dd. 8-5-2019 stipulato fra le parti reca la sottoscrizione delle rispettive organizzazioni professionali rappresentative (doc. 2 res.), in conformità alla disciplina di cui agli artt. 45 l. n. 203/1982 e 23 l. n. 11/1971.
Anche a prescindere dall'ulteriore corroborazione dell'effettiva assistenza come documentata dalla corrispondenza telematica intercorsa prima della stipula (docc. 3 e 4 res.) e dall'irrilevanza e comunque inconcludenza della copia di contratto prodotta dall'azienda ricorrente con la sola sottoscrizione di quest'ultima (doc. 2 ric.) che comunque non elide, né contraddice l'intervenuta successiva conclusione del contratto,
l'offerta di prova testimoniale articolata dall'azienda ricorrente è inammissibile, oltre che in quanto generica, attesa la natura confessoria e, quindi, di prova legale dell'attestazione concernente la partecipazione delle menzionate organizzazioni così come risultante dallo stesso contratto, in applicazione del resto del consolidato orientamento della Suprema
Corte, che ha da tempo chiarito che “In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale contenuta nel documento negoziale non attiene a diritti indisponibili, non riguarda la ricezione di una specifica e dettagliata informazione tecnica sul negozio e, in considerazione della sua natura confessoria, ha il valore di prova legale, di talché per inficiarla non può essere ammessa
pag. 5/7 la prova per testimoni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare che la dichiarata assistenza dell'organizzazione di categoria, richiesta a pena di nullità della pattuizione in deroga alla durata legale dell'affitto agrario, non si era concretamente svolta come una effettiva attività di consulenza e di indirizzo)” (Cass. Sez. 3, 21/06/2017,
n. 15370; cfr. anche Cass. Sez. 3, 15/06/2023, n. 17195: “In tema di contratti agrari,
l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti”).
In via dirimente e assorbente, pertanto, l'inammissibilità della prova testimoniale articolare esclude in ogni caso l'assolvimento dell'onere probatorio integralmente incombente su parte ricorrente circa la lamentata circostanza posta a fondamento delle proprie domande, come detto documentalmente smentita, con conseguente necessario rigetto della domanda.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate ex art. 12 c.p.c.
(avuto riguardo al valore del contratto in relazione alla durata invocata da parte ricorrente) secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, sulla base dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi, in difetto di deposito di scritti conclusionali, per quella decisionale, per il finale complessivo importo di euro 2.546,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede
1. rigetta la domanda;
2. condanna la ricorrente a Parte_1
rimborsare alla resistente Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 2.546,50
[...]
pag. 6/7 per compensi, oltre rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. C.N.P.A., come per legge.
Trento, 29/5/25
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Specializzata Agraria
N. R.G. 48/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Giuliana Segna Presidente
Dott.ssa Giuseppina Passarelli Giudice
Dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore
Dott. Aldo Facinelli Esperto
Dott. Marco Stenico Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 48 del ruolo generale dell'anno 2025 promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. ANTONIO SARACINO, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...] P.IVA_2 con l'Avv. NICOLO'PEDRAZZOLI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 29 maggio 2025
per parte ricorrente: “Previo annullamento e/o eventuale disapplicazione del bando di gara pubblicato il 10/11/2024 e de lla provvisoria graduatoria sui lotti 9 e 19, in via principale: -accertare e dichiarare che il contratto agrario sub doc. 2 di parte ricorrente non è stato concretamente assistit o dalle rispettive rappresentanze di categoria - accertare e dichiarare che le clausole n. 3 e n. 8 del contratto sub doc. 2 risultano in deroga alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 4bis L. 203/82; -annullare, per l'effetto, le clausole n. 3 e n. 8 del contratto sub doc. 2 sostituendole con le previsioni di cui agli artt.
4 e 4bis L. 203/82; -accertare e dichiarare, in assenza di disdetta ultrannuale, che il contratto sub doc. 2 di parte ricorrente si è quindi rinnovato automaticamente per pari periodo e alle stesse condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L. 203/82 ; -accertare e dichiarare che, quanto al contratto sub doc. 2, la ricorrente ha diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 bis L. 203/82; -con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori previsti ex lege. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova diretta per testi sulla seguente circostanza, premessa la formula “vero che”: 1) successivamente alla firma del contratto sub doc. 2 di parte ricorrente che si mostra al teste, il signor ne ha consegnato copia priva di sottoscrizione Parte_1 sindacale alla propria rappresentanza di categoria e che le superfici sono state inserite nel fascicolo aziendale della ricorrente sulla base di tale copia;
2) la rappresentanza di categoria del signor ha in archivio la sola copia del contratto sub doc. 2 di Parte_1 parte ricorrente, priva di sottoscrizione sindacale;
3) l' Controparte_1 in occasione dei contratti di affitto con le aziende conduttrici ha sempre
[...] provveduto a raccogliere la firma sindacale in un secondo momento e successivamente alla firma della parte affittuaria. Indicando quale teste il p.a. di CIA, Testimone_1 anche a prova contraria”; per parte resistente: “- in via pregiudiziale, rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per i fatti oggetto del presente giudizio, essendo la giurisdizione del Giudice amministrativo;
- nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla
Ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si depositano i seguenti documenti (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agisce in giudizio esponendo
-di aver stipulato con parte resistente, nell'anno 2019, contratto concernente l'affitto di prati da sfalcio (in particolare, lotti nn. 9 e 19 di cui anche al bando di gara indetto l'11-
10-2024, relativi, rispettivamente, il primo alle pp.ff. 3858, 3857/1, 3857/2 in CC
e 573, 572/2, 572/1, 574, 575, 576, 577, 578, 571/1, 579, 581/2, 581/1, 556/2, CP_1
556/1, 586/1, 3178/1, 580/1 in il secondo alle pp.ff. 3580/2, 3580/3, 3581, Per_1
3582, 3624, 3626, 3627, 3628/1, 3628/2, 3629, 3789/1, 3790, 3791, 3792, 3793,3795,
3822/3,4045, 4125,4126 in CC , per la durata di cinque anni con scadenza al CP_1
10-11-2024, con esclusione di tacito rinnovo (art. 3) e del diritto di prelazione in capo all'affittuario uscente (art. 8);
pag. 2/7 -che dette clausole sarebbero state pattuite in assenza di assistenza effettiva ad opera delle organizzazioni rappresentative, come dimostrerebbe la consegna al ricorrente di copia del contratto sprovvista di controfirma sindacale, dovendosi assumere l'intervento delle associazioni soltanto in momento successivo alla stipula;
-che dette clausole sarebbero, dunque, invalide ex artt. 4, 4-bis e 45 l. n. 203/1982, con conseguente rinnovo del contratto, in conseguenza della disapplicazione di dette clausole e in assenza di disdetta, per ulteriore pari periodo alle stesse condizioni;
-che detto rinnovo comporterebbe l'illegittimità del bando di gara indetto nel 2024 concernente i medesimi prati e, quindi, altresì della graduatoria spedita via e-mail in data
5-11-2024; conclusivamente richiedendo, previo annullamento o disapplicazione del bando di gara del 10-11-2024 e della graduatoria provvisoria relativa ai lotti 9 e 19, l'annullamento delle clausole sub n. 3 e 8 del contratto di affitto fra le parti e, per l'effetto, accertarsi il rinnovo automatico dello stesso per pari periodo e alle stesse condizioni ex art. 4 l. n.
203/1982; accertarsi, inoltre, il diritto di prelazione in capo alla ricorrente.
2. Nel costituirsi in giudizio, la resistente deduce che:
-in data 24-9-2019, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso dell'8-5-2019 concluso fra le parti, lo stesso veniva sottoposto in copia a Coldiretti
Trento, che procedeva a riscontro per e-mail il 26-9-2019;
-il contratto veniva sottoscritto anche dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole ai sensi dell'art. 23 l. n. 11/1971;
-nell'ottobre 2024, in prossimità della scadenza del termine di durata del rapporto, si dava avvio a procedura ad evidenza pubblica (trattativa privata previo confronto concorrenziale) per l'assegnazione dei lotti, procedura cui partecipava anche l'azienda agricola ricorrente, tuttavia non aggiudicataria come da elenco approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 144/2024 del 7-11-2024; tanto premesso in fatto, la resistente
-eccepisce il difetto di giurisdizione per appartenere asseritamente la stessa al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010 attesa la propria qualità di azienda speciale consorziale composta dal Comune di Trento e Comitato
pag. 3/7 amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di e in CP_1
considerazione delle censure mosse alla procedura pubblicistica;
-contesta nel merito le deduzioni di parte ricorrente sulla base della documentazione prodotta, fra cui il contratto del 2019 corredato dalle sottoscrizioni delle rispettive organizzazioni di rappresentanza, altresì eccependo l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente, nonché comunque la prescrizione di un'eventuale azione di annullamento ex art. 1442 c.c.;
-rileva, infine, l'incompatibilità rispetto alle asserzioni svolte in giudizio del contegno della ricorrente, nella misura in cui altresì concorrente nell'alveo della procedura di aggiudicazione indetta nell'ottobre 2024; conclusivamente richiedendo, la declaratoria del difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto della domanda.
3. In sede di udienza del 29-5-2025 le parti hanno svolto le rispettive argomentazioni, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha dato lettura del dispositivo.
4. In via pregiudiziale, va osservato che il petitum sostanziale della domanda del ricorrente investe l'accertamento del rinnovo del contratto concluso fra le parti nell'anno
2019 e, quindi, la sua perdurante vigenza, nonché l'accertamento del diritto di prelazione, ciò sul presupposto della lamentata nullità delle relative clausole in deroga in ragione dell'asserito difetto di necessaria assistenza.
In applicazione dei principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità, quand'anche altresì veicolante l'impugnazione di un'aggiudicazione disposta all'esito di un procedimento amministrativo di scelta del contraente, la controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria in capo ad un soggetto che abbia concluso con un ente pubblico un contratto di affitto di fondo rustico, così come, sulla base di analoghe considerazioni e invero a fortiori, quella concernente la stessa esistenza e attualità del diritto in capo all'affittuario in ragione della permanenza del contratto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Civ.,
Sez. Un., Ordinanza n. 2753 del 30/01/2023: “La controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria, in capo ad un soggetto che abbia concluso con un ente
pag. 4/7 pubblico un contratto di affitto di fondo rustico, appartiene alla giurisdizione ordinaria quand'anche introdotta mediante l'impugnazione di un'aggiudicazione disposta all'esito di un procedimento amministrativo di scelta del contraente”;
Sez. Un., Sentenza n. 21450 del 30/08/2018: “Nel bando riguardante procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'affittuario di un fondo agricolo di proprietà di un'azienda pubblica, in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione (legale
o convenzionale), la controversia avente quale "petitum" sostanziale la contestazione dell'esercizio della prelazione, promossa nei confronti dell'ente pubblico e dei prelazionari rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”; cfr.
Sez. Un., Ordinanza n. 6493 del 26/04/2012;Sez. Un., Sentenza n. 3163 del 14/05/1981)
L'eccezione avanzata da parte resistente deve, quindi, essere rigettata.
5. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il contratto dd. 8-5-2019 stipulato fra le parti reca la sottoscrizione delle rispettive organizzazioni professionali rappresentative (doc. 2 res.), in conformità alla disciplina di cui agli artt. 45 l. n. 203/1982 e 23 l. n. 11/1971.
Anche a prescindere dall'ulteriore corroborazione dell'effettiva assistenza come documentata dalla corrispondenza telematica intercorsa prima della stipula (docc. 3 e 4 res.) e dall'irrilevanza e comunque inconcludenza della copia di contratto prodotta dall'azienda ricorrente con la sola sottoscrizione di quest'ultima (doc. 2 ric.) che comunque non elide, né contraddice l'intervenuta successiva conclusione del contratto,
l'offerta di prova testimoniale articolata dall'azienda ricorrente è inammissibile, oltre che in quanto generica, attesa la natura confessoria e, quindi, di prova legale dell'attestazione concernente la partecipazione delle menzionate organizzazioni così come risultante dallo stesso contratto, in applicazione del resto del consolidato orientamento della Suprema
Corte, che ha da tempo chiarito che “In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale contenuta nel documento negoziale non attiene a diritti indisponibili, non riguarda la ricezione di una specifica e dettagliata informazione tecnica sul negozio e, in considerazione della sua natura confessoria, ha il valore di prova legale, di talché per inficiarla non può essere ammessa
pag. 5/7 la prova per testimoni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare che la dichiarata assistenza dell'organizzazione di categoria, richiesta a pena di nullità della pattuizione in deroga alla durata legale dell'affitto agrario, non si era concretamente svolta come una effettiva attività di consulenza e di indirizzo)” (Cass. Sez. 3, 21/06/2017,
n. 15370; cfr. anche Cass. Sez. 3, 15/06/2023, n. 17195: “In tema di contratti agrari,
l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti”).
In via dirimente e assorbente, pertanto, l'inammissibilità della prova testimoniale articolare esclude in ogni caso l'assolvimento dell'onere probatorio integralmente incombente su parte ricorrente circa la lamentata circostanza posta a fondamento delle proprie domande, come detto documentalmente smentita, con conseguente necessario rigetto della domanda.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate ex art. 12 c.p.c.
(avuto riguardo al valore del contratto in relazione alla durata invocata da parte ricorrente) secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, sulla base dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi, in difetto di deposito di scritti conclusionali, per quella decisionale, per il finale complessivo importo di euro 2.546,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede
1. rigetta la domanda;
2. condanna la ricorrente a Parte_1
rimborsare alla resistente Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 2.546,50
[...]
pag. 6/7 per compensi, oltre rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. C.N.P.A., come per legge.
Trento, 29/5/25
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 7/7