Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1952/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1952/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 08.11.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. residente in [...] int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele
Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), via Cosimo Trinci n. 2, giusta procura in atti;
e
nata a [...] P.se (PT) il 02.06.1970, C.F. Parte_2
, residente in [...]
Acquaviva n. 44 int. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina
Contrucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Pistoia (PT), via delle Olimpiadi n. 13, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 08.11.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in AN AR ST (PT) in data 18.09.1993, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli
[...]
(in data 01.10.1994) e (in data Persona_1 Persona_2
29.09.2001).
Le parti evidenziavano peraltro che negli ultimi anni la convivenza coniugale diveniva intollerabile in ragione di divergenze caratteriali.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) Gli stessi procederanno alla vendita sul mercato al giusto prezzo della piena proprietà dei loro beni immobili, costituiti da un appartamento con annessa cantina e garage siti Comune di AN
AR IO, frazione Bardalone, via Acquaviva n. 44 int. 3;
3) prima della consegna del possesso dell'immobile al terzo acquirente, ciascun coniuge avrà cura di ritirare i propri effetti personali;
al livello di arredi il sig. ritirerà il letto Parte_1 matrimoniale con i due comodini e un armadio, l'orologio a cucù e la campana di vetro con arte presepiale essendo di sua proprietà; tutti i residui arredi saranno lasciati nella disponibilità della sig.ra
Parte_2
4) il ricavato della vendita dei beni immobili, al netto degli oneri di mediazione, di trasferimento e di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti su entrambi i coniugi in parti uguali, sarà suddiviso a perfetta metà tra le parti;
5) il sig. restituirà, al momento dell'incasso Parte_1 del suo ricavato, alla sig.ra tutto quanto dalla Parte_2 stessa pagato sia in ragione delle causali di cui al Decreto
2 Ingiuntivo n. 1805/2023 del Giudice di Pace di Pistoia, in forza del quale è pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia, esecuzione mobiliare presso terzi RGE 319/2024 a carico della sig.ra Pt_2 per debiti personali del sig. sia in ragione delle
[...] Parte_1 spese necessarie per estinguere la procedura appena menzionata ed al fine di rendere del tutto indenne la moglie in ordine a tale debito del marito.
6) a sua volta la sig.ra restituirà, al momento Parte_2 dell'incasso del suo ricavato dalla vendita dei beni immobili, al sig.
- se del caso anche a mezzo di Parte_1 compensazione parziale con il proprio credito derivante dalle causali di cui al punto 5) che precede - il 50% (cinquanta/00) di tutto quanto da quest'ultimo pagato, anche pro-quota a titolo di spese esecutive, in conseguenza della procedura esecutiva mobiliare presso terzi RGE 500/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia a carico di entrambi i coniugi per il residuo debito del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale;
7) a seguito della vendita dei beni immobili, ciascun coniuge così come i figli e trasferiranno altrove la propria Per_1 Per_2 residenza;
8) eseguite tutte le operazioni di cui ai punti che precedono, le parti non avranno più alcuna pretesa, ragione od azione da far valere reciprocamente, avendo a quel punto definito tutti i loro rapporti economici con rispettiva soddisfazione;
9) ciascun coniuge si assume le spese legali del proprio difensore nel presente procedimento senza vincolo di solidarietà tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
13.01.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
3 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], che hanno
[...] contratto matrimonio in AN AR ST (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AN AR IO (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 24, P. II, S. A, anno 1993);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 31.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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