Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 56
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Validità notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto presupposto fosse nulla poiché l'ufficiale notificatore non aveva effettuato le dovute ricerche per verificare l'irreperibilità degli eredi prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale, né aveva attestato le ragioni specifiche dell'irreperibilità.

  • Accolto
    Distinzione tra attività accertativa ed esecutiva

    La sentenza di primo grado aveva già dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ente regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 56
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo