Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5106/2024 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDETTI PAOLO, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDETTI PAOLO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 11/12/2024;
- rilevato che è nata la figlia n data 08/07/2018; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 10/03/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6
2) Il padre, si è già trasferito altrove allontanandosi dalla casa familiare ed avrà diritto di vedere e tenere con sé quando lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni e interessi, e comunque Per_1 potrà vederla e tenerla con sé due giorni alla settimana, indicativamente il lunedì, dall'uscita da scuola e fino alle ore 21.00 circa, ed il venerdì, dall'uscita da scuola e fino alle ore 22.00 circa, curandosi del suo prelievo e del suo ri-accompagnamento presso l'abitazione della madre, ciò, chiaramente, salvo diverso accordo con la sig.ra CP_1
Inoltre, il padre, potrà tenere con sé la figlia un week-end ogni due tenendola con sé il venerdì Per_1
sera, nei venerdì di sua competenza, e fino alla domenica sera verso le ore 21.00 circa, e, altrimenti, avendo cura di prelevarla da casa della madre il sabato mattino dalle ore 9.00 circa e fino alla domenica sera alle ore 21.00 circa, curandosi del suo prelievo e del suo ri-accompagnamento presso l'abitazione della madre.
In caso di indisposizione e malattia della figlia minore, i genitori convengono che il diritto di frequentazione del padre sarà sospeso, fatto salvo la facoltà di quest'ultimo di recuperare le giornate perdute per tali ragioni.
Le festività scolastiche (giorno del patrono, la festa della liberazione il 25 aprile, la festa dei lavoratori il 1° maggio, la festa della Repubblica il 2 giugno, il 15 agosto per l'Assunzione, il 1° novembre per Ognissanti, l'8 dicembre per l'Immacolata Concezione) verranno ripartiti equamente tra i genitori, ciò, chiaramente, salvo diverso accordo e tenendo conto dei supremi interessi della minore e dei suoi impegni e interessi che si paleseranno con la sua crescita.
Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane, non consecutive, con il padre e due Per_1
settimane, anche consecutive, con la madre, mentre trascorrerà una settimana di vacanza con ciascun genitore durante le vacanze invernali, e metà delle vacanze pasquali, compatibilmente con le ferie dal lavoro dei genitori, alternando le festività della Vigilia e Natale, Capodanno, Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore.
Per le vacanze natalizie 2024 la figlia minore trascorrerà con il padre i giorni della Vigilia e di Per_1
Natale sino alla mattina del 26/12, mentre trascorrerà con la madre i giorni del 31/12 e 01/01; e così alternativamente di anno in anno.
Ogni genitore comunicherà all'altro il proprio periodo di ferie con almeno due mesi di anticipo.
pagina 2 di 6 3) A titolo di contributo al mantenimento di , il padre verserà, con decorrenza dal mese di Per_1
novembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, alla madre, tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che la stessa gli indicherà, la somma mensile di € 250,00, somma soggetta a indicizzazione annuale come per legge.
L'assegno unico familiare, sarà diviso tra i coniugi al 50%.
Le ricevute e le fatture delle spese straordinarie affrontate per saranno portate in detrazione Per_1
dal padre e dalla madre in parti eguali.
4) Le spese straordinarie per saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno. Sono Per_1
considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il Tribunale di Modena, qui riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 3 di 6 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) La casa familiare, sita in Montefiorino, Via Della Tana n. 2, di piena proprietà del sig. Pt_1
viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme a .
[...] Controparte_1 Per_1
pertanto manterrà la residenza anagrafica presso la casa familiare. Le utenze domestiche e di Per_1
telefonia verranno volturate in capo alla sig.ra Il sig. si impegna e si obbliga a CP_1 Parte_1 manutenere il “verde” presso la abitazione di sua proprietà assegnata alla sig.ra oltre a CP_1
acquistare annualmente circa 60 quintali di legna da ardere ad uso riscaldamento della stessa.
6) Il sig. si impegna e si obbliga a rimborsare alla sig.ra le spese delle utenze Pt_1 CP_1 domestiche e di telefonia dell'abitazione di Montefiorino, Via Della Tana n. 2 dal mese di novembre
2024 fino al mese di novembre 2025 compresi, nel limite massimo di rimborso pattuito in € 120,00 mensili, ciò salvo diverso accordo tra le parti.
7) Il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere all'Istituto Bancario che ha erogato il mutuo Pt_1
fondiario, le rate mensili previste nel contratto di mutuo fino alla naturale scadenza prevista per il mese di settembre 2026.
8) Il sig. riconosce di proprietà esclusiva della sig.ra i beni mobili e gli arredi Pt_1 CP_1
presenti nella abitazione familiare ad eccezione dei seguenti beni: arredi e letto della camera matrimoniale;
l'antica “panara”; il letto da una piazza e mezzo ed un comò.
9) Entrambi i genitori si impegnano a permettere ai rispettivi parenti di instaurare con un Per_1 rapporto significato degno di tutela e nell'interesse della minore.
10) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che alle feste di compleanno di e alle eventuali Per_1
celebrazioni e eventi che la riguardano (Battesimo, Comunione, Cresima, eventi sportivi ecc…) siano entrambi presenti e permettere la partecipazione anche ai propri familiari ed amici.
11) Entrambi i genitori si impegnano a non frequentarsi con eventuali partners futuri alla presenza della figlia se non avranno intrattenuto con gli stessi un rapporto significativo. L'eventuale Per_1
frequentazione con la figlia dovrà comunque e sempre avvenire con gradualità e progressivamente e senza mai ingenerare in dubbi sull'identità dei genitori. Per_1
12) I genitori si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero a favore della figlia minore per espatrio a scopi turistici e Persona_1
culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
13) I genitori dichiarano di aver acceso, in favore della figlia , un conto corrente presso Emil Per_1
Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa – Filiale di Montefiorino avente n. 748677, con saldo pagina 4 di 6 attivo al 15.10.2024 di € 10.152,27, ed altresì di aver aperto alla figlia un Libretto Postale avente n. 2-
1104373152, presso l'Ufficio Postale di Montefiorino, con saldo attivo di € 300,76, ed infine di aver intestato a un Buono Fruttifero Postale, sempre acceso presso l'Ufficio Postale di Per_1
Montefiorino, avente n. 50030745 con saldo attivo di € 3.000. Le parti riconoscono la proprietà di dette somme alla loro figlia e, pertanto, si impegnano a non prelevare alcuna somma di Per_1
denaro, se non in accordo tra loro ed in presenza congiunta.
14) Il sig. è unico proprietario dell'immobile, acquistato, in data 20.9.2006, con atto Parte_1
pubblico a ministero Notaio dott. rep. 176, raccolta 133, sito in Montefiorino, Persona_2
Via Della Tana n. 2 e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montefiorino al Foglio 13,
Particella 159, sub 2, Cat. A/3, cl. 2, vani 6, R.C. 278,89 € e la relativa pertinenza censita al Foglio 13,
Particella 159, sub. 1, Cat. C/6, 16 mq, R.C. 29,75 € oltre le parti comuni.
Premesso quanto sopra le parti, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi, stabiliscono e pattuiscono che il sig. si impegna ed obbligano a cedere senza corrispettivo alla figlia Parte_1
la piena proprietà dell'immobile precedentemente descritto, con le relative pertinenze Persona_1
e quote comuni quando avrà raggiunto la maggiore età. Persona_1
Per quanto riguarda la cessione senza corrispettivo alla figlia, il sig. richiede, ai sensi della Pt_1
Legge 6.3.1987 n.74, art.19, come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del
10.5.1999, ed in conformità alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.3.2000, l'esenzione totale da ogni imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo, e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili, del 12.4.2006, protocollo n. 249, posizione n.1162, a tal fine dichiara che il presente atto costituisce attuazione della sopracitata sentenza del Tribunale di Modena;
anche l'Agenzia delle
Entrate, con propria circolare n.2/E emessa il 21.2.2014, ha confermato a far tempo dal 1° gennaio
2014 l'esenzione di qualsiasi imposta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, posti in essere dai coniugi in sede di separazione e divorzio e/o dai genitori in sede di ricorso ex art. 473 Bis
51 C.p.c. volto a regolare gli accordi per il mantenimento dei figli nati da genitori non uniti da matrimonio.
Il sig. chiede, inoltre, sin da ora, che le dette agevolazioni fiscali vengano estese anche agli Pt_1
accordi qui raggiunti aventi ad oggetto disposizioni patrimoniali in favore dei figli (risoluzione n.372/E del 14 dicembre 2007) (Circ. n. 18/E del 29 maggio 2013).
Al riguardo, le parti, dichiarano che la sentenza emananda, già meglio indicata in premessa, prevede esplicitamente che l'accordo patrimoniale a favore dei figli ivi previsto è stato elemento indispensabile pagina 5 di 6 ai fini della risoluzione della crisi familiare (Circolare 27/E del 21/06/2012 e Circ. n. 18/E del 29 maggio 2013).
Le quote di cui sopra verranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Le spese di rogito per addivenire all'atto di cessione senza corrispettivo saranno a carico del sig.
salvo diverso accordo con la sig.ra . Pt_1 CP_1
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Controparte_1
(MO) il 20/10/1980
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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