TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 91/2017 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Polignano Controparte_1
attrice
contro
con il patrocinio dell'avv. Caputo Gaetano;
Controparte_2
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato la , gestrice di strutture riabilitative Parte_1
psichiatriche site a UR ( ) ed a Mola di Controparte_3
Bari ( ) ha citato la Controparte_4 Controparte_2
(da ora in avanti anche solo chiedendo il rimborso delle spese di locazione - superiori al CP_2
minimo, sostenute negli anni dal 2013 al 2016, e relative agli immobili utilizzati per l'attività di riabilitazione psichiatrica - nella misura di euro 193.381,59 (pari ad euro 158.509,00 oltre IVA) oltre interessi di mora ai sensi del disposto di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002. Parte attorea, a sostegno della domanda, ha invocato il disposto di cui all'art. 3 c. 1 del regolamento regionale n. 11/2008 [“Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo individuato per tipologia di struttura dalla allegata Tabella A) saranno rimborsate dall' su cui insiste la struttura, previa Controparte_2 presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato, sino ad un massimo di: euro 35.870 per la comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica;
- euro 20.500,00 per la comunità alloggio – euro 14.210,00 per il modulo di n.2 gruppi-appartamento , - euro 30.000,00 per il centro diurno”].
Con comparsa di costituzione depositata il 24.4.2017 si è costituita in giudizio la che non ha CP_2 contestato l'an della pretesa creditoria [cfr. “La contesta l'ammontare del credito fatto valere in CP_2
via giudiziale, in forza di fatture emesse, sulla scorta della esatta interpretazione della normativa di riferimento. Non contesta l'an” terza memoria istruttoria], ma il quantum, con particolare riferimento: al costo di registrazione del contratto di locazione;
al rimborso IVA in misura pari al 22% e ciò in quanto la società cooperativa sarebbe soggetta ad imposta sul valore aggiunto in forma agevolata;
all'ammontare del rimborso che, se conteggiato al lordo dell'IVA al 22%, esorbiterebbe dal tetto massimo fissato dall'art. 3 del regolamento regionale n. 11/2008; all'applicazione degli interessi di cui all'art. 231/2002. Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e, matura per la decisione,
è stata definita all'esito della udienza celebrata il 9.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento.
E' necessario premettere che tra le stesse parti è stata resa dal Tribunale di Bari – Sez. di Rutigliano sentenza n. 2031/2014, passata in giudicato [cfr. sent. della CdA di n. 1570/2018] che ha CP_2
affrontato e risolto le questioni relative: al rimborso della imposta di registro;
all'applicazione dell'IVA; al riconoscimento degli interessi di cui al D.Lgs n. 231/2001 in relazione dei medesimi immobili ubicati in UR ed in Mola di Bari per diversi e precedenti periodi di locazione.
Le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale – nel giudizio definito che ha visto contrapposte le stesse parti, in relazione al medesimo rapporto e con riferimento alle stesse censure – non possono essere oggetto di ulteriore vaglio in questa sede, essendosi sulle stesse formato giudicato esterno, come eccepito da attorea [cfr. da ultimo C. n. 10430/2023 “Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso
ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili”].
Ne consegue debba aderirsi a quanto condivisibilmente stabilito dalla richiamata pronuncia in relazione:
- al rimborso delle spese di registrazione [“Le spese di locazione degli immobili sono comprensive delle spese di registrazione del contratto e condominiali”] come, peraltro, evincibile dal disposto di cui all'art. 3 c. 2 del regolamento regionale n. 11/2008 - alla applicazione dell'IVA nella misura richiesta pari, dunque, al 22% controvertendosi di canoni di locazione e non di spese sostenute per le prestazioni riabilitative [“in quanto, per queste ultime, è prevista una remunerazione sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione, mentre per i costi relativi alla locazione si opera un rimborso con tetti massimi di spesa e tali costi, rimanendo estranei alla essenza della tipologia della prestazione riabilitativa, non possono godere della aliquota fiscale agevolata” (cfr. ibidem)];
- alla applicazione del D.Lgs n. 231/2002 [“che riconosce una decorrenza ed un tasso di interesse diversi da quelli ordinari per il tardivo pagamento di corrispettivi di transazioni commerciali (…) e non sono sottratte all'applicazione della normativa di derivazione comunitaria le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico”];
Tanto premesso, l'art. 3 c. 1 del regolamento regionale n. 11/2018 dispone “Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo individuato per tipologia di struttura dalla allegata Tabella A) saranno rimborsate dall' su cui insiste la struttura, previa presentazione del contratto Controparte_2
di locazione regolarmente registrato, sino ad un massimo di (…)”.
Il tenore letterale della disposizione consente di ritenere che la locuzione “spese superiori” individui gli importi eccedenti il “minimo individuato dalla Tabella A)” [€ 18.000/anno per la C.R.A.P. ed euro ed € 12.000/anno per la C.A.] e non li ricomprenda fino ad € 35.870,00 per la C.R.A.P. e ad €
20.500,00 per la C.A..
Le “spese di locazione sostenute” costituiscono l'imponibile su cui applicare l'aliquota IVA che, dunque, non può essere computata per valutare il superamento degli esborsi rimborsabili.
Le fatture annuali emesse dalla in atti, oggetto della richiesta di rimborso avanzata in questa CP_1
sede non eccedono gli importi previsti dal richiamato regolamento regionale.
Da quanto premesso consegue l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei valori di riferimento del DM
n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 5) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 per i compensi relativi alle fasi di trattazione/istruzione e decisionale stante l'esiguità dell'attività difensiva
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in Controparte_2 favore della per le causali di cui in motivazione, di euro Parte_1
158.509,00 oltre interessi legali di mora, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura al saldo, ed IVA al 22%;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_2 [...]
che liquida in euro 786,00 per esborsi documentati ed in euro 9.141,50 Parte_1 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed
IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 91/2017 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Polignano Controparte_1
attrice
contro
con il patrocinio dell'avv. Caputo Gaetano;
Controparte_2
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato la , gestrice di strutture riabilitative Parte_1
psichiatriche site a UR ( ) ed a Mola di Controparte_3
Bari ( ) ha citato la Controparte_4 Controparte_2
(da ora in avanti anche solo chiedendo il rimborso delle spese di locazione - superiori al CP_2
minimo, sostenute negli anni dal 2013 al 2016, e relative agli immobili utilizzati per l'attività di riabilitazione psichiatrica - nella misura di euro 193.381,59 (pari ad euro 158.509,00 oltre IVA) oltre interessi di mora ai sensi del disposto di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002. Parte attorea, a sostegno della domanda, ha invocato il disposto di cui all'art. 3 c. 1 del regolamento regionale n. 11/2008 [“Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo individuato per tipologia di struttura dalla allegata Tabella A) saranno rimborsate dall' su cui insiste la struttura, previa Controparte_2 presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato, sino ad un massimo di: euro 35.870 per la comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica;
- euro 20.500,00 per la comunità alloggio – euro 14.210,00 per il modulo di n.2 gruppi-appartamento , - euro 30.000,00 per il centro diurno”].
Con comparsa di costituzione depositata il 24.4.2017 si è costituita in giudizio la che non ha CP_2 contestato l'an della pretesa creditoria [cfr. “La contesta l'ammontare del credito fatto valere in CP_2
via giudiziale, in forza di fatture emesse, sulla scorta della esatta interpretazione della normativa di riferimento. Non contesta l'an” terza memoria istruttoria], ma il quantum, con particolare riferimento: al costo di registrazione del contratto di locazione;
al rimborso IVA in misura pari al 22% e ciò in quanto la società cooperativa sarebbe soggetta ad imposta sul valore aggiunto in forma agevolata;
all'ammontare del rimborso che, se conteggiato al lordo dell'IVA al 22%, esorbiterebbe dal tetto massimo fissato dall'art. 3 del regolamento regionale n. 11/2008; all'applicazione degli interessi di cui all'art. 231/2002. Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e, matura per la decisione,
è stata definita all'esito della udienza celebrata il 9.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento.
E' necessario premettere che tra le stesse parti è stata resa dal Tribunale di Bari – Sez. di Rutigliano sentenza n. 2031/2014, passata in giudicato [cfr. sent. della CdA di n. 1570/2018] che ha CP_2
affrontato e risolto le questioni relative: al rimborso della imposta di registro;
all'applicazione dell'IVA; al riconoscimento degli interessi di cui al D.Lgs n. 231/2001 in relazione dei medesimi immobili ubicati in UR ed in Mola di Bari per diversi e precedenti periodi di locazione.
Le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale – nel giudizio definito che ha visto contrapposte le stesse parti, in relazione al medesimo rapporto e con riferimento alle stesse censure – non possono essere oggetto di ulteriore vaglio in questa sede, essendosi sulle stesse formato giudicato esterno, come eccepito da attorea [cfr. da ultimo C. n. 10430/2023 “Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso
ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili”].
Ne consegue debba aderirsi a quanto condivisibilmente stabilito dalla richiamata pronuncia in relazione:
- al rimborso delle spese di registrazione [“Le spese di locazione degli immobili sono comprensive delle spese di registrazione del contratto e condominiali”] come, peraltro, evincibile dal disposto di cui all'art. 3 c. 2 del regolamento regionale n. 11/2008 - alla applicazione dell'IVA nella misura richiesta pari, dunque, al 22% controvertendosi di canoni di locazione e non di spese sostenute per le prestazioni riabilitative [“in quanto, per queste ultime, è prevista una remunerazione sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione, mentre per i costi relativi alla locazione si opera un rimborso con tetti massimi di spesa e tali costi, rimanendo estranei alla essenza della tipologia della prestazione riabilitativa, non possono godere della aliquota fiscale agevolata” (cfr. ibidem)];
- alla applicazione del D.Lgs n. 231/2002 [“che riconosce una decorrenza ed un tasso di interesse diversi da quelli ordinari per il tardivo pagamento di corrispettivi di transazioni commerciali (…) e non sono sottratte all'applicazione della normativa di derivazione comunitaria le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico”];
Tanto premesso, l'art. 3 c. 1 del regolamento regionale n. 11/2018 dispone “Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo individuato per tipologia di struttura dalla allegata Tabella A) saranno rimborsate dall' su cui insiste la struttura, previa presentazione del contratto Controparte_2
di locazione regolarmente registrato, sino ad un massimo di (…)”.
Il tenore letterale della disposizione consente di ritenere che la locuzione “spese superiori” individui gli importi eccedenti il “minimo individuato dalla Tabella A)” [€ 18.000/anno per la C.R.A.P. ed euro ed € 12.000/anno per la C.A.] e non li ricomprenda fino ad € 35.870,00 per la C.R.A.P. e ad €
20.500,00 per la C.A..
Le “spese di locazione sostenute” costituiscono l'imponibile su cui applicare l'aliquota IVA che, dunque, non può essere computata per valutare il superamento degli esborsi rimborsabili.
Le fatture annuali emesse dalla in atti, oggetto della richiesta di rimborso avanzata in questa CP_1
sede non eccedono gli importi previsti dal richiamato regolamento regionale.
Da quanto premesso consegue l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei valori di riferimento del DM
n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 5) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 per i compensi relativi alle fasi di trattazione/istruzione e decisionale stante l'esiguità dell'attività difensiva
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in Controparte_2 favore della per le causali di cui in motivazione, di euro Parte_1
158.509,00 oltre interessi legali di mora, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura al saldo, ed IVA al 22%;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_2 [...]
che liquida in euro 786,00 per esborsi documentati ed in euro 9.141,50 Parte_1 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed
IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco