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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3397/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Elisa FAZZINI Consigliere Ernesta OCCHIUTO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3397/2022 R.G. promossa in grado d'appello
da Parte_1
P. IVA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Pietro Colletta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Aldo Bissi e rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Teseo, come da delega in atti APPELLANTE
contro
P. IVA ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico , Email_1 dell'Avv. Pietro Davide Sarti che la rappresenta e la difende come da delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. n. 8521/2022, pubblicata in data 28 ottobre 2022 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza, dichiarata l'inesistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti e constatata l'inesistenza di una ricognizione di debito e di prova del credito, dichiarare nullo e per l'effetto revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 28268/2017 (R.G. 51101/2017) del 05.12.2017, notificato il 20.01.2018. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 9 Legge 488/99 si dichiara che il valore del presente procedimento è di
€ 135.164,08”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata:
§ - in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la
“sentenza n. 8521/2022 emessa e pubblicata il 28.10.2022 (repert. n. 11030/2022), con cui il Tribunale Ordinario di Milano, in persona del G.U. Dr.ssa Filippi, ha definito il giudizio civile R.G. n. 11243/2018;
§ - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2018 (precisate all'udienza del 12.04.2022) in I grado, di seguito nuovamente trascritte:
“§ nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande tutte dell'attrice/opponente, anche svolte in via riconvenzionale, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 28268/2017 (N.R.G. 51101/2017), emesso il 20 novembre 2017 e depositato in data 5 dicembre 2017 dal Tribunale Civile di Milano, con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014
[recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014];
§ nel merito, in via del tutto subordinata, e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di una o più domande svolte dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 28268/2017 (N.R.G. 51101/2017), condannare la società , in persona del Parte_1
pagina 2 di 9 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM - 00184), alla Via Capo d'Africa n. 24/B, codice fiscale e P.IVA n. , al pagamento, in favore P.IVA_1 della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Milano, alla Via Vittor Pisani n. 15 (oggi Milano, alla Via Deruta n. 19), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. , della diversa somma ritenuta di giustizia, così come accertata P.IVA_3
– all'esito del giudizio – doversi a saldo integrale della esposizione debitoria maturata in relazione al rapporto di factoring di cui in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi nei termini sopra indicati
§ - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi a norma del D.M. n.
55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014].”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto n. 28268/2017, chiesto ed ottenuto da (di Controparte_1 seguito “ ”), il Tribunale di Milano ingiungeva alla società il CP_2 Parte_1 pagamento della somma di € 135.164,08, più interessi e spese della procedura monitoria, sulla base di un contratto di factoring. Il contratto imponeva1 alla società di provvedere alla restituzione, in favore Parte_1 di , dei pagamenti anticipati da quest'ultima, a titolo di corrispettivo dei crediti CP_2 vantati da nei confronti di diversi enti pubblici e da tale ultima società Parte_1 ceduti pro solvendo al factor . CP_2
La restituzione si era resa obbligatoria stante l'inadempimento di tali enti pubblici debitori.
La proponeva opposizione ex art. 645 cpc, concludendo per la revoca del Parte_1 provvedimento monitorio opposto. Parte attrice/opponente prospettava l'inesistenza del diritto azionato, sulla base dell'invalidità del sottostante contratto di factoring, stante l'assenza, in tesi, della data di sottoscrizione. Ancora, il contratto risultava nullo per vizio di forma, in quanto l'accordo in questione consiste, secondo la ricostruzione della società attrice, della sola accettazione di una proposta, accettazione risulta sottoscritta dalla sola e non da . Parte_1 CP_2 1 In particolare, l'art. 9, lett. b delle “Condizioni generali per le future operazioni di Factoring” prevede che: “In caso di mancato incasso alla scadenza di crediti ceduti o qualora si possa comunque presumere che il debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni, il Fornitore quale garante della solvenza del debitore sarà tenuto, anche per i crediti non ancora scaduti, a restituire al Factor, a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo oltre gli interessi maturati sino alla data della restituzione e spese”. pagina 3 di 9 Concludeva, affermando che non aveva fornito né la prova dell'esistenza del CP_2 contratto di cessione, né dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione, essendo irrilevante, a tali scopi, l'estratto autentico libro giornale cedenti AL depositato con il ricorso monitorio, trattandosi di “dato meramente riepilogativo donde alcun elemento può trarsi circa la consistenza e composizione dei crediti azionati in sede monitoria”2. Rappresentava, infine, di non avere riconosciuto alcun debito, rilevando, in primis, che le promesse di pagamento e le ricognizioni di debito dovevano essere considerate prive di effetti se aventi ad oggetto un credito con fonte negoziale nulla. Negava, infine, che alla domanda di rateizzazione, così come emergeva dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, potesse essere riconosciuta natura di riconoscimento implicito dell'obbligazione di pagamento. Si costituiva, nel giudizio di opposizione, , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto. Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Condannava, dunque, parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opposta. In sintesi, il Tribunale di Milano, rigettava sia l'eccezione di invalidità del contratto di factoring per vizio di forma rilevando che, in realtà, la data certa era reperibile nell'atto negoziale, sia l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione dell'intermediario, statuendo la validità del contratto c.d. monofirma. Richiamata la natura di intermediario finanziario della società di factoring, ha difatti ritenuto applicabili i principi stabiliti dalle ss.uu. n. 1200/2018 della Suprema Corte, per cui “i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente sia prodotto in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'articolo 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tal fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza”. Il Giudice di primo grado, pertanto, ha osservato che, nel caso di specie, la sussistenza del contratto si desumeva dalla stessa corrispondenza intercorsa fra le parti3, il cui contenuto non lasciava dubbi in ordine al rapporto contrattuale intercorso fra le parti nonché all'esistenza di espresso riconoscimento di debito da parte della società Parte_1
[...
Infine, con riferimento alla sussistenza del credito azionato, ha ritenuto assorbente l'avvenuta ricognizione di debito da parte della società e ha dato valore Parte_1 dirimente alla prodotta copia autentica del libro giornale dei cedenti.
La ha interposto appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 rassegnate in primo grado. A tal fine, ha dedotto che:
- è errata la decisione di primo grado laddove si ritiene che il contratto de quo rechi data certa poiché non individuabile in nessuna delle pagine, di cui si compone la scheda contrattuale;
l'unica data rinvenibile è apposta soltanto su di un altro e diverso foglio, separato dal contratto, privo di richiami allo stesso e corrispondente ad un bollo postale datato 6/2/2008; in tesi, l'unica data certa attribuibile alla stipula del contratto è quella della produzione del contratto in giudizio, di talché, non è dato sapere quali crediti ceduti possano ritenersi regolati ed inclusi nel rapporto sotteso a tale contratto;
- il contratto di factoring rientra tra quelli di cui all'art. 117 TUB, disposizione che prevede la forma scritta a pena di nullità; il contratto per cui è causa è nullo, stante la mancata sottoscrizione dell'intermediario; assume, inoltre, che, sulla scorta dell'insegnamento reso dalla Suprema Corte4, l'eventuale produzione in giudizio del contratto sottoscritto dall'altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc; effetti che, nel caso di specie, sarebbero preclusi, a dire dell'appellante, dall'art. 23 del contratto;
disposizione che limita la validità della proposta contrattuale a 15 giorni, decorsi i quali la stessa proposta è da intendersi decaduta;
è da considerarsi irrilevante il comportamento tenuto dalle parti in costanza di contratto “monofirma”;
-il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che i docc. 3, 4 e 5 allegati al fascicolo monitorio sostanzierebbero un riconoscimento di debito, “posto che la ricognizione di debito non può supplire a difetti formali di una pattuizione che richiede la scrittura ad substantiam”5; inoltre, adduce l'appellante, che non può attribuirsi alla domanda di rateizzazione ex se natura di riconoscimento implicito dell'obbligazione di pagamento;
- è mancata la prova, che il factor avrebbe dovuto fornire, dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione;
l'estratto del libro giornale depositato al doc. n. 6 del fascicolo monitorio poteva “semmai supportare la domanda in sede monitoria ma non certo assumere valenza probatoria del credito in fase di opposizione a decreto ingiuntivo”6. Si è costituita, nel presente giudizio, . Controparte_1
La società appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. La causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte e previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche perviene a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni. La Corte ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, la censura di parte appellante attinente all'allegata mancanza di data certa del contratto di factoring, intervenuto fra le parti. Il motivo, così come formulato, è infondato. Dall'analisi del documento contenente lo schema negoziale7, emerge che il contratto di factoring, per cui è causa, consta di tre documenti: “Condizioni generali per le future operazioni di factoring”; “Appendice alle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring” e “Documento di sintesi”. Ebbene, nella prima pagina del contratto, prima dell'elencazione delle condizioni generali, vi è espresso riferimento al documento di sintesi “del 4.02.2008”; inoltre, il titolo con il quale è rubricato il secondo documento di appendice alle condizioni generali espressamente fa riferimento “all'accettazione della proposta del 4.02.2008”8. La circostanza temporale riportata all'interno di entrambi i documenti prodotti in giudizio dall'opposta, come osservato dal Giudice di primo grado, conferisce al contratto “ data certa a pag. 5 tanto delle condizioni generali quanto dell'appendice alle condizioni generali la posizione del timbro postale per data certa 6 febbraio 2008 preceduto dalla formula si richieda posizione di timbro postale per data certa 6 febbraio 2008”9.
A ciò consegue, come rilevato dal Tribunale di Milano, la loro idoneità a conferire al contratto data certa. Parte appellata ha fatto corretto rinvio a giurisprudenza di legittimità10, secondo cui in tema di efficacia della scrittura privata, nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio, sul quale è impresso, il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura. La timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sull'appellante, che ha contestato la certezza della data, di fornire la prova della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso.
Del pari, risulta del tutto infondata la reiterata eccezione di nullità del contratto per carenza di sottoscrizione del factor AL. A ben vedere, sia a pag. 4 delle condizioni generali, sia a pag. 4 dell'appendice alle condizioni generali appare, in calce al testo contrattuale, la dicitura “Firmato:
. Controparte_1
Tale dicitura, seppur non corredata della firma autografa del legale rappresentante della società appellata, depone per la sussistenza del consenso di . CP_2
A riguardo, la Corte ritiene di dare continuità al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato anche dal Tribunale di Milano11. L'insieme delle condotte poste in essere da , ossia la non contestata consegna del CP_2 documento negoziale, la raccolta della firma della società cliente nonché l'apposizione della dicitura sopra richiamata (Firmato: ) si appalesano Controparte_1 quali comportamenti idonei a fondare la positiva verifica del perfezionamento dell'accordo tra le parti. Le suesposte considerazioni depongono, pertanto, per la validità del contratto di factoring concluso fra le parti.
Venendo, infine, alla questione inerente alla prova della sussistenza del credito, la Corte osserva che, il contenuto della corrispondenza intervenuta fra le parti, conferma la circostanza dell'intervenuto riconoscimento del debito da parte dell'appellante. Si consideri che l'atto di riconoscimento di debito è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà12.
La ricognizione di debito pura, e non titolata, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, avendo solo l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale e determinando, ex art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", sicché il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di provare il rapporto sottostante, che si presume fino a prova contraria. Con comunicazione a mezzo PEC del 24/11/2015, avente ad oggetto “Rapporto di factoring - Nostra esposizione debitoria” (doc. 3, fasc. I grado, parte opposta), la comunicava ad la propria disponibilità ad accettare il piano di Parte_1 CP_2 rientro, come proposto dalla stessa , “e cioè in 6 rate mensili. Rate che saranno da CP_2 noi pagate ogni fine mese come da Voi proposto”. Successivamente, con PEC del 28/9/2015 (cfr. doc. 4, fasc. I grado, parte opposta),
comunicava alla l'accettazione di tale piano di rientro, CP_2 Parte_1 riepilogandone il contenuto (“sei rate, a partire dal 30 Settembre 2015, con pagamenti mensili di 22.200 euro mentre l'ultima rata del 29 Febbraio 2016, pari alla residua esposizione per capitale, competenze ed interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, è stato accettato dai nostri organi deliberanti..”). In data 5/10/2015, sempre a mezzo PEC, avente il seguente oggetto: “Rapporto di factoring - Nostra esposizione debitoria”” (cfr. doc. 5, fasc. I grado, parte opposta), la informava AL dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni in Parte_1 siffatta maniera: “…purtroppo a causa dell'enorme ritardo accumulato nel pagamento delle nostre spettanze da parte della Regione non siamo ancora riusciti a fare il bonifico come concordato. Stiamo lavorando inoltre per monetizzare le fatture non pagate che ammontano circa a 250.000 mila euro e che ci permetterebbero di risolvere molto prima questa situazione…”. Valutato il contenuto di tale corrispondenza, la Corte non può che far proprie le osservazioni già mosse dal Tribunale di Milano e cioè: “il tenore della citata corrispondenza comunicazione in data 24 settembre 2015 e 5 ottobre 2015 allegati sub doc. 3 e 5 fascicolo monitorio, comunicazione inviate dall'opponente a Controparte_3 avente ad oggetto rapporto di con riferimento all'esposizione debitoria nonché CP_4 la risposta di relativa al piano di rientro, comunicazione sub doc. 4 non lasciano CP_2 dubbi in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti nonché all'espresso riconoscimento di debito da parte di ” 13. Pt_1
La Corte, per mera completezza, osserva che il credito, per cui è causa, risulta supportato da idonea prova documentale. La documentazione prodotta da , in sede monitoria e nel giudizio di opposizione, CP_2 consente di ritenere comprovati gli elementi costitutivi del diritto di credito vantato dall'odierna appellata. Come risultante dall'estratto del libro giornale certificato dal notaio Persona_1
(cfr. doc. 6 fasc. I grado, parte opposta), alla data del 30/9/2015, il saldo debitorio della ammontava a € 135.164,08. Parte_1 13 Pag. 3 della sentenza impugnata. pagina 8 di 9 Tale importo corrisponde alla somma capitale portati dalle fatture elencate nel partitario intestato alla a far data al 11/5/2017 (doc. H allegato alla II memoria Parte_1 istruttoria, fasc. I grado, parte opposta), ossia le fatture emesse dalla nel Parte_1 rapporto con la ASL e poi cedute ad . CP_2
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve trovare conferma.
All'esito del giudizio segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, sono liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000), come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 135.164,08), alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 8521/2022 del Tribunale di Controparte_1
Milano, pubblicata in data 28/10/2022, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna a rifondere, in favore di , le Parte_1 Controparte_1 ulteriori spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 pag. 5 atto di citazione in opposizione. 3 docc. 3, 4 e 5, fascicolo monitorio. pagina 4 di 9 4 Cass. 9196/2021. 5 Pag.7 dell'atto di appello. pagina 5 di 9 6 Pg. 9 atto di citazione in appello. 7 cfr. doc. 2, fasc. I grado, parte opposta. 8 cfr. pag. 6 del citato doc. 2, fasc. I grado, parte opposta 9 Pag. 3 sentenza impugnata. 10 Cass. sez. VI -1 ord. n. 5346/2017.. pagina 6 di 9 11 Pag. 3 della sentenza impugnata. 12 Cfr. Cass. n. 9097/2018, in base alla quale “Il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva”. Ed ancora “E' riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse comportino una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.” (Cfr. Cass. n. 20422/2019; Cass. n. 2205/2007). pagina 7 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Elisa FAZZINI Consigliere Ernesta OCCHIUTO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3397/2022 R.G. promossa in grado d'appello
da Parte_1
P. IVA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Pietro Colletta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Aldo Bissi e rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Teseo, come da delega in atti APPELLANTE
contro
P. IVA ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo telematico , Email_1 dell'Avv. Pietro Davide Sarti che la rappresenta e la difende come da delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. n. 8521/2022, pubblicata in data 28 ottobre 2022 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza, dichiarata l'inesistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti e constatata l'inesistenza di una ricognizione di debito e di prova del credito, dichiarare nullo e per l'effetto revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 28268/2017 (R.G. 51101/2017) del 05.12.2017, notificato il 20.01.2018. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 9 Legge 488/99 si dichiara che il valore del presente procedimento è di
€ 135.164,08”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata:
§ - in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la
“sentenza n. 8521/2022 emessa e pubblicata il 28.10.2022 (repert. n. 11030/2022), con cui il Tribunale Ordinario di Milano, in persona del G.U. Dr.ssa Filippi, ha definito il giudizio civile R.G. n. 11243/2018;
§ - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni per come rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2018 (precisate all'udienza del 12.04.2022) in I grado, di seguito nuovamente trascritte:
“§ nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande tutte dell'attrice/opponente, anche svolte in via riconvenzionale, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente e in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 28268/2017 (N.R.G. 51101/2017), emesso il 20 novembre 2017 e depositato in data 5 dicembre 2017 dal Tribunale Civile di Milano, con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014
[recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014];
§ nel merito, in via del tutto subordinata, e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di una o più domande svolte dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 28268/2017 (N.R.G. 51101/2017), condannare la società , in persona del Parte_1
pagina 2 di 9 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM - 00184), alla Via Capo d'Africa n. 24/B, codice fiscale e P.IVA n. , al pagamento, in favore P.IVA_1 della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Milano, alla Via Vittor Pisani n. 15 (oggi Milano, alla Via Deruta n. 19), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. , della diversa somma ritenuta di giustizia, così come accertata P.IVA_3
– all'esito del giudizio – doversi a saldo integrale della esposizione debitoria maturata in relazione al rapporto di factoring di cui in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da liquidarsi nei termini sopra indicati
§ - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi a norma del D.M. n.
55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014].”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto n. 28268/2017, chiesto ed ottenuto da (di Controparte_1 seguito “ ”), il Tribunale di Milano ingiungeva alla società il CP_2 Parte_1 pagamento della somma di € 135.164,08, più interessi e spese della procedura monitoria, sulla base di un contratto di factoring. Il contratto imponeva1 alla società di provvedere alla restituzione, in favore Parte_1 di , dei pagamenti anticipati da quest'ultima, a titolo di corrispettivo dei crediti CP_2 vantati da nei confronti di diversi enti pubblici e da tale ultima società Parte_1 ceduti pro solvendo al factor . CP_2
La restituzione si era resa obbligatoria stante l'inadempimento di tali enti pubblici debitori.
La proponeva opposizione ex art. 645 cpc, concludendo per la revoca del Parte_1 provvedimento monitorio opposto. Parte attrice/opponente prospettava l'inesistenza del diritto azionato, sulla base dell'invalidità del sottostante contratto di factoring, stante l'assenza, in tesi, della data di sottoscrizione. Ancora, il contratto risultava nullo per vizio di forma, in quanto l'accordo in questione consiste, secondo la ricostruzione della società attrice, della sola accettazione di una proposta, accettazione risulta sottoscritta dalla sola e non da . Parte_1 CP_2 1 In particolare, l'art. 9, lett. b delle “Condizioni generali per le future operazioni di Factoring” prevede che: “In caso di mancato incasso alla scadenza di crediti ceduti o qualora si possa comunque presumere che il debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni, il Fornitore quale garante della solvenza del debitore sarà tenuto, anche per i crediti non ancora scaduti, a restituire al Factor, a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo oltre gli interessi maturati sino alla data della restituzione e spese”. pagina 3 di 9 Concludeva, affermando che non aveva fornito né la prova dell'esistenza del CP_2 contratto di cessione, né dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione, essendo irrilevante, a tali scopi, l'estratto autentico libro giornale cedenti AL depositato con il ricorso monitorio, trattandosi di “dato meramente riepilogativo donde alcun elemento può trarsi circa la consistenza e composizione dei crediti azionati in sede monitoria”2. Rappresentava, infine, di non avere riconosciuto alcun debito, rilevando, in primis, che le promesse di pagamento e le ricognizioni di debito dovevano essere considerate prive di effetti se aventi ad oggetto un credito con fonte negoziale nulla. Negava, infine, che alla domanda di rateizzazione, così come emergeva dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, potesse essere riconosciuta natura di riconoscimento implicito dell'obbligazione di pagamento. Si costituiva, nel giudizio di opposizione, , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto. Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Condannava, dunque, parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opposta. In sintesi, il Tribunale di Milano, rigettava sia l'eccezione di invalidità del contratto di factoring per vizio di forma rilevando che, in realtà, la data certa era reperibile nell'atto negoziale, sia l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione dell'intermediario, statuendo la validità del contratto c.d. monofirma. Richiamata la natura di intermediario finanziario della società di factoring, ha difatti ritenuto applicabili i principi stabiliti dalle ss.uu. n. 1200/2018 della Suprema Corte, per cui “i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente sia prodotto in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'articolo 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tal fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza”. Il Giudice di primo grado, pertanto, ha osservato che, nel caso di specie, la sussistenza del contratto si desumeva dalla stessa corrispondenza intercorsa fra le parti3, il cui contenuto non lasciava dubbi in ordine al rapporto contrattuale intercorso fra le parti nonché all'esistenza di espresso riconoscimento di debito da parte della società Parte_1
[...
Infine, con riferimento alla sussistenza del credito azionato, ha ritenuto assorbente l'avvenuta ricognizione di debito da parte della società e ha dato valore Parte_1 dirimente alla prodotta copia autentica del libro giornale dei cedenti.
La ha interposto appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 rassegnate in primo grado. A tal fine, ha dedotto che:
- è errata la decisione di primo grado laddove si ritiene che il contratto de quo rechi data certa poiché non individuabile in nessuna delle pagine, di cui si compone la scheda contrattuale;
l'unica data rinvenibile è apposta soltanto su di un altro e diverso foglio, separato dal contratto, privo di richiami allo stesso e corrispondente ad un bollo postale datato 6/2/2008; in tesi, l'unica data certa attribuibile alla stipula del contratto è quella della produzione del contratto in giudizio, di talché, non è dato sapere quali crediti ceduti possano ritenersi regolati ed inclusi nel rapporto sotteso a tale contratto;
- il contratto di factoring rientra tra quelli di cui all'art. 117 TUB, disposizione che prevede la forma scritta a pena di nullità; il contratto per cui è causa è nullo, stante la mancata sottoscrizione dell'intermediario; assume, inoltre, che, sulla scorta dell'insegnamento reso dalla Suprema Corte4, l'eventuale produzione in giudizio del contratto sottoscritto dall'altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc; effetti che, nel caso di specie, sarebbero preclusi, a dire dell'appellante, dall'art. 23 del contratto;
disposizione che limita la validità della proposta contrattuale a 15 giorni, decorsi i quali la stessa proposta è da intendersi decaduta;
è da considerarsi irrilevante il comportamento tenuto dalle parti in costanza di contratto “monofirma”;
-il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che i docc. 3, 4 e 5 allegati al fascicolo monitorio sostanzierebbero un riconoscimento di debito, “posto che la ricognizione di debito non può supplire a difetti formali di una pattuizione che richiede la scrittura ad substantiam”5; inoltre, adduce l'appellante, che non può attribuirsi alla domanda di rateizzazione ex se natura di riconoscimento implicito dell'obbligazione di pagamento;
- è mancata la prova, che il factor avrebbe dovuto fornire, dell'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione;
l'estratto del libro giornale depositato al doc. n. 6 del fascicolo monitorio poteva “semmai supportare la domanda in sede monitoria ma non certo assumere valenza probatoria del credito in fase di opposizione a decreto ingiuntivo”6. Si è costituita, nel presente giudizio, . Controparte_1
La società appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. La causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte e previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche perviene a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni. La Corte ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, la censura di parte appellante attinente all'allegata mancanza di data certa del contratto di factoring, intervenuto fra le parti. Il motivo, così come formulato, è infondato. Dall'analisi del documento contenente lo schema negoziale7, emerge che il contratto di factoring, per cui è causa, consta di tre documenti: “Condizioni generali per le future operazioni di factoring”; “Appendice alle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring” e “Documento di sintesi”. Ebbene, nella prima pagina del contratto, prima dell'elencazione delle condizioni generali, vi è espresso riferimento al documento di sintesi “del 4.02.2008”; inoltre, il titolo con il quale è rubricato il secondo documento di appendice alle condizioni generali espressamente fa riferimento “all'accettazione della proposta del 4.02.2008”8. La circostanza temporale riportata all'interno di entrambi i documenti prodotti in giudizio dall'opposta, come osservato dal Giudice di primo grado, conferisce al contratto “ data certa a pag. 5 tanto delle condizioni generali quanto dell'appendice alle condizioni generali la posizione del timbro postale per data certa 6 febbraio 2008 preceduto dalla formula si richieda posizione di timbro postale per data certa 6 febbraio 2008”9.
A ciò consegue, come rilevato dal Tribunale di Milano, la loro idoneità a conferire al contratto data certa. Parte appellata ha fatto corretto rinvio a giurisprudenza di legittimità10, secondo cui in tema di efficacia della scrittura privata, nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio, sul quale è impresso, il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura. La timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sull'appellante, che ha contestato la certezza della data, di fornire la prova della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso.
Del pari, risulta del tutto infondata la reiterata eccezione di nullità del contratto per carenza di sottoscrizione del factor AL. A ben vedere, sia a pag. 4 delle condizioni generali, sia a pag. 4 dell'appendice alle condizioni generali appare, in calce al testo contrattuale, la dicitura “Firmato:
. Controparte_1
Tale dicitura, seppur non corredata della firma autografa del legale rappresentante della società appellata, depone per la sussistenza del consenso di . CP_2
A riguardo, la Corte ritiene di dare continuità al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato anche dal Tribunale di Milano11. L'insieme delle condotte poste in essere da , ossia la non contestata consegna del CP_2 documento negoziale, la raccolta della firma della società cliente nonché l'apposizione della dicitura sopra richiamata (Firmato: ) si appalesano Controparte_1 quali comportamenti idonei a fondare la positiva verifica del perfezionamento dell'accordo tra le parti. Le suesposte considerazioni depongono, pertanto, per la validità del contratto di factoring concluso fra le parti.
Venendo, infine, alla questione inerente alla prova della sussistenza del credito, la Corte osserva che, il contenuto della corrispondenza intervenuta fra le parti, conferma la circostanza dell'intervenuto riconoscimento del debito da parte dell'appellante. Si consideri che l'atto di riconoscimento di debito è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà12.
La ricognizione di debito pura, e non titolata, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, avendo solo l'effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale e determinando, ex art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", sicché il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di provare il rapporto sottostante, che si presume fino a prova contraria. Con comunicazione a mezzo PEC del 24/11/2015, avente ad oggetto “Rapporto di factoring - Nostra esposizione debitoria” (doc. 3, fasc. I grado, parte opposta), la comunicava ad la propria disponibilità ad accettare il piano di Parte_1 CP_2 rientro, come proposto dalla stessa , “e cioè in 6 rate mensili. Rate che saranno da CP_2 noi pagate ogni fine mese come da Voi proposto”. Successivamente, con PEC del 28/9/2015 (cfr. doc. 4, fasc. I grado, parte opposta),
comunicava alla l'accettazione di tale piano di rientro, CP_2 Parte_1 riepilogandone il contenuto (“sei rate, a partire dal 30 Settembre 2015, con pagamenti mensili di 22.200 euro mentre l'ultima rata del 29 Febbraio 2016, pari alla residua esposizione per capitale, competenze ed interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, è stato accettato dai nostri organi deliberanti..”). In data 5/10/2015, sempre a mezzo PEC, avente il seguente oggetto: “Rapporto di factoring - Nostra esposizione debitoria”” (cfr. doc. 5, fasc. I grado, parte opposta), la informava AL dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni in Parte_1 siffatta maniera: “…purtroppo a causa dell'enorme ritardo accumulato nel pagamento delle nostre spettanze da parte della Regione non siamo ancora riusciti a fare il bonifico come concordato. Stiamo lavorando inoltre per monetizzare le fatture non pagate che ammontano circa a 250.000 mila euro e che ci permetterebbero di risolvere molto prima questa situazione…”. Valutato il contenuto di tale corrispondenza, la Corte non può che far proprie le osservazioni già mosse dal Tribunale di Milano e cioè: “il tenore della citata corrispondenza comunicazione in data 24 settembre 2015 e 5 ottobre 2015 allegati sub doc. 3 e 5 fascicolo monitorio, comunicazione inviate dall'opponente a Controparte_3 avente ad oggetto rapporto di con riferimento all'esposizione debitoria nonché CP_4 la risposta di relativa al piano di rientro, comunicazione sub doc. 4 non lasciano CP_2 dubbi in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti nonché all'espresso riconoscimento di debito da parte di ” 13. Pt_1
La Corte, per mera completezza, osserva che il credito, per cui è causa, risulta supportato da idonea prova documentale. La documentazione prodotta da , in sede monitoria e nel giudizio di opposizione, CP_2 consente di ritenere comprovati gli elementi costitutivi del diritto di credito vantato dall'odierna appellata. Come risultante dall'estratto del libro giornale certificato dal notaio Persona_1
(cfr. doc. 6 fasc. I grado, parte opposta), alla data del 30/9/2015, il saldo debitorio della ammontava a € 135.164,08. Parte_1 13 Pag. 3 della sentenza impugnata. pagina 8 di 9 Tale importo corrisponde alla somma capitale portati dalle fatture elencate nel partitario intestato alla a far data al 11/5/2017 (doc. H allegato alla II memoria Parte_1 istruttoria, fasc. I grado, parte opposta), ossia le fatture emesse dalla nel Parte_1 rapporto con la ASL e poi cedute ad . CP_2
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve trovare conferma.
All'esito del giudizio segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, sono liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000), come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 135.164,08), alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 8521/2022 del Tribunale di Controparte_1
Milano, pubblicata in data 28/10/2022, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna a rifondere, in favore di , le Parte_1 Controparte_1 ulteriori spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 pag. 5 atto di citazione in opposizione. 3 docc. 3, 4 e 5, fascicolo monitorio. pagina 4 di 9 4 Cass. 9196/2021. 5 Pag.7 dell'atto di appello. pagina 5 di 9 6 Pg. 9 atto di citazione in appello. 7 cfr. doc. 2, fasc. I grado, parte opposta. 8 cfr. pag. 6 del citato doc. 2, fasc. I grado, parte opposta 9 Pag. 3 sentenza impugnata. 10 Cass. sez. VI -1 ord. n. 5346/2017.. pagina 6 di 9 11 Pag. 3 della sentenza impugnata. 12 Cfr. Cass. n. 9097/2018, in base alla quale “Il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva”. Ed ancora “E' riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse comportino una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.” (Cfr. Cass. n. 20422/2019; Cass. n. 2205/2007). pagina 7 di 9