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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3488/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sergio Gambino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 marzo 2023 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'insussistenza del diritto dell di ripetere l'indebito di € 3.464,10 relativo CP_1
agli anni 2015, 2016 e 2017 di cui alla nota del 4 gennaio 2022, con la consequenziale condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle trattenute illegittimamente operate medio tempore. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, titolare di assegno sociale dall'1 novembre 2014 e di pensione di vecchiaia commercianti dall'1 giugno 2015, premettendo che già al momento della liquidazione della pensione veniva operata la trattenuta di € 5.880,49 per “recupero per quote di pensione o assegno sociale”, in primo
1 luogo ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, vista la sua buona fede nella percezione della prestazione;
in secondo luogo, ha contestato la sussistenza dell'indebito alla luce della trattenuta già operata al momento della liquidazione della pensione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 dicembre 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, precisando che l'indebito di € 5.880,49 si riferiva all'assegno sociale percepito negli anni 2015 e 2016, mentre l'ulteriore indebito di € 3.698,93 si riferiva all'anno 2017 e conseguiva alla variazione reddituale del coniuge del (cfr. memoria). Parte_1
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
E' pacifico che la controversia riguarda un indebito assistenziale, in quanto maturato in relazione all'assegno sociale erogato in favore del Parte_1
Ciò posto, secondo il ricorrente il diritto dell sarebbe insussistente perché, in base CP_1
agli insegnamenti della Corte di Cassazione, l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abiliterebbe alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'erogazione non sia avvenuta per dolo del beneficiario (ipotesi pacificamente estranea all'odierna fattispecie); secondo l' invece, l'irripetibilità dell'indebito dovrebbe escludersi per la tempestività CP_1
dell'azione di recupero, asseritamente avvenuta nel rispetto dei termini ex art. 21, d.l.
144/2022.
Per dirimere l'odierna controversia l'insegnamento espresso dalla Corte d'Appello di
Palermo con la sentenza n. 393/2022 del 30 giugno 2022 appare particolarmente utile perché mette in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo. In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' , la cui ripetibilità non può CP_1 evidentemente essere esclusa de plano.
2 D'altra parte, però, il convincimento appena espresso era ed è insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito previdenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario, troppo spesso fatto coincidere con il dolo di quest'ultimo, integrante una fattispecie certamente incompatibile con la prima, ma comunque diversa e distinta dalla stessa: è del tutto evidente, infatti, che l'assenza di dolo nell'erogazione non necessariamente coincide con la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario (come avviene, per esempio, nel caso dell'indebito fisiologico sopra evidenziato).
Chiarito quanto precede, occorre verificare se nella fattispecie, certamente escluso il dolo del ricorrente, possa affermarsi l'irripetibilità della prestazione per il legittimo affidamento riposto dal nella spettanza delle somme ricevute dall tra nel Parte_1 CP_1
2015 e nel 2017 a titolo di assegno sociale (cfr. il provvedimento di cui al file denominato
“indebito successivo” allegato alla memoria di costituzione per l'esatta individuazione dell'indebito, relativo per € 2.903,07 all'anno 2015 e per € 795,86 all'anno 2017).
Ebbene, se per l'indebito del 2017 l'azione di recupero intrapresa nel 2018 (cfr. gli allegati della memoria di costituzione per l'esame del provvedimento del 5 febbraio 2018 e della relata di notifica del medesimo, avvenuta il 28 febbraio 2018) è certamente tempestiva, per l'anno 2015 non può dirsi altrettanto, essendo trascorsi quasi tre anni prima della comunicazione del relativo accertamento e rimanendo irrilevante il fatto che la decisiva variazione reddituale del coniuge veniva riconosciuta dall' soltanto l'11 CP_1
aprile 2017 (va considerato, infatti, che il convenuto non ha fornito alcuna indicazione circa la data della domanda di ricostituzione presentata dalla eventualmente Pt_2 rilevante ai fini della verifica della tempestività dell'azione amministrativa).
Per tale ragione, l'indebito maturato nel 2015, pari ad € 2.903,07, va dichiarato irripetibile dall' mentre il diritto dell' al recupero dell'indebito di € 795,86 CP_1 CP_2
relativo al 2017 va ritenuto sussistente (rispetto al quale il secondo motivo d'opposizione non coglie nel segno, condividendosi la spiegazione dell' per cui si tratta di un CP_1 indebito ulteriore rispetto a quello già accertato al momento della liquidazione della pensione ed ascrivibile alla variazione reddituale del coniuge del percettore).
3 In conseguenza delle superiori statuizioni l' va condannato alla restituzione delle CP_1
trattenute (eventualmente) operate in forza del provvedimento del 4 gennaio 2022 oltre l'importo di € 795,86.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese giudiziali, con condanna del convenuto al pagamento del restante 50%, liquidato come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e distratto in favore del procuratore del giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Parte_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• dichiara l'indebito di € 2.903,07 relativo all'anno 2015 irripetibile da parte dell' CP_1
• dichiara sussistente il diritto dell di ripetere l'indebito di € 795,86 maturato CP_1 nell'anno 2017;
• condanna l' a restituire le trattenute operate in forza del provvedimento del CP_1
4 gennaio 2022 oltre l'importo di € 795,86; dispone la compensazione di metà delle spese giudiziali;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Sergio Gambino, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di del restante 50% delle spese Parte_1
giudiziali di quest'ultimo, liquidato in € 658,50 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3488/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sergio Gambino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 marzo 2023 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'insussistenza del diritto dell di ripetere l'indebito di € 3.464,10 relativo CP_1
agli anni 2015, 2016 e 2017 di cui alla nota del 4 gennaio 2022, con la consequenziale condanna dell'ente previdenziale alla restituzione delle trattenute illegittimamente operate medio tempore. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, titolare di assegno sociale dall'1 novembre 2014 e di pensione di vecchiaia commercianti dall'1 giugno 2015, premettendo che già al momento della liquidazione della pensione veniva operata la trattenuta di € 5.880,49 per “recupero per quote di pensione o assegno sociale”, in primo
1 luogo ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, vista la sua buona fede nella percezione della prestazione;
in secondo luogo, ha contestato la sussistenza dell'indebito alla luce della trattenuta già operata al momento della liquidazione della pensione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 dicembre 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, precisando che l'indebito di € 5.880,49 si riferiva all'assegno sociale percepito negli anni 2015 e 2016, mentre l'ulteriore indebito di € 3.698,93 si riferiva all'anno 2017 e conseguiva alla variazione reddituale del coniuge del (cfr. memoria). Parte_1
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
E' pacifico che la controversia riguarda un indebito assistenziale, in quanto maturato in relazione all'assegno sociale erogato in favore del Parte_1
Ciò posto, secondo il ricorrente il diritto dell sarebbe insussistente perché, in base CP_1
agli insegnamenti della Corte di Cassazione, l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abiliterebbe alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'erogazione non sia avvenuta per dolo del beneficiario (ipotesi pacificamente estranea all'odierna fattispecie); secondo l' invece, l'irripetibilità dell'indebito dovrebbe escludersi per la tempestività CP_1
dell'azione di recupero, asseritamente avvenuta nel rispetto dei termini ex art. 21, d.l.
144/2022.
Per dirimere l'odierna controversia l'insegnamento espresso dalla Corte d'Appello di
Palermo con la sentenza n. 393/2022 del 30 giugno 2022 appare particolarmente utile perché mette in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo. In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un errore da parte dell' , la cui ripetibilità non può CP_1 evidentemente essere esclusa de plano.
2 D'altra parte, però, il convincimento appena espresso era ed è insito in tutte le pronunce della Corte di Cassazione in tema di indebito previdenziale nella parte in cui si condiziona l'irripetibilità dell'indebito al legittimo affidamento del beneficiario, troppo spesso fatto coincidere con il dolo di quest'ultimo, integrante una fattispecie certamente incompatibile con la prima, ma comunque diversa e distinta dalla stessa: è del tutto evidente, infatti, che l'assenza di dolo nell'erogazione non necessariamente coincide con la sussistenza di un legittimo affidamento del beneficiario (come avviene, per esempio, nel caso dell'indebito fisiologico sopra evidenziato).
Chiarito quanto precede, occorre verificare se nella fattispecie, certamente escluso il dolo del ricorrente, possa affermarsi l'irripetibilità della prestazione per il legittimo affidamento riposto dal nella spettanza delle somme ricevute dall tra nel Parte_1 CP_1
2015 e nel 2017 a titolo di assegno sociale (cfr. il provvedimento di cui al file denominato
“indebito successivo” allegato alla memoria di costituzione per l'esatta individuazione dell'indebito, relativo per € 2.903,07 all'anno 2015 e per € 795,86 all'anno 2017).
Ebbene, se per l'indebito del 2017 l'azione di recupero intrapresa nel 2018 (cfr. gli allegati della memoria di costituzione per l'esame del provvedimento del 5 febbraio 2018 e della relata di notifica del medesimo, avvenuta il 28 febbraio 2018) è certamente tempestiva, per l'anno 2015 non può dirsi altrettanto, essendo trascorsi quasi tre anni prima della comunicazione del relativo accertamento e rimanendo irrilevante il fatto che la decisiva variazione reddituale del coniuge veniva riconosciuta dall' soltanto l'11 CP_1
aprile 2017 (va considerato, infatti, che il convenuto non ha fornito alcuna indicazione circa la data della domanda di ricostituzione presentata dalla eventualmente Pt_2 rilevante ai fini della verifica della tempestività dell'azione amministrativa).
Per tale ragione, l'indebito maturato nel 2015, pari ad € 2.903,07, va dichiarato irripetibile dall' mentre il diritto dell' al recupero dell'indebito di € 795,86 CP_1 CP_2
relativo al 2017 va ritenuto sussistente (rispetto al quale il secondo motivo d'opposizione non coglie nel segno, condividendosi la spiegazione dell' per cui si tratta di un CP_1 indebito ulteriore rispetto a quello già accertato al momento della liquidazione della pensione ed ascrivibile alla variazione reddituale del coniuge del percettore).
3 In conseguenza delle superiori statuizioni l' va condannato alla restituzione delle CP_1
trattenute (eventualmente) operate in forza del provvedimento del 4 gennaio 2022 oltre l'importo di € 795,86.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese giudiziali, con condanna del convenuto al pagamento del restante 50%, liquidato come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e distratto in favore del procuratore del giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Parte_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• dichiara l'indebito di € 2.903,07 relativo all'anno 2015 irripetibile da parte dell' CP_1
• dichiara sussistente il diritto dell di ripetere l'indebito di € 795,86 maturato CP_1 nell'anno 2017;
• condanna l' a restituire le trattenute operate in forza del provvedimento del CP_1
4 gennaio 2022 oltre l'importo di € 795,86; dispone la compensazione di metà delle spese giudiziali;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Sergio Gambino, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di del restante 50% delle spese Parte_1
giudiziali di quest'ultimo, liquidato in € 658,50 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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