Articolo 65 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 64Articolo 66
Versione
15 marzo 1974
Art. 65.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'assegnazione di lire 12.200 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , nonche' per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974