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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/07/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4761 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F./P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via delle Medaglie d'Oro n.
8 - Latina presso lo studio dell'avv. Roberto Baratta e rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Arturo CANCRINI e Laura FIORAVANTI, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , in persona del OP P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato nella propria sede in via Zanella n. 2
- Cisterna di Latina (LT) e rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca PASSERINI, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di appalto pubblico.
1 CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Riportandosi e rinviando integralmente a tutte le deduzioni, argomentazioni ed eccezioni svolte nei precedenti scritti difensivi - precisano le conclusioni come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: - Nel merito: a. in accoglimento della riserva n. 1, e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di € 37.600,00 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento OP della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, nonché ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta;
b. in accoglimento della riserva n. 2, e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di € 3.511,60 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento OP
della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, nonché ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta;
c. in accoglimento della riserva n. 3, e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di € 11.045,08 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento OP della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo
2 risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c.; d. in accoglimento della riserva n. 4, e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di € 8.444,00 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento OP della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, nonché ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta”. Si insiste, altresì, “per il rigetto della domanda riconvenzionale e di tutte le conclusioni ed eccezioni prospettate dalla parte convenuta in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto”;
In via istruttoria: - si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie articolate da parte attrice nella memoria redatta ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e, anche in prova contraria, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. nonché per il rigetto di quelle articolate ex adverso in quanto inammissibili (per i motivi già esposti nella memoria redatta ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. e nelle note di trattazione dell'udienza del 4.3.2021). Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Fermo ed impregiudicato quanto risulta nei precedenti scritti difensivi del medesimo per quanto in CP_1
essi riportato: a) - REITERA LE PROPRIE RICHIESTE: a.1) - di dichiarare inammissibili la “MEMORIA EX ART. 183, COMMA VI, N. 3 C.P.C.” depositata dalla controparte il 3.4.2020 nonché la documentazione ad essa acclusa, disponendone lo stralcio dal fascicolo, e ciò per quanto già eccepito nelle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3, c.p.c. di parte comunale;
a.2) - di dichiarare inammissibili le note di trattazione scritta depositate dall'attrice il 26/02/2021 nella parte in cui (da pag. 3 in poi) esorbitano dalle istanze e conclusioni ammesse ex art.
221, commi II e IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introducendo repliche ed
3 eccezioni rispetto alle mere difese svolte dal convenuto nella seconda memoria ex art
183, co. 6, c.p.c. depositata il 12.3.2020 e alle su richiamate eccezioni di inammissibilità della “MEMORIA EX ART. 183, COMMA VI, N. 3 C.P.C.” depositata dalla controparte il 3.4.2020; b) – SI RIPORTA integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi di parte comunale, ivi incluse – in via esemplificativa - la comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale, le tre memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. nonché le note di trattazione scritta depositate il 26/02/2021, il
12/12/2023 e il 15/05/2024, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
c)
- INSISTE quindi in tutte le proprie difese, eccezioni, deduzioni, domande e istanze, anche istruttorie e riconvenzionali, già formulate negli anzidetti scritti difensivi del convenuto, oltreché nel verbale di udienza del 14.01.2020, e, in ragione di CP_1 esse, chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni già precisate dal medesimo nella propria comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale, le CP_1 quali per comodità sono di seguito testualmente trascritte: “Piaccia all‟Ill.mo
Tribunale civile di Latina adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: A) in via pregiudiziale: in accoglimento di quanto riportato nel paragrafo A del presente atto, dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_1
dalla facoltà di agire in giudizio e, quindi, le domande attoree correlate alle
[...]
suddette riserve nn. 1, 2 e 4, ovverosia le domande formulate in corrispondenza alle lettere a), b) et d) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, inammissibili e/o improcedibili e/o tardive;
B) in subordine, sempre in via pregiudiziale: in accoglimento di quanto riportato nel paragrafo B del presente atto, dichiarare l'intervenuta decadenza della dalla facoltà di Parte_1
iscrivere riserve e, quindi, le domande attoree correlate alle succitate riserve nn. 1 e
4, ovverosia le domande formulate in corrispondenza alle lettere a) et d) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, inammissibili e/o improcedibili e/o tardive o, in subordine, infondate rigettandole;
C) in via ancor più subordinata e per la parte eventualmente residua, in accoglimento di quanto riportato nel paragrafo C del presente atto, dichiarare le domande della
[...]
correlate alla suddetta riserva n. 1, ovverosia delle domande formulate Parte_1 in corrispondenza alla lettera a) delle conclusioni rassegnate nell'atto citazione, infondate e non provate e, di conseguenza, rigettare integralmente le stesse;
D)
4 sempre in via subordinata rispetto alle richieste di cui alle lettere A) e B) di queste conclusioni, in accoglimento delle difese dedotte e richiamate nel paragrafo D del presente atto, dichiarare le domande della correlate alle Parte_1
succitata riserva n. 2, ovverosia quelle formulate in corrispondenza alla lettera b) delle conclusioni rassegnate nell'atto citazione, infondate e non provate e, di conseguenza, rigettare le stesse integralmente o, in subordine, nella misura eccedente euro quattro/18, in quest'ultimo caso compensando ex art. 1243 c.c. l'eventuale debito, fino alla concorrenza, con il maggior credito di cui alla lettera F delle presenti conclusioni;
E) sempre in via subordinata rispetto alle richieste di cui alle lettere A) e B) di queste conclusioni, in accoglimento delle difese svolte e richiamate nel paragrafo E del presente atto, dichiarare le domande della Parte_1
correlate alla succitata riserva n. 4, ovverosia quelle formulate in corrispondenza alla lettera d) delle conclusioni rassegnate nell'atto citazione, infondate e non provate e, di conseguenza, rigettare integralmente le stesse;
F) In via riconvenzionale, e per le ragioni dedotte nel paragrafo E della presente comparsa e, più in generale, nell'intero corpo della stessa, accertare e dichiarare il diritto del
, in persona del p.t., in via gradatamente OP CP_2
subordinata : (1) alla corresponsione della penale di cui all'art. 16, comma 2, sesto punto, del capitolato speciale d'appalto e per l'effetto condannare la Parte_1 al pagamento, in favore dell'anzidetto dell'importo giornaliero
[...] CP_1
pattuito nel medesimo art. 16 c.s.a. per la predetta penale per ciascuno dei 468 giorni di ritardo totalizzati dalla menzionata Società, ovvero della somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo ex art.
2043 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici e moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuti;
(2) al risarcimento del danno, da ritardato adempimento o, in subordine, da illecito extracontrattuale, per la ritardata consegna al medesimo di tutte le OP
certificazioni inerenti la conformità degli impianti e le caratteristiche dei materiali nonché, di conseguenza, per la ritardata fruibilità dell'opera appaltata, e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore dell'anzidetto Parte_1 CP_1 del risarcimento del danno commisurato all'importo della su menzionata penale ovvero, in subordine, quantificato in 52.000,00 euro con riferimento al cosiddetto
5 danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite o, in via ancor più subordinata, con riferimento al danno conseguenza derivato dal succitato ritardo, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi anche anatocistici e moratori ex art. 1284, co. 4,
c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuti;
G) in accoglimento delle difese svolte e richiamate nel paragrafo G del presente atto, dichiarare le domande della correlate alla succitata riserva n. 3, Parte_1
ovverosia quelle formulate in corrispondenza alla lettera c) delle conclusioni rassegnate nell'atto citazione, infondate e non provate e, di conseguenza, rigettare le stesse integralmente ovvero, in subordine, nella misura eccedente gli euro 7.589,11, in quest'ultimo caso compensando ex art. 1243 c.c. l'eventuale debito, fino alla concorrenza, con il maggior credito di cui alla precedente lettera F delle presenti conclusioni. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, compensi professionali e spese generali ex D.M. del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, oltre ad accessori come per legge e al 23,80% per ex ”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 05/08/2019 a mezzo servizio postale, la ha convenuto in giudizio il al Parte_1 OP
fine di sentir accertare e dichiarare, previo accoglimento delle riserve formulate, il diritto della stessa alla corresponsione dell'importo di € 37.600,00 (riserva n. 1), di €
3.511,60 (riserva n.2), di € 11.045,08 (riserva n. 3) e di € 8.444,00 (riserva n. 4), con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo.
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice ha rilevato che, con contratto d'appalto registrato al rep. n. 6348 del 04/03/2008, l'ente locale convenuto ha affidato alla ditta Imerc S.r.l., risultata aggiudicataria all'esito della procedura aperta,
l'esecuzione dei lavori di “realizzazione del Palazzetto dello Sport in Area ex Nalco” per un importo complessivo di € 2.413.256,11; che, quale cessionaria del ramo d'azienda della suddetta Imerc S.r.l., ai sensi dell'art. 2555 c.c., essa attrice è subentrata nel rapporto negoziale, giusta determinazione dirigenziale n. 626 del
6/10/2008 e successiva stipula del contratto del 20/11/2008 (rep. n. 6551) per un
6 importo complessivo di € 2.441.583,12, come rideterminato a seguito di perizia di variante n. 1, approvato con determinazione n. 487/2008.
Riferisce altresì parte attrice che, sebbene, ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale di appalto, il termine finale dei lavori fosse stato individuato nei 720 giorni dalla consegna (avvenuta in data 11/03/2008) e, dunque, il 31/03/2010, i lavori sono stati ultimati il 15/03/2016; che tale ritardo nell'ultimazione dei lavori è imputabile alla condotta dell'amministrazione comunale, la quale, nell'esecuzione del contratto di appalto, ha adottato 5 perizie di variante e introdotto migliorie e adeguamenti al progetto iniziale, a cui la stessa ha provveduto con la massima diligenza, eseguendo i lavori a regola d'arte e provvedendo tempestivamente all'accensione delle polizze di cui all'art. 126, commi 1 e 2, del d.P.R. 207/2010 e all'art. 34 del capitolato speciale di appalto, come attestato dalla nota prot. n. 48596, del 30/10/2017.
L'ente locale convenuto, secondo quanto prospettato da parte attrice, nel corso dell'esecuzione del contratto, avrebbe provveduto tardivamente al pagamento delle rate d'acconto, che, ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto e degli artt.
143 e 144 del d.P.R. 207/2010, avrebbero dovuto essere corrisposte entro i trenta giorni successivi all'emissione del relativo certificato di pagamento, con conseguente sussistenza del diritto della società appaltatrice alla Parte_1
corresponsione degli interessi maturati in ragione dei suddetti ritardi, prontamente contestati da quest'ultima nella forma della riserva (riserva n. 3) al verificarsi dell'inadempimento.
Precisato che, in caso di ritardo non superiore ai trenta giorni sono dovuti gli interessi al tasso legale, al contrario dell'ipotesi in cui il ritardo superi i sessanta giorni, ove sono dovuti gli interessi moratori, parte attrice, indicato per ogni SAL i giorni di ritardo e applicati i rispettivi interessi, ha quantificato l'importo dovuto in €
11.045,08.
L'ente locale convenuto, nella prospettazione attorea, avrebbe altresì corrisposto tardivamente il conto finale (il pagamento è stato effettuato in data
8/2/2017, dunque, 300 giorni dopo l'ultimazione dei lavori) e la rata di saldo (il pagamento è avvenuto sei mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo) (riserva n. 2 in calce al certificato di collaudo).
7 Da tale ritardo deriverebbe il diritto dell'istante al riconoscimento e alla corresponsione delle somme maturate a titolo di interessi, quantificate in € 3.511,60.
Parte attrice ha altresì dedotto che al ritardo dell'ente locale convenuto nell'espletamento delle attività di collaudo delle opere eseguite (il relativo certificato
è stato emesso in data 9/7/2017 e, dunque, oltre il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 52 del capitolato speciale di appalto e dall'art. 141 del d. lgs. 163/2006) sono conseguiti maggiori oneri per la custodia e guardiania del cantiere (riserva n. 1), quantificati in € 37.600,00, e per la protrazione delle coperture assicurative (riserva n. 4), quantificati in € 8.444,00.
Sulla scorta di tali premesse, parte attrice ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con atto del 20/12/2019 si è costituito in giudizio il OP
, il quale ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla
[...]
facoltà di agire in giudizio, essendo inutilmente decorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 33 del D.M. n. 145 del 19/4/2000 (“regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni”), decorrente dalla determinazione di rigetto prot. n. 33238, assunta dall'amministrazione comunale in data 12/07/2018 in ordine a tre delle quattro riserve formulate dall'attrice (riserve n. 1, 2, e 4) e in pari data a quest'ultima comunicata a mezzo PEC.
Parte convenuta ha altresì eccepito la tardiva iscrizione delle riserve, trattandosi di riserve riferite a fatti pregiudizievoli intervenuti anteriormente non solo al conto finale dell'8/2/2017, ma anche al certificato di ultimazione dei lavori del
15/3/2016 e di collaudo statico del 9/5/2017, sottoscritti dalla società attrice senza riserva alcuna e senza comunicare tempestivamente, mediante apposito atto scritto, le riserve poi apposte in calce al certificato di collaudo del 7/9/2017; onere di comunicazione gravante sulla stessa attrice in caso di impossibilità di iscrizione delle riserve sul registro di contabilità o sul primo atto idoneo a riceverle.
Nel merito, l'amministrazione locale convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea correlata alla riserva n. 1 (maggiori oneri di custodia e guardiania), alla riserva n. 2 (ritardato pagamento del conto finale e della rata di saldo) e alla riserva n. 4 (maggiori oneri per la protrazione delle coperture assicurative), atteso che il lamentato ritardo nell'attività di stesura del collaudo
8 sarebbe esclusivamente imputabile alla società appaltatrice, odierna attrice, la quale, ancorché sollecitata, non avrebbe tempestivamente trasmesso all'ufficio di direzione dei lavori le certificazioni di prova delle opere e di conformità delle stesse, nonché le dichiarazioni di corretto montaggio e posa in opera degli impianti tecnologici e dei prefabbricati, depositate solo in data 26/7/2017 e, dunque, con un ritardo di 468 giorni rispetto al disposto dell'art. 16, comma 2, del capitolato speciale di appalto, che grava l'appaltatrice di un onere di consegna, entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori (nel caso di specie, redatto in data 15/03/2016), di tutte le certificazioni inerenti la conformità degli impianti e le caratteristiche dei materiali e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla direzione dei lavori.
Alla data del 12/7/2017 l'attrice non aveva ancora prodotto le polizze di garanzia previste dal capitolato speciale di appalto per la chiusura della procedura di collaudo e la conseguente presa in consegna dell'opera (art. 34, commi 6 e 7, del capitolato speciale di appalto), né provveduto alla pulizia e rimozione dei materiali di scarto sul cantiere.
Non essendo imputabile alla committente il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, al contrario, secondo parte convenuta, ascrivibile alla condotta dell'attrice, alcun onere e danno risulta risarcibile, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea in relazione alle riserve nn. 1, 2, e 4.
Quanto alla riserva n. 3, relativa agli interessi legali e moratori, maturati per il ritardato pagamento delle rate di acconto, parte convenuta ha contestato l'an e il quantum debeatur, dovendo escludersi dall'importo calcolata dall'attrice l'IVA, che non costituisce somma dovuta dall'appaltatore e riquantificato l'importo così dovuto in € 7.589,11.
In via riconvenzionale, precisato che l'omessa comminatoria della penale contrattualmente prevista (art. 16, comma 2, del capitolato speciale di appalto) nell'esecuzione del contratto di appalto non preclude alla committente di agire in giudizio a tutela del suo diritto, parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo giornaliero pattuito per ciascuno dei 468 giorni di ritardo, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., o ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al risarcimento del danno da ritardato adempimento o, in subordine, da illecito
9 extracontrattuale, per la ritardata consegna di tutte le certificazioni inerenti la conformità degli impianti e, conseguentemente, della ritardata fruibilità dell'opera, quantificato in € 52.000,00, commisurato al valore locativo del cespite.
In ordine alla riserva n. 3, in caso di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta ha chiesto, nella misura eccedente l'importo di € 7,598,11 la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. dell'eventuale debito fino alla concorrenza, con il maggior credito derivante dall'applicazione della penale contrattualmente prevista.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 16/03/2021, rilevata la natura documentale della controversia e la non indispensabilità di ulteriore attività istruttoria, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/12/2023.
Con ordinanza del 10/04/2024, il g.i. (diversamente impersonato), rilevata la formulazioni delle parti, nelle rispettive memorie, di numerose istanze istruttorie, unitamente alla richiesta di CTU;
rilevato altresì che il provvedimento reso dal precedente g.i, implica un giudizio non esplicitato di irrilevanza di ulteriore istruttoria e, dunque, la necessità, anche in considerazione della mole degli scritti difensivi e della documentazione depositata, di procedere ad un riesame funditus del materiale acquisito e delle istanze istruttorie formulate, ha rinviato per una compiuta valutazione delle istanze istruttorie formulate e per una (conseguente) programmazione della decisione all'udienza del 16/5/2024.
Con ordinanza del 12/09/2024, il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie, non ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., stante l'inerenza del cap. 1 a circostanza non specificamente contestata nel merito (salva la contestazione della spettanza della pretesa, che è oggetto di decisione) e la generica formulazione e irrilevanza dei cap.
2 e 3; non ha altresì ammesso la prova testimoniale articolata dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., stante l'omessa contestazione specifica delle circostanze dei cap. 1 e 2 (circostanze peraltro non decisive ai fini della decisione), la genericità dei cap. 3, 4 e 5, la natura valutativa del cap. 6, la genericità del cap. 7, la natura pacifica della circostanza del cap. 8 desumibile dai
10 documenti, il carattere non controverso, oltre che irrilevante, del cap. 9 e la natura valutativa del 10.
Ritenuta inammissibile una CTU finalizzata ad accertare l'imputabilità di un inadempimento e ammessa la documentazione tempestivamente depositata, è stato disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e assegnato, in sostituzione dell'udienza termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 10/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di decadenza ex art. 33 del D.M. n.
145/2000 sollevata da parte convenuta relativamente alle riserve nn. 1 (maggiori oneri di custodia e guardiania), n. 2 (ritardato pagamento del conto finale e della rata di saldo) e n. 4 (maggiori oneri per la protrazione delle coperture assicurative)
L'art. 33 del D.M. n. 145/2000, recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, è stato abrogato dal d.P.R. n. 207/2010 e si pone, dunque, la questione relativa all'operatività della disposizione nel caso in esame.
Parte attrice ha evocato in giudizio il , chiedendo OP
l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alle somme di cui alle riserve iscritte ed esplicitate nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato con l'ente locale in data 20/11/2008 (rep. n. 6551), avente ad oggetto la “realizzazione del
Palazzetto dello Sport in Area ex Nalco” per un importo complessivo di €
2.441.583,12, come rideterminato a seguito di perizia di variante n. 1, approvato con determinazione n. 487/2008.
I lavori in oggetto sono stati, dunque, affidati nella vigenza del d.lgs.
n.163/2006, del d.P.R. 21/12/1999 n.554 e del D.M. 19/4/2000 n.145.
L'art. 33 del D.M. n. 145/2000, rubricato “tempo del giudizio” prevede che
“l'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al regolamento approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 149, comma 3, o della determinazione prevista
11 dai commi primo e secondo dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dai predetti due commi”.
Come già osservato, con il d.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del d.lgs.
163/2006, è stato abrogato il D.M. n. 145/2000.
È, tuttavia, opportuno rilevare che la disciplina transitoria prevista dal nuovo regolamento dei lavori pubblici (art. 357, comma 6, d.P.R. n. 207/2010), stabilisce il principio di diritto intertemporale per cui per i contratti stipulati pima dell'entrata in vigore del regolamento (8/6/2011), debbano continuare a trovare applicazione le norme dettate dal precedente regolamento, in ordine all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori (“Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo
IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554”).
La richiamata norma transitoria, limitatamente alle materie ivi indicate, tra cui le riserve, rientranti nella contabilità, non può non estendere i propri effetti anche al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. n.145/2000 che, all'art.33, stabilisce i tempi dell'instaurazione del giudizio ordinario o arbitrale da parte dell'appaltatore.
L'art. 33 del D.M. n. 145/2000, vigente ratione temporis, è dunque operante, nel caso di specie.
L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario, ai sensi della disposizione richiamata, deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 149, comma 3, o della determinazione prevista dai commi primo e secondo dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dai predetti due commi.
La prima decorrenza si riferisce all'ipotesi in cui, avendo l'appaltatore iscritto nei registri contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art.31-bis della l. 11/02/1994, n. 109, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
12 raggiungimento del limite di valore, formuli una proposta di soluzione bonaria, rispetto alla quale la stazione appaltante, nei successivi sessanta giorni, è tenuta ad assumere le dovute determinazioni in merito alla proposta e darne sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore (Cass. civ., sez. I,
02/08/2023, ord. n. 23614).
La determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, in quanto espressione non di poteri autoritativi ma della struttura privatistica del rapporto, si configura, benché adottata in forme pubblicistiche, non come un provvedimento amministrativo, ma come atto negoziale, avverso il quale
l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l'accertamento, in contrasto con la stessa, del proprio diritto e la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute (Cass. civ. sez. I, 01/10/2014,
n. 20722).
La seconda decorrenza riguarda invece l'ipotesi, contemplata dall'art. 32 del capitolato, in cui, non sussistendo i presupposti della procedura di accordo bonario, la valutazione delle pretese dell'appaltatore abbia avuto luogo all'esito del collaudo o, su apposita istanza dell'appaltatore, dopo la scadenza dei relativi termini, con determinazione da adottarsi entro novanta giorni.
2.1 Nel caso di specie, ancorché con nota prot. n. 0033238 del 12/07/2018
(doc. 44 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) il OP
abbia ritenuto manifestamente infondate le richieste avanzata dalla società
[...]
appaltatrice (riserve n. 1, 2 e 4) e accertato il possibile accoglimento parziale della riserva n. 3, va osservato come tale nota non possa ritenersi integrare una
'comunicazione' ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, a cui fa riferimento l'art. 33 del DM 145 citato, atteso che, nella stessa nota, il ha CP_1 riservato all'esito di un incontro preliminare tra le parti la formulazione della proposta di accordo bonario da parte del R.U.P..
Come già rilevato, l'art. 149, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999 regola l'avvio di una procedura di accordo bonario da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale la stazione appaltante è tenuta ad assumere le proprie determinazioni, da comunicare, entro sessanta giorni, all'appaltatore.
13 È da tale comunicazione, successiva alla formulazione di un accordo bonario da parte del responsabile del procedimento, che decorre il termine di decadenza ex art. 33 del D.M. n. 145/2000.
Tale iter procedurale non risulta essere stato avviato nel caso di specie e non è inopportuno rilevare che l'attivazione del procedimento è nella disponibilità dell'ente, che intenda determinare le condizioni perché operi la decadenza in parola nei confronti dell'appaltatore. Alcuna decadenza può dunque ritenersi intervenuta.
3. Va ora esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla tardività dell'iscrizione delle riserve.
L'ente locale convenuto rileva come le riserve siano riferite a fatti pregiudizievoli intervenuti anteriormente al conto finale dell'8/2/2017, al certificato di ultimazione dei lavori del 15/3/2016 e al certificato di collaudo statico del
9/5/2017, che sono stati sottoscritti dall'appaltatrice, odierna attrice, senza apporre alcuna riserva.
Pare utile precisare che nell'ambito degli appalti pubblici, la riserva svolge una duplice funzione.
Da un lato, consente all'amministrazione committente di verificare celermente i fatti suscettibili di produrre un incremento dell'importo originariamente previsto, in modo da mettere la stessa nelle condizioni di adottare altre possibili determinazioni
(anche il recesso), in armonia con il bilancio pubblico e, dall'altro, assicura la continua evidenza delle spese, al fine di una corretta utilizzazione e eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti.
L'iscrizione della riserva costituisce un onere gravante sull'appaltatore che, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande, deve essere tempestiva e, dunque, apposta sul registro di contabilità o sul primo atto idoneo a riceverle.
L'onere di tempestiva iscrizione delle riserve, in tema di appalti pubblici, non
è posto in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della
P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico (Cass.
14 4702/2006; Cass.4718/2018) (Cass. civ., sez. I, 31/12/2020, ord. n. 29988, in motivazione).
Tale onere, imposto all'appaltatore che pretenda il pagamento di compensi aggiuntivi per lavoro non compresi nelle previsioni dell'appalto, non subisce deroga nemmeno se si tali opere sia stata eseguita la contabilizzazione da parte del direttore dei lavori, essendo questa un'operazione di natura tecnica che non vale di per sé ad impegnare la volontà della pubblica amministrazione per l'accettazione delle opere ed il riconoscimento dell'indispensabilità dei lavori extra appalto (Cass. civ., sez. I,
31/12/2020, ord. n. 29988, in motivazione).
3.1 Posto quanto sopra, va osservato come la riserva n. 3 (diritto al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto) e la riserva n. 2 (diritto al riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento del conto finale e della rata di saldo) attengano al pagamento di interessi e non al compenso per lavori non originariamente previsti, resisi necessari nel corso dello svolgimento del contratto di appalto.
Invero, vi è un onere di iscrizione delle riserve solo in riferimento a pretese, correlate all'esecuzione dell'appalto (come accade nel caso dell'adozione di varianti in corso d'opera), a cui consegue un aumento dell'importo originariamente pattuito.
In tema di appalto di opere pubbliche, il sistema delle riserve riguarda, dunque, le pretese che non solo siano ricollegabili all'esecuzione dell'opera, ma che comportino anche un aumento della somma dovuta all'appaltatore in corrispettivo dell'esecuzione dell'opera stessa.
Pertanto, sono sottratte al regime dell'onere della riserva le richieste di interessi moratori da parte dell'appaltatore con riferimento al ritardo nel pagamento della rata di saldo per l'inadempimento dell'obbligo dell'amministrazione di effettuare il collaudo (Cass. civ. sez. I, 22/06/2005, n.13434).
Ed ancora: “In tema di appalto di opere pubbliche esula dal sistema delle riserve la domanda di riconoscimento degli interessi dovuti all'appaltatore per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di quella di saldo, trattandosi di una pretesa che, pur risolvendosi in un aggravio economico per l'amministrazione committente, non incide sulla misura del corrispettivo pattuito e che, in quanto collegata alla mera inosservanza dei termini prescritti per il pagamento delle singole
15 rate, non richiede la verifica di fatti sopravvenuti idonei a incidere sui costi dell'opera né una rettifica della contabilità dei lavori. La circostanza che il corrispettivo sia normalmente destinato a essere pagato, almeno in parte, in data successiva al collaudo dell'opera consente di escludere che la pretesa degli interessi debba essere fatta valere mediante la formulazione della relativa riserva al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo. Poiché quest'ultimo può contenere esclusivamente le domande dell'appaltatore che si riferiscono alle operazioni di collaudo, la sua sottoscrizione senza riserve preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di tutelare i propri diritti lesi dalle modalità di effettuazione delle predette operazioni o da quant'altro risulta attestato nel verbale, e non anche ogni altro diritto derivante dal contratto” (Cass. civ., sez. I, 25/02/2015, n. 3801).
Non è, dunque, necessaria l'iscrizione di una specifica riserva per la voce di credito relativa agli interessi moratori in tema di appalto di opere pubbliche” (Cass. civ., sez. I, 09/06/2011, n. 12628).
Assume a tal fine rilievo anche l'art. 23, comma 3, del capitolato speciale di appalto (doc. 1 allegato all'atto di citazione), ai sensi del quale: “il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve”.
Stante l'assenza di un onere di iscrizione di una specifica riserva in ordine agli interessi, l'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta non è in alcun modo configurabile.
3.2 In merito alle riserve n. 1 (maggiori oneri per custodia e guardiania) e 4
(maggiori oneri per protrazione delle coperture assicurative) si osserva quanto segue.
Non può condividersi l'assunto di parte convenuta in ordine alla non tempestività dell'iscrizione di tali riserve, avendo l'appaltatrice sottoscritto il conto finale dell'8/2/2017, il certificato di ultimazione dei lavori del 15/3/2016 e il certificato di collaudo statico del 9/5/2017, senza apporre alcuna riserva, ancorché si trattasse di fatti pregiudizievoli sorti anteriormente.
Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del
16 fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il 'quantum' può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass. 28801/2018; Cass. 10949/2014). E ciò anche nella vigenza del d.m. 145/2000, applicabile ratione temporis, spettando all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (Cass. 27451/2022) (Cass. civ., sez. I,
25/05/2024, ord. n. 14522).
Pertanto, in tema di appalto di opere pubbliche, ove il collaudo sia stato tardivamente effettuato per colpa della p.a. oltre i limiti temporali previsti dall'art. 5 della l. n. 741 del 1981, le riserve relative agli effetti patrimoniali pregiudizievoli, derivanti all'appaltatore da tale ritardo, possono essere tempestivamente formulate al momento del collaudo stesso, poiché il termine per formulare la riserva non può che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore (Cass. civ., sez. I, 16/05/2018, n. 11945).
Nel caso di specie, i maggiori oneri correlati alla custodia del cantiere e alla protrazione delle polizze assicurative sono divenuti percepibili per l'appaltatrice solo al momento dell'emissione dell'atto di collaudo, che costituiva, dunque, il primo atto idoneo su cui iscrivere le riserve per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta va disattesa.
4. La riserva n. 3, formulata per complessivi € 11.045,08, a titolo di interessi legali e moratori da ritardato pagamento delle rate di accolto è fondata nei termini di seguito esposti.
Come si evince dall'art. 23 del capitolato speciale di appalto (doc. 1 allegato all'atto di citazione), che ricalca quanto previsto dall'art. 30 del capitolato generale,
D.M. n. 145/2000, ratione temporis applicabile, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto, per i primi trenta giorni, intercorrenti tra l'emissione del certificato di
17 pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore, non sono dovuti interessi.
Trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006”.
L'appaltatore, in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto, ha, dunque, diritto alla corresponsione degli interessi legali e moratori.
Il pagamento degli interessi avviene, peraltro, d'ufficio in occasione del pagamento successivo.
Pertanto, una volta emesso il certificato di pagamento, all'eventuale ritardo della stazione appaltante nel corrispondere l'importo dovuto, consegue la maturazione di interessi, per ciò solo, dovuti all'appaltatore, senza che a tal fine sia, peraltro, necessaria l'iscrizione di apposita riserva.
Il dedotto ritardo non risulta in alcun modo contestato da parte convenuta, la quale si è limitata a contestare il quantum richiesto, in ragione dei calcoli effettuati dall'attrice a lordo dell'IVA, ritenuta non dovuta, e dell'applicazione degli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, che non troverebbe applicazione.
Non risulta, in alcun modo, provato che tale ritardo sia stato giustificato dal rispetto del c.d. patto di stabilità interno, di cui non vi è traccia alcuna, a cui fa riferimento l'ente locale convenuto nell'atto di costituzione.
4.1 Posto quanto sopra, parte convenuta, nel contestare i calcoli effettuati dalla società attrice, ha rilevato che gli interessi sono stati determinati ponendo quale base di calcolo l'importo dei corrispettivi al lordo dell'IVA, quando, invece, la quota riferita a tale imposta avrebbe dovuto essere espunta, non costituendo somma dovuta all'appaltatore.
Va sul punto osservato che dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione) si evince che l'importo indicato nelle singole fatture e relativi certificati di pagamento, sottoscritti dal responsabile del procedimento, è comprensivo di IVA.
18 L'art. 59 del capitolato speciale di appalto, che disciplina le spese contrattuali, imposte e tasse a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, prevede, al comma 5, che “il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A.
è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale
d'appalto si intendono I.V.A. esclusa” (cfr. doc.
1-ter allegato atto di citazione)
Nei certificati di pagamento è così espressamente previsto: “certifica che ai termini dell'art. 21 del capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa la rata di € […], oltre IVA, se dovuta, come per legge”.
La debenza dell'IVA trova conferma, come già rilevato, nelle fatture e nei certificati di pagamento in atti.
In via esemplificativa, può farsi riferimento alla fattura n. 21 del 16/06/2009 ove si indica quale importo dovuto la somma di € 284.639,30, comprensivo di IVA al
10%.
Nella determinazione n. 447 dell'8/7/2009, avente ad oggetto la liquidazione del SAL 2, si legge: “considerato che l'impresa esecutrice Controparte_4
ha trasmesso con nota prot. n. 25695 del 18.06.2009 la fattura n. 21 del
[...]
16.06.2009 relativa al SAL 2 per un importo di € 258.763,00 più IVA al 10% pari ad
€ 25.876,30 così per un totale di € 284.639,30; che con nota prot. n. 25909 del
19.06.2009 è stato trasmesso dalla direzione lavori il certificato di pagamento n. 2 e il relativo SAL per un importo di € 284.639,30, comprensivo di IVA al 10%; […] determina […] 2. di liquidare all'impresa esecutrice Controparte_4
l'importo di € 284.639,30, comprensivo di IVA al 10% di cui alla fattura n. 21 del
[...]
16.06.2009, depositata in atti e relativa alla liquidazione del certificato di pagamento
n. 2 per i lavori in oggetto […]” (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Non vi può essere alcun dubbio, dunque, sull'inclusione dell'IVA negli importi fatturati.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'ente locale convenuto, il calcolo degli interessi da ritardato pagamento va correttamente effettuato ponendo alla base gli importi indicati nelle fatture e nei relativi certificati di pagamento, compresivi di IVA al 10%.
19 4.2 Parte convenuta ha altresì contestato l'operatività nel caso in esame del d.lgs. 231/2002, effettuando, dunque, un nuovo calcolo, con applicazione dell'interesse di mora nella misura contrattualmente pattuita.
Il contratto intercorso tra la e il Comune di Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto la realizzazione del palazzetto dello sport in area “ex
[...]
Nalco”, è stato stipulato in data 20/11/2008.
Trovano, dunque, applicazione, ratione temporis, le disposizioni di cui all'originaria formulazione del d.lgs. 231/2002, emanato in attuazione alla direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29/06/2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (“il cui considerando n. 22 recita: “la presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese […]”), e successivamente modificato dal d. lgs. n. 192/2012, recante “modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma
1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 231/2002, le disposizioni in esso contenute non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8/8/2002.
Rilevato che il contratto stipulato dalle odierne parti in giudizio è successivo, il decreto richiamato trova pacifica applicazione.
L'art. 1, comma 1, del suddetto decreto legislativo stabilisce che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.
L'art. 2, comma 1, lett. a) qualifica come transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Si tratta di una nozione che appare priva di un riferimento specifico a una o più tipologie contrattuali del diritto nazionale.
20 Peraltro, successivamente all'emanazione del citato decreto, il legislatore ha precisato, con norma di interpretazione autentica (l. 30/10/2014 b. 161), che rientrano in tale definizione anche gli appalti pubblici (art. 24: “l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 192 del 2012, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”).
Pertanto, sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.
L'appalto pubblico in esame è, dunque, ascrivibile alla definizione di transazione commerciale di cui alla lett. a) dell'art. 2 citato.
L'art, 4, rubricato “decorrenza degli interessi moratori”, al comma 1, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva l'automatica decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, e al comma 2,
“Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
21 In merito al saggio degli interessi, l'art. 5, comma 1, prevedeva che “salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.
Nel caso di specie, a fronte della specifica pattuizione all'art. 23, comma 2, che contempla sia il termine di pagamento sia la misura del tasso, operando un richiamo alla misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo
133 del d. lgs. 163/06, parte attrice ha diritto alla corresponsione degli interessi, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento contrattualmente previsto, nella misura convenzionalmente stabilita e non nella misura di cui al d.lgs.
231/2002.
Pertanto, correttamente, l'importo dovuto a titolo di interessi moratori (oltre il sessantesimo giorno di ritardo) per ritardato pagamento delle rate di acconto va calcolato applicando il tasso nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del d. lgs. 163/06. Ciò vale per le rate di saldo n. 14 e n. 17, per le quali gli interessi di mora sono stati calcolati erroneamente al tasso dell'8,25% e del
8,05%.
4.3 Va rilevato che per il SAL n. 4 del 22/02/2010 riferito alla fattura n. 02/10, il certificato di pagamento è stato emesso in data 01/03/2010 e non in data
22/02/2010, come, al contrario, indicato da parte attrice;
pertanto, essendo intervenuto il pagamento in data 29/03/2010, vale a dire nei trenta giorni, alcun interesse è dovuto.
4.4 Quanto al SAL n. 12 del 10/12/2012, riferito alla fattura n. 60/2012, va rilevato che pare utile rilevare che il certificato di pagamento per l'importo di €
36.998,00 è stato emesso il 10/12/2012 e, dunque, è da tale momento che decorre il termine di cui all'art. 23 del capitolato speciale di appalto, a nulla rilevando che il pagamento sia avvenuto in due trance (circostanza, peraltro, non provata); resta fermo l'importo richiesto per interessi legali come richiesto.
22 4.5 Alla luce delle considerazioni che precedono, va accertato il diritto di parte attrice alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto relative ai 17 SAL indicate in domanda per l'ammontare complessivo richiesto di € 4.319,75 per interessi legali (escluso l'importo di € 23,87 per il SAL n.
4 per le ragioni esposte sopra), oltre € 1.051,87 per interessi moratori per il SAL n. 7
(cui è correttamente applicato il tasso d'interesse del 4,08%), nonché agli interessi moratori per i SAL n. 14 e n. 17 calcolati nella misura legale stabilita con l'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del d.lgs. 163/06.
Calcolo da effettuare, per le ragioni su esposte, sull'importo indicato nei certificati di pagamento, comprensivo di IVA al 10%.
4.6 Sugli importi riconosciuti sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti che, alla data della notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, nella misura degli interessi legali di mora di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
4.7 Non è dovuta la chiesta rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
5. In relazione alla riserva n. 2, formulata dall'appaltatore per € 3.511,60, a titolo di interessi da ritardato pagamento del conto finale e della rata di saldo si osserva quanto segue.
Parte attrice lamenta che, sebbene i lavori fossero stati ultimati in data
09/02/2016, il conto finale sia stato emesso in data 08/02/2017, ovverosia oltre trecento giorni dopo rispetto al termine stabilito dall'art. 22 del capitolato speciale di appalto.
Lamenta altresì che il pagamento della rata di saldo di € 38.268,78 è avvenuto in data 02/03/2018, vale a dire sei mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo.
Si rende necessaria una premessa.
L'art. 22 del capitolato speciale di appalto, che riproduce dell'art. 141 del d.lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 29, comma 2, del D.M. 145/2000, disciplina i pagamenti a saldo, prevedendo in particolare, al comma 1, che il conto finale, in cui è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, deve essere redatto entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
23 Ancorché la rata di saldo, per espressa previsione pattizia, dovesse essere corrisposta entro novanta giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo
(cfr. art. 22, comma 3, capitolato speciale di appalto “la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo
l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio”), come si evince dall'art. 23, comma 4, il pagamento è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141 del d. lgs. 163/2006 (“Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile” - così art. 23, comma 4, capitolato speciale di appalto e art. 141, comma 9, del d. lgs. n. 163/2006).
Nel caso di specie, la garanzia fideiussoria per la rata di saldo n. 0535412141 in atti è stata prodotta dall'appaltatrice, odierna attrice, con nota prot. n. 392/2017 del
30/10/2017.
Pertanto, rilevato che il pagamento della rata di saldo è subordinata al rilascio di una garanzia fideiussoria, nel caso de quo rilasciata il 18/10/2017 e prodotta alla stazione appaltante in data 30/10/2017, è indubbio che l'obbligazione di pagamento è divenuta da quel momento esigibile, con decorrenza del termine dei novanta giorni previsti.
Tale termine è scaduto il 28/01/2018.
Va, a tal proposito, osservato che, con determinazione dirigenziale n. 1859 del
23/11/2017 (doc. 40 comparsa di costituzione e risposta), è stata disposta la liquidazione della somma di € 24.863,79 in acconto alla fattura del 21/01/2017 di €
38.268,78, quale saldo finale.
Il pagamento dell'acconto è avvenuto in data 28/11/2017 (cfr. doc. 51 comparsa di costituzione e risposta).
La residua parte di € 18.049,67, liquidata con determinazione n. 276 del
21/02/2018 (cfr. doc. 41 comparsa di costituzione e risposta), è stata corrisposta il
28/02/2018 (cfr. doc. 51 comparsa di costituzione e risposta).
24 Pertanto, considerato quale termine finale per il pagamento il 28/01/2018, è configurabile un ritardo di trentuno giorni e non di 139 giorni, come allegato da parte attrice.
Ai sensi dell'art. 24 del capitolato speciale di appalto, in caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per causa imputabile alla stazione appaltante, oltre il termine previsto dall'art. 22 (trenta giorni) sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Rilevato che, nel caso di specie, il pagamento è avvenuto in data 28/02/2018 sono dovuti gli interessi legali per trentuno giorni di ritardo, vale a dire € 9,75.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della predetta somma di € 9,75.
6. La riserva n. 1, formulata per € 37.600,00, per i maggiori oneri di custodia e guardiania sostenuti a causa del ritardo della stazione appaltante convenuta nell'espletamento dell'attività di collaudo e la riserva n. 4, formulata per € 8.444,00 per i maggiori oneri per la protrazione della copertura assicurativa, che vengono valutate unitamente in ragione del medesimo fattore determinante allegato, sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha dedotto di aver formulato tali riserve per la tardiva emissione del certificato di collaudo, intervenuta in data 07/09/2017, ovverosia 376 giorni dopo l'ultimazione dei lavori, che l'ha costretta ad un ingiustificato prolungamento dell'attività di custodia del cantiere e a sostenere maggiori oneri per le garanzie assicurative.
L'emissione del collaudo non costituisce un'obbligazione contrattuale posta a carico dell'amministrazione, dal cui inadempimento può scaturire una responsabilità negoziale ex art. 1218 cod. civ., ma si inserisce negli atti di cooperazione incombenti sul creditore (art. 1206 cod. civ.) nel quadro dell'esecuzione di buona fede del contratto (art.1375 cod. civ.), dal cui inadempimento deriva il diritto dell'appaltatore al pagamento delle ritenute a titolo d'acconto e di garanzia ed alla restituzione della cauzione definitiva, con estinzione delle garanzie fideiussorie prestate, nonché al risarcimento dei danni per le maggiori spese di custodia e di manutenzione dell'opera, per il maggior costo di smobilitazione del cantiere e per ogni maggior aggravio cui
25 egli non sarebbe stato esposto se il collaudo fosse stato tempestivo (Cass. civ., sez. I,
13/11/2024, n. 29262 in motivazione).
La domanda proposta costituisce, dunque, un'azione di risarcimento danni derivanti dall'emissione del certificato di collaudo oltre il termine previsto (sei mesi dall'ultimazione dei lavori).
Nel caso di specie, parte attrice ha censurato la condotta dell'ente locale convenuto, il quale ha emesso il certificato di collaudo oltre il termine semestrale previsto, decorrente dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
6.1 Va preliminarmente rilevato che l'amministrazione appaltante, per quanto qui rileva, con riferimento alle operazioni di collaudo, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto del canone di correttezza e buona fede, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti dell'impresa appaltatrice.
Pertanto, in tema di appalto di opere pubbliche, l'inutile scadenza del termine per l'esecuzione del collaudo, conseguente all'inadempimento dell'ente committente, fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell'estinzione dell'obbligazione; gli consente di agire per l'adempimento, senza necessità di mettere in mora l'amministrazione, e segna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass. civ. sez. I, 13/11/2024, n.29262).
Parte convenuta, a fronte della contestazione dell'attrice, ha dedotto l'imputabilità del lamentato ritardo in capo alla stessa società istante, la quale avrebbe tardivamente consegnato la documentazione attestante la conformità e la corretta posa in opera delle opere ultimate, nonché la polizza fideiussoria e non avrebbe provveduto alla pulizia e rimozione dei materiali di scarto delle lavorazioni nelle aree di pertinenza.
È ben radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto, alla stregua del quale “il fatto imputabile all'impresa che impedisce l'estinzione delle garanzie, altrimenti conseguente ipso iure alla omissione, ma anche al semplice ritardo del collaudo, deve consistere in una condotta o in un evento riferibile all'impresa che impedisca o ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso di mancata consegna delle opere o di mancata
26 rimozione di materiali o attrezzi) e non può essere ravvisato nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità dell'appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal medesimo art.5; la disposizione in questione non esclude che la prova presuntiva, che imputa alla stazione appaltante
l'inadempimento, possa essere vinta dalla prova storica che il ritardo nel collaudo ostativo al riconoscimento dello svincolo sia dipeso dalla condotta dell'appaltatrice da intendersi, in forza di una stretta interpretazione della norma rispettosa della ratio segnata dal favor delle ragioni dell'impresa, ma tale condotta deve però tradursi in un diretto ostacolo allo svolgimento del collaudo nei termini di legge”
(Cass. civ., sez. I, 30/09/2021, ord. n. 26581).
L'ostacolo al collaudo deve, dunque, consistere in un evento comunque riferibile all' impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come mancata consegna delle opere o mancata rimozione dei materiali o attrezzi) e non può consistere in mere inadempienze contrattuali, che attengono al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo.
È stato precisato che tale principio di diritto, riferito all'ipotesi in cui il ritardo della stazione appaltante incide sullo svincolo delle garanzie, per comunanza di ratio
e presupposti, può estendersi anche all'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui l'impresa appaltatrice lamenta di aver sopportato indebitamente dei costi per effetto di tale ritardo, sia per aver dovuto protrarre la custodia delle opere sia per aver dovuto rilasciare garanzie fideiussorie ulteriori (cfr. Cass. civ., sez. I, 30/09/2021, ord. n.
26581, in motivazione).
Ne consegue, dunque, l'appaltatore ha diritto di essere compensato per
l'attività di vigilanza e custodia dell'opera solo nel caso in cui si provi un ritardo imputabile alla pubblica amministrazione nel dare inizio al collaudo nel termine fissato dal capitolato speciale d'appalto, mentre, per tutta la durata dei lavori e fino alla scadenza del termine per lo svolgimento del collaudo, tale attività resta a carico dell'impresa, formando oggetto di un obbligo generale, la cui remunerazione è compresa nel corrispettivo dell'appalto (Sez. 1, n. 11889 del 28/05/2014, Rv. 631470
- 01; Sez. 1, n. 6036 del 17/06/1998, Rv. 516538 - 01); tale credito va riconosciuto
27 alla stregua dell'imputabilità di quel ritardo alla committente e sempreché
l'appaltatore ne abbia fatto richiesta nell'atto di collaudo, salvo il riconoscimento formale ed esplicito della debitrice (Sez. 1, n. 11188 del 22/08/2001, Rv. 549034 - 01;
Sez. 1, n. 113 del 17/01/1985, Rv. 438311 - 01.)” (Cass. civ., sez. I, 30/09/2021, ord.
n. 26581).
Posto quanto sopra, risulta tuttavia provato che l'impresa appaltatrice, odierna attrice, ha ostacolato le operazioni di collaudo fornendo in ritardo la documentazione richiesta e ritenuta necessaria per l'espletamento del collaudo e ripetutamente sollecitata dal responsabile unico del procedimento.
L'attività di collaudo è funzionalmente volta a verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alla eventuali varianti adottate in corso d'opera, nonché verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
L'espletamento di tale attività non può, dunque, prescindere dalla consegna da parte dell'impresa appaltatrice di tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica di conformità dell'opera.
Il certificato di prova a compressione è stato consegnato con nota prot. n. 167 del 26/04/2017 (cfr. doc. 26 comparsa di costituzione e risposta)
La dichiarazione di corretta posa in opera è stata consegnata con PEC del
28/04/2017 (cfr. doc. 27 comparsa di costituzione e risposta).
Le indagini strutturali sono state inviate con nota prot. n. 148 del 06/04/2017
(cfr. doc. 25 comparsa di costituzione e risposta).
La dichiarazione di corretta posa in opera e montaggio staffaggi di sostegno e canali aria (tubazione principale e canali di rivestimento) è stata consegnata con PEC del 25/07/2017 (cfr. doc. 32 - 33 comparsa di costituzione e risposta).
La dichiarazione di corretta posa in opera e montaggio ascensori è stata consegnata con PEC del 26/07/2017 (cfr. doc. 34 - 35 comparsa di costituzione e risposta).
28 La dichiarazione di corretta posa in opera e montaggio infissi interne ed esterni e balaustre delle tribune è stata inviata con nota prot. n. 34366 del 01/08/2017
(cfr. doc. 36 comparsa di costituzione e risposta).
È indubbio che tale documentazione, attestante la corretta esecuzione e conformità dell'opera, fosse necessaria ai fini dell'esecuzione del collaudo, sicché il ritardo, imputabile all'impresa appaltatrice nella consegna della stessa, ha ostacolato le relative operazioni.
Ne consegue che il collaudo è stato eseguito solo quando la documentazione necessaria, la cui acquisizione e consegna competeva all'impresa odierna attrice, è stata completata.
Pertanto, il ritardo verificatosi in ordine all'emissione del certificato di collaudo, che, nella prospettazione attorea, ha determinato i maggiori oneri dedotti, non è imputabile all'ente locale convenuto.
A ciò si aggiunga che, come si evince dall'art. 34, comma 6, del capitolato speciale di appalto “alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 (“la polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di impianti e opere […]”) è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento per una somma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione)”.
Nel caso di specie, tale polizza è stata consegnata in data 30/10/2017.
6.2 Va altresì osservato che anche laddove si fosse ritenuto fondato il lamentato inadempimento dell'amministrazione, la domanda sarebbe stata comunque infondata.
Come già rilevato, il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, è fonte di danno, che ove provato, va risarcito.
Il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle
29 more della emissione dello stesso certificato, afferenti alle spese amministrative d'impresa ancora attive e alla custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché ai premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine al preteso danno conseguente al ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo.
Nel caso di specie, non risulta offerto in comunicazione alcun documento giustificativo delle spese generali effettivamente sostenute dall'appaltatore (spese di custodia e guardiania) per il mantenimento della propria struttura dalla data della ultimazione dei lavori fino al collaudo.
A tal fine alcun rilievo assume la documentazione allegata (doc. 10 atto di citazione), da cui non può in alcun modo presumersi che la società attrice abbia sostenuto, nel corso dell'espletamento dell'attività di collaudo, spese per la custodia del cantiere, atteso, peraltro, che da tale documentazione non è nemmeno possibile evincere l'attività prestata e il cantiere di riferimento.
Tale prova non poteva raggiugersi nemmeno con l'ammissione del capitolo di prova articolato sul punto dall'attrice, stante la natura valutativa dello stesso e la genericità delle circostanze esposte.
Né risultano provati i maggiori oneri sostenuti per la protrazione delle garanzie assicurative.
A tal proposito, si ribadisce quanto già affermato nell'ordinanza del
12/09/2024 in ordine all'inammissibilità della CTU, la quale non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento utilizzabile ai fini di una più adeguata valutazione di elementi acquisiti o della soluzione di questioni che implichino il possesso di particolari conoscenze tecniche, e non può quindi essere disposta al fine di dispensare le parti dall'adempimento dei rispettivi oneri probatori o di supplire alla deficienza delle loro allegazioni o deduzioni, o ancora di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze rimasti indimostrati.
30 Il mancato assolvimento da parte della società attrice dell'onere probatorio sulla stessa gravante avrebbe, dunque, precluso ad ogni modo il riconoscimento degli oneri dedotti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice in relazione alle riserve nn. 1 e 4 è infondata e va pertanto rigettata.
7. Va ora esaminata la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta in ordine all'applicazione della penale prevista dall'art. 16, comma 2, sesto punto, del capitolato speciale di appalto (penale ammontante a circa 1,5 milioni di € per come richiesta e non quantificata).
Ai sensi della disposizione richiamata, nel caso di ritardata consegna, oltre il trentesimo giorno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, della documentazione (certificato di conformità degli impianti, caratteristiche dei materiali, tavole grafiche e ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla direzione dei lavori) inerente le opere eseguite, è prevista infatti l'applicazione di una penale di €
3.135,00 per ogni giorno di ritardo.
Pare utile rilevare che la clausola penale, disciplinata in via generale dall'art. 1382 c.c., è la clausola con cui si conviene il pagamento di una somma di denaro in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento.
Consiste, dunque, in una quantificazione convenzionale, preventiva e forfettaria del danno subito per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione contrattualmente prevista.
Tale clausola, tenuto anche conto dell'incidenza della prestazione inadempiuta sulla complessiva prestazione dedotta in contratto, non può essere manifestamente eccessiva, al fine di evitare squilibri contrattuali: la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso.
A tal fine, l'art. 1384 c.c. attribuisce al giudice il potere di ridurre ad equità, anche d'ufficio, la penale, e, dunque, anche a prescindere dalla volontà delle parti, trattandosi di potere riconosciuto non solo nell'interesse delle parti ma anche nell'interesse generale a che non si stipulino contratti eccessivamente iniqui.
Invero, “in tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento,
31 può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta” (Cass. civ., sez. III, 05/02/2024, n. 3297, in motivazione)
7.1 Posto quanto sopra, in materia di contratti pubblici, l'art. 5 del d. lgs. n.
163/2006, vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto per cui è causa, demandava ad un regolamento l'individuazione dell'entità delle penali e delle modalità applicative (art. 5, lett. m), d. lgs. 163/2006).
A tal proposito, il d.P.R. n. 207/2010 (“regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163”) all'art. 298 così recitava: “I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145, commi 3 e 9”.
Ai fini dell'irrogazione della penale, la stazione appaltante è tenuta ad osservare l'iter procedurale normativamente previsto.
Come si evince dall'art. 145, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, ratione temporis applicabile, le penali contrattualmente previste sono applicate dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore di lavori, il quale deve tempestivamente riferire in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.
Le penali sono irrogate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.
La penale deve, dunque, essere irrogata nella fase esecutiva o anche finale del contratto di appalto.
D'altronde è lo stesso capitolato speciale di appalto, all'art. 16, comma 5, a prevedere che “tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in
32 detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo a verificarsi della relativa condizione di ritardo”.
Nella pratica, dunque, l'irrogazione della penale avviene mediante una trattenuta sul certificato di pagamento, che l'appaltatore può contestare sotto il profilo della legittimità e fondatezza, sottoscrivendo la relativa riserva, in cui esplicitare le ragioni della contestazione.
Tale irrogazione non è intervenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, pertanto, la clausola penale non può essere richiesta ed applicata in questa sede difettando il presupposto della sua preventiva irrogazione in sede di conto finale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta va rigettata.
8. Parte convenuta, in subordine, ha agito ai fini del risarcimento dei danni in termini di ritardata fruibilità dell'opera eseguita, commisurati all'importo previsto per la penale o al valore locativo del bene.
Pare opportuno osservare come, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ. Sez. U. 15/11/2022, n. 33645).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere
33 oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017;
Cass. 4005/ 2020) (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno - evento, essendo necessario anche il danno - conseguenza, che va allegato e provato.
Onere probatorio che, nel caso di specie, non risulta assolto da parte convenuta, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento proposta, senza, peraltro, considerare che, ove ritenuto sussistente il danno - conseguenza, non risulta in alcun modo provato il nesso causale tra la ritardata consegna delle documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di collaudo e il mancato godimento del bene, anche alla luce della facoltà contrattualmente prevista a favore della stazione appaltante di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori (art. 53, comma 1, capitolato speciale di appalto).
8.1 Ad abuntantiam, a fronte della specifica eccezione di parte convenuta, si rileva che il potere di liquidare il danno in via equitativa costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di 'non liquet', risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. civ. sez. III, 12/01/2023, n.648).
L'art. 1226 c.c., rubricato “valutazione equitativa del danno”, prevede che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
La liquidazione del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva.
34 La natura sussidiaria implica che il danno da risarcire sia sussistente e, dunque, oggettivamente accertato, atteso che tale valutazione costituisce una facoltà di integrazione in via equitativa dell'ammontare di un danno, già accertato nell'an, nel caso di impossibilità di un'esatta stima dello stesso.
Primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza di un danno certo, e non soltanto eventuale o ipotetico.
È, invero, l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c.. Questo principio costituisce da oltre cinquant'anni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui 'la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica'; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3, Sentenza n. 1327 del
22/05/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del
25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; Sez. 1, Sentenza n. 3418 del
23/10/1968; Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del
30/05/2002). Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., sez. VI,
17/11/2020, ord. n. 26051).
La valutazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c. presuppone altresì
l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) oggettiva (positivamente riscontrata e non meramente supposta) e incolpevole (ovverosia, non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) nella stima esatta del danno.
Va, sul punto, osservato con la giurisprudenza di legittimità che la liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità
c.d. 'integrativa' o 'suppletiva': l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi
35 dubbi. Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile;
ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori. In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni. Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice
(Cass. civ., sez. VI, 17/11/2020, ord. n. 26051, in motivazione).
In assenza della prova del danno non sussistono i presupposti per una liquidazione in via equitativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la domanda di risarcimento del danno, proposta in via riconvenzionale, in via subordinata, è infondata e va, pertanto, rigettata.
9. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, stante la scarsa complessità della controversia e la difesa svolta, esclusa la fase istruttoria non espletata) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Attesa la soccombenza reciproca, essendo stata parzialmente accolta la domanda attorea e integralmente rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura di un terzo, ponendo la restante parte in capo a parte convenuta soccombente in via prevalente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta il diritto della società alla corresponsione degli Parte_1
interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto relative ai SAL indicati in domanda per l'ammontare complessivo di € 4.319,75 per interessi legali, oltre €
1.051,87 per interessi moratori per il SAL n. 7, nonché degli interessi moratori per i
SAL n. 14 e n. 17 calcolati nella misura legale stabilita con l'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del d.lgs. 163/2006;
- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento dei predetti importi, oltre agli interessi anatocistici che, alla data della notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, nella misura degli interessi legali di mora di cui agli artt. 2 e
5 del d. lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- accerta il diritto della società alla corresponsione degli Parte_1
interessi per ritardato pagamento del saldo finale e condanna il OP
al pagamento di € 9,75, oltre interessi anatocistici come al punto che precede;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal OP
;
[...]
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il alla rifusione della restante parte, che liquida in € OP
550,20 per esborsi e € 1.188,95 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 31/07/2025
Il giudice
Luca Venditto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4761 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F./P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via delle Medaglie d'Oro n.
8 - Latina presso lo studio dell'avv. Roberto Baratta e rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Arturo CANCRINI e Laura FIORAVANTI, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , in persona del OP P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato nella propria sede in via Zanella n. 2
- Cisterna di Latina (LT) e rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca PASSERINI, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di appalto pubblico.
1 CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Riportandosi e rinviando integralmente a tutte le deduzioni, argomentazioni ed eccezioni svolte nei precedenti scritti difensivi - precisano le conclusioni come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: - Nel merito: a. in accoglimento della riserva n. 1, e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di € 37.600,00 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento OP della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, nonché ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta;
b. in accoglimento della riserva n. 2, e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di € 3.511,60 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento OP
della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, nonché ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta;
c. in accoglimento della riserva n. 3, e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di € 11.045,08 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento OP della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo
2 risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c.; d. in accoglimento della riserva n. 4, e per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 corresponsione della somma di € 8.444,00 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento OP della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, nonché ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta”. Si insiste, altresì, “per il rigetto della domanda riconvenzionale e di tutte le conclusioni ed eccezioni prospettate dalla parte convenuta in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto”;
In via istruttoria: - si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie articolate da parte attrice nella memoria redatta ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e, anche in prova contraria, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. nonché per il rigetto di quelle articolate ex adverso in quanto inammissibili (per i motivi già esposti nella memoria redatta ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. e nelle note di trattazione dell'udienza del 4.3.2021). Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Fermo ed impregiudicato quanto risulta nei precedenti scritti difensivi del medesimo per quanto in CP_1
essi riportato: a) - REITERA LE PROPRIE RICHIESTE: a.1) - di dichiarare inammissibili la “MEMORIA EX ART. 183, COMMA VI, N. 3 C.P.C.” depositata dalla controparte il 3.4.2020 nonché la documentazione ad essa acclusa, disponendone lo stralcio dal fascicolo, e ciò per quanto già eccepito nelle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3, c.p.c. di parte comunale;
a.2) - di dichiarare inammissibili le note di trattazione scritta depositate dall'attrice il 26/02/2021 nella parte in cui (da pag. 3 in poi) esorbitano dalle istanze e conclusioni ammesse ex art.
221, commi II e IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introducendo repliche ed
3 eccezioni rispetto alle mere difese svolte dal convenuto nella seconda memoria ex art
183, co. 6, c.p.c. depositata il 12.3.2020 e alle su richiamate eccezioni di inammissibilità della “MEMORIA EX ART. 183, COMMA VI, N. 3 C.P.C.” depositata dalla controparte il 3.4.2020; b) – SI RIPORTA integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi di parte comunale, ivi incluse – in via esemplificativa - la comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale, le tre memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. nonché le note di trattazione scritta depositate il 26/02/2021, il
12/12/2023 e il 15/05/2024, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
c)
- INSISTE quindi in tutte le proprie difese, eccezioni, deduzioni, domande e istanze, anche istruttorie e riconvenzionali, già formulate negli anzidetti scritti difensivi del convenuto, oltreché nel verbale di udienza del 14.01.2020, e, in ragione di CP_1 esse, chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni già precisate dal medesimo nella propria comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale, le CP_1 quali per comodità sono di seguito testualmente trascritte: “Piaccia all‟Ill.mo
Tribunale civile di Latina adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: A) in via pregiudiziale: in accoglimento di quanto riportato nel paragrafo A del presente atto, dichiarare l'intervenuta decadenza della Parte_1
dalla facoltà di agire in giudizio e, quindi, le domande attoree correlate alle
[...]
suddette riserve nn. 1, 2 e 4, ovverosia le domande formulate in corrispondenza alle lettere a), b) et d) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, inammissibili e/o improcedibili e/o tardive;
B) in subordine, sempre in via pregiudiziale: in accoglimento di quanto riportato nel paragrafo B del presente atto, dichiarare l'intervenuta decadenza della dalla facoltà di Parte_1
iscrivere riserve e, quindi, le domande attoree correlate alle succitate riserve nn. 1 e
4, ovverosia le domande formulate in corrispondenza alle lettere a) et d) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, inammissibili e/o improcedibili e/o tardive o, in subordine, infondate rigettandole;
C) in via ancor più subordinata e per la parte eventualmente residua, in accoglimento di quanto riportato nel paragrafo C del presente atto, dichiarare le domande della
[...]
correlate alla suddetta riserva n. 1, ovverosia delle domande formulate Parte_1 in corrispondenza alla lettera a) delle conclusioni rassegnate nell'atto citazione, infondate e non provate e, di conseguenza, rigettare integralmente le stesse;
D)
4 sempre in via subordinata rispetto alle richieste di cui alle lettere A) e B) di queste conclusioni, in accoglimento delle difese dedotte e richiamate nel paragrafo D del presente atto, dichiarare le domande della correlate alle Parte_1
succitata riserva n. 2, ovverosia quelle formulate in corrispondenza alla lettera b) delle conclusioni rassegnate nell'atto citazione, infondate e non provate e, di conseguenza, rigettare le stesse integralmente o, in subordine, nella misura eccedente euro quattro/18, in quest'ultimo caso compensando ex art. 1243 c.c. l'eventuale debito, fino alla concorrenza, con il maggior credito di cui alla lettera F delle presenti conclusioni;
E) sempre in via subordinata rispetto alle richieste di cui alle lettere A) e B) di queste conclusioni, in accoglimento delle difese svolte e richiamate nel paragrafo E del presente atto, dichiarare le domande della Parte_1
correlate alla succitata riserva n. 4, ovverosia quelle formulate in corrispondenza alla lettera d) delle conclusioni rassegnate nell'atto citazione, infondate e non provate e, di conseguenza, rigettare integralmente le stesse;
F) In via riconvenzionale, e per le ragioni dedotte nel paragrafo E della presente comparsa e, più in generale, nell'intero corpo della stessa, accertare e dichiarare il diritto del
, in persona del p.t., in via gradatamente OP CP_2
subordinata : (1) alla corresponsione della penale di cui all'art. 16, comma 2, sesto punto, del capitolato speciale d'appalto e per l'effetto condannare la Parte_1 al pagamento, in favore dell'anzidetto dell'importo giornaliero
[...] CP_1
pattuito nel medesimo art. 16 c.s.a. per la predetta penale per ciascuno dei 468 giorni di ritardo totalizzati dalla menzionata Società, ovvero della somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo ex art.
2043 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici e moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuti;
(2) al risarcimento del danno, da ritardato adempimento o, in subordine, da illecito extracontrattuale, per la ritardata consegna al medesimo di tutte le OP
certificazioni inerenti la conformità degli impianti e le caratteristiche dei materiali nonché, di conseguenza, per la ritardata fruibilità dell'opera appaltata, e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore dell'anzidetto Parte_1 CP_1 del risarcimento del danno commisurato all'importo della su menzionata penale ovvero, in subordine, quantificato in 52.000,00 euro con riferimento al cosiddetto
5 danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite o, in via ancor più subordinata, con riferimento al danno conseguenza derivato dal succitato ritardo, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi anche anatocistici e moratori ex art. 1284, co. 4,
c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuti;
G) in accoglimento delle difese svolte e richiamate nel paragrafo G del presente atto, dichiarare le domande della correlate alla succitata riserva n. 3, Parte_1
ovverosia quelle formulate in corrispondenza alla lettera c) delle conclusioni rassegnate nell'atto citazione, infondate e non provate e, di conseguenza, rigettare le stesse integralmente ovvero, in subordine, nella misura eccedente gli euro 7.589,11, in quest'ultimo caso compensando ex art. 1243 c.c. l'eventuale debito, fino alla concorrenza, con il maggior credito di cui alla precedente lettera F delle presenti conclusioni. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, compensi professionali e spese generali ex D.M. del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, oltre ad accessori come per legge e al 23,80% per ex ”. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 05/08/2019 a mezzo servizio postale, la ha convenuto in giudizio il al Parte_1 OP
fine di sentir accertare e dichiarare, previo accoglimento delle riserve formulate, il diritto della stessa alla corresponsione dell'importo di € 37.600,00 (riserva n. 1), di €
3.511,60 (riserva n.2), di € 11.045,08 (riserva n. 3) e di € 8.444,00 (riserva n. 4), con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo.
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice ha rilevato che, con contratto d'appalto registrato al rep. n. 6348 del 04/03/2008, l'ente locale convenuto ha affidato alla ditta Imerc S.r.l., risultata aggiudicataria all'esito della procedura aperta,
l'esecuzione dei lavori di “realizzazione del Palazzetto dello Sport in Area ex Nalco” per un importo complessivo di € 2.413.256,11; che, quale cessionaria del ramo d'azienda della suddetta Imerc S.r.l., ai sensi dell'art. 2555 c.c., essa attrice è subentrata nel rapporto negoziale, giusta determinazione dirigenziale n. 626 del
6/10/2008 e successiva stipula del contratto del 20/11/2008 (rep. n. 6551) per un
6 importo complessivo di € 2.441.583,12, come rideterminato a seguito di perizia di variante n. 1, approvato con determinazione n. 487/2008.
Riferisce altresì parte attrice che, sebbene, ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale di appalto, il termine finale dei lavori fosse stato individuato nei 720 giorni dalla consegna (avvenuta in data 11/03/2008) e, dunque, il 31/03/2010, i lavori sono stati ultimati il 15/03/2016; che tale ritardo nell'ultimazione dei lavori è imputabile alla condotta dell'amministrazione comunale, la quale, nell'esecuzione del contratto di appalto, ha adottato 5 perizie di variante e introdotto migliorie e adeguamenti al progetto iniziale, a cui la stessa ha provveduto con la massima diligenza, eseguendo i lavori a regola d'arte e provvedendo tempestivamente all'accensione delle polizze di cui all'art. 126, commi 1 e 2, del d.P.R. 207/2010 e all'art. 34 del capitolato speciale di appalto, come attestato dalla nota prot. n. 48596, del 30/10/2017.
L'ente locale convenuto, secondo quanto prospettato da parte attrice, nel corso dell'esecuzione del contratto, avrebbe provveduto tardivamente al pagamento delle rate d'acconto, che, ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto e degli artt.
143 e 144 del d.P.R. 207/2010, avrebbero dovuto essere corrisposte entro i trenta giorni successivi all'emissione del relativo certificato di pagamento, con conseguente sussistenza del diritto della società appaltatrice alla Parte_1
corresponsione degli interessi maturati in ragione dei suddetti ritardi, prontamente contestati da quest'ultima nella forma della riserva (riserva n. 3) al verificarsi dell'inadempimento.
Precisato che, in caso di ritardo non superiore ai trenta giorni sono dovuti gli interessi al tasso legale, al contrario dell'ipotesi in cui il ritardo superi i sessanta giorni, ove sono dovuti gli interessi moratori, parte attrice, indicato per ogni SAL i giorni di ritardo e applicati i rispettivi interessi, ha quantificato l'importo dovuto in €
11.045,08.
L'ente locale convenuto, nella prospettazione attorea, avrebbe altresì corrisposto tardivamente il conto finale (il pagamento è stato effettuato in data
8/2/2017, dunque, 300 giorni dopo l'ultimazione dei lavori) e la rata di saldo (il pagamento è avvenuto sei mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo) (riserva n. 2 in calce al certificato di collaudo).
7 Da tale ritardo deriverebbe il diritto dell'istante al riconoscimento e alla corresponsione delle somme maturate a titolo di interessi, quantificate in € 3.511,60.
Parte attrice ha altresì dedotto che al ritardo dell'ente locale convenuto nell'espletamento delle attività di collaudo delle opere eseguite (il relativo certificato
è stato emesso in data 9/7/2017 e, dunque, oltre il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 52 del capitolato speciale di appalto e dall'art. 141 del d. lgs. 163/2006) sono conseguiti maggiori oneri per la custodia e guardiania del cantiere (riserva n. 1), quantificati in € 37.600,00, e per la protrazione delle coperture assicurative (riserva n. 4), quantificati in € 8.444,00.
Sulla scorta di tali premesse, parte attrice ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con atto del 20/12/2019 si è costituito in giudizio il OP
, il quale ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla
[...]
facoltà di agire in giudizio, essendo inutilmente decorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 33 del D.M. n. 145 del 19/4/2000 (“regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni”), decorrente dalla determinazione di rigetto prot. n. 33238, assunta dall'amministrazione comunale in data 12/07/2018 in ordine a tre delle quattro riserve formulate dall'attrice (riserve n. 1, 2, e 4) e in pari data a quest'ultima comunicata a mezzo PEC.
Parte convenuta ha altresì eccepito la tardiva iscrizione delle riserve, trattandosi di riserve riferite a fatti pregiudizievoli intervenuti anteriormente non solo al conto finale dell'8/2/2017, ma anche al certificato di ultimazione dei lavori del
15/3/2016 e di collaudo statico del 9/5/2017, sottoscritti dalla società attrice senza riserva alcuna e senza comunicare tempestivamente, mediante apposito atto scritto, le riserve poi apposte in calce al certificato di collaudo del 7/9/2017; onere di comunicazione gravante sulla stessa attrice in caso di impossibilità di iscrizione delle riserve sul registro di contabilità o sul primo atto idoneo a riceverle.
Nel merito, l'amministrazione locale convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea correlata alla riserva n. 1 (maggiori oneri di custodia e guardiania), alla riserva n. 2 (ritardato pagamento del conto finale e della rata di saldo) e alla riserva n. 4 (maggiori oneri per la protrazione delle coperture assicurative), atteso che il lamentato ritardo nell'attività di stesura del collaudo
8 sarebbe esclusivamente imputabile alla società appaltatrice, odierna attrice, la quale, ancorché sollecitata, non avrebbe tempestivamente trasmesso all'ufficio di direzione dei lavori le certificazioni di prova delle opere e di conformità delle stesse, nonché le dichiarazioni di corretto montaggio e posa in opera degli impianti tecnologici e dei prefabbricati, depositate solo in data 26/7/2017 e, dunque, con un ritardo di 468 giorni rispetto al disposto dell'art. 16, comma 2, del capitolato speciale di appalto, che grava l'appaltatrice di un onere di consegna, entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori (nel caso di specie, redatto in data 15/03/2016), di tutte le certificazioni inerenti la conformità degli impianti e le caratteristiche dei materiali e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla direzione dei lavori.
Alla data del 12/7/2017 l'attrice non aveva ancora prodotto le polizze di garanzia previste dal capitolato speciale di appalto per la chiusura della procedura di collaudo e la conseguente presa in consegna dell'opera (art. 34, commi 6 e 7, del capitolato speciale di appalto), né provveduto alla pulizia e rimozione dei materiali di scarto sul cantiere.
Non essendo imputabile alla committente il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, al contrario, secondo parte convenuta, ascrivibile alla condotta dell'attrice, alcun onere e danno risulta risarcibile, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea in relazione alle riserve nn. 1, 2, e 4.
Quanto alla riserva n. 3, relativa agli interessi legali e moratori, maturati per il ritardato pagamento delle rate di acconto, parte convenuta ha contestato l'an e il quantum debeatur, dovendo escludersi dall'importo calcolata dall'attrice l'IVA, che non costituisce somma dovuta dall'appaltatore e riquantificato l'importo così dovuto in € 7.589,11.
In via riconvenzionale, precisato che l'omessa comminatoria della penale contrattualmente prevista (art. 16, comma 2, del capitolato speciale di appalto) nell'esecuzione del contratto di appalto non preclude alla committente di agire in giudizio a tutela del suo diritto, parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo giornaliero pattuito per ciascuno dei 468 giorni di ritardo, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., o ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al risarcimento del danno da ritardato adempimento o, in subordine, da illecito
9 extracontrattuale, per la ritardata consegna di tutte le certificazioni inerenti la conformità degli impianti e, conseguentemente, della ritardata fruibilità dell'opera, quantificato in € 52.000,00, commisurato al valore locativo del cespite.
In ordine alla riserva n. 3, in caso di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta ha chiesto, nella misura eccedente l'importo di € 7,598,11 la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. dell'eventuale debito fino alla concorrenza, con il maggior credito derivante dall'applicazione della penale contrattualmente prevista.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 16/03/2021, rilevata la natura documentale della controversia e la non indispensabilità di ulteriore attività istruttoria, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/12/2023.
Con ordinanza del 10/04/2024, il g.i. (diversamente impersonato), rilevata la formulazioni delle parti, nelle rispettive memorie, di numerose istanze istruttorie, unitamente alla richiesta di CTU;
rilevato altresì che il provvedimento reso dal precedente g.i, implica un giudizio non esplicitato di irrilevanza di ulteriore istruttoria e, dunque, la necessità, anche in considerazione della mole degli scritti difensivi e della documentazione depositata, di procedere ad un riesame funditus del materiale acquisito e delle istanze istruttorie formulate, ha rinviato per una compiuta valutazione delle istanze istruttorie formulate e per una (conseguente) programmazione della decisione all'udienza del 16/5/2024.
Con ordinanza del 12/09/2024, il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie, non ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., stante l'inerenza del cap. 1 a circostanza non specificamente contestata nel merito (salva la contestazione della spettanza della pretesa, che è oggetto di decisione) e la generica formulazione e irrilevanza dei cap.
2 e 3; non ha altresì ammesso la prova testimoniale articolata dalla parte attrice nella memoria integrativa ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., stante l'omessa contestazione specifica delle circostanze dei cap. 1 e 2 (circostanze peraltro non decisive ai fini della decisione), la genericità dei cap. 3, 4 e 5, la natura valutativa del cap. 6, la genericità del cap. 7, la natura pacifica della circostanza del cap. 8 desumibile dai
10 documenti, il carattere non controverso, oltre che irrilevante, del cap. 9 e la natura valutativa del 10.
Ritenuta inammissibile una CTU finalizzata ad accertare l'imputabilità di un inadempimento e ammessa la documentazione tempestivamente depositata, è stato disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e assegnato, in sostituzione dell'udienza termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 10/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di decadenza ex art. 33 del D.M. n.
145/2000 sollevata da parte convenuta relativamente alle riserve nn. 1 (maggiori oneri di custodia e guardiania), n. 2 (ritardato pagamento del conto finale e della rata di saldo) e n. 4 (maggiori oneri per la protrazione delle coperture assicurative)
L'art. 33 del D.M. n. 145/2000, recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, è stato abrogato dal d.P.R. n. 207/2010 e si pone, dunque, la questione relativa all'operatività della disposizione nel caso in esame.
Parte attrice ha evocato in giudizio il , chiedendo OP
l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alle somme di cui alle riserve iscritte ed esplicitate nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato con l'ente locale in data 20/11/2008 (rep. n. 6551), avente ad oggetto la “realizzazione del
Palazzetto dello Sport in Area ex Nalco” per un importo complessivo di €
2.441.583,12, come rideterminato a seguito di perizia di variante n. 1, approvato con determinazione n. 487/2008.
I lavori in oggetto sono stati, dunque, affidati nella vigenza del d.lgs.
n.163/2006, del d.P.R. 21/12/1999 n.554 e del D.M. 19/4/2000 n.145.
L'art. 33 del D.M. n. 145/2000, rubricato “tempo del giudizio” prevede che
“l'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al regolamento approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 149, comma 3, o della determinazione prevista
11 dai commi primo e secondo dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dai predetti due commi”.
Come già osservato, con il d.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del d.lgs.
163/2006, è stato abrogato il D.M. n. 145/2000.
È, tuttavia, opportuno rilevare che la disciplina transitoria prevista dal nuovo regolamento dei lavori pubblici (art. 357, comma 6, d.P.R. n. 207/2010), stabilisce il principio di diritto intertemporale per cui per i contratti stipulati pima dell'entrata in vigore del regolamento (8/6/2011), debbano continuare a trovare applicazione le norme dettate dal precedente regolamento, in ordine all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori (“Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo
IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554”).
La richiamata norma transitoria, limitatamente alle materie ivi indicate, tra cui le riserve, rientranti nella contabilità, non può non estendere i propri effetti anche al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. n.145/2000 che, all'art.33, stabilisce i tempi dell'instaurazione del giudizio ordinario o arbitrale da parte dell'appaltatore.
L'art. 33 del D.M. n. 145/2000, vigente ratione temporis, è dunque operante, nel caso di specie.
L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario, ai sensi della disposizione richiamata, deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 149, comma 3, o della determinazione prevista dai commi primo e secondo dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dai predetti due commi.
La prima decorrenza si riferisce all'ipotesi in cui, avendo l'appaltatore iscritto nei registri contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art.31-bis della l. 11/02/1994, n. 109, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
12 raggiungimento del limite di valore, formuli una proposta di soluzione bonaria, rispetto alla quale la stazione appaltante, nei successivi sessanta giorni, è tenuta ad assumere le dovute determinazioni in merito alla proposta e darne sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'appaltatore (Cass. civ., sez. I,
02/08/2023, ord. n. 23614).
La determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, in quanto espressione non di poteri autoritativi ma della struttura privatistica del rapporto, si configura, benché adottata in forme pubblicistiche, non come un provvedimento amministrativo, ma come atto negoziale, avverso il quale
l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l'accertamento, in contrasto con la stessa, del proprio diritto e la condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute (Cass. civ. sez. I, 01/10/2014,
n. 20722).
La seconda decorrenza riguarda invece l'ipotesi, contemplata dall'art. 32 del capitolato, in cui, non sussistendo i presupposti della procedura di accordo bonario, la valutazione delle pretese dell'appaltatore abbia avuto luogo all'esito del collaudo o, su apposita istanza dell'appaltatore, dopo la scadenza dei relativi termini, con determinazione da adottarsi entro novanta giorni.
2.1 Nel caso di specie, ancorché con nota prot. n. 0033238 del 12/07/2018
(doc. 44 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) il OP
abbia ritenuto manifestamente infondate le richieste avanzata dalla società
[...]
appaltatrice (riserve n. 1, 2 e 4) e accertato il possibile accoglimento parziale della riserva n. 3, va osservato come tale nota non possa ritenersi integrare una
'comunicazione' ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, a cui fa riferimento l'art. 33 del DM 145 citato, atteso che, nella stessa nota, il ha CP_1 riservato all'esito di un incontro preliminare tra le parti la formulazione della proposta di accordo bonario da parte del R.U.P..
Come già rilevato, l'art. 149, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999 regola l'avvio di una procedura di accordo bonario da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale la stazione appaltante è tenuta ad assumere le proprie determinazioni, da comunicare, entro sessanta giorni, all'appaltatore.
13 È da tale comunicazione, successiva alla formulazione di un accordo bonario da parte del responsabile del procedimento, che decorre il termine di decadenza ex art. 33 del D.M. n. 145/2000.
Tale iter procedurale non risulta essere stato avviato nel caso di specie e non è inopportuno rilevare che l'attivazione del procedimento è nella disponibilità dell'ente, che intenda determinare le condizioni perché operi la decadenza in parola nei confronti dell'appaltatore. Alcuna decadenza può dunque ritenersi intervenuta.
3. Va ora esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla tardività dell'iscrizione delle riserve.
L'ente locale convenuto rileva come le riserve siano riferite a fatti pregiudizievoli intervenuti anteriormente al conto finale dell'8/2/2017, al certificato di ultimazione dei lavori del 15/3/2016 e al certificato di collaudo statico del
9/5/2017, che sono stati sottoscritti dall'appaltatrice, odierna attrice, senza apporre alcuna riserva.
Pare utile precisare che nell'ambito degli appalti pubblici, la riserva svolge una duplice funzione.
Da un lato, consente all'amministrazione committente di verificare celermente i fatti suscettibili di produrre un incremento dell'importo originariamente previsto, in modo da mettere la stessa nelle condizioni di adottare altre possibili determinazioni
(anche il recesso), in armonia con il bilancio pubblico e, dall'altro, assicura la continua evidenza delle spese, al fine di una corretta utilizzazione e eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti.
L'iscrizione della riserva costituisce un onere gravante sull'appaltatore che, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande, deve essere tempestiva e, dunque, apposta sul registro di contabilità o sul primo atto idoneo a riceverle.
L'onere di tempestiva iscrizione delle riserve, in tema di appalti pubblici, non
è posto in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della
P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico (Cass.
14 4702/2006; Cass.4718/2018) (Cass. civ., sez. I, 31/12/2020, ord. n. 29988, in motivazione).
Tale onere, imposto all'appaltatore che pretenda il pagamento di compensi aggiuntivi per lavoro non compresi nelle previsioni dell'appalto, non subisce deroga nemmeno se si tali opere sia stata eseguita la contabilizzazione da parte del direttore dei lavori, essendo questa un'operazione di natura tecnica che non vale di per sé ad impegnare la volontà della pubblica amministrazione per l'accettazione delle opere ed il riconoscimento dell'indispensabilità dei lavori extra appalto (Cass. civ., sez. I,
31/12/2020, ord. n. 29988, in motivazione).
3.1 Posto quanto sopra, va osservato come la riserva n. 3 (diritto al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto) e la riserva n. 2 (diritto al riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento del conto finale e della rata di saldo) attengano al pagamento di interessi e non al compenso per lavori non originariamente previsti, resisi necessari nel corso dello svolgimento del contratto di appalto.
Invero, vi è un onere di iscrizione delle riserve solo in riferimento a pretese, correlate all'esecuzione dell'appalto (come accade nel caso dell'adozione di varianti in corso d'opera), a cui consegue un aumento dell'importo originariamente pattuito.
In tema di appalto di opere pubbliche, il sistema delle riserve riguarda, dunque, le pretese che non solo siano ricollegabili all'esecuzione dell'opera, ma che comportino anche un aumento della somma dovuta all'appaltatore in corrispettivo dell'esecuzione dell'opera stessa.
Pertanto, sono sottratte al regime dell'onere della riserva le richieste di interessi moratori da parte dell'appaltatore con riferimento al ritardo nel pagamento della rata di saldo per l'inadempimento dell'obbligo dell'amministrazione di effettuare il collaudo (Cass. civ. sez. I, 22/06/2005, n.13434).
Ed ancora: “In tema di appalto di opere pubbliche esula dal sistema delle riserve la domanda di riconoscimento degli interessi dovuti all'appaltatore per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di quella di saldo, trattandosi di una pretesa che, pur risolvendosi in un aggravio economico per l'amministrazione committente, non incide sulla misura del corrispettivo pattuito e che, in quanto collegata alla mera inosservanza dei termini prescritti per il pagamento delle singole
15 rate, non richiede la verifica di fatti sopravvenuti idonei a incidere sui costi dell'opera né una rettifica della contabilità dei lavori. La circostanza che il corrispettivo sia normalmente destinato a essere pagato, almeno in parte, in data successiva al collaudo dell'opera consente di escludere che la pretesa degli interessi debba essere fatta valere mediante la formulazione della relativa riserva al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo. Poiché quest'ultimo può contenere esclusivamente le domande dell'appaltatore che si riferiscono alle operazioni di collaudo, la sua sottoscrizione senza riserve preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di tutelare i propri diritti lesi dalle modalità di effettuazione delle predette operazioni o da quant'altro risulta attestato nel verbale, e non anche ogni altro diritto derivante dal contratto” (Cass. civ., sez. I, 25/02/2015, n. 3801).
Non è, dunque, necessaria l'iscrizione di una specifica riserva per la voce di credito relativa agli interessi moratori in tema di appalto di opere pubbliche” (Cass. civ., sez. I, 09/06/2011, n. 12628).
Assume a tal fine rilievo anche l'art. 23, comma 3, del capitolato speciale di appalto (doc. 1 allegato all'atto di citazione), ai sensi del quale: “il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve”.
Stante l'assenza di un onere di iscrizione di una specifica riserva in ordine agli interessi, l'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta non è in alcun modo configurabile.
3.2 In merito alle riserve n. 1 (maggiori oneri per custodia e guardiania) e 4
(maggiori oneri per protrazione delle coperture assicurative) si osserva quanto segue.
Non può condividersi l'assunto di parte convenuta in ordine alla non tempestività dell'iscrizione di tali riserve, avendo l'appaltatrice sottoscritto il conto finale dell'8/2/2017, il certificato di ultimazione dei lavori del 15/3/2016 e il certificato di collaudo statico del 9/5/2017, senza apporre alcuna riserva, ancorché si trattasse di fatti pregiudizievoli sorti anteriormente.
Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del
16 fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il 'quantum' può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass. 28801/2018; Cass. 10949/2014). E ciò anche nella vigenza del d.m. 145/2000, applicabile ratione temporis, spettando all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (Cass. 27451/2022) (Cass. civ., sez. I,
25/05/2024, ord. n. 14522).
Pertanto, in tema di appalto di opere pubbliche, ove il collaudo sia stato tardivamente effettuato per colpa della p.a. oltre i limiti temporali previsti dall'art. 5 della l. n. 741 del 1981, le riserve relative agli effetti patrimoniali pregiudizievoli, derivanti all'appaltatore da tale ritardo, possono essere tempestivamente formulate al momento del collaudo stesso, poiché il termine per formulare la riserva non può che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore (Cass. civ., sez. I, 16/05/2018, n. 11945).
Nel caso di specie, i maggiori oneri correlati alla custodia del cantiere e alla protrazione delle polizze assicurative sono divenuti percepibili per l'appaltatrice solo al momento dell'emissione dell'atto di collaudo, che costituiva, dunque, il primo atto idoneo su cui iscrivere le riserve per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta va disattesa.
4. La riserva n. 3, formulata per complessivi € 11.045,08, a titolo di interessi legali e moratori da ritardato pagamento delle rate di accolto è fondata nei termini di seguito esposti.
Come si evince dall'art. 23 del capitolato speciale di appalto (doc. 1 allegato all'atto di citazione), che ricalca quanto previsto dall'art. 30 del capitolato generale,
D.M. n. 145/2000, ratione temporis applicabile, in caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto, per i primi trenta giorni, intercorrenti tra l'emissione del certificato di
17 pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore, non sono dovuti interessi.
Trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006”.
L'appaltatore, in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto, ha, dunque, diritto alla corresponsione degli interessi legali e moratori.
Il pagamento degli interessi avviene, peraltro, d'ufficio in occasione del pagamento successivo.
Pertanto, una volta emesso il certificato di pagamento, all'eventuale ritardo della stazione appaltante nel corrispondere l'importo dovuto, consegue la maturazione di interessi, per ciò solo, dovuti all'appaltatore, senza che a tal fine sia, peraltro, necessaria l'iscrizione di apposita riserva.
Il dedotto ritardo non risulta in alcun modo contestato da parte convenuta, la quale si è limitata a contestare il quantum richiesto, in ragione dei calcoli effettuati dall'attrice a lordo dell'IVA, ritenuta non dovuta, e dell'applicazione degli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, che non troverebbe applicazione.
Non risulta, in alcun modo, provato che tale ritardo sia stato giustificato dal rispetto del c.d. patto di stabilità interno, di cui non vi è traccia alcuna, a cui fa riferimento l'ente locale convenuto nell'atto di costituzione.
4.1 Posto quanto sopra, parte convenuta, nel contestare i calcoli effettuati dalla società attrice, ha rilevato che gli interessi sono stati determinati ponendo quale base di calcolo l'importo dei corrispettivi al lordo dell'IVA, quando, invece, la quota riferita a tale imposta avrebbe dovuto essere espunta, non costituendo somma dovuta all'appaltatore.
Va sul punto osservato che dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione) si evince che l'importo indicato nelle singole fatture e relativi certificati di pagamento, sottoscritti dal responsabile del procedimento, è comprensivo di IVA.
18 L'art. 59 del capitolato speciale di appalto, che disciplina le spese contrattuali, imposte e tasse a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, prevede, al comma 5, che “il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A.
è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale
d'appalto si intendono I.V.A. esclusa” (cfr. doc.
1-ter allegato atto di citazione)
Nei certificati di pagamento è così espressamente previsto: “certifica che ai termini dell'art. 21 del capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa la rata di € […], oltre IVA, se dovuta, come per legge”.
La debenza dell'IVA trova conferma, come già rilevato, nelle fatture e nei certificati di pagamento in atti.
In via esemplificativa, può farsi riferimento alla fattura n. 21 del 16/06/2009 ove si indica quale importo dovuto la somma di € 284.639,30, comprensivo di IVA al
10%.
Nella determinazione n. 447 dell'8/7/2009, avente ad oggetto la liquidazione del SAL 2, si legge: “considerato che l'impresa esecutrice Controparte_4
ha trasmesso con nota prot. n. 25695 del 18.06.2009 la fattura n. 21 del
[...]
16.06.2009 relativa al SAL 2 per un importo di € 258.763,00 più IVA al 10% pari ad
€ 25.876,30 così per un totale di € 284.639,30; che con nota prot. n. 25909 del
19.06.2009 è stato trasmesso dalla direzione lavori il certificato di pagamento n. 2 e il relativo SAL per un importo di € 284.639,30, comprensivo di IVA al 10%; […] determina […] 2. di liquidare all'impresa esecutrice Controparte_4
l'importo di € 284.639,30, comprensivo di IVA al 10% di cui alla fattura n. 21 del
[...]
16.06.2009, depositata in atti e relativa alla liquidazione del certificato di pagamento
n. 2 per i lavori in oggetto […]” (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Non vi può essere alcun dubbio, dunque, sull'inclusione dell'IVA negli importi fatturati.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'ente locale convenuto, il calcolo degli interessi da ritardato pagamento va correttamente effettuato ponendo alla base gli importi indicati nelle fatture e nei relativi certificati di pagamento, compresivi di IVA al 10%.
19 4.2 Parte convenuta ha altresì contestato l'operatività nel caso in esame del d.lgs. 231/2002, effettuando, dunque, un nuovo calcolo, con applicazione dell'interesse di mora nella misura contrattualmente pattuita.
Il contratto intercorso tra la e il Comune di Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto la realizzazione del palazzetto dello sport in area “ex
[...]
Nalco”, è stato stipulato in data 20/11/2008.
Trovano, dunque, applicazione, ratione temporis, le disposizioni di cui all'originaria formulazione del d.lgs. 231/2002, emanato in attuazione alla direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29/06/2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (“il cui considerando n. 22 recita: “la presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese […]”), e successivamente modificato dal d. lgs. n. 192/2012, recante “modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma
1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 231/2002, le disposizioni in esso contenute non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8/8/2002.
Rilevato che il contratto stipulato dalle odierne parti in giudizio è successivo, il decreto richiamato trova pacifica applicazione.
L'art. 1, comma 1, del suddetto decreto legislativo stabilisce che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.
L'art. 2, comma 1, lett. a) qualifica come transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Si tratta di una nozione che appare priva di un riferimento specifico a una o più tipologie contrattuali del diritto nazionale.
20 Peraltro, successivamente all'emanazione del citato decreto, il legislatore ha precisato, con norma di interpretazione autentica (l. 30/10/2014 b. 161), che rientrano in tale definizione anche gli appalti pubblici (art. 24: “l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 192 del 2012, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”).
Pertanto, sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.
L'appalto pubblico in esame è, dunque, ascrivibile alla definizione di transazione commerciale di cui alla lett. a) dell'art. 2 citato.
L'art, 4, rubricato “decorrenza degli interessi moratori”, al comma 1, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva l'automatica decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, e al comma 2,
“Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
21 In merito al saggio degli interessi, l'art. 5, comma 1, prevedeva che “salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.
Nel caso di specie, a fronte della specifica pattuizione all'art. 23, comma 2, che contempla sia il termine di pagamento sia la misura del tasso, operando un richiamo alla misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo
133 del d. lgs. 163/06, parte attrice ha diritto alla corresponsione degli interessi, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento contrattualmente previsto, nella misura convenzionalmente stabilita e non nella misura di cui al d.lgs.
231/2002.
Pertanto, correttamente, l'importo dovuto a titolo di interessi moratori (oltre il sessantesimo giorno di ritardo) per ritardato pagamento delle rate di acconto va calcolato applicando il tasso nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del d. lgs. 163/06. Ciò vale per le rate di saldo n. 14 e n. 17, per le quali gli interessi di mora sono stati calcolati erroneamente al tasso dell'8,25% e del
8,05%.
4.3 Va rilevato che per il SAL n. 4 del 22/02/2010 riferito alla fattura n. 02/10, il certificato di pagamento è stato emesso in data 01/03/2010 e non in data
22/02/2010, come, al contrario, indicato da parte attrice;
pertanto, essendo intervenuto il pagamento in data 29/03/2010, vale a dire nei trenta giorni, alcun interesse è dovuto.
4.4 Quanto al SAL n. 12 del 10/12/2012, riferito alla fattura n. 60/2012, va rilevato che pare utile rilevare che il certificato di pagamento per l'importo di €
36.998,00 è stato emesso il 10/12/2012 e, dunque, è da tale momento che decorre il termine di cui all'art. 23 del capitolato speciale di appalto, a nulla rilevando che il pagamento sia avvenuto in due trance (circostanza, peraltro, non provata); resta fermo l'importo richiesto per interessi legali come richiesto.
22 4.5 Alla luce delle considerazioni che precedono, va accertato il diritto di parte attrice alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto relative ai 17 SAL indicate in domanda per l'ammontare complessivo richiesto di € 4.319,75 per interessi legali (escluso l'importo di € 23,87 per il SAL n.
4 per le ragioni esposte sopra), oltre € 1.051,87 per interessi moratori per il SAL n. 7
(cui è correttamente applicato il tasso d'interesse del 4,08%), nonché agli interessi moratori per i SAL n. 14 e n. 17 calcolati nella misura legale stabilita con l'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del d.lgs. 163/06.
Calcolo da effettuare, per le ragioni su esposte, sull'importo indicato nei certificati di pagamento, comprensivo di IVA al 10%.
4.6 Sugli importi riconosciuti sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti che, alla data della notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, nella misura degli interessi legali di mora di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
4.7 Non è dovuta la chiesta rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
5. In relazione alla riserva n. 2, formulata dall'appaltatore per € 3.511,60, a titolo di interessi da ritardato pagamento del conto finale e della rata di saldo si osserva quanto segue.
Parte attrice lamenta che, sebbene i lavori fossero stati ultimati in data
09/02/2016, il conto finale sia stato emesso in data 08/02/2017, ovverosia oltre trecento giorni dopo rispetto al termine stabilito dall'art. 22 del capitolato speciale di appalto.
Lamenta altresì che il pagamento della rata di saldo di € 38.268,78 è avvenuto in data 02/03/2018, vale a dire sei mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo.
Si rende necessaria una premessa.
L'art. 22 del capitolato speciale di appalto, che riproduce dell'art. 141 del d.lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 29, comma 2, del D.M. 145/2000, disciplina i pagamenti a saldo, prevedendo in particolare, al comma 1, che il conto finale, in cui è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, deve essere redatto entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
23 Ancorché la rata di saldo, per espressa previsione pattizia, dovesse essere corrisposta entro novanta giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo
(cfr. art. 22, comma 3, capitolato speciale di appalto “la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo
l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio”), come si evince dall'art. 23, comma 4, il pagamento è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141 del d. lgs. 163/2006 (“Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile” - così art. 23, comma 4, capitolato speciale di appalto e art. 141, comma 9, del d. lgs. n. 163/2006).
Nel caso di specie, la garanzia fideiussoria per la rata di saldo n. 0535412141 in atti è stata prodotta dall'appaltatrice, odierna attrice, con nota prot. n. 392/2017 del
30/10/2017.
Pertanto, rilevato che il pagamento della rata di saldo è subordinata al rilascio di una garanzia fideiussoria, nel caso de quo rilasciata il 18/10/2017 e prodotta alla stazione appaltante in data 30/10/2017, è indubbio che l'obbligazione di pagamento è divenuta da quel momento esigibile, con decorrenza del termine dei novanta giorni previsti.
Tale termine è scaduto il 28/01/2018.
Va, a tal proposito, osservato che, con determinazione dirigenziale n. 1859 del
23/11/2017 (doc. 40 comparsa di costituzione e risposta), è stata disposta la liquidazione della somma di € 24.863,79 in acconto alla fattura del 21/01/2017 di €
38.268,78, quale saldo finale.
Il pagamento dell'acconto è avvenuto in data 28/11/2017 (cfr. doc. 51 comparsa di costituzione e risposta).
La residua parte di € 18.049,67, liquidata con determinazione n. 276 del
21/02/2018 (cfr. doc. 41 comparsa di costituzione e risposta), è stata corrisposta il
28/02/2018 (cfr. doc. 51 comparsa di costituzione e risposta).
24 Pertanto, considerato quale termine finale per il pagamento il 28/01/2018, è configurabile un ritardo di trentuno giorni e non di 139 giorni, come allegato da parte attrice.
Ai sensi dell'art. 24 del capitolato speciale di appalto, in caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per causa imputabile alla stazione appaltante, oltre il termine previsto dall'art. 22 (trenta giorni) sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Rilevato che, nel caso di specie, il pagamento è avvenuto in data 28/02/2018 sono dovuti gli interessi legali per trentuno giorni di ritardo, vale a dire € 9,75.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della predetta somma di € 9,75.
6. La riserva n. 1, formulata per € 37.600,00, per i maggiori oneri di custodia e guardiania sostenuti a causa del ritardo della stazione appaltante convenuta nell'espletamento dell'attività di collaudo e la riserva n. 4, formulata per € 8.444,00 per i maggiori oneri per la protrazione della copertura assicurativa, che vengono valutate unitamente in ragione del medesimo fattore determinante allegato, sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha dedotto di aver formulato tali riserve per la tardiva emissione del certificato di collaudo, intervenuta in data 07/09/2017, ovverosia 376 giorni dopo l'ultimazione dei lavori, che l'ha costretta ad un ingiustificato prolungamento dell'attività di custodia del cantiere e a sostenere maggiori oneri per le garanzie assicurative.
L'emissione del collaudo non costituisce un'obbligazione contrattuale posta a carico dell'amministrazione, dal cui inadempimento può scaturire una responsabilità negoziale ex art. 1218 cod. civ., ma si inserisce negli atti di cooperazione incombenti sul creditore (art. 1206 cod. civ.) nel quadro dell'esecuzione di buona fede del contratto (art.1375 cod. civ.), dal cui inadempimento deriva il diritto dell'appaltatore al pagamento delle ritenute a titolo d'acconto e di garanzia ed alla restituzione della cauzione definitiva, con estinzione delle garanzie fideiussorie prestate, nonché al risarcimento dei danni per le maggiori spese di custodia e di manutenzione dell'opera, per il maggior costo di smobilitazione del cantiere e per ogni maggior aggravio cui
25 egli non sarebbe stato esposto se il collaudo fosse stato tempestivo (Cass. civ., sez. I,
13/11/2024, n. 29262 in motivazione).
La domanda proposta costituisce, dunque, un'azione di risarcimento danni derivanti dall'emissione del certificato di collaudo oltre il termine previsto (sei mesi dall'ultimazione dei lavori).
Nel caso di specie, parte attrice ha censurato la condotta dell'ente locale convenuto, il quale ha emesso il certificato di collaudo oltre il termine semestrale previsto, decorrente dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
6.1 Va preliminarmente rilevato che l'amministrazione appaltante, per quanto qui rileva, con riferimento alle operazioni di collaudo, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto del canone di correttezza e buona fede, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti dell'impresa appaltatrice.
Pertanto, in tema di appalto di opere pubbliche, l'inutile scadenza del termine per l'esecuzione del collaudo, conseguente all'inadempimento dell'ente committente, fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell'estinzione dell'obbligazione; gli consente di agire per l'adempimento, senza necessità di mettere in mora l'amministrazione, e segna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass. civ. sez. I, 13/11/2024, n.29262).
Parte convenuta, a fronte della contestazione dell'attrice, ha dedotto l'imputabilità del lamentato ritardo in capo alla stessa società istante, la quale avrebbe tardivamente consegnato la documentazione attestante la conformità e la corretta posa in opera delle opere ultimate, nonché la polizza fideiussoria e non avrebbe provveduto alla pulizia e rimozione dei materiali di scarto delle lavorazioni nelle aree di pertinenza.
È ben radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto, alla stregua del quale “il fatto imputabile all'impresa che impedisce l'estinzione delle garanzie, altrimenti conseguente ipso iure alla omissione, ma anche al semplice ritardo del collaudo, deve consistere in una condotta o in un evento riferibile all'impresa che impedisca o ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso di mancata consegna delle opere o di mancata
26 rimozione di materiali o attrezzi) e non può essere ravvisato nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità dell'appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal medesimo art.5; la disposizione in questione non esclude che la prova presuntiva, che imputa alla stazione appaltante
l'inadempimento, possa essere vinta dalla prova storica che il ritardo nel collaudo ostativo al riconoscimento dello svincolo sia dipeso dalla condotta dell'appaltatrice da intendersi, in forza di una stretta interpretazione della norma rispettosa della ratio segnata dal favor delle ragioni dell'impresa, ma tale condotta deve però tradursi in un diretto ostacolo allo svolgimento del collaudo nei termini di legge”
(Cass. civ., sez. I, 30/09/2021, ord. n. 26581).
L'ostacolo al collaudo deve, dunque, consistere in un evento comunque riferibile all' impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come mancata consegna delle opere o mancata rimozione dei materiali o attrezzi) e non può consistere in mere inadempienze contrattuali, che attengono al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo.
È stato precisato che tale principio di diritto, riferito all'ipotesi in cui il ritardo della stazione appaltante incide sullo svincolo delle garanzie, per comunanza di ratio
e presupposti, può estendersi anche all'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui l'impresa appaltatrice lamenta di aver sopportato indebitamente dei costi per effetto di tale ritardo, sia per aver dovuto protrarre la custodia delle opere sia per aver dovuto rilasciare garanzie fideiussorie ulteriori (cfr. Cass. civ., sez. I, 30/09/2021, ord. n.
26581, in motivazione).
Ne consegue, dunque, l'appaltatore ha diritto di essere compensato per
l'attività di vigilanza e custodia dell'opera solo nel caso in cui si provi un ritardo imputabile alla pubblica amministrazione nel dare inizio al collaudo nel termine fissato dal capitolato speciale d'appalto, mentre, per tutta la durata dei lavori e fino alla scadenza del termine per lo svolgimento del collaudo, tale attività resta a carico dell'impresa, formando oggetto di un obbligo generale, la cui remunerazione è compresa nel corrispettivo dell'appalto (Sez. 1, n. 11889 del 28/05/2014, Rv. 631470
- 01; Sez. 1, n. 6036 del 17/06/1998, Rv. 516538 - 01); tale credito va riconosciuto
27 alla stregua dell'imputabilità di quel ritardo alla committente e sempreché
l'appaltatore ne abbia fatto richiesta nell'atto di collaudo, salvo il riconoscimento formale ed esplicito della debitrice (Sez. 1, n. 11188 del 22/08/2001, Rv. 549034 - 01;
Sez. 1, n. 113 del 17/01/1985, Rv. 438311 - 01.)” (Cass. civ., sez. I, 30/09/2021, ord.
n. 26581).
Posto quanto sopra, risulta tuttavia provato che l'impresa appaltatrice, odierna attrice, ha ostacolato le operazioni di collaudo fornendo in ritardo la documentazione richiesta e ritenuta necessaria per l'espletamento del collaudo e ripetutamente sollecitata dal responsabile unico del procedimento.
L'attività di collaudo è funzionalmente volta a verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alla eventuali varianti adottate in corso d'opera, nonché verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
L'espletamento di tale attività non può, dunque, prescindere dalla consegna da parte dell'impresa appaltatrice di tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica di conformità dell'opera.
Il certificato di prova a compressione è stato consegnato con nota prot. n. 167 del 26/04/2017 (cfr. doc. 26 comparsa di costituzione e risposta)
La dichiarazione di corretta posa in opera è stata consegnata con PEC del
28/04/2017 (cfr. doc. 27 comparsa di costituzione e risposta).
Le indagini strutturali sono state inviate con nota prot. n. 148 del 06/04/2017
(cfr. doc. 25 comparsa di costituzione e risposta).
La dichiarazione di corretta posa in opera e montaggio staffaggi di sostegno e canali aria (tubazione principale e canali di rivestimento) è stata consegnata con PEC del 25/07/2017 (cfr. doc. 32 - 33 comparsa di costituzione e risposta).
La dichiarazione di corretta posa in opera e montaggio ascensori è stata consegnata con PEC del 26/07/2017 (cfr. doc. 34 - 35 comparsa di costituzione e risposta).
28 La dichiarazione di corretta posa in opera e montaggio infissi interne ed esterni e balaustre delle tribune è stata inviata con nota prot. n. 34366 del 01/08/2017
(cfr. doc. 36 comparsa di costituzione e risposta).
È indubbio che tale documentazione, attestante la corretta esecuzione e conformità dell'opera, fosse necessaria ai fini dell'esecuzione del collaudo, sicché il ritardo, imputabile all'impresa appaltatrice nella consegna della stessa, ha ostacolato le relative operazioni.
Ne consegue che il collaudo è stato eseguito solo quando la documentazione necessaria, la cui acquisizione e consegna competeva all'impresa odierna attrice, è stata completata.
Pertanto, il ritardo verificatosi in ordine all'emissione del certificato di collaudo, che, nella prospettazione attorea, ha determinato i maggiori oneri dedotti, non è imputabile all'ente locale convenuto.
A ciò si aggiunga che, come si evince dall'art. 34, comma 6, del capitolato speciale di appalto “alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 (“la polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di impianti e opere […]”) è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento per una somma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione)”.
Nel caso di specie, tale polizza è stata consegnata in data 30/10/2017.
6.2 Va altresì osservato che anche laddove si fosse ritenuto fondato il lamentato inadempimento dell'amministrazione, la domanda sarebbe stata comunque infondata.
Come già rilevato, il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, è fonte di danno, che ove provato, va risarcito.
Il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle
29 more della emissione dello stesso certificato, afferenti alle spese amministrative d'impresa ancora attive e alla custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché ai premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine al preteso danno conseguente al ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo.
Nel caso di specie, non risulta offerto in comunicazione alcun documento giustificativo delle spese generali effettivamente sostenute dall'appaltatore (spese di custodia e guardiania) per il mantenimento della propria struttura dalla data della ultimazione dei lavori fino al collaudo.
A tal fine alcun rilievo assume la documentazione allegata (doc. 10 atto di citazione), da cui non può in alcun modo presumersi che la società attrice abbia sostenuto, nel corso dell'espletamento dell'attività di collaudo, spese per la custodia del cantiere, atteso, peraltro, che da tale documentazione non è nemmeno possibile evincere l'attività prestata e il cantiere di riferimento.
Tale prova non poteva raggiugersi nemmeno con l'ammissione del capitolo di prova articolato sul punto dall'attrice, stante la natura valutativa dello stesso e la genericità delle circostanze esposte.
Né risultano provati i maggiori oneri sostenuti per la protrazione delle garanzie assicurative.
A tal proposito, si ribadisce quanto già affermato nell'ordinanza del
12/09/2024 in ordine all'inammissibilità della CTU, la quale non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento utilizzabile ai fini di una più adeguata valutazione di elementi acquisiti o della soluzione di questioni che implichino il possesso di particolari conoscenze tecniche, e non può quindi essere disposta al fine di dispensare le parti dall'adempimento dei rispettivi oneri probatori o di supplire alla deficienza delle loro allegazioni o deduzioni, o ancora di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze rimasti indimostrati.
30 Il mancato assolvimento da parte della società attrice dell'onere probatorio sulla stessa gravante avrebbe, dunque, precluso ad ogni modo il riconoscimento degli oneri dedotti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice in relazione alle riserve nn. 1 e 4 è infondata e va pertanto rigettata.
7. Va ora esaminata la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta in ordine all'applicazione della penale prevista dall'art. 16, comma 2, sesto punto, del capitolato speciale di appalto (penale ammontante a circa 1,5 milioni di € per come richiesta e non quantificata).
Ai sensi della disposizione richiamata, nel caso di ritardata consegna, oltre il trentesimo giorno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, della documentazione (certificato di conformità degli impianti, caratteristiche dei materiali, tavole grafiche e ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla direzione dei lavori) inerente le opere eseguite, è prevista infatti l'applicazione di una penale di €
3.135,00 per ogni giorno di ritardo.
Pare utile rilevare che la clausola penale, disciplinata in via generale dall'art. 1382 c.c., è la clausola con cui si conviene il pagamento di una somma di denaro in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento.
Consiste, dunque, in una quantificazione convenzionale, preventiva e forfettaria del danno subito per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione contrattualmente prevista.
Tale clausola, tenuto anche conto dell'incidenza della prestazione inadempiuta sulla complessiva prestazione dedotta in contratto, non può essere manifestamente eccessiva, al fine di evitare squilibri contrattuali: la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso.
A tal fine, l'art. 1384 c.c. attribuisce al giudice il potere di ridurre ad equità, anche d'ufficio, la penale, e, dunque, anche a prescindere dalla volontà delle parti, trattandosi di potere riconosciuto non solo nell'interesse delle parti ma anche nell'interesse generale a che non si stipulino contratti eccessivamente iniqui.
Invero, “in tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento,
31 può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta” (Cass. civ., sez. III, 05/02/2024, n. 3297, in motivazione)
7.1 Posto quanto sopra, in materia di contratti pubblici, l'art. 5 del d. lgs. n.
163/2006, vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto per cui è causa, demandava ad un regolamento l'individuazione dell'entità delle penali e delle modalità applicative (art. 5, lett. m), d. lgs. 163/2006).
A tal proposito, il d.P.R. n. 207/2010 (“regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163”) all'art. 298 così recitava: “I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145, commi 3 e 9”.
Ai fini dell'irrogazione della penale, la stazione appaltante è tenuta ad osservare l'iter procedurale normativamente previsto.
Come si evince dall'art. 145, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, ratione temporis applicabile, le penali contrattualmente previste sono applicate dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore di lavori, il quale deve tempestivamente riferire in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.
Le penali sono irrogate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.
La penale deve, dunque, essere irrogata nella fase esecutiva o anche finale del contratto di appalto.
D'altronde è lo stesso capitolato speciale di appalto, all'art. 16, comma 5, a prevedere che “tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in
32 detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo a verificarsi della relativa condizione di ritardo”.
Nella pratica, dunque, l'irrogazione della penale avviene mediante una trattenuta sul certificato di pagamento, che l'appaltatore può contestare sotto il profilo della legittimità e fondatezza, sottoscrivendo la relativa riserva, in cui esplicitare le ragioni della contestazione.
Tale irrogazione non è intervenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, pertanto, la clausola penale non può essere richiesta ed applicata in questa sede difettando il presupposto della sua preventiva irrogazione in sede di conto finale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta va rigettata.
8. Parte convenuta, in subordine, ha agito ai fini del risarcimento dei danni in termini di ritardata fruibilità dell'opera eseguita, commisurati all'importo previsto per la penale o al valore locativo del bene.
Pare opportuno osservare come, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ. Sez. U. 15/11/2022, n. 33645).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere
33 oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017;
Cass. 4005/ 2020) (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno - evento, essendo necessario anche il danno - conseguenza, che va allegato e provato.
Onere probatorio che, nel caso di specie, non risulta assolto da parte convenuta, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento proposta, senza, peraltro, considerare che, ove ritenuto sussistente il danno - conseguenza, non risulta in alcun modo provato il nesso causale tra la ritardata consegna delle documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di collaudo e il mancato godimento del bene, anche alla luce della facoltà contrattualmente prevista a favore della stazione appaltante di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori (art. 53, comma 1, capitolato speciale di appalto).
8.1 Ad abuntantiam, a fronte della specifica eccezione di parte convenuta, si rileva che il potere di liquidare il danno in via equitativa costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di 'non liquet', risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. civ. sez. III, 12/01/2023, n.648).
L'art. 1226 c.c., rubricato “valutazione equitativa del danno”, prevede che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
La liquidazione del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva.
34 La natura sussidiaria implica che il danno da risarcire sia sussistente e, dunque, oggettivamente accertato, atteso che tale valutazione costituisce una facoltà di integrazione in via equitativa dell'ammontare di un danno, già accertato nell'an, nel caso di impossibilità di un'esatta stima dello stesso.
Primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza di un danno certo, e non soltanto eventuale o ipotetico.
È, invero, l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c.. Questo principio costituisce da oltre cinquant'anni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui 'la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica'; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3, Sentenza n. 1327 del
22/05/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del
25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; Sez. 1, Sentenza n. 3418 del
23/10/1968; Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del
30/05/2002). Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., sez. VI,
17/11/2020, ord. n. 26051).
La valutazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c. presuppone altresì
l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) oggettiva (positivamente riscontrata e non meramente supposta) e incolpevole (ovverosia, non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) nella stima esatta del danno.
Va, sul punto, osservato con la giurisprudenza di legittimità che la liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità
c.d. 'integrativa' o 'suppletiva': l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi
35 dubbi. Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile;
ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori. In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni. Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice
(Cass. civ., sez. VI, 17/11/2020, ord. n. 26051, in motivazione).
In assenza della prova del danno non sussistono i presupposti per una liquidazione in via equitativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la domanda di risarcimento del danno, proposta in via riconvenzionale, in via subordinata, è infondata e va, pertanto, rigettata.
9. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, stante la scarsa complessità della controversia e la difesa svolta, esclusa la fase istruttoria non espletata) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Attesa la soccombenza reciproca, essendo stata parzialmente accolta la domanda attorea e integralmente rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, le spese di lite vanno parzialmente compensate nella misura di un terzo, ponendo la restante parte in capo a parte convenuta soccombente in via prevalente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta il diritto della società alla corresponsione degli Parte_1
interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto relative ai SAL indicati in domanda per l'ammontare complessivo di € 4.319,75 per interessi legali, oltre €
1.051,87 per interessi moratori per il SAL n. 7, nonché degli interessi moratori per i
SAL n. 14 e n. 17 calcolati nella misura legale stabilita con l'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del d.lgs. 163/2006;
- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento dei predetti importi, oltre agli interessi anatocistici che, alla data della notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, nella misura degli interessi legali di mora di cui agli artt. 2 e
5 del d. lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- accerta il diritto della società alla corresponsione degli Parte_1
interessi per ritardato pagamento del saldo finale e condanna il OP
al pagamento di € 9,75, oltre interessi anatocistici come al punto che precede;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal OP
;
[...]
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il alla rifusione della restante parte, che liquida in € OP
550,20 per esborsi e € 1.188,95 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 31/07/2025
Il giudice
Luca Venditto
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